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Bollettino Ufficiale n. 08 del 20 / 02 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 27 gennaio 2003, n. 62-8304

Legge 289 del 27/12/2002, art. 68. Approvazione programma di interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Ai sensi dell’art 68 della Legge 289 del 27/12/2002 è approvato il programma allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, riguardante gli interventi per fronteggiare la “Malattia Vescicolare dei Suini”.

Di prevedere ad inviare al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali copia del programma approvato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

A) RIFERIMENTI NORMATIVI

B) PREMESSA

C) AREA DI INTERVENTO E BENEFICIARI

D) INTERVENTI FINANZIABILI

1. Spese per controlli sanitari, test e altre indagini

2. Costi imputabili all’abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento

2.1 aziende colpite da epizozia

2.2 aziende con positività sierologia

3. Oneri relativi al fermo aziendale

3.1 allevamenti compresi nella zona di protezione

3.1.1 aziende colpite da epizozia

3.1.2 aziende non colpite da epizozia

3.2 allevamenti compresi nella zona di sorveglianza

3.3 allevamenti con positività sierologica

E) ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

F) DISPONIBILITA’ FINANZIARIA E PRIORITA’ DI INTERVENTO

G) PROCEDURE


A) RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 289 del 27.12.2002 art. 68 comma 2 prevede che le Regioni entro 30 giorni dalla entrata in vigore presentino un programma di interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini.

B) PREMESSA

La malattia vescicolare dei suini e’ stata accertata in Piemonte in data 10 giugno 2002, in Provincia di Cuneo in un allevamento situato nel Comune di Fossano.

Il Presidente della Giunta della Regione Piemonte con Decreto n. 45 del 12 giugno 2002 ha disposto l’attivazione delle barriere sanitarie necessarie a prevenire la diffusione dell’epizozia consistenti in:

* una zona di protezione (3 Km di raggio) che interessa i Comuni di Fossano, Centallo, Villafalletto, Vottignasco e Savigliano) che coinvolge 88 allevamenti con circa 71.000 capi. Le aziende ricadenti all’interno della zona di protezione (n. 8 a ciclo chiuso, n. 16 a ciclo aperto e n. 64 da ingrasso) sono state sottoposte a tassative norme di polizia veterinaria consistenti nel: sequestro degli animali, blocco di ogni trasferimento degli stessi, divieto di circolazione e trasporto dei suini (e delle specie sensibili alla malattia), vincoli alla macellazione, sospensione di fiere e mercati, ecc.. Nella zona di protezione è stato inoltre vietato, per 21 giorni dalle operazioni preliminari di abbattimento di tutti i capi, di pulizia e di disinfezione dell’allevamento infetto, qualsiasi movimentazione di animali. Trascorso il periodo previsto i suini degli allevamenti ricadenti nella zona di protezione possono essere destinati ad un macello concordato con le autorità sanitarie della regione, previo esame clinico ed identificazione di ogni singolo soggetto con un marchio auricolare. E’ stata inoltre adottata la macellazione separata, con bollatura speciale (timbro a croce) attestante la provenienza da zona a rischio e la destinazione delle carni solamente a prodotti cotti;

* una zona di sorveglianza (ulteriori 7 Km di raggio) che interessa i Comuni di Costigliole Saluzzo, Genola, Tarantasca, Manta, Verzuolo, Busca, Centallo e Cuneo coinvolge altri 253 allevamenti (n. 24 a ciclo chiuso, n. 54 a ciclo aperto e n. 175 da ingrasso) con circa 187.000 capi. Agli allevamenti ricadenti all’interno di questa zona le autorità sanitarie hanno potuto autorizzare lo spostamento dei suini - ad esempio per l’invio al macello - se nelle 48 ore antecedenti tutti i suini di ogni singolo allevamento sono stati ispezionati e sottoposti ad esame clinico con esito negativo ed ad un esame sierologico negativo su un campione significativo di animali nei 14 giorni che precedono il trasporto.

La zona interessata dall’insorgenza dell’epizozia, ha un’elevata concentrazione di allevamenti suinicoli altamente specializzati, sia a ciclo chiuso sia a ciclo aperto e sia per la produzione di riproduttori (scrofette ibride). La produzione di carne è inoltre destinata quasi totalmente alla produzione di prosciutti crudi dei maggiori consorzi italiani.

Considerate le caratteristiche zootecniche dell’area interessata, gli Assessorati Agricoltura e Sanita’ hanno congiuntamente predisposto il piano d’intervento sanitario con l’obiettivo di ottimizzare i tempi dei controlli sanitari per l’effettuazione degli esami clinici e dei prelievi in allevamento e delle analisi sierologiche in laboratorio, con l’obiettivo di ridurre al minimo i danni provocati alla produzione finita e pronta per la macellazione dal periodo di fermo sanitario, in particolare nella zona di sorveglianza.

Un secondo caso di malattia vescicolare dei suini è stato accertato il 15 luglio 2002 presso uno degli allevamenti compresi nella zona di protezione con conseguente procrastinarsi temporale delle misure di prevenzione sanitaria ed ulteriore danno per gli allevatori.

L’assessorato alla Sanità ha predisposto gli abbattimenti dei soggetti presenti nei due allevamenti interessati dalla malattia, che si sono conclusi nei giorni 15 giugno e 24 luglio 2002.

L’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte ha segnalato ai Ministeri interessati nel giugno del 2002 l’insorgenza della malattia e la grave situazione che era venuta a crearsi richiedendo che questa emergenza venisse discussa in seno al Comitato tecnico degli Assessori nell’ambito della conferenza Stato-Regioni.

Successivamente il 18 luglio 2002 il problema è stato discusso a livello nazionale e l’Assessorato Agricoltura ha provveduto a predisporre una bozza di intervento legislativo straordinario inviandolo ai ministri interessati al fine di poter provvedere alla parziale copertura dei danni.

In data 26 luglio 2002 il Presidente della Giunta Regionale ha revocato i provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza istituiti in seguito al riscontro del focolaio di malattia vescicolare dei suini nel Comune di Fossano (CN) che ha comportato decine di migliaia di accertamenti clinici e circa n. 25.000 accertamenti sierologici.

C) AREA DI INTERVENTO E BENEFICIARI

L’intervento è riservato agli allevamenti suinicoli ubicati nei territori seguenti così come identificati nel D.P.G.R. n. 45 del 12 giugno 2002 articoli 1 e 2:

zona di protezione (3 Km di raggio) che interessa i Comuni di Fossano, Centallo, Villafalletto, Vottignasco e Savigliano) che coinvolge 88 allevamenti(n. 8 a ciclo chiuso, n. 16 a ciclo aperto e n. 64 da ingrasso) con circa 71.000 capi;

zona di sorveglianza (ulteriori 7 Km di raggio) che interessa i Comuni di Costigliole Saluzzo, Genola, Tarantasca, Manta, Verzuolo, Busca, Centallo e Cuneo coinvolge altri 253 allevamenti (n. 24 a ciclo chiuso, n. 54 a ciclo aperto e n. 175 da ingrasso) con circa 187.000 capi.

D) INTERVENTI FINANZIABILI

1. Spese per controlli sanitari, test e altre indagini

La Regione ha previsto l’affiancamento dei veterinari pubblici con veterinari professionisti, con gli ulteriori costi sostenuti dall’Assessorato Regionale Agricoltura, allevatori e organizzazioni professionali.

In questo ambito sarà concesso un contributo sulle spese per i controlli sanitari, i test e le altre indagini sanitarie.

Il costo degli accertamenti diagnostici è stimato in Euro 1.000.000.

2. Costi imputabili all’abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento

Aiuto attivato esclusivamente per le aziende situate nella zona di protezione

2.1 - aziende colpite da epizozia, quindi sottoposte ad abbattimento totale dei capi.

Gli allevamenti colpiti dall’epizozia sono stati in totale 2, i suini abbattuti sono stati 2.161 per un totale di indennizzi pari ad Euro 556.000.

Per quanto attiene gli abbattimenti, si precisa che nella zona di protezione si sono verificati due focolai in periodi successivi, che hanno interessato:

a) un allevamento da ingrasso con 582 capi, che sono stati tutti abbattuti ed il danno aziendale ammonta a Euro 70.000;

b) un allevamento di 1.579 ad indirizzo sia selettivo con produzioni di scrofette ibride F1, sia produttore di suini da ingrasso a ciclo chiuso (leggeri/pesanti), che ha subito il maggior danno a seguito dell’abbattimento, trattandosi in parte di soggetti (Grand Parents) di alto valore genetico, di difficile ed onerosa sostituzione. Il danno aziendale ammonta a Euro 488.000.

2.2 - aziende i cui capi hanno dimostrato positività sierologia per la malattia vescicolare dei suini e sottoposte ad abbattimento selettivo dei capi.

I danni sono calcolati facendo riferimento ai dati pubblicati ogni settimana dall’ISMEA sulla base della rilevazione dei prezzi sui più importanti mercati nazionali per tutte le categorie di suini da macello e da vita. Il danno per queste aziende ammonta a Euro 500.000.

