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Bollettino Ufficiale n. 08 del 20 / 02 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2003, n. 37-8397

Art. 11 comma 1 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28; ricognizione delle funzioni trasferite dalla Regione all’A.R.P.A.; conseguente individuazione del personale regionale da assegnare funzionalmente, della dotazione finanziaria e della dotazione strumentale da trasferire all’A.R.P.A.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di individuare le funzioni e le competenze tecniche già attribuite e svolte dalla Direzione regionale “Servizi Tecnici di Prevenzione” e trasferite all’ARPA ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28/2002 così come riportate nell’allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- di dare atto che, in coerenza con quanto stabilito nel protocollo d’intesa sottoscritto con le rappresentanze sindacali in data 31 luglio 2002 e poi recepito con D.G.R. 97-6929 in data 5 agosto 2002, l’Amministrazione regionale si avvarrà in via esclusiva dell’ARPA per l’esercizio delle funzioni già svolte dalla Direzione regionale “Servizi tecnici di prevenzione”, fatte salve le attribuzioni delle altre Direzioni regionali, ivi compresa la facoltà di avvalersi anche di diversi apporti collaborativi specialistici;

- di individuare, ai fini dell’assegnazione funzionale all’ARPA, il personale regionale assegnato alla Direzione regionale “Servizi tecnici di prevenzione” di cui all’allegato B) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- di dare atto che al personale di cui sopra si applica il protocollo d’intesa sottoscritto con le rappresentanze sindacali in data 23 luglio 2002 e recepito con D.G.R. 97-6929 in data 5 agosto 2002;

- di determinare la dotazione strumentale da trasferire all’ARPA mediante l’individuazione delle attrezzature, dei beni mobili e dei beni immobili di cui all’allegato C), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, da trasferire all’ARPA, ferme e richiamate le precisazioni sul punto di cui alle premesse;

- di determinare la dotazione finanziaria da trasferire all’ARPA come da calcolo di cui all’allegato D), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in complessivi euro 10.469.748,29 di cui euro 8.437.919,63 per la parte corrente ed euro 2.031.828,66 per la parte di investimento, al netto delle spese relative al personale in ordine alle quali si richiamano integralmente le precisazioni di cui alle premesse;

- di dare atto che le spese di funzionamento connesse alle funzioni trasferite di cui all’art. 2 della legge regionale n. 28/2002 saranno riconosciute alle Province e computate nell’ambito delle risorse da trasferirsi ai sensi delle leggi regionali 17/1999, 44/2000 e 5/2001;

- di dare atto che la fissazione della data di effettiva decorrenza delle funzioni trasferite e l’assegnazione funzionale del personale come sopra individuato così come il trasferimento della dotazione strumentale e della dotazione finanziaria come sopra determinate avrà luogo con il provvedimento della Giunta regionale di nomina del Direttore generale da adottarsi ai sensi e nei tempi di cui all’art. 11 comma 5 della legge regionale 28/2002;

- di formulare le specifiche linee guida per l’esercizio delle attività trasferite così come indicate nell’allegato E) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con riserva di future integrazioni come in premessa indicato;

- di demandare alle Direzioni regionali “Affari istituzionali e processo di delega”, “Organizzazione; pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane” e “Tutela e risanamento ambientale- Programmazione gestione rifiuti” di predisporre, d’intesa con le Direzioni regionali coinvolte e sentito il Direttore generale dell’A.R.P.A., le circolari attuative previste nell’allegato stesso;

- di comunicare al Consiglio regionale, per quanto di competenza, il presente provvedimento emanato ai sensi della legge regionale 28/2002 che ha disposto il trasferimento all’ARPA delle funzioni e delle competenze tecniche già attribuite alla Direzione regionale dei “Servizi Tecnici di Prevenzione”;

- di demandare alle competenti Direzioni regionali il compimento delle attività e degli atti necessari, così come precisati in premessa e da intendersi per integralmente richiamati, a garantire la piena e puntuale attuazione della legge regionale 28/2002 nonchè l’osservanza degli impegni assunti dall’Amministrazione regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

RICOGNIZIONE DELLE FUNZIONI
TRASFERITE ALL’ARPA
(Art.11, comma 1 legge regionale
20 novembre 2002, n.28)

Ai sensi dell’art.1, comma 2 della legge regionale 20 ottobre 2002 n. 28 sono trasferite all’ARPA “....le funzioni e le competenze tecniche gia’ attribuite alla Direzione regionale dei Servizi tecnici di prevenzione, istituita ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale).”

