Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 / 03 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Rinnovo della concessione alla derivazione d’acqua dal torrente Casternone (EAP n. 243) nel territorio del Comune di S. Gillio

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 64-40906 del 12.2.2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Civile “La Fasanera”, con sede in V. Cesare Battista n. 13 - San Gillio (TO), (omissis) il rinnovo della concessione alla derivazione d’acqua dal torrente Casternone (EAP n. 243) nel territorio del Comune di S. Gillio in misura di mod medi continui 0.049 (l/sec 4,9) e mod. max 0,29 (l/s 29), mediante attingimento con pompa, per irrigare Ha 45.63.00 di terreni nel periodo dal 1 aprile - 30 settembre di ogni anno senza restituzione delle colature;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 27.11.1996 data di scadenza della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato, ove non lo avesse già fatto, e decorrente dal 27.11.1996, del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti:

4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 8.5.2002:

(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:

- lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) di seguito elencate:

fino al 31.12.2004 73 l/s;

dal 1.1.2005 146 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

(omissis)