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Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 / 03 / 2003

Codice 26
D.D. 24 febbraio 2003, n. 67

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto Definitivo Impianto di Innevamento I03 Area Melezet in Comune di Bardonecchia. Conferenza dei Servizi definitiva ex art. 9 commi 3-9 della L. 285/2000

In data 23/12/2002 è pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti, prot. n. 13421/26, la nota prot. 8868, del 23/12/2002, con cui l’Agenzia Torino 2006 ha richiesto l’attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 9 comma 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 secondo quanto disposto dalla D.G.R.42-4336 del 5/11/01 e dalla D.G.R.41-7279 del 07/10/2002, relativamente a :

Progetto Definitivo Impianto di innevamento IO3 AREA Melezet in Comune di Bardonecchia

Contestualmente l’Agenzia Torino 2006, in qualità di stazione appaltante, ha trasmesso il progetto definitivo, ai sensi della L. 109/1994, in tre copie alla Regione Piemonte e copia degli estratti progettuali di interesse ad ognuno degli Enti chiamati ad esprimersi in Conferenza.

Allegata alla domanda e’ stata trasmessa la Determinazione del “Direttore Tecnico Infrastrutture Stradali ed Impianti Montani” dell’Agenzia Torino 2006 prot. n. 398/02 del 19/11/2002, relativa all’approvazione del progetto definitivo “impianto di innevamento IO3 Area Melezet in Comune di Bardonecchia ” corredata dall’elenco dei documenti ed elaborati che costituiscono il progetto definitivo di che trattasi, ed alla copertura finanziaria per le opere del Progetto Principale, giusta la Determinazione del Direttore Amministrativo dell’Agenzia Torino 2006 n.312/02 del 28/10/2002. Le opere complementari ed il conguaglio del progetto dell’impianto sono state garantite successivamente con nota Toroc 03/248 del 21/01/03 comunicata dall’ Agenzia Torino 2006 con nota 664/03 del 22/01/03;

Successivamente l’Agenzia ha trasmesso i seguenti chiarimenti:

a) I03 Manuale Gestione Bacino Artificiale Planà prot. 393/03 del 16.01.03 acquisito con nota prot. 744/26/26.00 del 20.01.03 comprendente elaborato I03-D-30-BP-012-0 I° EM 14/01/03.

b) I03 chiarimento sugli attraversamenti acque Pubbliche - Guado prot. 416/03 del 16.01.2003 acquisito con prot. 746/26/26.00 del 20.01.03 comprendente:

- I03 D 30 EM 020-0 I° EM 14/01/03

- I03 D 29 IA 007 1 2° EM 14/01/03.

c) Chiarimenti in ordine all’analisi di stabilità versante adiacente Bacino trasmesso con prot 394/03 del 16.01.2003 dall’Agenzia Torino 2006 acquisito con prot. 745/26.26.00 del 20.01.2003 comprendente:

I03-D-27-GE 003 0 I° EM 24/12/02

d) Variazione Urbanistica, trasmessa con prot. 397/03 del 16/01/03 dall’Agenzia Torino 2006, acquisita con prot. 748 del 20.01.03 comprendente:

- 3C12 Programma uso territorio, art. 25 della NTA del P.R.G.C.

- Relazione illustrativa, Relazione geologica, TAV3 3B3 originale, TAV3 3B3 variazione, TAV3 CB variazione, TAV3 3CB originale.

e) Nuova versione della relazione geologica alla variazione urbanistica prot. 1211/03 del 4.02.03 acquisita con nota prot. 1530/26.26.0 del 5.02.03 richiesta dal Comune di Bardonecchia, in base a quanto evidenziato nella lettera di accompagnamento dell’Agenzia Torino 2006, composta da:

- variazione ai sensi art. 9 comma 4 Bacino artificiale “Planà” fraz. Melezet.

Ritirata nel corso della II C.d.S. Definitiva del 06/02/03 in quanto non rispondente a quanto emerso durante i lavori della stessa C.d.S.

f) Manuale di gestione Bacino artificiale Plana’ (II° versione, riformulata su tre riempimenti/anno, in sostituzione della precedente) trasmessa dall’Ag. Torino 2006 con prot. 1479/P acquisita con prot.1775/26-26-0 del 11/02/03

I lavori in progetto si riferiscono alla realizzazione del bacino artificiale in Loc. Plana’ in comune di Bardonecchia con opere di presa in corrispondenza della Diga Enel di Sette Fontane e posa di condotte di adduzione per gli impianti di innevamento artificiale al servizio delle piste n.23, 24 e 25 del comprensorio del Melezet. La pista n.23 destinata ad ospitare lo svolgimento delle gare olimpiche di Giant Slalom necessita due interventi di cui il primo è localizzato tra la quota 1.800 m e 1.560, mentre la seconda è situata tra quota 1.400 e la zona di arrivo posta a quota 1.365. Tali interventi si rendono indispensabili per l’adeguamento di tale pista alle richieste F.I.S. , per consentire l’installazione delle necessarie protezioni di sicurezza e l’eventuale disputa dello Slalom Gigante parallelo, oggi non attuabile viste le ridotte dimensioni della zona di traguardo.

Con D.D. n. 425 del 13/09/02 il Direttore della Direzione Trasporti ha nominato responsabile del procedimento l’ing. Lorenzo Garrone, dirigente in staff intermedio distaccato alla Direzione Trasporti, per l’attuazione del progetto “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006”.

Il Responsabile del procedimento ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione e del conseguente avvio del procedimento.

ll proponente ha presentato l’elenco delle seguenti autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera:

1. autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45 del 09/08/89;

2. autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 490 del 29/10/99.

3. autorizzazione ai sensi della T.U. n.1775 del 11/12/1933 D.Leg.11/05/1999 n.152

4. autorizzazione ai sensi del r.d. n. 523/1904;

5. Concessione /autorizzazione edilizia ai sensi della L.R. n. 56/77 e s. m. i.

6. Autorizzazione del Ministero delle Telecomunicazioni - Ispettorato Provinciale P.V.A. ai sensi art.241 del D.P.R.29.03.73 n.156;

L’intervento è previsto nel contesto del comprensorio sciistico di Bardonecchia. Ai fini dell’iter approvativo, il progetto relativo all’intervento in oggetto è stato esaminato nell’ambito della Conferenza dei Servizi Preliminare convocata ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L. 285/2000: poiche’ il progetto preliminare dell’Innevamento Artificiale prevedeva la realizzazione del lago artificiale in un’area risultata idrogeologicamente non idonea, il progetto preliminare dell’impianto di Innevamento Programmato area Melezet venne stralciato dal preliminare complessivo e non venne approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 532 dell’11/11/02, contemporaneamente venne richiesta la ricollocazione del bacino artificiale che trovo’ compimento nella progettazione definitiva oggetto della presente determinazione.

L’autorità competente, attuando quanto previsto dalla L. 285/2000, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni, richieste ed individuate dal soggetto proponente, invitando i seguenti soggetti:

- Comune di Bardonecchia;

- Amministrazione Provinciale di Torino;

- Provveditore alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

- Direzione Regionale Tutela e Risanamento ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti;

- Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica;

- Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche;

- Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione;

- Direzione Regionale Economia Montana e Foreste;

- Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi;

- Direzione Regionale Difesa del Suolo;

- Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico;

- Direzione Regionale Industria;

- ENEL Torino;

- Direzione Regionale Opere Pubbliche;

- Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;

- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato;

- Ministero per i Beni e le attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici;

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte;

- Arpa Piemonte;

- ASL 5 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

- Commissioni Impianti Sportivi Centro Studi Stadio Olimpico;

- C.O.N.I Regionale Torino;

- Comando RFC. Interregionale nord;

- Ministero delle Comunicazioni Ispettorato P.V.A.

- Autorita’ d’Ambito per i Servizi Idrici Torino

- Comunita’ Montana Alta Val Susa

I lavori della C.d.S. si sono espletati nelle riunioni del 09 gennaio 2003 e 06 febbraio 2003 12 febbraio 2003, nelle quali il proponente è stato invitato ed ha fornito opportuni chiarimenti in merito ai contenuti del progetto presentato, adeguato a seguito delle prescrizioni e raccomandazioni derivanti dalla D.D. n. 532 del 11/11/2002 relative al progetto preliminare dell’opera in oggetto.

Considerato che:

- in sede di C. d. S. si è preso atto del fatto che il proponente ha recepito in modo sufficiente con la documentazione presentata le prescrizioni e raccomandazioni precedentemente impartite contenute nella D.D. n. 532 del 11/11/2002.

- Si e’ preso atto che e’ pervenuta una osservazione alla pubblicazione della Variante Urbanistica (l’osservazione e’ stata comunicate dal Sindaco del Comune di Bardonecchia in sede di I C.d.S. ed e’ pervenuta formalmente con fax del 20/02/03 recante prot.2049 del 18/02/03 acquisito con protocollo n.2120/26-26-0 del 20/02/03.). L’osservazione riferiva della presenza di un P.P. nell’Un. di Interveto n. 6A del P.R.G.C., approvato con D.C.C.n.75 del 22/10/88, e della conseguente necessita’ di tenere presente tale P.P. nella pratica di esproprio, nonche’ della presunta non usabilita’ dell’acqua del Lago artificiale Sette Fontane. Tale Osservazione e’ stata discussa ed ha trovato soluzione in sede di C.d.S. anche in considerazione della comunicazione del Comune di Bardonecchia che il P.P. menzionato e’ da considerasi decaduto ai sensi dell’art.16 della Legge 1150/42 e delle assicurazioni fornite dal rappresentante dell’Agenzia Torino 2006 nel corso della stessa C.d.S..

- Si e’ preso atto inoltre che l’Agenzia Torino 2006 in sede di C.d.S. ha:

-confermato che tutte le aree interessate da movimenti di terra sono previste in progetto come reinerbite;

-confermato che l’acqua proveniente dall’invaso Sette Fontane di proprietà Enel Green Power, è idonea all’utilizzo per produrre neve artificiale;

-confermato che provvederà ad inserire nella progettazione esecutiva l’acquisizione delle aree comprese nelle fasce di rispetto delle aree interessate dalla Z.I.S.T. per ottemperare a quanto richiesto dal Comune di Bardonecchia

-confermato che ha in corso di stipula una convenzione con Enel Green Power per regolamentare la fornitura e l’utilizzo dell’acqua dell’invaso Sette Fontane.

-confermato che non sussistono interferenze con elettrodotti aerei e/o sotterranei, eventualità segnalata dall’ENEL (prot.n.064 del 07/01/03)

-confermato che non sussistono interferenze con opere ed esercizio delle infrastrutture idropotabili, eventualità evidenziata dalla Autorità d’Ambito Torinese ( prot.4297 del09/01/03

- La Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della DGR n. 82 - 5618 del 19.03.02, di attribuzione alla Commissione delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali “ Torino 2006", ha confermato nella seduta del 6.02.03 il parere non ostativo già espresso in merito all’intervento nella seduta del 24.10.2002.

- le aree nel Comune di Bardonecchia su cui insistono gli impianti sono individuate nel P.R.G.C. vigente (approvato con D.G.R. 25-12432 del 30/09/96) e si è reso necessario procedere, ai sensi dell’art. 9, comma 4 L.285/2000, ad una variazione al P.R.G.C. , per limitare la fascia di rispetto prevista dall’art. 29 della L.R. 56/77 all’area in destra idrografica del T. Dora di Melezet;

- la variazione urbanistica composta da:

- 3C12 Programma uso territorio, art. 25 della NTA del P.R.G.C.

- Relazione illustrativa, Relazione geologica, TAV3 3B3 originale, TAV3 3B3 variazione, b TAV3 CB variazione, TAV3 3CB originale.( trasmessa con prot. 397/03 del 16/01/03 dall’Agenzia Torino 2006 acquisita con prot. 748 del 20.01.03)

fu pubblicata all’albo pretorio del comune di Bardonecchia dal 14/01/03 al 22/01/03 e successivamente sono pervenute osservazioni che, affrontate nelle C.d.S. hanno trovato soluzione nella D.G.C. n. 18 del 12/02/03, di approvazione della stessa, nonchè nelle prescrizioni enumerate nel dispositivo della presente determina, in particolare il Comune di Bardonecchia condizionava l’approvazione del progetto al rispetto di una delle due condizioni:

a) di classificare l’area della conoide del rio Gavard come III b2

b) in alternativa, l’Agenzia Torino 2006 acquisisca le aree comprese nella fascia di rispetto ed inserite nella Z.I.S.T.

- in sede di C.d.S. e’ stata verificata l’impossibilita’ di attuare la richiesta del Comune di Bardonecchia di cui al comma a) del punto precedente, pertanto sara’ a carico dell’Agenzia Torino 2006, che si e’ dichiarata disponibile, attuare la richiesta di cui al comma b) del punto precedente;

- L’intervento risulta compatibile con le previsioni urbanistiche del P.R.G.C. vigente, sia per la collocazione degli edifici tecnici, che per quella del bacino d’invaso in loc. Planà; (in relazione all’ubicazione di quest’ultimo in prossimità dell’abitato di Melezet, nella documentazione geologica allegata al Progetto di variazione del P.R.G.C. , redatto secondo le indicazioni della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/1996, il quadro di sintesi della pericolosità geologica dell’area di conoide del Rio Gavard e di fondovalle alluvionale della Dora di Melezet in sinistra idrografica, circostante quella di localizzazione del bacino, è riferito alla classe III a 2 (porzioni di territorio inedificate le cui condizioni di pericolosità geomorfologica le rendono inidonee a nuovi insediamenti).