3. Oneri relativi al fermo aziendale

Aiuto attivato sia per le aziende situate nella zona di protezione sia per le aziende situate nella zona di sorveglianza.

3.1 - per gli allevamenti compresi nella zona di protezione

3.1.1 - aziende colpite da epizozia, quindi sottoposte ad abbattimento totale dei capi.

Viene indennizzato il seguente danno.

Fermo aziendale conteggiato dalla data di blocco sanitario effettuato dalla Sanità fino alla data di ripresa di attività aziendale di commercializzazione. Il danno è conteggiato facendo riferimento alla mancata produzione per il prezzo medio dell’anno precedente per la produzione aziendale. Il computo della produttività è desunto sulla base del fatturato aziendale dell’anno precedente.

Il danno derivante da fermo aziendale per l’azienda di cui al punto 2.1 a) è stato valutato in Euro 28.000.

Il danno derivante da fermo aziendale per l’azienda di cui al punto 2.1 b) è stato valutato in Euro 293.000 quale danno al ciclo di ingrasso, Euro 440.000 quale danno al ciclo di produzione di scrofette ibride.

3.1.2 - aziende non colpite dall’epizozia

Viene stimato un danno di Euro 250.000 per gli allevamenti a ciclo chiuso e gli allevamenti a ciclo aperto come di seguito specificato.

Fermo aziendale conteggiato sulla base della disposizione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 45 del 12 giugno 2002 per la profilassi della malattia vescicolare.

L’art. 6 del suddetto D.P.G.R. ha previsto un blocco della movimentazione dei capi di 21 giorni (dalle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell’allevamento infetto) e a seguito dell’insorgenza del 2° caso, il blocco è stato revocato in data 26 luglio, con una durata di 45 giorni (revoca 26 luglio 2002 DPGR n° 66).

Per gli allevamenti a ciclo chiuso il danno è conteggiato facendo riferimento al valore commerciale dei soggetti da ingrasso “finiti” da immettere sul mercato, prodotti dagli allevamenti nel periodo di 45 giorni di blocco, cui occorre sottrarre il valore dei soggetti commercializzati alla revoca del blocco, (più pesanti e quindi fuori mercato), secondo il canale commerciale ammesso (macello) dall’art. 6 del DPGR n° 45 del 12/6/2002, e bollati con timbro a croce (divieto di utilizzazione quali carne, o quali prodotti a base di carne cruda) a questi costi occorre aggiungere i maggiori costi di alimentazione per 45 giorni, derivanti dalla permanenza dei capi in allevamento.

Per gli allevamenti a ciclo aperto compresi in questa area il danno è calcolato sulla base dei costi di alimentazione delle scrofette per il periodo di fermo aziendale.

3.2 - per gli allevamenti compresi nella zona di sorveglianza

I danni oggetto di indennizzo sono i seguenti.

Aziende la cui produzione è stata commercializzata previa ispezione ed esame clinico nelle 48 ore antecedenti il trasporto, controlli che, data l’elevata concentrazione di allevamenti nella zona, hanno richiesto un tempo medio di 10-15 giorni di lista di attesa, con aumento dei pesi dei suini da macello e relativo deprezzamento, trattandosi di produzioni di alta qualità destinate nella maggior parte dei casi ai consorzi di tutela.

Il danno risulta ammontare a Euro 200.000, comprensivo dei maggiori costi di alimentazione nel periodo di fermo allevamento dovuto alla lista di attesa per l’ispezione.

3.3 Allevamenti interessati dalla positività sierologica

Programma di accertamento e di profilassi per l’eradicazione dei casi di positività sierologia, in fase di realizzazione, richiede un impegno finanziario di Euro 1.200.000.

E) ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Fino al 100% delle spese sostenute per gli interventi di cui alla lettera D) entro i limiti di quanto trasferito alla Regione come previsto dalla L. n. 289 del 27.12.2002 art. 68 comma 2.

F) DISPONIBILITA’ FINANZIARIA E PRIORITÀ DI INTERVENTO

Il programma sarà finanziato con le risorse trasferite dal MIPAF ai sensi dell’art. 68 comma 2 della Legge 289 del 27 dicembre 2002. Entro i limiti di quanto trasferito la priorità di finanziamento per le richieste di contributo presentate sarà data agli interventi di cui al punto 3 della lettera D).

Le esigenze stimate sono di Euro 4.229.000 come precisato nella tabella allegata.

G) PROCEDURE

L’intervento sarà attuato dalla Provincia di Cuneo, alla quale la Regione trasferirà le risorse finanziarie ricevute dal MIPAF.

Allegato