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Bollettino Ufficiale n. 08 del 20 / 02 / 2003

Codice 10.7
D.D. 11 dicembre 2002, n. 1287

Giochi Olimpici Invernali-Torino 2006. Comune di Sestriere (TO). Sistemazione delle piste “Kandahar - G. Agnelli e Sises” adibite allo svolgimento delle gare di Slalom Speciale e Slalom Gigante. Conferenza dei servizi ex art. 9, comma 3 della L. 285/2000. Autorizzazione condizionata ad operare su area di complessivi mq. 151.600

Vista la nota prot. 10272 del 10.12.2002 con la quale il Sindaco del Comune di Sestriere, in esecuzione della D.G.C. n. 132 del 22.11.2002 che esprime parere favorevole alla progettazione definitiva della sistemazione delle piste indicate in oggetto, chiede l’autorizzazione alla sospensione dell’esercizio del diritto di uso civico da parte della collettività locale su aree gravate da uso civico e più precisamente sui porzioni di mapp. Fg. 11 n. 36 (ex 19) per mq. 98.200, Fg. 12 n. 13 per mq. 39.500 Fg. 12 n. 15 per mq. 13.900 e quindi per complessivi mq. 151.600 per consentire la sistemazione ed il rimodellamento della pista da adibire allo svolgimento delle gare olimpici di Slalom Speciale e Slalom Gigante;

dato atto che per carenza di convocazione non si è potuto partecipare alla conferenza dei servizi preliminari e pertanto non si sono potute dettare, nell’ambito delle medesime, le necessarie prescrizioni in materia di vista delle conferenze definitive;

considerato che, all’attualità non è stata prodotta tutta la documentazione richiesta nella nº 1 riunione della conferenza dei servizi definitiva svolta in data 29.11.2002 necessaria per definire le pendenze giuridico-amministrative del caso;

dato atto che si prevede un tempo massimo di mesi 6 (sei) dalla chiusura della Cds definitiva per il perfezionamento della documentazione necessaria;

vista la D.G.C. n. 143 del 09.12.2002 di comunicazione dell’esatta intestazione catastale delle particelle 13 e 15 del Fg. 12 censuario di Champlas du Col attribuite erroneamente negli elaborati progettuali al Comune di Sauze di Cesana e non già a quello di Sestriere, cui appartengono;

preso atto che, in conseguenza di quanto richiesto in data 29.11.2002 dalla CdS è necessario che la Direzione Patrimonio e Tecnico - Uffici Usi Civici rilasci un’autorizzazione ad operare sulle aree oggetto di intervento sospendendo a tal fine per anni tre l’esercizio del diritto di suo civico da parte delle collettività locali, onde consentire il rispetto degli stretti limiti di tempo, indispensabile per la realizzazione delle opere in argomento, che sono definite di interesse nazionale;

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

vista la Legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

visto il d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977;

visti gli artt. n. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.Lgs n. 470/93;

visto l’art. n. 23 della L.R. 51/97;

visto il D.Lgs n. 490/99 - ex L. 431/85;

vista la Legge n. 285 del 09.10.2000;

vista la D.G.R. n. 42 - 4336 del 05.11.2001;

determina

- Di autorizzare il Comune di Sestriere (TO) ad ordinare la sospensione dell’esercizio del diritto di uso civico alla collettività locale sui terreni individuati ai Fg. 11 mapp. 36 (ex 19) per mq. 98.200, Fg. 12 n. 13 per mq. 39.500 e Fg. 12 n. 15 per mq. 13.900;

- di autorizzare, per quanto di competenza, l’Agenzia Torino 2006 o chi per essa ad operare sulle aree oggetto di intervento di complessivi mq. 151.600 al paragrafo precedente meglio individuate;

che, perentoriamente entro 6 (sei) dalla data di chiusura della conferenza dei servizi definitiva inerente l’argomento, venga inoltrata all’ufficio Usi Civici della Direzione Regionale 10, tutta la documentazione necessaria alla regolarizzazione obbligatoria delle pendenze giuridico-amministrative ed economiche inerenti l’autorizzazione in argomento, precisando in via definitiva le aree che saranno oggetto di concessione pluriennale, senza sdemanializzazione;

che la perizia inerente gli indennizzi alla popolazione usocivista locale (asseverata e recepita da apposita D.C.C. del Comune di Sestriere) dovrà contenere la valutazione dei mancati frutti, per il periodo di sospensione, nonchè, del canone di concessione d’uso;

di dare altresì atto che eventuali spese inerenti le procedure di regolarizzazione, di registrazione e trascrizione obbligatoria degli atti inerenti le aree in argomento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri