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Bollettino Ufficiale n. 09 del 27 / 02 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Biella

Decreto n. 127/03. Collegamento stradale tra Via Piave e corso Lago Maggiore

Il Dirigente

Vista la Legge 2359/1865;

Vista la Legge 865/1971 e successive modificazioni;

Visto l’art. 71 della Legge Regionale 56/1977;

Visto l’art. 3 della Legge 1/1978

Vista la deliberazione G.C. n. 50 del 31.1.2003 di procedere all’espropriazione ed alla occupazione d’urgenza delle aree interessate dalla realizzazione “Collegamento stradale tra via Piave e corso Lago Maggiore”;

Vista la determinazione n. 97 del 31/1/2003 di incarico al Tecnico per la redazione dello stato di consistenza e di immissione nel possesso delle aree suddette;

decreta

Art. 1 - In favore del Comune di Biella è autorizzata l’occupazione d’urgenza per la durata massima di anni 5 (cinque) dalla data di immissione nel possesso delle aree, interessate dalla realizzazione di “Collegamento stradale tra via Piave e corso Lago Maggiore”, qui appresso descritte:

a) Waste Italia S.p.A. Fog. 57 mappale 15 parte di mq. 50=

b) Kirrberg S.r.l. Fog. 66 mappale 187 parte di mq. 1.100=

c) Bider Pier Luigi Fog. 66 mappale 38 di mq. 2.240=

Bider Alessandro Fog. 66 mappale 183 di mq. 50=

Bider Franco

Bider Luigi

Bider Vittorio

Bider Umberto

Bider Guido

Art. 2 - Il presente Decreto perderà efficacia, ove l’occupazione degli immobili, di cui al precedente articolo, non segua entro il termine di mesi tre dalla data di emissione del Decreto stesso.

Art. 3 - L’Amministrazione Comunale di Biella corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l’indennità che sarà calcolata secondo la normativa di legge vigente.

Art. 4 - Il presente Decreto sarà notificato agli aventi diritto, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 71 della Legge Regionale n. 56/77.

Ordina

Il geom. Fausto Bellincioni con studio in Biella, via Schiapparelli n. 20, procederà alla compilazione, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 1/1978, dello stato di consistenza degli immobili da occupare in forza del presente provvedimento e del verbale di immissione nel possesso delle aree. A tal fine il predetto professionista potrà introdursi nelle proprietà private, previo avviso da notificare agli aventi causa nei termini fissati dall’art. 3 Legge 1/1978.

Biella, 10 febbraio 2003

Il Dirigente
Silvano Cortese