- Il progetto rispetta le cautele e le disposizioni impartite, nonché le prescrizioni tecniche indicate nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741, Allegato A - Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse, Punto 7.2.1 Prescrizioni, come gia rilevato nella Determina di Progetto Preliminare.

- le opere di compensazione, indirizzate ad interventi di completamento della sistemazione dei Rii Coche e Guiaud nella confluenza con il torrente Melezet e ad opere di rinfoltimento di bosco naturaliforme nella foresta del Ban in località Rochemolles e Millareus, sono in accordo con quanto richiesto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa ed in conformità a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 45-2741 del 9.04.01 VAS;

- gli interventi di compensazione proposti nel progetto sono conformi a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 45-2741 del 9/04/01 VAS;

- Con riferimento all’elenco delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera inoltrato dal soggetto proponente: sono pervenuti i pareri espressi dai seguenti Enti:

- Nota della Direzione Regionale OO.PP. - Settore Decentrato prot. n. 1072/25.3 del 13/01/2003 acquisito il 17/01/2003 prot. 678/26.26

- Nota della Direzione OO.PP. - Settore Decentrato prot. n. 4554/25.3 del 30.01.2003 acquisito il 3/02/03 prot. 1415/26.26

- Nota della Direzione Regionale OO.PP. - Settore Decentrato prot. n. 5413/25.3 del 6.02.2003 acquisito il 6.02.2003 prot. 1635/26.26

- Nota della Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale prot. 2200/22 del 5/02/03 acquisito il 5/02/03 prot. 1589/26.26

- Nota dell’Autorità d’Ambito Torinese prot. n. 4297 del 9.01.2003 acquisito il 17/02/03 prot. 671/26.26.

- Nota dell’Enel prot. n. 064 del 2.01.2003 acquisito il 13/02/03 prot.375/26.26,

- Nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici prot. 278 del 13.01.2003 acquisito con Nota il 20/02/03 prot.709/26.26.

- Nota dell’Agenzia Torino 2006 prot. n. 664/03 del 22.01.2003 acquisito il 10/02/03 prot. 1704/26.26.

- Nota del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 476 del 5.02.2003 acquisito il 10/02/03 prot.1699/26.26.

- Nota della Direzione Economia Montana e Foreste prot. 3223 del 5.02.03 acquisito il 10/02/03 prot. 1702/26.26.

- Nota della Direzione Difesa del Suolo prot. 883/23 del 5/02/03 acquisito il 6/02/03 prot. 1636/26.26

- Nota Comando RFC Interregionale Nord prot. 109/3APS-2 acquisito il 6/02/03 prot. 1627/26.26

- Nota del Provveditorato OO.PP. per il Piemonte e la Valle Da Osta prot. 708 del 4/02/03 acquisito il 4/02/03 prot. 1462/26.26

- Nota Comune di Bardonecchia prot. n. 1599 del 10/02/03 acquisita con prot. 1715/26-26-0 del 10/02/03 recante conferma che il piano Particolareggiato dell’Un. di Interveto n. 6A del P.R.G.C., approvato con D.C.C.n.75 del 22/10/88, e da considerasi decaduto ai sensi dell’art.16 della Legge 1150/42.

- Certificazione del comune di Bardonecchia del 18/02/2003 relativa a pubblicazione, dal 14/12/02 al 22/01/03, della Variazione Urbanistica al P.R.G.C. Vigente con osservazioni fax del 20/02/03 recante prot.2049 del 18/02/03 acquisito con protocollo n.2120/26-26-0 del 20/02/03.

- Parere Direz. Pianificazione Risorse Idriche consegnato in sede di III^ C.d.S. ed acquisito con prot. 1936/26-26 del 14/02/03.

In forza di quanto espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.44-7807 del 25/11/2002 il Responsabile del Procedimento adotta l’atto finale di conclusione della C.d.S., anche in assenza dei pareri delle amministrazioni che, pur regolarmente convocate nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art.14 ter della L.241/90, non vi abbiano partecipato, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 9 dell’art.14 ter della L.241/90 e dei commi dell’art.9 della L.285/2000 nonché nei termini esplicitati dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5/11/2001 e dalla successiva D.G.R. n. 41-7279 del 7/10/2002;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Visto il D.lgs. n. 490/1999;

Vista la L.R. 45/1989;

Visto il R.D. 30/12/1923, n. 3267;

Visto il R.D. 523/1904;

Vista la L.R. 5/1/1977 n. 56 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 45-2741 del 9 aprile 2001, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Visto il D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973 art.241;

Vista la D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001. Art. 9 della Legge n. 285/2000 Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. n. 41-7279 del 7 ottobre 2002. Modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001. Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. n. 44-7807 del 25 novembre 2002. Ulteriore modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001 Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. D.D. n. 425 del 13/09/02 del Direttore della Direzione Trasporti con cui è stato individuato il Responsabile del Procedimento per il progetto in oggetto, acquisita agli atti;

Vista la D.D. n. 532 del 11/11/2002. conclusiva del procedimento, inerente il progetto preliminare dell’intervento in oggetto, acquisita agli atti;

Visti i verbali delle riunioni delle Conferenze dei servizi, acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici, acquisiti agli atti;

Per tutto quanto sopra esposto,

determina

In merito all’ “Impianto di Innevamento IO3 Area Melezet” in comune di Bardonecchia. Conferenza dei servizi definitiva ex art. 9 commi 3 - 9 della L. 285/2000.