Sono comprese nel trasferimento di cui al comma 2 specificamente le funzioni descritte al comma 3 del medesimo articolo:

“a) le attivita’ tecnico scientifiche degli uffici periferici del Servizio idrografico e mareografico nazionale trasferite ai sensi dell’articolo 92, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in tema di conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali);

b) la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito ai sensi dell’articolo 111 del d.lgs. 112/1998;

c) la progettazione, la realizzazione e la gestione a livello regionale delle reti di monitoraggio e relativi sistemi di allarme e preallarme di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267".

Ferme restando le funzioni amministrative e gestionali proprie dell’Amministrazione regionale, quelle da questa conferite o delegate agli enti locali, nonchè la più generale funzione dell’ARPA di supporto tecnico-scientifico agli enti istituzionalmente preposti alla prevenzione e tutela ambientale, sono trasferite le funzioni dei Settori in cui si articola la Direzione Servizi tecnici di Prevenzione (Dir.20), così come individuate nelle seguenti schede, dando atto che le valutazioni tecniche, anche finalizzate all’emanazione di pareri, i flussi informativi, gli studi, le progettazioni sono elaborati e messi a disposizione della Giunta regionale attraverso le Direzioni competenti in materia e in raccordo con esse. Sono fatte salve le attribuzioni delle altre Direzioni regionali, ivi compresa la facoltà di avvalersi di diversi apporti collaborativi specialistici.

SETTORE PROGETTAZIONE INTERVENTI GEOLOGICO - TECNICI E SISMICO (20.1)

- studi, progettazione, direzione lavori (L.109/94 s.m.i.) di interventi di bonifica e consolidamento di movimenti franosi e dissesti di natura idrogeologica per enti di diritto pubblico

- assistenza e consulenza geoingegneristica a enti di diritto pubblico, nelle aree colpite da eventi calamitosi

- gestione e sviluppo di sistemi di controllo strumentale sui versanti, misure strumentali, analisi ed elaborazione delle risultanze e loro diffusione; consulenze nello specifico settore agli enti interessati

- consulenza geoingegneristica, valutazioni di pericolosità e rischio geologico, formulazione di pareri a tutti gli enti di diritto pubblico

- studi, approfondimenti e pareri tecnici in materia urbanistica e sismica e, in particolare:

* pareri tecnici relativi alla legge 64/1974 e s.m.i. e gli studi relativi alla modifica delle perimetrazioni degli abitati da consolidare

* studi ed approfondimenti tecnici finalizzato all’individuazione delle zone sismiche ed all’aggiornamento della normativa tecnica

* studi ed approfondimenti specialistici sulla pericolosità, vulnerabilità e rischio sismico regionale, nonché eventuali approfondimenti tecnici inerenti le modalità di definizione in sede regionale dei criteri per l’individuazione delle zone sismiche e l’applicazione della normativa tecnica

* pareri tecnici ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei controlli e delle verifiche ai sensi della legge regionale 19/1985 sugli strumenti urbanistici e sulle costruzioni

- valutazioni tecniche in ambito geologico in merito alle procedure di VIA e di VAS

- rapporti informativi, anche a seguito di eventi calamitosi, quale supporto tecnico alle competenti Direzioni regionali per la predisposizione di programmi di intervento e di altre di altre misure volte alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico

- valutazioni tecniche in relazione alle procedure relative alla legge regionale 45/1989 in materia di vincolo idrogeologico.

