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Bollettino Ufficiale n. 09 del 27 / 02 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2003, n. 36-8446
Approvazione del regolamento regionale recante: Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento legate ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Disposizioni attuative dellarticolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"
A relazione del Presidente Ghigo e degli Assessori Pichetto Fratin, Racchelli:
Premesso che:
la legge 9.10.2000 n. 285, disciplina il finanziamento e le modalità di realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006 , istituendo lAgenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione di impianti e infrastrutture;
la suddetta legge individua in appositi elenchi allegati, le opere degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie, necessarie per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici, e che con DPCM del 18 dicembre 2003 sono state altresì individuate le opere connesse ai Giochi stessi;
con DGR n. 36-8210 del 13 gennaio 2003 la Regione Piemonte ha altresì definito le opere, gli interventi e i programmi dintervento denominati di accompagnamento alle opere infrastrutturali di cui sopra;
lart. 9 della citata legge 285/2000, prevede la convocazione di una Conferenza di Servizi per lapprovazione dei progetti relativi al piano degli interventi olimpici, le cui modalità procedurali sono state oggetto di specifica DGR 5.11.2001 n. 42-4336;
il predetto art. 9 non esclude comunque la possibilità di ricorrere allistituto dellaccordo di programma di cui allart. 34 del D.lgs. 267/2000, nei casi in cui per la realizzazione di opere, interventi o programmi dintervento di carattere pubblico o di carattere privato riconosciuto dinteresse pubblico, si richieda lazione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche, con leventuale partecipazione di soggetti privati;
il ricorso allaccordo di programma, in alcune circostanze, può essere considerato lo strumento più adeguato alla risoluzione di quelle situazioni in cui interessi compositi di più amministrazioni pubbliche interagiscono con la necessità di contemperare anche gli interessi dei privati coinvolti, il tutto nellambito del perseguimento dellinteresse pubblico preminente;
nellambito della gestione dei procedimenti autorizzativi delle opere e degli interventi previsti per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006 è emersa lesigenza di ricorrere alle modalità amministrative dellistituto dellaccordo di programma per le ragioni anzidette, pur sempre nel rispetto dei tempi definiti dallorganismo promotore dei Giochi.
Tutto ciò premesso, si ritiene necessario disciplinare in maniera organica aspetti e modalità procedurali non regolamentati dalle disposizioni contenute nellart. 34 del D.lgs 267/2000, al fine di consentire una applicazione del suddetto strumento adeguata alle peculiarità dellevento olimpico, in special modo nei casi in cui laccordo di programma comporti anche ladeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e/o territoriale e di settore, nonché nel caso in cui sia previsto il coinvolgimento di soggetti privati concorrenti al raggiungimento del preminente interesse pubblico perseguito dai vari enti istituzionali.
Si ritiene opportuno altresì estendere il ricorso al suddetto strumento amministrativo anche per le cosiddette opere di accompagnamento, nonché per le opere, interventi o programmi di intervento dinteresse pubblico ritenuti comunque necessari per una più efficiente ed efficace realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie, delle opere connesse, nonché per favorire, anche in funzione post-olimpica, lo sviluppo socio - economico e territoriale dei Comuni coinvolti.
Vista la legge costituzionale n. 1/ 1999;
visto lart. 34 del d. lgs. 267/2000;
vista la bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
la Giunta regionale, a voti unanimi,
delibera
di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il regolamento regionale recante: Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento legate ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Disposizioni attuative dellarticolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Detto regolamento verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dellart. 1 della l. cost. 22/11/1999, n. 1.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart.14 del D.P.G.R. n. 8 /R/2002.
(omissis)
Il regolamento è stato emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 febbraio 2003, n. 5/R e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 8 - parte I - del 20 febbraio 2003 (ndr)