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Bollettino Ufficiale n. 09 del 27 / 02 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2003, n. 66-8476

Eventi calamitosi dei mesi da maggio a novembre 2002. Approvazione criteri e modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati per il ristoro dei danni subiti a beni immobili, beni mobili, beni mobili registrati nonché alle imprese industriali, artigiane, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi

A relazione dell’Assessore Ferrero:

A seguito degli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio regionale nei mesi da maggio a novembre 2002, sono state emanate l’ordinanza n. 3237 del 12.08.2002 e l’ordinanza n. 3258 del 20.12.2002 dal Ministro dell’interno con delega alla protezione civile, nonché l’art. 80 comma 29 della legge 27.12.2002 n. 289 (finanziaria 2003) allo scopo di affrontare adeguatamente le emergenze connesse, tra gli altri, agli eventi sopraccitati.

La Direzione alle opere pubbliche, la Direzione commercio e artigianato e la Direzione industria, sulla base dei primi accertamenti in ordine alla consistenza dei danneggiamenti ai beni privati, hanno di concerto ora predisposto un documento concernente i criteri operativi, le disposizioni procedurali e i limiti economici per la corresponsione dei contributi ai privati cittadini ed alle attività produttive. Tale documento, finalizzato ad esplicitare gli adempimenti, le procedure ed i termini per l’erogazione dei contributi, è stato parametrato sul corpus di norme e provvedimenti amministrativi adottati per l’alluvione dell’autunno 2000 (legge 365/2000 e successive direttive ministeriali), con le opportune modifiche e con gli adattamenti dovuti alle diverse caratteristiche ed entità degli eventi in oggetto.

In dettaglio, la limitata disponibilità finanziaria ha obbligato a circoscrivere al massimo i soggetti e i beni oggetto di contributo, nonché a subordinare alla conclusione della raccolta delle domande l’esatta quantificazione delle percentuali di contributo comunque nei limiti massimi fissati.

Con tale operazione si sono contemporaneamente voluti consolidare criteri generali che, in quanto evoluzione di disposizioni via via emanate in successione degli ultimi anni, sulla base delle esperienze operative acquisite dagli uffici preposti, possano considerarsi un’adeguata ossatura anche per affrontare future calamità.

Al fine di dare concretamente avvio alle operazioni di ristoro dei danni subiti dalla popolazione e dal patrimonio produttivo, si ritiene ora necessario approvare i criteri come sopra predisposti ed integralmente riportati nell’allegato parte integrante del presente provvedimento.

Per quanto sopra;

viste le ordinanze del Ministro dell’interno con delega alla protezione civile n. 3237 del 12.8.2002 e 3258 del 20.12.2002;

visto l’art. 80 comma 29 della legge 27.12.2002 n. 289 (finanziaria 2003);

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. Sono approvati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati danneggiati dagli eventi calamitosi nei mesi da maggio a novembre 2002, così come integralmente specificati nel documento allegato al presente provvedimento come parte integrante.

2. Le Direzioni Opere Pubbliche, Industria e Commercio e Artigianato sono incaricate del supporto ai Comuni interessati nell’attivazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, nonché del controllo e della gestione amministrativa e contabile dell’operazione, ciascuna per le proprie competenze.

3. Le operazioni di cui al punto precedente trovano copertura finanziaria nelle somme già previste ed allocate con le ordinanze del Ministro dell’interno con delega alla protezione civile n. 3237 del 12.8.2002 e 3258 del 20.12.2002 e con l’art. 80 comma 29 della legge 27.12.2002 n. 289 (finanziaria 2003);

4. Ove sussistano economie di spesa, le Direzioni regionali firmatarie delle convenzioni con Finpiemonte S.p.A. per l’espletamento delle procedure ex-lege 365/2000, sono autorizzate, ai fini del punto 8) della direttiva per la parte delle attività produttive, a sottoscrivere opportuni e necessari atti aggiuntivi alle citate convenzioni al fine di utilizzare per gli eventi calamitosi del 2002 le risorse finanziarie stanziate e liquidate per i contributi in conto capitale e in conto interesse relativi all’alluvione dell’ottobre 2000.

5. Con proprio successivo provvedimento verranno fornite le indicazioni relative al comparto agricolo, con l’individuazione dell’iter amministrativo da seguire e degli enti delegati preposti.

6. Per il finanziamento di quanto previsto al punto precedente si farà fronte con le economie derivanti dall’utilizzo delle somme ex lege 365/2000, già accantonate con D.G.R. n. 58 - 5741 del 3.4.2002 a favore della Direzione Territorio rurale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

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