SETTORE METEOIDROGRAFICO E RETI DI MONITORAGGIO (20.2)

- rilievo sistematico, studio, elaborazione, gestione, diffusione e pubblicazione delle grandezze relative agli elementi dell’ambiente fisico e del clima terrestre

- impostazione, gestione e garanzia della qualità, nell’ambito del Sistema regionale di monitoraggio meteorologico, idrologico e della qualità, delle reti di rilevamento e sorveglianza metereologica, pluviometrica, nivometrica, radarmeteorolgica nonchè idrometrica per la gestione delle emergenze idrologiche, e della rete sismica

- supporto tecnico alle direzioni regionali competenti per l’impostazione e gestione della rete di rilevamento agrometeorologico

- studi di climatologia, meteorologia nonchè idrologia per la gestione delle emergenze idrologiche; elaborazioni tecniche statistiche e modellistiche per lo studio dei fenomeni e della loro propagazione ed evoluzione; tecniche di previsione dei fenomeni alle diverse scale temporali finalizzate alle previsioni meteorologiche e agrometeorologiche e alla realizzazione di carte e archivi informatici relativi

- previsioni meteorologiche, agrometeorologiche e dei fenomeni di dissesto idrogeologico e di piena dei corsi d’acqua; realizzazione di carte e archivi informatici relativi

- gestione integrata della Sala per i Rischi Naturali e dei relativi sistemi di previsione, allertamento e monitoraggio delle situazioni di particolare attenzione

- organizzazione e gestione del Centro Funzionale per la previsione e il monitoraggio meteoidropluviometrico

- partecipazione alla gestione integrata del monitoraggio dei bacini idrografici interregionali

- attività di formazione tecnico-professionale degli operatori e dei destinatari dei servizi di prevenzione del rischio naturale

- supporto tecnico alla Protezione civile della Regione per la classificazione del territorio regionale in zone di allertamento per la prevenzione del rischio

- studi sulla stabilità del manto nevoso e della meccanica delle neve e realizzazione di carte e archivi informatici delle valanghe

- valutazioni tecniche sugli interventi urbanistici e di infrastrutture in aree soggette a rischio di caduta valanghe, sugli impianti di risalita e sulle opere per la pratica dello sci in aree sottoposte a vincolo idrogeologico

- supporto tecnico-scientifico alle Commissioni Locali Valanghe

- valutazione tecnica su progetti di opere civili, idrauliche e di bonifica

- messa a disposizione dei dati pluviometrici ed idrometrici e delle relative serie storiche necessari per il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche.

SETTORE STUDI E RICERCHE GEOLOGICHE-SISTEMA INFORMATIVO PREVENZIONE RISCHI (20.3)

- analisi sullo stato del territorio regionale in merito ai processi di modellamento naturale dell’ambiente, all’ instabilità dei versanti, alla dinamica fluviale e torrentizia, alle caratteristiche geologiche, fisiche e meccaniche delle rocce e dei terreni quale supporto tecnico alla definizione del relativo quadro di riferimento

- rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica e geotematica; organizzazione e gestione a livello regionale del progetto di rilevamento, informatizzazione, produzione e diffusione della cartografia geologica e geotematica d’Italia

- realizzazione e gestione del Sistema Informativo Prevenzione Rischi, Naturali, aggiornamento e manutenzione delle basi dati, della cartografia geotematica e degli strumenti operativi

- predisposizione di modelli per la valutazione della pericolosità ed il rischio geologico in relazione ai processi di modellamento naturale del territorio

- definizione dei criteri metodologici di analisi dei meccanismi di innesco ed evoluzione dei processi di modellamento naturale del territorio

- raccolta e omogeneizzazione delle informazioni acquisite in ambito regionale a seguito dei principali eventi alluvionali ai fini dell’analisi dei processi e ricostruzione del quadro degli effetti indotti

- gestione, per i temi di competenza, delle attività di raccolta, elaborazione, organizzazione sistematica e messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale nell’ambito del sistema informativo regionale, compatibili con le indicazioni delle istituzioni regionali, interregionali, nazionali e comunitarie

- studi, ricerche e sperimentazione di nuovi modelli interpretativi del dissesto, della pericolosità e del rischio geologico anche attraverso l’uso dei sistemi informativi geografici e di strumenti di modellistica numerica

- realizzazione e gestione di servizi di diffusione dell’informazione geologica e geotematica anche mediante la pubblicazione di monografie e collane divulgative

SETTORE PREVENZIONE TERRITORIALE DEL RISCHIO GEOLOGICO - Area di Torino, Novara e Verbania - INDAGINI GEOTECNICHE ED IDROGEOLOGICHE (20.4)

- gestione del laboratorio geotecnico ed esecuzione di indagini geotecniche, geognostiche e geofisiche in situ; elaborazione di studi di meccanica delle terre e delle rocce per l’intero territorio regionale

- effettuazione di studi di idrogeologia superficiale e sotterranea ai fini della definizione delle caratteristiche litostratigrafiche, geochimiche ed isotopiche degli acquiferi superficiali e profondi

- mappatura e valutazione del potenziale rischio in aree caratterizzate dalla presenza di gas e minerali radiogeni e/o fibrosi

- valutazione tecniche in ambito geologico in merito alle procedure di VIA e di VAS

- valutazione tecniche in relazione alle procedure relative alla legge regionale 45/1989 in materia di vincolo idrogeologico

- supporto geologico-tecnico ai diversi livelli di pianificazione territoriale ed urbanistica, all’individuazione di aree di particolare dissestabilità, all’enucleazione di proposte tecniche di vincoli geologici sull’uso del territorio e alle modifiche del vincolo idrogeologico

- consulenza agli enti locali in merito a criticità territoriali e all’impostazione ed esecuzione di studi geologici

- rilevamento movimenti franosi, dissesti e campi di inondazione conseguenti ad eventi alluvionali

- divulgazione e comunicazione delle attività con particolare riferimento alla prevenzione territoriale.

SETTORI PREVENZIONE TERRITORIALE DEL RISCHIO GEOLOGICO - Area di Asti, Vercelli e Biella (20.5), Area di Cuneo (20.6), Area di Alessandria (20.7)

- valutazioni tecniche in ambito geologico in merito alle procedure di VIA e di VAS

- valutazioni tecniche in relazione alle procedure relative alla legge regionale 45/1989 in materia di vincolo idrogeologico

- supporto geologico-tecnico ai diversi livelli di pianificazione territoriale ed urbanistica, all’individuazione di aree di particolare dissestabilità, all’enucleazione di proposte tecniche di vincoli geologici sull’uso del territorio e alle modifiche del vincolo idrogeologico

- consulenza agli enti locali in merito a criticità territoriali e all’impostazione ed esecuzione di studi geologici

- rilevamento movimenti franosi, dissesti e campi di inondazione conseguenti ad eventi alluvionali

- divulgazione e comunicazione delle attività con particolare riferimento alla prevenzione territoriale.

Allegato E

LINEE GUIDA PER L’ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL’ARPA

Le presenti linee guida sono finalizzate allo svolgimento delle attività trasferite all’ARPA ai fini di un loro corretto esercizio da svolgersi senza soluzione di continuità, assicurando sin da subito i livelli di attività di prevenzione precedentemente garantiti.

In attuazione e nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie di riferimento, l’ARPA dovrà garantire il prosieguo delle attività di prevenzione attualmente svolte dalla Direzione regionale “Servizi Tecnici di Prevenzione”, e individuate nel precedente Allegato A alla presente deliberazione, nonchè la conseguente evoluzione degli stessi nell’ambito dei programmi annuali e pluriennali di cui all’ art. 9 comma 5 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60.

Con le stesse modalità dovranno essere garantite la realizzazione e la gestione dei programmi in essere nel settore della ricerca e delle applicazioni operative, ivi comprese quelle svolte in ambito di cooperazione nazionale ed internazionale nel campo della previsione e prevenzione dei rischi naturali.

