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Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 / 03 / 2003

Codice D3S4
D.D. 10 gennaio 2003, n. 3

Copertura di n. 2 posti d’organico a tempo indeterminato di categoria A1, profilo professionale “Addetto all’informazione turnista e commesso d’aula”, tramite avviamento a selezione tra gli iscritti nelle apposite liste dei disabili di cui alla legge 68/99. Approvazione modalità e criteri

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Di approvare la copertura con personale a tempo indeterminato di n. 2 posti d’organico vacanti di categoria A.1 con il profilo funzionale di “Addetto all’informazione turnista e commesso d’aula” tramite avviamento a selezione tra gli iscritti nelle apposite liste di collocamento relative ai disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68.

2. Di stabilire che:

- per essere ammessi alla selezione i lavoratori, avviati dal Servizio Lavoro della Provincia di Torino Ufficio Collocamento disabili, devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data della richiesta inoltrata dall’Amministrazione:

a) possesso della scuola dell’obbligo;

b) cittadinanza italiana (per l’equiparazione valgono le norme in materia) ovvero cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea;

c) godimento dei diritti politici;

d) non aver riportato condanne penali che determino la non ammissione all’impiego pubblico;

e) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste per la categoria di assunzione;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare (solo per i candidati di sesso maschile);

- non possono essere ammessi alla selezione:

a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiegato pubblico ai sensi dell’art. 127, lett. d) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3;

c) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizione a carattere transitorio speciale;

3. Di dare atto che la Commissione giudicatrice della selezione, composta a norma della L.R. 25.07.1994, n. 26 e L.R. 8.8.1997 n. 51 verrà nominata con successivo provvedimento deliberativo;

4. Di definire in particolare che la Commissione ha il compito di verificare la compatibilità con le mansioni da svolgere, facendo luogo alla prova di selezione esprimendo, nei confronti dei lavoratori avviati dal Servizio Lavoro della Provincia di Torino Ufficio Collocamento disabili, un giudizio di idoneità o non idoneità senza formulazione i graduatoria;

5. La prova selettiva consisterà in una prova di cultura generale ed in un colloquio atto ad accertare la conoscenza della lingua italiana, la capacità di comprensione logica del candidato nonchè a mettere in luce l’idoneità dello stesso a svolgere le funzioni specifiche previste dal profilo professionale, in particolare per quanto concerne l’attività di addetto all’informazione;

6. Entro 20 giorni dalla ricezione da parte dell’Amministrazione delle comunicazioni di avviamento dal Servizio Lavoro della Provincia di Torino Ufficio Collocamento disabili, la Commissione giudicatrice dovrà inviare ai lavoratori avviati la comunicazione indicante il diario e la sede della prova selettiva;

7. Tutti i lavoratori avviati alla prova selettiva avranno comunicazione della data dell’ora e della sede in cui si svolgerà la prova almeno 10 giorni prima della prova selezione;

8. L’assenza della prova è considerata come rinuncia alla selezione;

9. L’Amministrazione provvederà altresì a comunicare l’esito della selezione al Servizio Lavoro della Provincia di Torino Ufficio Collocamento disabili per gli adempimenti conseguenti, nonchè l’eventuale richiesta di sostituzione di coloro che non si sono presentati o che non sono stati dichiarati idonei o che non hanno sottoscritto il contratto di lavoro;

10. Per sostenere la prova di selezione il candidato dovrà essere in possesso di un documento di riconoscimento.

11. Con successivo atto si provvederà a costituire rapporto di lavoro a tempo indeterminato a norma di legge o del contratto collettivo di lavoro con le persone avviate dal Servizio Lavoro della Provincia di Torino Ufficio Collocamento disabili che risulteranno idonee all’assunzione.

12. Di dare atto che la spesa relativa al trattamento economico rientra nello stanziamento degli appositi capitoli del Bilancio del Consiglio Regionale adeguati allo scopo.

Il Direttore regionale
Wally Montagnin