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Bollettino Ufficiale n. 08 del 20 / 02 / 2003

Comunicato dell’Assessorato alla Sanità

Legge Regionale 24 Ottobre 2002, n. 25

In ottemperanza del disposto di cui all’art. 3 della Legge Regionale 24 Ottobre 2002 n. 25, in attesa di pronuncia di legittimità da parte della Corte Costituzionale, questa Amministrazione ritiene di dover procedere ad un monitoraggio delle Associazioni o Enti maggiormente rappresentativi, insistenti sul territorio piemontese, o Operatori che già esercitavano, sul territorio regionale, alla data di approvazione della Legge in argomento, in grado di rappresentare in modo autorevole la disciplina specifica elencata all’art. 2.

Ciò al fine di giungere a costituire la Commissione regionale permanente per le pratiche terapeutiche e le discipline individuate all’art. 2 e al fine di garantire la rappresentatività nella Commissione per ciascuna delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali.

Tale indagine si rende necessaria in quanto la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 25, regolamenta una materia non ancora disciplinata a livello nazionale, per la quale non esiste un unico e formalmente riconosciuto organismo di riferimento.

Pertanto, le Associazioni, gli Enti o Operatori sopra citati che ritengano di poter rappresentare in modo autorevole ciascuna disciplina citata all’art.3 della L.R. 25/2002 devono produrre:

1. statuto o atto costitutivo dell’Ente o Associazione

2. nominativo e dati anagrafici del Rappresentante legale o dell’Operatore proponente

3. curriculum attività distinte nelle varie tipologie di attività (senza allegare documenti)

4. programma degli eventuali corsi di studio organizzati e tipologia dell’attestato finale rilasciato

5. numero degli iscritti all’ Associazione o Ente

6. elenco delle sedi attive in Piemonte

Le Organizzazioni di tutela dei consumatori dovranno produrre la stessa documentazione di cui sopra, ad esclusione di quanto previsto ai punti 3 e 4.

Il termine per la presentazione della domande è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente comunicato. A tal fine fa fede il timbro postale.

Le domande dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

Regione Piemonte - Direzione Controllo Attività Sanitarie - Settore Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse Umane - Corso Regina Margherita, 153 bis - 10122 Torino.

La domanda, in carta semplice, redatta a macchina o in stampatello, a pena di esclusione deve essere sottoscritta e deve riportare le seguenti dichiarazioni:

* di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui si va incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e di essere a conoscenza che le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi;

* di aver preso visione del disposto dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto della legge.

La mancanza nella domanda di ammissione anche di una sola delle due dichiarazioni sopra elencate comporterà l’immediata archiviazione della documentazione.

L’Assessore
Antonio D’Ambrosio