Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 09 del 27 / 02 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2003, n. 36-8446

Approvazione del regolamento regionale recante: “Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento legate ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Disposizioni attuative dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

A relazione del Presidente Ghigo e degli Assessori Pichetto Fratin, Racchelli:

Premesso che:

la legge 9.10.2000 n. 285, disciplina il finanziamento e le modalità di realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali “ Torino 2006 ”, istituendo l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione di impianti e infrastrutture;

la suddetta legge individua in appositi elenchi allegati, le opere degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie, necessarie per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici, e che con DPCM del 18 dicembre 2003 sono state altresì individuate le opere connesse ai Giochi stessi;

con DGR n. 36-8210 del 13 gennaio 2003 la Regione Piemonte ha altresì definito le opere, gli interventi e i programmi d’intervento denominati “ di accompagnamento” alle opere infrastrutturali di cui sopra;

l’art. 9 della citata legge 285/2000, prevede la convocazione di una Conferenza di Servizi per l’approvazione dei progetti relativi al piano degli interventi olimpici, le cui modalità procedurali sono state oggetto di specifica DGR 5.11.2001 n. 42-4336;

il predetto art. 9 non esclude comunque la possibilità di ricorrere all’istituto dell’accordo di programma di cui all’art. 34 del D.lgs. 267/2000, nei casi in cui per la realizzazione di opere, interventi o programmi d’intervento di carattere pubblico o di carattere privato riconosciuto d’interesse pubblico, si richieda l’azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche, con l’eventuale partecipazione di soggetti privati;

il ricorso all’accordo di programma, in alcune circostanze, può essere considerato lo strumento più adeguato alla risoluzione di quelle situazioni in cui interessi compositi di più amministrazioni pubbliche interagiscono con la necessità di contemperare anche gli interessi dei privati coinvolti, il tutto nell’ambito del perseguimento dell’interesse pubblico preminente;

nell’ambito della gestione dei procedimenti autorizzativi delle opere e degli interventi previsti per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali “ Torino 2006 ” è emersa l’esigenza di ricorrere alle modalità amministrative dell’istituto dell’accordo di programma per le ragioni anzidette, pur sempre nel rispetto dei tempi definiti dall’organismo promotore dei Giochi.

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario disciplinare in maniera organica aspetti e modalità procedurali non regolamentati dalle disposizioni contenute nell’art. 34 del D.lgs 267/2000, al fine di consentire una applicazione del suddetto strumento adeguata alle peculiarità dell’evento olimpico, in special modo nei casi in cui l’accordo di programma comporti anche l’adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e/o territoriale e di settore, nonché nel caso in cui sia previsto il coinvolgimento di soggetti privati concorrenti al raggiungimento del preminente interesse pubblico perseguito dai vari enti istituzionali.

Si ritiene opportuno altresì estendere il ricorso al suddetto strumento amministrativo anche per le cosiddette opere di accompagnamento, nonché per le opere, interventi o programmi di intervento d’interesse pubblico ritenuti comunque necessari per una più efficiente ed efficace realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie, delle opere connesse, nonché per favorire, anche in funzione post-olimpica, lo sviluppo socio - economico e territoriale dei Comuni coinvolti.

Vista la legge costituzionale n. 1/ 1999;

visto l’art. 34 del d. lgs. 267/2000;

vista la bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il regolamento regionale recante: “Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento legate ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Disposizioni attuative dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Detto regolamento verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 1 della l. cost. 22/11/1999, n. 1.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art.14 del D.P.G.R. n. 8 /R/2002.

(omissis)

Il regolamento è stato emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 febbraio 2003, n. 5/R e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 8 - parte I - del 20 febbraio 2003 (ndr)