Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 08 del 20 / 02 / 2003

Codice 27.1
D.D. 29 gennaio 2003, n. 4

Individuazione delle zone idonee alla balneazione per l’anno 2003 nel territorio della Regione Piemonte

Premesso che:

- l’art. 9 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 stabilisce che le acque destinate alla balneazione debbono rispondere ai requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 “Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione” e successive modificazioni;

- l’art. 4 del D.P.R. 470 dell’8.6.1982 demanda alla Regione l’individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all’anno precedente;

- la Legge 29 dicembre 2000, n. 422 ha modificato con l’articolo 18 gli articoli 4, 5, 6 , 7 e 8 del DPR 470/82;

- la L. 422/2000 al fine della effettuazione delle attività analitiche ha individuato nel Dipartimento Provinciale ARPA, territorialmente competente, il soggetto responsabile sia dell’esecuzione dei campionamenti sia dell’esecuzione analitica;

la L. 422/2000 al fine del giudizio di idoneità alla balneazione ha sostituito l’art. 7 del D.P.R. 470/82 il cui comma 1 è stato interpretato dal Ministero della Salute con i seguenti casi:

A) il divieto alla balneazione per i punti risultati non idonei nel corso di due stagioni consecutive per un numero di campioni inferiori o uguale ad un terzo di quelli stabiliti;

B) il divieto alla balneazione per i punti risultati non idonei in una sola stagione per un numero di campioni non conformi superiori ad un terzo di quelli stabiliti.

Sia i punti caso A che i punti caso B vengono vietati alla balneazione fino all’esecuzione delle opere di risanamento ed esito favorevole delle analisi;

- nello specifico dell’attività analitica, i laghi piemontesi utilizzati per scopi balneari, presentano livelli diversi di eutrofizzazione, con conseguente aumento della percentuale di ossigeno disciolto nelle acque;

- con Decreto Legge 14 maggio 1988, n. 155 recante “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente ”attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione", veniva previsto che la Regione adottasse un programma di sorveglianza per la rilevazione delle alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie;

- con D.M. 17 giugno 1988 sono stati definiti i criteri per la definizione dei programmi di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie;

- in particolare sono previsti tre livelli di impegno differenziato, da applicarsi in successione temporale.

Il terzo ed ultimo livello comporta:

- determinazione nella colonna d’acqua di temperatura, salinità, trasparenza, ossigeno disciolto, pH e clorofilla “a”;

- determinazione nelle acque di superficie ed eventualmente nella colonna d’acqua di azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, fosforo ortofosfato, silice reattiva; analisi dei popolamenti fitoplanctonici, analisi biotossicologiche, acquisizione dei principali parametri meteo-climatici locali;

- i laghi piemontesi oggetto di programmi di terzo livello nell’anno 2002 sono il lago di Viverone, il Lago di Avigliana Grande ed il Lago Sirio.

Premesso, inoltre, che:

- in merito all’individuazione delle zone idonee alla balneazione per l’anno 2003 i Laboratori dei Dipartimenti Provinciali delle ARPA e i Servizi d’Igiene e Sanità Pubblica, competenti per territorio, hanno svolto per il 2002 i controlli previsti dal D.P.R. 470/82 e dal Decreto Ministeriale 17 giugno 1988, che consentiranno entro i termini previsti, di trasmettere i risultati del programma di sorveglianza e gli interventi realizzati nel corso dell’anno al fine di contrastare il fenomeno di eutrofizzazione, rispettivamente per il Lago Viverone, il Lago di Avigliana Grande ed il Lago Sirio;

- per il fiume Ticino è stato soppresso il punto di balneazione codice 042 del Comune di Bellinzago Novarese denominato Cascinone, di cui all’allegato “A” alla presente, in quanto il letto del fiume ha subito sostanziali modificazioni e nel punto previsto per la balneazione risulta privo di acqua corrente, come comunicato con nota prot. n. 6816 del 10/06/2002 dell’ARPA di Novara;

- ai sensi dell’art. 8 del DPR 470/82 così come modificato dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422, fermo restando il divieto alla balneazione, per i punti caso A e caso B, riportati nell’allegato “A”, non è obbligatorio sottoporre a controlli analitici le acque interessate, fino a che non vengano rimosse, con opportuni piani di risanamento, le cause di inquinamento che hanno determinato la non idoneità alla balneazione;

- il giudizio di idoneità d’uso per ogni punto di balneazione è riportato nell’allegato “A” alla presente determinazione;

- i programmi di sorveglianza di III livello per il lago di Viverone, il Lago di Avigliana Grande ed il Lago Sirio consentiranno entro i termini previsti, di trasmettere i relativi risultati nonchè gli interventi realizzati nel corso dell’anno al fine di contrastare il fenomeno di eutrofizzazione in atto;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto l’art. 22 della L.R. 8.8.1997, n. 51

visto il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470;

visto il Decreto Legge 14 maggio 1988, n. 155;

visto il Decreto Ministeriale 17 giugno 1988;

visto il Decreto Legge 13 aprile 1993, n.109, convertito in legge 12 giugno 1993, n. 185;

vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422

determina

- di individuare per l’anno 2003, sulla base dei risultati delle analisi e delle ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all’anno 2002, le zone riportate nell’allegato “A”, idonee alla balneazione. Nello stesso allegato sono, inoltre, riportati i punti di campionamento risultati non idonei sulla base dell’articolo 7 del D.P.R. 470/82 così come sostituito dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422.

L’ allegato “A” è parte integrante della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Michela Audenino

Allegato