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Bollettino Ufficiale n. 08 del 20 / 02 / 2003
Codice 27.1
D.D. 29 gennaio 2003, n. 4
Individuazione delle zone idonee alla balneazione per lanno 2003 nel territorio della Regione Piemonte
Premesso che:
- lart. 9 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 stabilisce che le acque destinate alla balneazione debbono rispondere ai requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione e successive modificazioni;
- lart. 4 del D.P.R. 470 dell8.6.1982 demanda alla Regione lindividuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo allanno precedente;
- la Legge 29 dicembre 2000, n. 422 ha modificato con larticolo 18 gli articoli 4, 5, 6 , 7 e 8 del DPR 470/82;
- la L. 422/2000 al fine della effettuazione delle attività analitiche ha individuato nel Dipartimento Provinciale ARPA, territorialmente competente, il soggetto responsabile sia dellesecuzione dei campionamenti sia dellesecuzione analitica;
la L. 422/2000 al fine del giudizio di idoneità alla balneazione ha sostituito lart. 7 del D.P.R. 470/82 il cui comma 1 è stato interpretato dal Ministero della Salute con i seguenti casi:
A) il divieto alla balneazione per i punti risultati non idonei nel corso di due stagioni consecutive per un numero di campioni inferiori o uguale ad un terzo di quelli stabiliti;
B) il divieto alla balneazione per i punti risultati non idonei in una sola stagione per un numero di campioni non conformi superiori ad un terzo di quelli stabiliti.
Sia i punti caso A che i punti caso B vengono vietati alla balneazione fino allesecuzione delle opere di risanamento ed esito favorevole delle analisi;
- nello specifico dellattività analitica, i laghi piemontesi utilizzati per scopi balneari, presentano livelli diversi di eutrofizzazione, con conseguente aumento della percentuale di ossigeno disciolto nelle acque;
- con Decreto Legge 14 maggio 1988, n. 155 recante Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione", veniva previsto che la Regione adottasse un programma di sorveglianza per la rilevazione delle alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie;
- con D.M. 17 giugno 1988 sono stati definiti i criteri per la definizione dei programmi di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie;
- in particolare sono previsti tre livelli di impegno differenziato, da applicarsi in successione temporale.
Il terzo ed ultimo livello comporta:
- determinazione nella colonna dacqua di temperatura, salinità, trasparenza, ossigeno disciolto, pH e clorofilla a;
- determinazione nelle acque di superficie ed eventualmente nella colonna dacqua di azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, fosforo ortofosfato, silice reattiva; analisi dei popolamenti fitoplanctonici, analisi biotossicologiche, acquisizione dei principali parametri meteo-climatici locali;
- i laghi piemontesi oggetto di programmi di terzo livello nellanno 2002 sono il lago di Viverone, il Lago di Avigliana Grande ed il Lago Sirio.
Premesso, inoltre, che:
- in merito allindividuazione delle zone idonee alla balneazione per lanno 2003 i Laboratori dei Dipartimenti Provinciali delle ARPA e i Servizi dIgiene e Sanità Pubblica, competenti per territorio, hanno svolto per il 2002 i controlli previsti dal D.P.R. 470/82 e dal Decreto Ministeriale 17 giugno 1988, che consentiranno entro i termini previsti, di trasmettere i risultati del programma di sorveglianza e gli interventi realizzati nel corso dellanno al fine di contrastare il fenomeno di eutrofizzazione, rispettivamente per il Lago Viverone, il Lago di Avigliana Grande ed il Lago Sirio;
- per il fiume Ticino è stato soppresso il punto di balneazione codice 042 del Comune di Bellinzago Novarese denominato Cascinone, di cui allallegato A alla presente, in quanto il letto del fiume ha subito sostanziali modificazioni e nel punto previsto per la balneazione risulta privo di acqua corrente, come comunicato con nota prot. n. 6816 del 10/06/2002 dellARPA di Novara;
- ai sensi dellart. 8 del DPR 470/82 così come modificato dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422, fermo restando il divieto alla balneazione, per i punti caso A e caso B, riportati nellallegato A, non è obbligatorio sottoporre a controlli analitici le acque interessate, fino a che non vengano rimosse, con opportuni piani di risanamento, le cause di inquinamento che hanno determinato la non idoneità alla balneazione;
- il giudizio di idoneità duso per ogni punto di balneazione è riportato nellallegato A alla presente determinazione;
- i programmi di sorveglianza di III livello per il lago di Viverone, il Lago di Avigliana Grande ed il Lago Sirio consentiranno entro i termini previsti, di trasmettere i relativi risultati nonchè gli interventi realizzati nel corso dellanno al fine di contrastare il fenomeno di eutrofizzazione in atto;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visto lart. 22 della L.R. 8.8.1997, n. 51
visto il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470;
visto il Decreto Legge 14 maggio 1988, n. 155;
visto il Decreto Ministeriale 17 giugno 1988;
visto il Decreto Legge 13 aprile 1993, n.109, convertito in legge 12 giugno 1993, n. 185;
vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422
determina
- di individuare per lanno 2003, sulla base dei risultati delle analisi e delle ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo allanno 2002, le zone riportate nellallegato A, idonee alla balneazione. Nello stesso allegato sono, inoltre, riportati i punti di campionamento risultati non idonei sulla base dellarticolo 7 del D.P.R. 470/82 così come sostituito dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422.
L allegato A è parte integrante della presente determinazione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR per il Piemonte.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il Dirigente responsabile
Michela Audenino