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Bollettino Ufficiale n. 08 del 20 / 02 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 27 gennaio 2003, n. 58-8300

Legge 19 ottobre 1998 n. 366 recante “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”. Piano regionale dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Approvazione degli interventi relativi al triennio 2002-2004. Quarto programma

A relazione dell’Assessore Vaglio:

Premesso che la Legge 19 ottobre 1998 n. 366 dettante norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica, all’art. 2 comma 1 affida alle Regioni il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Lo stesso articolo prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, le Regioni provvedano a redigere il piano sulla base dei progetti presentati dai Comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle Province, con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni;

rilevato che il comma 2 dell’art. 2 inoltre stabilisce che le Regioni approvino i piani comunali e provinciali, disponendo in merito alla ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui all’art. 3 della Legge n. 366/98 costituito presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica;

richiamata la D.G.R. n. 51-443 del 10 luglio 2000 con la quale Giunta Regionale ha approvato il piano regionale di riparto dei finanziamenti statali di cui alla Legge n. 366/98, articolati per Provincia ed in ordine di priorità;

richiamata la D.G.R. n. 68-1489 del 27 novembre 2000 di approvazione del secondo programma - interventi relativi al triennio 2000-2002;

richiamata altresì la D.G.R. n. 3-4009 in data 1 ottobre 2001 con cui la Giunta Regionale ha approvato gli interventi relativi al triennio 2001-2003 terzo programma;

richiamata inoltre la D.G.R. n. 42-2048 del 22 gennaio 2001 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito le modalità di erogazione dei contributi di cui alla Legge n. 366/98 per gli interventi finalizzati alla mobilità ciclistica;

visto il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione 30 novembre 1999 n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 225 del 26 settembre 2000;

visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 giugno 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 223 del 23 settembre 2002 di ripartizione del fondo per la mobilità ciclistica di cui all’art. 3 della L. 366/98;

vista la Legge 1 agosto 2002 n. 166 recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti che ha previsto all’art. 18 (Interventi in materia di mobilità ciclistica) un rifinanziamento della Legge n. 366/98 ammontante a 2 milioni di Euro, quale limite di impegno quindicennale, a decorrere dall’anno 2002;

ritenuto di approvare il piano regionale di riparto di cui alla Legge 366/98 per il triennio 2002/2004 - quarto programma articolato in ordine di priorità per ciascuna Provincia, così come da allegato elenco facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale S.T.I.F. ex T.I.F. 2 prot. n. 5789 in data 7 ottobre 2002, di richiesta ai fini dell’ammissione al contributo, di approvazione da parte della Giunta Regionale del prospetto contenente i dati relativi al cofinanziamento regionale e/o degli Enti Locali;

ritenuto pertanto di approvare il prospetto contenente i dati relativi al cofinanziamento regionale e/o degli Enti Locali così come da allegato facente parte integrante della presente deliberazione;

tutto quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di approvare ai sensi dell’art. 2 comma 1 della Legge 19 ottobre 1998 n. 366 il piano regionale di riparto dei finanziamenti statali di cui alla Legge 366/98 ed alla Legge 1 agosto 2002 n. 166 degli interventi finalizzati alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica, per il triennio 2002/2004 - quarto programma, articolati per Provincia ed in ordine di priorità come da allegato elenco (allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2) di approvare il prospetto allegato (allegato B) facente parte integrante della presente deliberazione, contenente i dati relativi al cofinanziamento dei soggetti beneficiari rientranti nel piano regionale di riparto dei finanziamenti statali di cui alla Legge n. 366/98 e Legge n. 166/2002 degli interventi finalizzati alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica, per il triennio 2002/2004;

3) di rinviare la ripartizione relativa al triennio 2002/2004 - quarto programma, a seguito dell’approvazione del decreto di ripartizione del fondo previsto dalla legge 166/2002 per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica da parte dei dicasteri competenti;

4) di stabilire che le variazioni e l’aggiornamento del piano regionale saranno disposte con provvedimento amministrativo in relazione ai disposti dell’art. 2 e dell’art. 4 della Legge 366/98;

5) di inoltrare la presente deliberazione alla competente Commissione Consiliare Trasporti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato