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Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 / 03 / 2003

Codice 22.8
D.D. 20 febbraio 2003, n. 63

Bando regionale 2003 diretto alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Approvazione dell’elenco delle domande preselezionate ai sensi dell’art. 8

Il Ministero dell’Ambiente, con decreto n. 973/2001/SIARC/DEC del 21 dicembre 2001 ha disposto di destinare nuove risorse finanziarie al programma “Tetti fotovoltaici”, già avviato nell’anno 2001 sulla base dei decreti n. 99/2000/SIARC/DEC e 106/2001/SIARC/DEC e finalizzato al finanziamento di impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione integrati o installati nelle strutture edilizie e relative pertinenze, poste sul territorio italiano.

Il programma prevede contributi pubblici in conto capitale nei confronti di soggetti pubblici e privati individuati a seguito della partecipazione ai bandi predisposti dalle Regioni e Province autonome.

La Giunta regionale con deliberazione n. 16-7567 del 4 novembre 2002, nell’aderire al programma ministeriale, ha dettato i criteri cui deve attenersi il Bando diretto all’incentivazione di impianti fotovoltaici, con riguardo in particolare alle modalità di selezione e valutazione delle domande, ai tempi per la realizzazione degli interventi, alla percentuale di contributo concedibile, ai casi di revoca dell’incentivo, demandando alla Direzione “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione e gestione rifiuti” - Settore Programmazione e risparmio in materia energetica" l’adozione degli atti di approvazione del Bando e dei modelli di presentazione delle domande, unitamente alla valutazione dei progetti e all’approvazione della graduatoria.

Con determinazione n. 472 del 14 novembre 2002 il competente Settore regionale approvava l’apertura del bando in oggetto finalizzato alla concessione dei contributi relativi ad interventi rivolti alla realizzazione di impianti fotovoltaici e contestualmente approvava la modulistica occorrente per la presentazione delle domande di contributo.

Ai sensi dell’art. 8 comma II del bando, le domande sono state suddivise in gruppi, ciascuno dei quali costituito esclusivamente da istanze inviate nello stesso giorno. Nel caso di più domande pervenute nella stessa data, lo stesso art. 8 citato, prevedeva un ulteriore suddivisione in ordine alfabetico a partire dalla lettera sorteggiata dai funzionari del Settore Programmazione e risparmio in materia energetica in data 20 gennaio 2003.

In data 20 gennaio 2003, al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 8 del bando regionale, in merito all’ordinamento delle domande recanti la stessa data di spedizione, i funzionari del Settore Programmazione e risparmio in materia energetica hanno estratto la lettera “R”, così come risulta dal verbale di estrazione, prot. n. 915 del 20 gennaio 2003 agli atti del Settore.

Ai sensi dell’art. 8, comma IV, del bando il Settore competente ha istruito un numero di istanze idonee e pertanto ammissibili a contributo (fino ad esaurimento dei fondi disponibili), le quali sono state successivamente inserite nell’elenco delle domande preselezionate, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante.

Si precisa, inoltre, che la somma destinata all’iniziativa è determinata complessivamente in euro 3.107.552,52, di cui euro 2.054.662,52 a carico del bilancio regionale ed euro 1.052.890,00 a carico del bilancio dello Stato, con possibilità di un successivo incremento dei fondi statali, così come specificato nella deliberazione n.16-7567 del 4 novembre 2002.

Il comma V dell’art. 8 del bando stabiliva altresì che, qualora le domande pervenute e istruite fossero sufficienti per l’esaurimento dei fondi disponibili, la pubblicazione sul BUR e sul sito internet regionale dell’elenco delle domande preselezionate sarebbe potuta avvenire anche prima della chiusura del bando, fissata al 20 marzo 2003.

Infine, come specificato dall’art. 9 del bando, a pena di esclusione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza i titolari delle domande preselezionate dovranno presentare la documentazione integrativa di cui al comma I dello stesso articolo.

Le ulteriori domande pervenute, per le quali difettino le risorse finanziarie, saranno escluse dalla preselezione e ordinate in un elenco a parte che sarà pubblicato esclusivamente sul BUR e reperibile sul sito internet regionale.

Le domande di cui al punto precedente potranno accedere alla fase di preselezione, solo nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie a seguito di nuovi stanziamenti, rinunce, esclusioni, revoche o minori erogazioni. In tal caso si provvederà con successivo e apposito atto ad integrare l’elenco delle domande ammesse alla preselezione.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

visto l’articolo 22 della Legge Regionale n. 51/1997;

visto il decreto n. 973/2001/SIARC/DEC del 21 dicembre;

visti i decreti n. 99/2000/SIARC/DEC e 106/2001/SIARC/DEC

visti gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta regionale con deliberazione n.16-7567 del 4 novembre 2002;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 472 del 14 novembre 2002;

richiamato il bando regionale “Fotovoltaico 2003";

richiamato il verbale di estrazione della lettera per l’ordine di arrivo prot. n. 915 del 20 gennaio 2003;

determina

di approvare l’elenco delle domande preselezionate pervenute a partire dal 20 gennaio 2003 data di apertura del bando regionale fotovoltaico 2003;

di dare atto che le istanze contenute nell’elenco - allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante - si riferiscono alle domande di contributo presentate a seguito del bando regionale approvato con deliberazione n.16-7567 del 4 novembre 2002 e aperto con determinazione dirigenziale n. 472 del 14 novembre 2002;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 del bando regionale, l’elenco delle domande preselezionate sarà pubblicato sul B.U. e sul sito internet regionale prima della chiusura del bando essendo già state istruite un numero di domande idonee sufficienti all’esaurimento dei fondi disponibili;

di dare atto che, a pena di esclusione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza, i titolari delle domande preselezionate dovranno presentare la documentazione integrativa di cui all’ art. 9 del bando;

di dare atto che, le ulteriori domande pervenute e per le quali attualmente le risorse finanziarie non sono sufficienti, saranno ordinate in un altro elenco con le modalità di cui all’art. 8, comma VI, del bando;

di prevedere che le domande di cui al punto precedente potranno accedere alla fase di preselezione, solo nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie a seguito di nuovi stanziamenti, rinunce, esclusioni, revoche o minori erogazioni.

di dare atto che qualora si verificassero le condizioni di cui al precedente punto, si provvederà con successivo e apposito atto ad integrare l’elenco delle domande ammesse alla preselezione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

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