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Bollettino Ufficiale n. 08 del 20 / 02 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2003, n. 51-8364

Art. 1 legge 9 ottobre 2000 n. 285: “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - Attuazione delle progettazioni e delle procedure di approvazione delle Opere Connesse

A relazione del Presidente Ghigo e dell’Assessore Racchelli:

Premesso che:

- In data 9 ottobre 2000 è stato approvata la legge n. 285 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006”.

- Con D.G.R. 9 aprile 2001, n. 45 - 2741,è stata approvata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che si caratterizza come un processo che governa la realizzazione del piano degli interventi nonché delle Opere Connesse per i Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006, dalla fase programmatoria e di studio a quella di approvazione dei progetti nell’ambito delle conferenze di servizi, a quella esecutiva e di utilizzo e gestione delle opere, anche nella fase post-olimpica, qualificandosi altresì quale sistema in cui confluiscono e si armonizzano i vari settori di intervento per il raggiungimento degli obiettivi ambientali integrati.

- Con DGR n. 42-4336 del 5 novembre 2001 “Art. 9 della legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", modificata con DGR n. 41-7279 del 7 ottobre 2002 e con DGR n. 44-7807 del 25 novembre 2002 si sono precisate le modalità ed i tempi delle procedure per l’approvazione dei progetti per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.

- La L. 285/2000 “Interventi per i Giochi olimpici invernali ”Torino 2006” all’art.1 comma 1 prevede:

“..omissis............

La presente legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il presidente della Regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, costituito, in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla città di Torino".

- Con la D.G.R. n°1-6429 del 25.6.02. modificata con D.G.R. n° 49-7657 del 11.11.02 è stato definito l’elenco delle Opere Connesse.

Considerato che il Presidente della Giunta Regionale con DPGR n° 96 del 12 novembre 2002, visto il parere favorevole del Comitato Organizzatore dei XX Giochi Olimpici Invernali (TOROC) emesso in data 11 novembre 2002, esprimeva l’intesa in merito all’elenco delle opere da dichiarare connesse e le trasmetteva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenerne la dichiarazione di connessione.

Preso atto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato in data 18 dicembre 2002 e registrato in data 27 dicembre 2002 venivano dichiarate connesse ai XX Giochi Olimpici invernali le opere dell’elenco, così come proposto nell’allegato al DPGR n° 96 del 12 novembre 2002.

Dato atto che i lavori che hanno portato alla definizione dell’elenco delle Opere Connesse sono stati aperti ai contributi degli Enti Locali tramite trasmissione delle loro proposte ed al loro successivo coinvolgimento ai tavoli istruttori.

Considerato che l’elenco delle opere connesse, dopo la qualificazione dei comprensori sciistici sedi dei Giochi olimpici, ha come obiettivo primario la valorizzazione dell’evento nonché del patrimonio e delle risorse presenti sul territorio in modo da ottimizzare le Olimpiadi invernali come occasione di sviluppo e di promozione turistico-sportiva che vada al di là della limitazione temporale dello svolgimento dei Giochi, mirando in particolare ad un aumento dei flussi turistici indotti dalle Olimpiadi che si stabilizzino nel tempo grazie anche ad un’offerta turistica, e dei relativi servizi, differenziata e di qualità.

Visto l’art.21 (Giochi olimpici invernali Torino 2006) della legge 1 agosto 2002 n.166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” con il quale si autorizza la Regione Piemonte a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie per la realizzazione ed il completamento delle infrastrutture, sportive e turistiche, che insistono sul territorio della Regione Piemonte e funzionali allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.

Vista la Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”

Vista la Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”

Vista la Legge n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006";

Vista la Legge 109/1994 e ss.mm.ii;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

In merito all’attuazione della realizzazione dell’elenco delle opere connesse:

- di applicare anche alle opere connesse le modalità ed i tempi delle procedure per l’approvazione dei progetti per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 così come definite dalla DGR n. 42-4336 del 5 novembre 2001 “Art. 9 della legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", e modificate dalla DGR n. 41-7279 del 7 ottobre 2002 e dalla DGR n. 44-7807 del 25 novembre 2002, fatte salve eventuali specificità delle opere connesse definite da successivi provvedimenti della Giunta Regionale.

- di individuare con successivo provvedimento della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta della Regione, in qualità di coordinamento della Struttura Torino 2006, di concerto con la Direzione Tasporti gli interventi tra le opere connesse per i quali si ritiene opportuno, per esigenze di semplificazione delle procedure il ricorso alla conferenza dei servizi.

- che la Conferenza di Servizi dovrà essere comunque attivata nel caso di opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 10 e 12 L.R. 40/98 o della Dgr n.45-2741 del 9 aprile 2001, o alla valutazione di incidenza ex DPR n. 357/97, ovvero comporti la variazione degli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell’art. 17 commi 4 e 6 della L.R. 5 dicembre 1977, n.56.

- di definire per ogni intervento il soggetto competente alla progettazione e l’eventuale quota di anticipo prevista per la progettazione secondo quanto esplicitato nell’allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

- di garantire la copertura finanziaria per i costi di progettazione non assicurabili dai cofinanziamenti per un importo pari alla cifra massima di 3,5 milioni di euro con i fondi di cui all’art.21 della Legge 1 agosto 2002 n.166 nelle more dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo all’assegnazione dei fondi:

a) per le progettazioni la cui copertura finanziaria è prevista dalla “Legge Finanziaria 2002"

b) per la realizzazione la cui copertura finanziaria è prevista dalla “Legge Finanziaria 2003".

- di autorizzare le direzioni regionali competenti (Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, Direzione Opere Pubbliche, Direzione Programmazione sanitaria) a procedere alla progettazione secondo quanto esplicitato nell’allegato 1.

- di modificare la D.G.R. n. 1-6429 del 25 giugno 2002, posticipando l’ultimazione delle progettazioni definitive al 31 maggio 2003.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato