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Bollettino Ufficiale n. 08 del 20 / 02 / 2003

Codice 10.7
D.D. 10 gennaio 2003, n. 7

Giochi Olimpici Invernali TO/2006. Comune di Bardonecchia (TO). Seggiovia quadriposto denominata “Melezet-Etarpà-Chesal”. Conferenza dei servizi ex art. 9, comma 3 della L. 285/2000. Autorizzazione condizionata ad operare su area di complessivi mq. 2.645

Vista la D.G.C. n. 209 del 19.12.2002 - che esprime parere favorevole al progetto definitivo per la realizzazione dell’impianto di cui all’oggetto e conseguentemente risulta automatico dover provvedere all’autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso di aree comunali gravate da uso civico e più precisamente di porzioni dei mappali Fg. 17 n. 179 di mq. 2.495 e Fg. 17 mapp. 45 di mq. 150 per la realizzazione della seggiovia quadriposto denominata “Melezet-Etarpà-Chesal”;

considerato quanto espresso dalla Direzione Patrimonio e Tecnico in sede di Conferenza Preliminare e formalizzato con nota 23351 del 06.08.2002;

considerato altresì che all’attualità non è stata prodotta tutta la documentazione richiesta, necessaria per definire le pendenze giuridico-amministrative ed economiche del caso;

dato atto che è previsto un tempo massimo di mesi 6 (sei), dalla chiusura della C.d.S. definitiva, per il perfezionamento della documentazione necessaria;

preso atto che, in conseguenza di quanto richiesto in data 18.12.2002 dalla C.d.s., è necessario che la Direzione Patrimonio e Tecnico - Uffici Usi Civici rilasci un’autorizzazione ad operare sulle aree oggetto di intervento mutandone, per quanto occorre, la destinazione d’uso, onde consentire il rispetto degli stretti limitati di tempo, indispensabile per la realizzazione delle opere in argomento, che sono definite di interesse nazionale;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la Legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

- visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

- visti gli artt. n. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.Lgs n. 470/93;

- visto l’art. n. 23 della L.R. 51/97;

- visto il D.Lgs n. 490/99 - ex L. 431/85;

- vista la Legge n. 285 del 09.10.2000;

- vista la D.G.R. n. 42 - 4336 del 05.11.2001;

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, l’Agenzia Torino 2006 o chi per essa ad operare sull’area oggetto d’intervento di complessivi mq. 2.645 individuate al NCT Fg. 17 n. 179 di mq. 2.495 e Fg. 17 mapp. 45 di mq. 150, mutandone, per quanto occorre, la destinazione d’uso per le motivazioni di cui alla premessa;

che, perentoriamente entro 6 (sei) dalla data di chiusura della conferenza dei servizi definitiva inerente l’argomento, venga inoltrata all’ufficio Usi Civici della Direzione Regionale 10, da parte del comune tutta la documentazione necessaria alla regolarizzazione obbligatoria delle pendenze giuridico-amministrative ed economiche inerenti l’autorizzazione in argomento, precisando in via definitiva se per tali aree sarà previsto lo spostamento del vincolo nel qual caso occorrerà individuare i terreni su cui spostare lo stesso o se saranno oggetto di concessione pluriennale, senza sdemanializzazione;

che le perizie inerenti gli indennizzi alle popolazioni uso civiste locali (asseverate e recepite da apposite D.C.C. del Comune di Bardonecchia) dovranno tenere conto, nella valutazione dei terreni e dei canoni di concessione d’uso, con mutamento di destinazione degli stessi, della nuova destinazione dell’area mentre, per quanto riguarda le aree sulle quali si andrà eventualmente a spostare il vincolo di uso civico, in concambio delle aree sdemanializzate, il valore sarà quello dello stato in cui si trovano;

di dare altresì atto che tutte le spese inerenti le procedure di regolarizzazione, di registrazione e trascrizione obbligatoria degli atti inerenti le aree in argomento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri