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Bollettino Ufficiale n. 08 del 20 / 02 / 2003
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 febbraio 2003, n. 5/R
Regolamento regionale recante: Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento legate ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Disposizioni attuative dellarticolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Vista lart. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-8446 del 17.2.2003;
EMANA
il seguente regolamento
Regolamento regionale recante: Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento legate ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Disposizioni attuative dellarticolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 1.
1. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente agli accordi di programma di cui allarticolo 34, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali), che possono essere stipulati per la definizione e attuazione di:
a) opere, interventi o programmi di intervento previsti dalla legge 9 ottobre 2000 n. 285 (Impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006");
b) opere, interventi o programmi di intervento previsti dal D.P.C.M. del 18 dicembre 2002 (opere connesse);
c) opere, interventi o programmi di intervento previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 36-8210 del 13 gennaio 2003 (opere di accompagnamento);
d) eventuali opere, interventi o programmi di intervento non esplicitamente previsti dalle disposizioni di cui alle lettere precedenti, ma riconosciuti dinteresse pubblico e ritenuti comunque necessari per garantire una più efficiente ed efficace realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie, delle opere connesse e delle opere di accompagnamento, nonché per favorire,anche in funzione post-olimpica, lo sviluppo socio-economico e territoriale dei Comuni coinvolti.
Art. 2.
1. Laccordo di programma può essere promosso dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco. Può essere altresì promosso dal Direttore dellAgenzia Torino 2006, come previsto dalla l. 285/2000.
Art. 3.
1. Il soggetto promotore nomina il responsabile del procedimento, che convoca la conferenza di cui allarticolo 34, comma 3 del d. lgs. 267/2000 e cura la pubblicazione dellavviso di avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 4.
1. Laccordo di programma che determini variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica è approvato con decreto del Presidente della Regione, qualora lapprovazione della variazione sia di competenza della Regione. Prima dellapprovazione, ladesione del Sindaco allaccordo è ratificato dal Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza. Nel caso in cui, ai sensi dellarticolo 17, comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), la variazione sia di competenza del Comune, laccordo è approvato con atto del Sindaco, sentita la Provincia nellambito della conferenza di cui allarticolo 34, del d.lgs. 267/2000.
Art. 5.
1. Nel caso in cui le variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica comportino anche ladeguamento di strumenti di pianificazione territoriale di enti o amministrazioni diversi dal Comune, ladeguamento medesimo consegue allapprovazione dellaccordo con decreto del Presidente della Regione. Gli enti e amministrazioni partecipano alla Conferenza e sottoscrivono laccordo di programma.
2. Prima dellapprovazione, laccordo è ratificato dagli organi degli enti o amministrazioni competenti ad approvare lo strumento di pianificazione.
Art. 6.
1. Nellambito dei lavori della Conferenza, il responsabile del procedimento cura il deposito in pubblica visione, per venti giorni consecutivi, degli atti ed elaborati dellaccordo che definiscono le eventuali variazioni agli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale presso gli albi pretori degli enti dotati di tali strumenti di pianificazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Le osservazioni e le proposte sono esaminate e controdedotte dalla Conferenza, la quale motiva laccoglimento o il rigetto.
Art. 7.
1. Qualora per il perfezionamento dellaccordo di programma sia necessario stipulare convenzioni o atti dintesa tra uno o più soggetti pubblici partecipanti allaccordo di programma e soggetti privati, gli atti devono essere stipulati prima della sottoscrizione dellaccordo e allegati al medesimo quali parti integranti e sostanziali.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono garantire lequilibrio tra interessi pubblici e privati. I criteri di stima per la valutazione dei predetti interessi e i relativi meccanismi di compensazione, sono definiti dallente pubblico interessato.
Art. 8.
1. Laccordo di programma può sostituire il rilascio di concessioni edilizie. Laccordo può altresì sostituire il rilascio di concessioni in deroga alle norme edilizie dei piani regolatori o dei regolamenti edilizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallIstituto della deroga edilizia.
Art. 9.
1. Laccordo di programma può essere modificato nel corso della sua attuazione su motivata richiesta di uno dei soggetti che lo hanno sottoscritto. La richiesta è esaminata dal Collegio di vigilanza di cui allarticolo 34, comma 7 del d. lgs. 267/2000, che ne valuta la coerenza con le finalità dellaccordo.
2. Modifiche non essenziali e coerenti con le finalità dellaccordo sono assentite dal Collegio di vigilanza e approvate con decreto del Presidente della Regione o con atto del soggetto che ha approvato laccordo di programma.
Art. 10.
1. Qualora laccordo di programma riguardi opere, interventi e programmi dintervento, proposti da soggetti privati e riconosciuti dinteresse pubblico, deve prevedersi la stima degli investimenti privati.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 17 febbraio 2003
Enzo Ghigo