- di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e dei seguenti atti di consenso:

a) Verbale della deliberazione della Giunta Comunale di Bardonecchia n. 15 del 12-02-2003 con il quale si esprime parere favorevole sulla progettazione definitiva Area Melezet e venne altresì approvato il progetto con prescrizioni e richieste che vennero esaminate ed hanno trovato soluzione nella III C.d.S. del 12/02/03 e nelle prescrizioni inserite nel dispositivo della presente determina. Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale di Bardonecchia ha approvato la variazione urbanistica ex L.R. 285/00;

b) Determina Regionale della Direzione Patrimonio e Tecnico - n.142 del 13/02/03, con la quale ( vista la D.G.C. n. 18 del 12/02/03 si autorizza il comune di Bardonecchia alla sospensione dell’esercizio del diritto di uso civico alla collettività locale sui terreni individuati al:

FG. 10 mapp.214 mq 85

FG. 10 mapp.222 mq 924

FG. 11 mapp.8 mq 44

FG. 11 mapp.25 mq 73

FG. 11 mapp.419 mq 13

FG. 11 mapp.420 mq 38

FG. 16 mapp.2 mq 57

FG. 16 mapp.430 mq 25

FG. 17 mapp.45 mq 14

FG. 17 mapp.179 mq 932

FG. 28 mapp.1 mq 1879

FG. 29 mapp.83 mq 544

FG. 30 mapp.26 mq 624

per un totale complessivo di mq. 5252 così come previsto dal progetto sottoposto all’approvazione della C.di S., ed autorizza l’Agenzia Torino 2006, ad operare su complessivi 5252 mq nel Comune di Bardonecchia gravati da uso civico interessanti le particelle su elencate.

- di prendere atto ai sensi della D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza dei Servizi;

- di prendere atto che il toponimo Sacro Cuore erroneamente riportato in CTR si riferisce effettivamente alla loc. Plana’;

- di prendere atto che il Comune di Bardonecchia con nota prot. n. 1599 del 10/02/03 acquisita con prot. 1715/26-26-0 del 10/02/03 ha confermato che il piano Particolareggiato dell’Unita’ di Intervento n. 6A del P.R.G.C., approvato con D.C.C.n.75 del 22/10/88, è da considerarsi decaduto ai sensi dell’art.16 della Legge 1150/42.

- di dare atto che ai sensi della L.285/2000 e dell’art.14 ter della L. 241/90, il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla C. di S. e pertanto vengono rilasciate le seguenti autorizzazioni richieste dal proponente ed integrate da quelle suggerite nell’ambito delle riunioni della C.di S.:

1. autorizzazione ai sensi dell’art.5 della L.R. n. 45/89;

2. autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 490/99;

3. Concessione /autorizzazione edilizia ai sensi della L.R.n.56/77 e s.m.i.

4. autorizzazione a realizzare opere in zone sottoposte a vincolo ai sensi del art.31 della L.R.n.56/77 e s.m.i.

5. autorizzazione ai sensi della R.D. 523/1904

6. Autorizzazione del Ministero delle Telecomunicazioni - Ispettorato Provinciale P.V.A. ai sensi art.241 del D.P.R.29.03.73 n.156.

Le concessioni ed autorizzazioni sono:

a) rilasciate sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo di cui una copia è conservata agli atti della Direzione Trasporti ed una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto al soggetto proponente concesse facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

b) subordinate all’osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni nel seguito elencate:

A) PRESCRIZIONI IN AMBITO DIFESA DEL SUOLO e PREVENZIONE (PROTEZIONE CIVILE):

1. Le scarpate di scavo realizzate alla base del versante a sud-est del bacino dovranno essere stabilizzate tramite la posa di una georete in cocco sullo strato di terreno vegetale che verrà ricollocato, contestualmente all’intervento di inerbimento; a monte del ciglio della scarpata dovrà essere realizzata una canaletta di guardia, atta ad impedire il ruscellamento concentrato sulla scarpata di neoformazione;

2. nel corso degli scavi per la realizzazione del bacino dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire la stabilità anche temporanea delle scarpate di scavo, in particolare in caso di scavi sotto falda;

3. la viabilità di cantiere da utilizzarsi dovrà essere quella indicata nella specifica cartografia di progetto e non dovranno essere realizzati scavi e riporti non strettamente compresi nei movimenti terra previsti;

4. nell’ambito delle procedure previste dal disciplinare di gestione e manutenzione del bacino il proprietario o esercente del bacino d’invaso dovranno procedere a misurazioni periodiche nei tubi inclinometrici ubicati sul versante a monte del bacino;

5. nel corso dei lavori dovranno essere scrupolosamente osservate le procedure contenute nel Piano di sicurezza in relazione alla eventuale presenza di minerali asbestiformi all’interno dei terreni movimentati, al fine di tutelare la salute della popolazione e dei lavoratori, nel rispetto delle normative vigenti.

B) PRESCRIZIONI IN AMBITO GENERALE:

1. Devono essere allegati gli elaborati grafici e di calcolo delle verifiche di stabilità eseguite, ai sensi del D.M.11/3/1988, degli argini e delle scarpate dei bacini in oggetto, verifiche delle quali sono stati riportati nella relazione geotecnica allegata al progetto definitivo i soli risultati finali;

2. Occorrerà che il proprietario, o esercente dei bacini d’invaso, si attenga scrupolosamente a quanto previsto dal disciplinare di gestione e manutenzione e che gli esiti dei controlli siano resi disponibili all’Autorità addetta per legge al controllo;

3. La viabilità di cantiere da utilizzarsi dovrà essere quella indicata nella specifica cartografia di progetto e non dovranno essere realizzati scavi e riporti non strettamente inerenti i movimenti terra previsti;

4. I blocchi rocciosi eventualmente derivanti dallo scavo per la posa delle nuove condotte idriche dovranno essere disposti in prossimità dello scavo in modo da impedirne il rotolamento a valle;

5. Nel corso dei lavori dovranno essere scrupolosamente osservate le procedure contenute nel Piano di sicurezza in relazione alla presenza di minerali asbestiformi all’interno dei terreni movimentati, al fine di tutelare la salute della popolazione e dei lavoratori, nel rispetto delle normative vigenti.

6. Sia previsto il ripristino al termine dei lavori delle strade rurali di accesso alle località, utilizzate nell’ambito della viabilità, ed in relazione alla documentazione allegata al progetto.

C) PRESCRIZIONI IN AMBITO INTERFERENZE CON STRADE MILITARI di PROPRIETA’ DEMANIALE

1. Il Proponente dovrà chiedere all’amministrazione comunale, contestualmente all’avvio della Progettazione Esecutiva l’attivazione della procedura di radiazione della:

Strada militare identificata al n. 35 (mod.1741 Tav IGM) denominata “Melezet-Rio Coche” carrabile di circa 4.5 km in capo al Demanio

2. Contemporaneamente dovrà avvenire l’acquisizione delle stesse da parte del Comune di Bardonecchia competente per territorio. Tale acquisizione è da intendersi vincolante per la successiva fase di progettazione esecutiva.

D) PRESCRIZIONI IN AMBITO PAESAGGISTICO:

1. per le aree di pertinenza dei fabbricati a servizio dell’impianto si richiede la sistemazione dei siti con opere di ripristino morfologico e vegetativo, al fine di permettere un opportuno inserimento degli edifici nel contesto paesaggistico interessato; non dovranno essere realizzati interventi di pavimentazione nelle aree stesse in adiacenza ai fabbricati; i muri d’ala previsti per la stazione di pompaggio in località Chesal dovranno essere sostituiti con opere di consolidamento del versante riferite alle tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica, quali le terre rinforzate; i rivestimenti proposti per i prospetti dovranno essere realizzati in pietra con conci a spacco di appropriato spessore e pezzatura da posare in coerenza con le tecniche costruttive locali; si valuti altresì la possibilità di rilocalizzare il fabbricato adibito a servizi igienici ora posizionato in ambito caratterizzato da ampie visuali panoramiche, verificando eventuali soluzioni alternative, più defilate, in adiacenza ad edifici esistenti;

2. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e di scavo dovranno essere ripristinate a conclusione lavori, con interventi di ricostruzione morfologica e vegetativa dei siti, così come le zone adibite ad aree di cantiere;

3. per la viabilità di cantiere si richiede il ripristino e la manutenzione dei tracciati durante e a fine lavori; non dovranno essere realizzati interventi di bitumatura delle strade di cantiere.

4. per le scarpate del bacino, in adiacenza al versante, si raccomanda di raccordare le pendici di nuova formazione con la situazione morfologica dell’area d’intervento, adottando pendenze moderate e inclinazioni il più possibile corrispondenti alle pendenze naturali dei terreni circostanti;

5. si raccomanda la realizzazione degli interventi di inerbimento dell’area circostante il bacino, così come delle scarpate di nuova formazione, delimitanti l’invaso stesso, poste in corrispondenza del versante;

6. si richiede il ripristino delle aree interessate dai movimenti di terra necessari alla posa delle condotte di adduzione dell’acqua al lago e all’impianto di innevamento e delle condotte di esercizio poste lungo le piste da innevare;

7. per le opere di mitigazione indicate in progetto in prossimità del bacino in località Planà, pur condividendo quanto proposto si richiede di rafforzare le piantumazioni previste con messa a dimora di nuovi nuclei di piante e di esemplari arbustivi, in continuità con i caratteri vegetazionali esistenti, da effettuare a macchia ai margini dell’invaso, al fine di consentire un adeguato inserimento dell’opera nel contesto paesaggistico in oggetto ed in particolare nelle percezioni visive dalla borgata Melezet, attraverso operazioni di ricucitura e di raccordo con gli elementi del paesaggio naturale circostante.

8. fermo restando le opere di mitigazione indicate nel presente progetto, indipendentemente dalla realizzazione dell’impianto in oggetto, si dovra’ procedere nell’ambito delle opere olimpiche alla progettazione e realizzazione di un intervento complessivo di riqualificazione e inserimento paesaggististico, del piazzale del Melezet che tenga conto degli usi plurimi a cui già attualmente viene asservito e che sarà oggetto di un successivo iter procedurale autorizzativo.

E) PRESCRIZIONI IN AMBITO URBANISTICO:

1. E’ approvata la “Variazione Urbanistica ai sensi art. 9 comma 4 Legge n. 285/2000 - Bacino artificiale Planà” al P.R.G.C. vigente in Bardonecchia ex L. 285/2000" comprendente tra l’altro la classificazione di pericolosità sopra esposta e la perimetrazione dell’area di rispetto del bacino predisposta dai progettisti incaricati, come rappresentata nella tavola 3C13 “Programmazione d’uso del territorio”;

2. L’Agenzia Torino 2006 dovrà acquisire tutte le aree inserite nella Z.I.S.T e ricadenti all’interno delle fasce di rispetto del lago artificiale in Loc. Plana’, cosi come evidenziato dalla D.G.C. n.18 del 12/02/03 del Comune di Bardonecchia essendo questa la migliore soluzione attuabile, emersa in ambito della conferenza dei servizi. definitiva

F) PRESCRIZIONI IN AMBITO INTERFERENZE ELETTRICHE:

1. Venga attivata la procedura per il rilascio del Nulla Osta alla costruzione da parte dell’Ufficio Interferenze Elettriche Sez. II^ Controllo delle Telecomunicazioni del Ispettorato Territoriale del Piemonte e Valle D’Aosta del Ministero delle Comunicazioni, previa produzione, da parte del soggetto proponente, di apposita istanza ai sensi dell’art.241 del D.P.R.29.03.73 N.156, o della eventuale prevista autocertificazione, prima della realizzazione dell’impianto in oggetto. Inoltre a norma dell’art. 120 del T.U. R.D. n.1775 del 11/12/1933 il soggetto proponente dovrà stipulare apposito atto di sottomissione con il Ministero delle Comunicazioni inerente le modalità di esecuzione e di esercizio degli impianti elettrici.

G) PRESCRIZIONI IN AMBITO FORESTALE-AMBIENTALE-IDROGEOLOGICO:

1. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata in anticipo al Comando Stazione Forestale di Bardonecchia che provvederà alla verifica degli alberi da abbattere; a tal fine gli esemplari governati ad alto fusto dovranno essere preventivamente segnati al piede;

2. Il recupero del materiale legnoso avverrà utilizzando la viabilità esistente e senza realizzare alcuna pista o movimento di terra; i fusti dovranno essere tagliati il più vicino possibile alla base e le ceppaie non dovranno essere sradicate ma, se eventualmente necessario, interrate, provvedendo ad inerire la superficie risultante;

3. I movimenti di terra dovranno essere limitati alle opere previste in progetto e non dovranno essere effettuati ulteriori interventi di scopertura del terreno anche per l’installazione del cantiere. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere previsto l’utilizzo degli scortichi erbosi anche negli scavi relativi alla posa delle linee di innevamento;

4. Le aree di deposito del terreno di scavo, per le situazioni diverse dalla posa delle condotte, dovranno essere protette dalle acque di corrivazione mediante fossi di guardia e perimetrali;

5. Al piede della scarpata a monte del bacino dovrà essere realizzato un fosso di guardia con larghezza alla base non inferiore a 60 cm., al fine di limitare il trasporto solido generato dalle acque di corrivazione verso l’invaso;

6. Gli scavi per la posa delle tubazioni dovranno essere realizzati per lotti in modo da assicurare la chiusura delle sezioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro apertura;

7. I lavori dovranno essere organizzati su base stagionale in modo da evitare che su tratti di tubazione, disposti nella direzione della massima pendenza, si trovino scavi aperti dopo il 31 ottobre di ogni anno;

8. La sistemazione delle piste da sci dovrà essere completata con la realizzazione di canalette trasversali con le seguenti caratteristiche: larghezza alla base non superiore a 50 cm., pendenza non superiore al 15%, lunghezza pari all’intera larghezza della pista, interasse massimo corrispondente ad un dislivello di 10 m., scarico alle estremità su brevi caditoie in pietrame o in alternativa convogliamento fino al più vicino alveo recettore;

9. L’inerbimento delle superfici di scopertura non interessate da piani viabili (49.230 mq. in base all’indicazione di progetto, comprensive della striscia attorno al bacino, dei livellamenti e dell’area di posa delle condotte fuori strada) dovrà essere effettuato con la semina di un idoneo miscuglio entro tre mesi dall’esecuzione dei movimenti terra; la tecnica prevista dovrà essere l’idrosemina sull’intera area interessata (comprese quindi le superfici di livellamento delle piste e quelle di ritombamento degli scavi per la posa delle condotte); inoltre nella sistemazione dei riporti dell’area Etarpà si ritiene necessario far proteggere i riporti con rete in juta nelle parti in cui la pendenza delle scarpate risultanti superi il 15%; lo stesso tipo di protezione dovrà essere applicato sui seguenti riporti delle piste 24 - 25:

- Sez. 12 di progetto

- Sez. 11 di progetto, almeno per il riporto di monte in tale sezione.

H) PRESCRIZIONI IN AMBITO RISANAMENTO AMBIENTALE:

1. Attesa la possibilità che nell’ambito delle attività di scavo venga rinvenuta la presenza di amianto all’interno di eventuali lenti ofiolitiche presenti all’interno dei litotipi prevalenti, sebbene tale eventualità sia stata esclusa dal proponente negli elaborati progettuali, si prende atto della documentazione di progetto, nonché delle dichiarazioni del proponente, trattante tali problematiche prescrivendo quanto segue:

a) A prescindere da quanto affermato e verificato in sede di progettazione, sarà necessario che un geologo presieda tutte le fasi di scavo, e che nel caso di reperimento di Amianto vengano immediatamente sospesi i lavori predisponendo uno specifico piano di sicurezza che ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si terra’ conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s. m. i. , nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, che tenga conto delle indagini realizzate su indicazione del geologo. Inoltre, in tale eventualità secondo quanto previsto nell’elaborato IO3-D-29-SI-001-0 “Indicazioni per eventuale presenza di materiale asbestifero” dovranno essere adottate precauzioni comportamentali di cantiere quali: l’utilizzo di teli in polietilene per il deposito di materiali di risulta contenenti Amianto e per il successivo trasporto in discarica; l’innaffiamento costante delle polveri durante le fasi di scavo; la pulizia dei mezzi operativi di cantiere previa predisposizione di specifico piano prima che gli stessi abbandonino l’area; la dotazione degli opportuni D.P.I.; la dotazione dei mezzi escavatori di opportune cabine di guida climatizzate, al fine di evitare il contatto dell’operatore con l’aria esterna;

b) vista anche la non presenza nella documentazione esaminata dello specifico elaborato a suo tempo richiesto, si ribadisce che ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria” dovrà essere previsto dal progetto esecutivo la predisposizione di un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili: le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con A.R.P.A. Piemonte a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati. In tal senso si rendono obbligatorie quanto meno tutte le considerazioni e disposizioni previste nell’elaborato IO3-D-29-IA-011-0 denominato “Piano di Monitoraggio delle fibre aerodisperse” ;

2) si ribadisce che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo, pari a circa 32770 mc, di cui una parte oggetto di previsione di riporto per la realizzazione della pista FreeStyle in comune di Sauze d’Oulx, ed una parte da inviarsi in discarica autorizzata come evidenziato dal documento IO3-D-27-BP-001-0 dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001.

3) Si richiede l’obbligatoria e puntuale esecuzione di tutte le opere di recupero, sistemazione e regimazione idraulica, mitigazione e compensazione ambientale previste nel progetto: particolare attenzione dovrà essere dedicata al ripristino delle superfici alterate dallo scavo delle condotte, laddove queste non sono tracciate lungo la viabilità esistente.

4) Nel prendere atto della viabilità di cantiere indicata e giudicata già idonea a sostenere il traffico veicolare indotto, si vincola al suo esclusivo impiego: eventuali attività manutentive della stessa dovranno comportare esclusivamente operazioni di sistemazione e risanamento conservativo, senza procedere ad allargamenti o alla bitumazione del manto stradale.

5) Nel corso dei lavori dovrà essere evitata il più possibile l’estirpazione degli apparati radicali degli esemplari abbattuti e, in caso di necessità, oltre alla massima riduzione delle ceppaie con l’ausilio della motosega, le ceppaie stesse potranno essere eliminate con una eventuale fresatura in loco;

6) Dovrà essere valutata ulteriormente la possibilità di contenere la sottrazione di vegetazione arborea e la necessità di livellamenti corticali;

7) Se idoneo e giuridicamente possibile, il legname abbattuto per la realizzazione della pista dovrà essere impiegato nell’ambito degli interventi di recupero e sistemazione, mitigazione e compensazione ambientale previsti nel progetto o in cantieri pubblici limitrofi di sistemazione territoriale, anche non olimpici, secondo le indicazioni del Consorzio Forestale Alta Val di Susa e nel contestuale rispetto della normativa e delle prescrizioni sugli usi civici;

8) In merito al piazzale Melezet, prendendo atto della previsione nell’ambito del “Quadro tecnico economico” elaborato IO3-D-34-RG-012-0 di somme specificatamente dedicate alla sistemazione della citata area e si richiede che, nell’ambito delle opere olimpiche si proceda alla progettazione e realizzazione di un intervento complessivo di riqualificazione ed inserimento paesaggistico, che tenga conto degli usi plurimi a cui già attualmente viene asservito e che sarà oggetto di un successivo, separato iter autorizzativo;

9) In merito all’esecuzione dei lavori si ribadisce la prescrizione VAS - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 (Cap. 6 - Approvvigionamento idrico e captazioni, bacini di stoccaggio ed innevamento artificiale. Punto 6.2.1) che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di appalto, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa sugli appalti pubblici, dovrà essere affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate;

10) In ottemperanza a quanto prescritto dalla VAS, di cui al punto precedente (Cap. 6 - Approvvigionamento idrico e captazioni, bacini di stoccaggio ed innevamento artificiale. Punto 6.2.1), si sottolinea come nella gestione degli impianti di innevamento programmato in oggetto, sia nel periodo dei Giochi Olimpici, sia in quello post-olimpico, “non potranno essere utilizzati additivi di nessun tipo per la produzione della neve artificiale, ad eccezione di sostanze totalmente biodegradabili da usarsi in occasione della preparazione delle piste di gara;

11) Si raccomanda che la direzione dei lavori delle opere in oggetto sia affrontata da gruppi multidisciplinari che, nel rispetto della normativa vigente, esprimano competenze professionali relative a tutti gli aspetti tecnici interessati, con particolare riferimento alla presenza di professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica;

12) Fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare all’ ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A.

13) Si richiede che il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dell’opera in oggetto, per le rispettive competenze, trasmettano all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativa allo stato di attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, mitigative e di monitoraggio incluse nel progetto definitivo esaminato ed integrate da quelle ricomprese nell’atto dirigenziale conclusivo del presente procedimento amministrativo.

14) Il soggetto proponente dovrà adottare iniziative al fine di consentire l’inserimento degli invasi nel contesto esistente salvaguardando aspetti sociosanitari in particolare nel periodo estivo.

15) In merito alla linea elettrica MT a 15kV dell’ENEL Melezet-cab..-Chesal-cab..Grange Ourus, gia prevista nel progetto della seggiovia Melezet-Etarpa’-Chesal, funzionale anche lalla alimentazione elettrica della stazione di pompaggio in loc.Chesal, destinata a collegarsi con la cabina elettrica esistente in loc. Pian di Sole; al fine di garantire anche la controalimentazione dell’impianto di innevamento programmato in oggetto si raccomanda che, indipendentemente dalla realizzazione dello stesso, venga completato il collegamento ad anello tramite la realizzazione della tratta Grange Ourus- Pian di Sole, nell’ambito della realizzazione di altre opere olimpiche;

I) PRESCRIZIONI IN AMBITO PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE:

1. In sede di progettazione esecutiva, l’elaborato della gestione operativa (disciplinare di esercizio dei bacini) dovrà essere approfondito e dettagliato, in coerenza con il corrispondente livello progettuale, con particolare riferimento alle procedure di monitoraggio sorveglianza ed al documento di bacino. In particolare il nuovo disciplinare di esercizio dei bacini dovrà essere redatto tenendo in considerazione lo sfruttamento della risorsa idrica nei periodi di massima criticità meteorologica e nel caso di massimo sfruttamento dell’impianto. Dovrà inoltre risolvere le incongruenze e le imprecisioni riscontrabili nel Disciplinare d’Uso allegato alla Progettazione Definitiva, (elaborato IO3-D-30BP-012-0 così come modificato con l’elaborato IO3-D-30-BP-012-1, 2°emissione 07/02/03 consegnato come chiarimento con nota 1479/P del 10/02/03 acquisito l’11/02/03 con prot.1775/26-26), tenuto conto che per il bacino Plana’ e’ previsto in progetto anche un uso antincendio (come riportato a pag. 9 elaborato IO3-D-16-RG-002-0)

L) PRESCRIZIONI IN AMBITO AMBIENTALE :

1. A livello di progettazione esecutiva dovranno essere adottate tutte le normali attività mitigative volte a minimizzare gli impatti derivanti dalle attività di cantiere, quali ad esempio la bagnatura delle piste, il lavaggio dei pneumatici dei mezzi prima dell’ingresso nella viabilità ordinaria e l’adozione di procedure di intervento da adottare nel caso in cui si verifichino sversamenti durante i lavori di cantiere.

2. Con riferimento alla lettera del 22 luglio 2002 prot. n. 13298 della Responsabile del Nucleo di Coordinamento delle Procedure VIA con oggetto “Schemi del provvedimento conclusivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 13 della L.R. 40/98 e dell’art. 9 della L. 285/00", si richiede di affidare necessariamente all’ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e termine dei lavori all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche e sulle modalità di rilevamento ambientale compatibili con il S.I.R.A.

3. Si richiede che vengano concordate con ARPA Piemonte le modalità attuative e le tempistiche dei piani di monitoraggio durante le fasi ante-operam, di cantiere e post-operam, per quanto riguarda la qualità dell’aria, con particolare attenzione in corrispondenza dei recettori alle polveri totali sospese, PM10 ed alle fibre aerodisperse connesse alla eventuale presenza di minerali asbestiferi nelle aree di scavo; le eventuali modificazioni all’andamento della falda con relative conseguenze sul regime idrico a valle dell’intervento; la produzione di rumore in corrispondenza dei recettori limitrofi; l’effettiva efficacia degli interventi di recupero e ripristino delle aree di cantiere previste.

4. Tutti i dati, adeguatamente commentati, relativi al monitoraggio concordato dovranno essere trasmessi all’ARPA Piemonte, nel minor tempo possibile;

5. ll Direttore dei lavori e/o il Responsabile del procedimento, per le rispettive competenze, trasmettano all’ARPA Piemonte Coordinamento VIA/VAS una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all’attuazione di tutte le misure prescrittive, di mitigazione, di compensazione e di monitoraggio incluse nello studio di impatto ambientale e integrate da quelle adottate con la Determinazione Dirigenziale conclusiva del procedimento amministrativo relativo all’opera in oggetto.

6. Dal momento che non si può escludere la presenza di cantieri contemporanei a quello previsto per la realizzazione dei due invasi nel comprensorio di Bardonecchia, si raccomanda di predisporre in fase esecutiva delle variazioni dei piani di coordinamento e di sicurezza in modo da valutare tutte le misure di prevenzione e di mitigazione in vista di interferenze con altri cantieri.

7. Per quanto riguarda gli invasi, per la loro conformazione e caratteristica di inserimento nell’ambiente, è necessario tenere in considerazione la massima naturalizzazione dell’intervento con particolare riferimento alle pareti interne al bacino stesso, affinché le stesse consentano, in caso di caduta di animali o persone, la risalita con sottostante terreno, senza scivolamento su guaine artificiali. Per le stese motivazioni, verrà valutata dal proponente la possibilità di mettere in atto tutte le iniziative per mitigare l’impatto ambientale dei bacini nei periodi in cui il bacino non è utilizzato a fini di innevamento programmato.

8. Nella progettazione esecutiva dovranno essere riposizionati i pozzetti di dispersione della fossa IMHOF nella sottostante zona boscata presente a valle del fabbricato servizi.

M) PRESCRIZIONI IN AMBITO USI CIVICI:

1. Entro sei mesi dalla data di chiusura della C.d.S. definitiva, dovrà essere inoltrata all’Ufficio Usi Civici della Direzione Regionale patrimonio e Tecnico, da parte dei Comuni interessati, tutta la documentazione necessaria alla regolarizzazione obbligatoria delle pendenze giuridico-amministrative ed economiche inerenti l’autorizzazione in argomento, precisando in via definitiva le aree che saranno oggetto di concessione pluriennale, senza sdemanializzazione, nonché le aree su cui dovranno essere istituite le servitù di passaggio delle condutture della rete idrica.

