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Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 / 03 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2003, n. 38-8514

Articolo 44, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152. Misura di salvaguardia del Fiume Sesia dalle sorgenti al ponte della Frazione Baraggiolo in Comune di Varallo Sesia. Adozione con i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto

A relazione dell’Assessore Cavallera

Premesso che:

– nella porzione del bacino idrografico dell’alto Sesia a monte dell’abitato di Varallo Sesia sono in esercizio sette derivazioni d’acqua al servizio di altrettanti impianti idroelettrici cui corrisponde una potenza nominale media annua di concessione di 8.099 kW; trattasi di impianti di potenza modesta, variabile da un massimo di 1.785 kW a un minimo 125 kW, ai quali si aggiungono tre piccoli impianti di autoproduzione;

– sull’asta principale del fiume Sesia, nel tratto compreso tra le sorgenti in territorio comunale di Alagna Val Sesia e il ponte della Frazione Baraggiolo in Comune di Varallo Sesia, esiste una sola derivazione in esercizio, mentre ad oggi risultano assentite ma non ancora realizzate, in quanto non sono state costruite le opere idrauliche necessarie per il loro funzionamento, due concessioni di derivazione per uso idroelettrico con presa rispettivamente nei Comuni di Mollia e Varallo Sesia per una potenza nominale complessiva di 2.353 kW;

– con riferimento allo stesso tratto dell’asta principale del fiume risultano attualmente in corso, presso i competenti Uffici provinciali, le istruttorie di quattro nuove istanze di concessione di derivazione a uso idroelettrico, tra cui un’istanza di concessione di grande derivazione per prelevare dal Sesia in comune di Balmuccia la portata di 32.000 l/sec massimi e 12.200 l/sec medi per produrre la potenza nominale media di 17.465 kW;

considerato che:

– la Valsesia è da anni richiamo per migliaia di turisti interessati, oltre che alle bellezze naturali offerte dall’areale montano, anche alla fruizione ricreativa delle acque, con riferimento soprattutto all’attività piscatoria e agli sport di “acqua viva”;

– le risorse idriche che caratterizzano la porzione del bacino idrografico dell’alto Sesia a monte dell’abitato di Varallo rappresentano un elemento fondamentale dal punto di vista paesaggistico e ambientale che si distingue, su scala nazionale ed europea, per un eccezionale livello di integrità morfologica (scarsa presenza di sbarramenti, briglie e arginature spondali), per un’elevata qualità delle acque e per il pregio e la varietà delle specie animali e vegetali che le popolano;

– l’indubbio valore ambientale e ricreativo di un corso d’acqua sostanzialmente integro per 32 Km consecutivi è suffragato dal fatto che negli anni 2001 e 2002 sono stati organizzati i campionati europei e mondiali di canoa, con significative ricadute economiche che coinvolgono oltre agli operatori del settore turistico l’intera comunità del territorio in questione;

– tra i principali aspetti qualificanti della più recente normativa di tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 emerge in particolare un nuovo approccio alla materia fondato sulla gestione delle risorse idriche per bacini idrografici e in funzione di obiettivi di qualità sia ambientale sia per specifica destinazione dei corpi idrici;

– nel piano regionale di tutela di cui al predetto decreto legislativo devono essere adottate misure volte a ad assicurare, tra l’altro, destinazioni d’uso della risorsa idrica compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative;

considerato altresì che, per le ragioni sopra esposte:

– la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e le Comunità locali hanno finora investito nell’areale dell’alto Sesia significative risorse finanziarie a sostegno della fruizione ricreativa delle acque del Sesia, attraverso la realizzazione di accessi al fiume per le imbarcazioni, la costruzione di aree panoramiche, servizi igienici e parcheggi;

– questa Amministrazione è orientata a riconoscere, nell’ambito del Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 44 del d.lgs. 152/1999, il tratto in questione del fiume Sesia come corso d’acqua a specifica destinazione funzionale per “l’uso degli sport di acqua viva”, esercitando la prerogativa attribuitale dall’articolo 4, comma 7 dello stesso d.lgs. 152/1999;

– a tal fine sono in corso gli studi propedeutici all’adozione del predetto Piano di tutela, nonché specifici approfondimenti conoscitivi, cofinanziati dalla Regione e dalla Provincia di Vercelli, finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del fiume Sesia, che consentiranno di valutare se e quali utilizzazioni siano compatibili con la destinazione funzionale cui si è fatto cenno;

– la realizzazione di nuove opere infrastrutturali nell’alveo del Sesia rischia di alterare in modo irreversibile le condizioni ambientali locali, rendendo di fatto inattuabili gli obiettivi cui si stanno orientando la pianificazione e la programmazione regionale e provinciale;

ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per l’adozione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 44, comma 2 del d.lgs. 152/1999, di una misura di salvaguardia che, nelle more dell’approvazione del Piano regionale di tutela delle acque, impedisca di alterare in modo irrimediabile le condizioni dell’alveo con la realizzazione di nuove opere di derivazione;

valutato che tale misura di salvaguardia, per essere idonea a consentire il raggiungimento degli scopi di tutela che l’Amministrazione regionale si prefigge di attuare in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, debba disporre la temporanea sospensione sia dei procedimenti istruttori delle istanze di concessione di derivazione idrica, sia dell’avvio dei lavori di costruzione delle opere in alveo;

reputato in particolare che tale misura di salvaguardia:

– debba essere applicata al tratto del fiume Sesia compreso tra le sorgenti in territorio comunale di Alagna Val Sesia e il ponte della Frazione Baraggiolo in Comune di Varallo Sesia, per un’estensione totale di circa 32 Km interessanti il territorio dei comuni di Alagna, Riva Valdobbia, Mollia, Campertogno, Piode, Pila, Scopello, Scopa, Balmuccia, Vocca e Varallo;

– debba essere immediatamente vincolante ed avere vigore fino alla data di approvazione del Piano di tutela delle acque e comunque per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;

– debba prevedere la sospensione dei procedimenti istruttori delle istanze di concessione di derivazione idrica in corso, dell’avvio di nuovi procedimenti relativi a istanze di derivazione che prevedano l’esecuzione di opere fisse in alveo e sulle sponde, nonché dei lavori di costruzione delle opere in alveo per le concessioni già assentite, ma non ancora realizzate;

considerato altresì di dover disporre, in applicazione dei principi della normativa di settore, la contestuale sospensione del pagamento di canoni e sovracanoni per le concessioni già rilasciate ma per le quali è temporaneamente inibita la realizzazione per effetto dell’adozione della misura di salvaguardia;

ritenuto infine che la necessità di inibire tempestivamente l’esecuzione di lavori che possano compromettere in modo irreversibile le condizioni dell’alveo del tratto di fiume oggetto del presente provvedimento configuri le condizioni previste dall’articolo 40 dello Statuto per l’adozione da parte della Giunta di un atto amministrativo di competenza del Consiglio regionale;

preso atto delle richieste di adozione della misura di salvaguardia oggetto della presente deliberazione avanzate dagli Enti Locali della zona interessata e dal Comitato per la tutela del fiume Sesia e dei suoi affluenti, nonché del parere favorevole espresso dall’Amministrazione provinciale di Vercelli con nota n. 6816 del 13 febbraio 2003;

visti:

– il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152;

– la legge regionale 26 aprile 2000 n. 44;

– la legge regionale 8 agosto 1997 n. 51;

– l’articolo 40 dello Statuto della Regione Piemonte;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1) di adottare con i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto, quale misura di salvaguardia del fiume Sesia nel tratto compreso tra le sorgenti in territorio comunale di Alagna Val Sesia e il ponte della Frazione Baraggiolo in Comune di Varallo Sesia, la sospensione dei procedimenti istruttori delle istanze di concessione di derivazione idrica in corso, dell’avvio di nuovi procedimenti relativi a istanze di derivazione che prevedano l’esecuzione di opere fisse in alveo e sulle sponde, nonché dei lavori di costruzione delle opere in alveo per le concessioni già assentite, ma non ancora realizzate;

2) di stabilire che la misura di salvaguardia di cui al punto 1, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 44, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, ha effetto immediato e resta in vigore fino alla data di approvazione del Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 44 del d.lgs. 152/1999 e comunque per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

3) di disporre la contestuale sospensione del pagamento di canoni e sovracanoni per le concessioni già rilasciate ma per le quali è temporaneamente inibita la realizzazione per effetto dell’adozione della misura di salvaguardia;

4) di stabilire che l’Amministrazione provinciale di Vercelli e i Comuni di Alagna, Riva Valdobbia, Mollia, Campertogno, Piode, Pila, Scopello, Scopa, Balmuccia, Vocca e Varallo hanno l’obbligo di non emanare atti abilitativi in contrasto con il presente provvedimento e di assumere i conseguenti atti inibitori e sanzionatori;

5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente notificata alla Provincia di Vercelli per l’adozione dei provvedimenti di competenza, nonché ai Comuni interessati anche ai fini della sua pubblicazione mediante affissione all’albo pretorio, e trasmessa per opportuna conoscenza all’Autorità di bacino del Fiume Po;

6) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale per la ratifica secondo le modalità previste dall’articolo 40 dello Statuto regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)