Particolare riguardo dovrà essere rivolto a quelle attività che sono state oggetto di rapporto convenzionale intercorso tra la Regione e altre Amministrazioni ed Istituzioni pubbliche e di cui A.R.P.A. dovrà concorrere, nell’ambito del proprio specifico ruolo istituzionale e in raccordo con le Direzioni regionali competenti per materia, ad assicurare il rispetto degli impegni assunti.

In armonia con quanto previsto nell’accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in data 31 luglio 2001 recepito con D.G.R n. 97-6929 del 5 agosto 2002 in ossequio alle previsioni della legge regionale istitutiva 60/1995, l’Amministrazione regionale si avvarrà in via esclusiva di A.R.P.A. per l’esercizio delle funzioni già attribuite e svolte dalla Direzione dei “Servizi Tecnici di Prevenzione”, ferma restando la sopra richiamata garanzia di continuità delle attività espletate dalle strutture complesse in cui si articola la predetta Direzione regionale, fatte salve le attribuzioni delle altre Direzioni regionali, ivi compresa la facoltà di avvalersi anche di diversi apporti collaborativi specialistici.

I risultati delle attività di cui all’allegato A sopra citato resi sotto forma di pareri, flussi informativi, studi, accertamenti, indagini, cartografie e progetti sono tempestivamente resi disponibili alle Direzioni regionali competenti in materia ai fini dell’attività istituzionale della Giunta regionale, senza oneri aggiuntivi.

Con riferimento ai processi tecnico-amministrativi collegati alle attività di assistenza tecnica nel campo della prevenzione del rischio geologico, meteorologico, idrologico, nivologico e sismico in carico alla Direzione e trasferiti con la legge regionale 28/2002, A.R.P.A. opererà a supporto delle Direzioni regionali e degli Enti locali competenti in materia secondo i dettami stabiliti dalla normativa vigente in materia e secondo la disciplina per il loro svolgimento stabilita dalla regolamentazione nazionale e regionale.

Con successive specifiche circolari del Presidente della Giunta regionale saranno puntualmente definiti ai fini della loro armonizzazione, nel rispetto degli indirizzi sopra formulati, gli iter procedurali specifici ed attualmente vigenti, elencati nei riferimenti indicati per ciascun comparto nonchè l’espletamento delle diverse attività a supporto della Giunta attraverso le Direzioni regionali proponenti e degli Enti locali titolari della funzione.

A causa delle particolari interconnessioni che dovranno caratterizzare i rapporti fra le funzioni dell’A.R.P.A. e le competenze delle Direzioni interessate è, peraltro, necessario approfondire alcuni aspetti problematici dei rispettivi ruoli e compiti da svolgere, con la conseguente necessità di integrare le presenti linee guida. Resta comunque stabilito che, nelle more, l’A.R.P.A. garantirà il proseguimento delle attività già svolte dalla Direzione regionale “Servizi Tecnici di Prevenzione” secondo le procedure in essere.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE TERRITORIALE

Per quanto concerne la prevenzione del rischio sismico in relazione a quanto previsto dall’art. 2 della legge regionale 28/2002 A.R.P.A. dovrà assicurare senza soluzione di continuità l’attività tecnico-scientifica necessaria per consentire alla Direzione regionale individuata (Opere Pubbliche) la classificazione dei Comuni e agli indirizzi relativi, nonchè il sostegno alle Province titolari della competenza al rilascio di autorizzazioni attraverso tutti gli approfondimenti tecnici necessari.

RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

- R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, D.G.R. n. 112-31886 del 3 ottobre 1989, Circolare n. 2/AGR del 31 gennaio 1990, D.G.R. n. 132-36709 del 3 aprile 1990 e art. 32 legge regionale 26 aprile 2000 n. 44;

- Circolare n. 8/PET in data 8 luglio 1999, D.G.R. n. 32-73 del 24 maggio 2000, D.P.C.M. 29 settembre 1998, D.G.R. n. 1-819 del 15 settembre 2000, D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001 e D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002;

- legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, Circolare n. 16/URE del 18 luglio 1989, Circolare n. 7/LAP dell’8 maggio 1996 e successiva Nota Tecnica Esplicativa, D.G.R. n. 23-24167 del 16 marzo, D.G.R. n. 3-24929 del 30 giugno 1998, D.G.R. n. 42-26429 del 30 dicembre 1998;

- legge regionale 40/1998 e successive D.G.R. e Circolari applicative.