2. Le perizie inerenti gli indennizzi alle popolazioni usocivista locale (asseverate e recepite da apposita D.C.C. dei Bardonecchia.) dovranno contenere le valutazioni dei mancati frutti per il periodo di sospensione, nonchè del canone di concessione d’uso e delle servitù di passaggio.

3. Si autorizza il Comune di Bardonecchia a sospende l’esercizio del diritto di uso civico alla collettività locale per anni tre per passaggio condotte idriche ed aree di cantiere sui terreni individuati al NCT: censuario Bardonecchia : FG. 10 mapp.214 mq 85, FG. 10 mapp.222 mq 924, FG. 11 mapp.8 mq 44, FG. 11 mapp.25 mq 73, FG. 11 mapp.419 mq 13, FG. 11 mapp.420 mq 38, FG. 16 mapp.2 mq 57, FG. 16 mapp.430 mq 25, FG. 17 mapp.45 mq 14, FG. 17 mapp.179 mq 932, FG. 28 mapp.1 mq 1879, FG. 29 mapp.83 mq 544, FG. 30 mapp.26 mq 624; per un totale complessivo di mq. 5252 così come previsto dal progetto sottoposto all’approvazione della C.di S..

4. Si Autorizza l’Agenzia Torino 2006 ad operare su complessivi 5252 mq nel Comune di Bardonecchia gravati da uso civico interessanti le particelle su elencate.

5. Le spese inerenti le procedure di regolarizzazione di registrazione obbligatoria degli atti inerenti le aree in argomento sono a tortale carico del concessionario.

N) PRESCRIZIONI IN AMBITO IDRAULICO (ex R.D.523/1904):

6. 1. Nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2. Siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di attraversamento dell’alveo dei corsi d’acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena; particolare riguardo dovrà essere rivolto alle strutture di fondazione del guado che comunque sarà da considerarsi ad esclusivo servizio della pista di fondo il cui piano d’appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1.00 m rispetto alla quota piu’ depressa di fondo alveo nella sez. trasversale interessata, pertanto lo spessore minimo del manufatto dovrà essere non inferiore a 1.00 m.

3. Il materiale di risulta, proveniente dagli scavi in alveo, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. Le sponde, le eventuali opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

6. E’ esclusa ogni responsabilità dell’amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;

7. Il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

8. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. Sono fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza delle presenti prescrizioni;

10. Prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà accertare l’esistenza di eventuali sovrapposizioni con altri interventi a cura di Enti diversi, al fine di un corretto coordinamento nell’esecuzione delle opere;

11. E’ autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione del guado.

O) PRESCRIZIONI IN AMBITO ARCHEOLOGICO:

1. A fronte della mancanza di un programma di indagini ed accertamenti archeologici, ai sensi del D.P.R. 554/99, L’Agenzia Torino 2006 garantirà la presenza costante nei cantieri di un archeologo professionista per la valutazione del rischio archeologico durante le operazioni di scavo e scortico, per eseguire in sito le valutazioni ed i rilievi necessari. Pertanto le opere di scotico e di scavo, comprese quelle dell’impianto cantiere e la realizzazione delle opere accessorie, dovranno avvenire sotto la Direzione Tecnico Scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici.

2. Nella progettazione esecutiva dovranno essere inserite espressamente indicazioni che vincolino la D.L., in caso di rinvenimenti anche dubbi, a sospendere i lavori ai sensi del D.Leg.490/99 dandone informazione alla Sopraintendenza ed a non riprenderli prima del sopraluogo di un funzionario;

La determina in oggetto si riferisce ai lavori :

“Impianto di innevamento IO3 Area Melezet in Comune di Bardonecchia.”

prot. n. 398/02 del 19/11/2002, relativa all’approvazione del progetto definitivo “Impianto di innevamento IO3 Area Melezet in Comune di Bardonecchia ” corredata dall’elenco dei documenti ed elaborati che costituiscono il progetto definitivo di che trattasi, ed alla copertura finanziaria per le opere del Progetto Principale, giusta la Determinazione del Direttore Amministrativo dell’Agenzia Torino 2006 n. 312/02 del 28/10/2002 che approvava la copertura finanziaria per Euro 3.381.343,00 a fronte di una spesa prevista nel quadro economico del progetto definitivo per Euro 3.654.816,37. Le opere complementari ed il conguaglio dell’importo progettuale per l’impianto sono state garantite successivamente con nota TOROC 03/248 del 21/01/03 comunicata dall’ Agenzia Torino 2006 con nota 664/03 del 22/01/03;

I lavori, relativamente alla Concessione Edilizia, dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del presente atto ed essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio lavori. Le date di inizio ed ultimazione dovranno essere comunicate dal soggetto proponente agli Uffici Tecnici dei Comuni interessati. Qualora i lavori non fossero ultimati nel termine stabilito ed eventualmente prorogato, il soggetto proponente dovrà richiedere una nuova concessione per la parte non ultimata.

Per effetto del disposto congiunto dell’ art. 9 comma 4 della L.285/2000, del comma 4.1 Allegato 1 della D.G.R. n. 42-4336 del 5/11/01, e Allegato 1 ultimo comma della D.G.R. n. 41-7279 del 07/10/02 con la presente determina si approva espressamente la Variazione Urbanistica al P.R.G.C. Vigente ed in particolare la riduzione della fascia di rispetto del lago artificiale, cosi’ come pubblicata all’albo pretorio del Comune di Bardonecchia dal 14/12/02 al 22/01/03, in considerazione anche del fatto che le osservazioni pervenute hanno trovato discussione e soluzione in sede di C.d.S.

Si dà atto che, ai sensi della D.G.R. n. 41-7279 del 07/10/2002, qualunque sia il regime autorizzatorio, l’approvazione da parte dell’Agenzia del progetto definitivo equivale (ai sensi dell’art. 14 comma 13 della legge 109/1994) a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e conseguentemente l’Agenzia, in qualità di stazione appaltante, ovvero del soggetto al quale tale funzione è delegata, dovrà provvedere all’indicazione dei termini di cui all’art. 13 della L. 2359/1865;

Il progetto Esecutivo corrispondente a quello definitivo oggetto della presente determinazione deve essere redatto tenendo conto delle prescrizioni elencate e deve riguardare tutte le opere in esso contenute comprese le opere di recupero e mitigazione ambientale, di compensazione e complementari.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l’Ufficio di deposito della Regione.

Il Dirigente Responsabile
Lorenzo Garrone