- D.M. 11/03/1988, norme A.G.I. (Associazione Geotecnica Italiana) e norme A.S.T.M. (American Society for Testing and Materials).

- DD.G.R. nn. 11-3432 del 9 luglio 2001 e 45-4585 del 27 novembre 2001;

- art. 13 Legge 64/1974 e art. 6 legge regionale 19/1985 ai sensi della D.G.R. n. 2-19274/1988 e della Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 15 maggio 1996;

- art. 1 legge regionale 19/1985, art. 18 Legge 64/1974 e D.G.R. n. 49-42336 del 21/03/1985;

- D.G.R. n. 49-42336 del 21 marzo 1985;

- Artt. 2 e 18 Legge 64/1974 ed art. 1 della legge regionale 18/1985, Circolari nn. 20/PRE del 31 dicembre 1992 e 7/LAP del 15 maggio 1996.

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MONITORAGGIO

Per quanto attiene alle funzioni da esercitarsi nell’ambito del Sistema regionale di monitoraggio meteorologico, idrologico e della qualità l’attività verrà espletata in stretto raccordo con le Direzioni regionali Difesa del Suolo, Opere Pubbliche e Pianificazione Risorse Idriche ai fini di garantire il raggiungimento delle finalità istituzionali della Giunta regionale e della Autorità di Bacino del fiume Po.

Per quanto riguarda il monitoraggio metereologico l’attività dovrà essere espletata garantendo le finalità prioritarie della Regione in termini di inquinamento atmosferico e protezione civile nonchè alle esigenze in campo agricolo.

RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

- DD.G.R. nn. 90-22045 del 5 luglio 1988, 21-6321 del 8 luglio 1986 e 5-10263 del 23 dicembre 1986;

- DD.G.R. nn. 93-22110 del 1 settembre 1997, 23-610 del 31 luglio 2000;

- Disciplinare dell’Unità di crisi regionale in data 12 novembre 1995;

- Atto di programmazione negoziata con l’Autorità di Bacino del Fiume Po e con le regioni afferenti per il sistema di monitoraggio del bacino disposto con D.G.R. 10-2673 del 14 dicembre 1998.

- Art.1 comma 3 della legge regionale 28/2002, D.P.R. 24 gennaio 1991 n. 85, D.G.R. 81-4231 del 22 ottobre 2001.

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SISTEMA INFORMATIVO

L’attività di A.R.P.A. in campo geologico si inquadrerà nell’ambito degli specifici programmi pluriennali già concordati dalla Regione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l’A.P.A.T. ai fini della conoscenza della struttura geologica e dei processi geologici interagenti sul territorio piemontese.

Il supporto di A.R.P.A. già previsto nell’ambito del punto focale regionale, istituito con D.G.R. 70-7044 del 2 settembre 2002, dovrà essere implementato in continuità delle funzioni già svolte dalla Direzione regionale Servizi Tecnici e di Prevenzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

- D.G.R. 29-5373 del 25 marzo 2002.

- DD.G.R. nn. 563-30575 del 30 novembre 1993, 86-5364 del 15 gennaio 1996, 28-23244 del 24 novembre 1997, 23-367 del 4 luglio 2000, 44-3161 del 4 giugno 2001 e 22-6686 del 22 luglio 2002;

- D.G.R. 70-7044 del 2 settembre 2002.

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Ai fini dell’esercizio delle rispettive competenze le presenti linee guida verranno notificate ad A.R.P.A., agli Enti Locali, al Comitato regionale di Indirizzo ed ai Comitati provinciali di coordinamento di cui alla legge regionale 60/1995.