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Bollettino Ufficiale n. 08 del 20 / 02 / 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 febbraio 2003, n. 4/R

Regolamento di iscrizione all’Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. (Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 3 settembre 1991, n. 49;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-8427 del 17 febbraio 2003;

emana

il seguente regolamento

Regolamento di iscrizione all’Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. (Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49).

Art. 1.

(Albo regionale)

1. Gli insegnanti interessati a ottenere incarichi di docenza nei corsi di orientamento musicale organizzati dai Comuni ai sensi della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella regione Piemonte), devono risultare iscritti all’Albo regionale di cui al presente regolamento.

2. I Comuni assegnano incarichi di docenza nei corsi di orientamento musicale soltanto agli insegnanti che risultano iscritti all’Albo regionale con abilitazione all’insegnamento nello stesso tipo di corso organizzato.

3. L’Albo è conservato e aggiornato dalla Regione Piemonte - Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo.

4. L’iscrizione all’Albo regionale è gratuita.

Art. 2.

(Requisiti di iscrizione)

1. Vengono iscritti all’Albo regionale di cui all’articolo 1 gli insegnanti in possesso di tutti i seguenti requisiti generali:

a) età compresa tra 18 e 64 anni;

b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

c) residenza nella regione Piemonte;

d) godimento dei diritti politici;

e) assenza di condanne penali in giudicato e di procedimenti penali pendenti;

f) possesso del diploma di Conservatorio nei limiti di cui all’articolo 3.

Art. 3.

(Requisiti di abilitazione)

1. Gli insegnanti di cui all’articolo 2, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione all’Albo regionale, devono precisare in quale tipo di corso intendono richiedere l’abilitazione all’insegnamento. L’abilitazione all’insegnamento è subordinata al possesso del titolo di studio musicale di cui ai commi 2, 3, 4.

2. Il diploma di Conservatorio in didattica della musica abilita all’insegnamento nei corsi di tipo bandistico se è posseduto unitamente al diploma di Conservatorio in uno strumento a fiato; abilita all’insegnamento nei corsi di tipo corale se è posseduto unitamente al diploma di Conservatorio in canto o canto lirico o canto didattico; abilita all’insegnamento nei corsi di tipo strumentale se posseduto unitamente al diploma di Conservatorio nello strumento, esclusi i fiati, su cui il corso è incentrato.

3. Il diploma di Conservatorio in musica corale e direzione di coro abilita all’insegnamento nei corsi di tipo corale.

4. Il diploma di Conservatorio in composizione abilita ai corsi di tipo corale e ai corsi di tipo strumentale limitatamente al pianoforte.

Art. 4.

(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione all’Albo regionale deve essere presentata alla Regione Piemonte - Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo - entro il termine annuo del 30 aprile e deve contenere le attestazioni e gli elementi di cui agli articoli 2 e 3.

2. La domanda di iscrizione all’Albo regionale può altresì contenere l’attestazione del possesso dei seguenti requisiti complementari:

a) attività didattica in ambito di educazione, formazione o perfezionamento musicale, svolta nelle scuole medie inferiori e superiori, nelle scuole e negli istituti di musica uniformati all’ordinamento didattico dei Conservatori, nei Conservatori, nelle Accademie di perfezionamento post-diploma;

b) attività concertistica, premi e concorsi;

c) pubblicazioni a mezzo stampa a carattere storico-musicale, critico-musicale, estetico-musicale, didattico-musicale, teorico-musicale;

d) edizioni di composizioni musicali originali;

e) incisioni discografiche;

f) attestazioni di frequenza a corsi di aggiornamento ed a stages.

3. La valutazione dei requisiti accessori di cui al comma 2 è effettuata dalla Commissione consultiva per le attività di orientamento musicale di cui all’articolo 2 della l.r. 49/1991. Su ciascuna categoria di requisiti accessori detta Commissione esprime una valutazione articolata in quattro gradi crescenti di giudizio: non rilevante, discreto, rilevante, eminente.

Art. 5.

(Validità dell’iscrizione)

1. Le domande accolte comportano l’iscrizione all’Albo regionale sino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, salvo cancellazione su istanza di parte o d’ufficio per la perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 2.

Art. 6.

(Pubblicazione dell’Albo regionale)

1. L’elenco completo degli insegnanti iscritti all’Albo regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte entro il termine del 30 giugno a cura della Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo.

2. L’elenco degli insegnanti iscritti all’Albo regionale, accanto al nominativo di ciascun iscritto e previo rilascio da parte di questi dell’autorizzazione alla pubblicazione dei dati in conformità alla normativa vigente, deve indicare l’indirizzo completo, il recapito telefonico e l’elenco dei titoli posseduti, al fine di favorire da parte dei Comuni organizzatori dei corsi la proposta di incarichi di insegnamento.

Art. 7.

(Regime transitorio del precedente Albo)

1. Le iscrizioni all’Albo concesse in base alle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992 vengono riconosciute sino al 31 dicembre 2006 per consentire, da parte degli insegnanti interessati, la reiscrizione all’Albo disciplinato dal presente regolamento.

2. La reiscrizione all’Albo regionale deve avvenire nei termini di cui agli articoli 2, 3, 4 del regolamento, e comporta la cancellazione d’ufficio dal precedente elenco.

3. Sino al 2006, unitamente all’elenco degli insegnanti iscritti in base al presente regolamento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e a cura della Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo, viene pubblicato a cadenza annuale entro il termine del 30 giugno l’elenco relativo al precedente Albo a esaurimento, aggiornato con le cancellazioni dovute alle reiscrizioni di cui all’articolo 8.

4. Gli insegnanti già iscritti all’Albo in base alle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992 e privi dei requisiti di cui all’articolo 3 possono ottenere la reiscizione all’Albo nei limiti di cui all’articolo 8.

Art. 8.

(Corso di aggiornamento per gli insegnanti iscritti al precedente Albo)

1. La Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo organizza un corso di aggiornamento per gli insegnanti già iscritti all’Albo in base alle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992 e privi dei requisiti di cui all’articolo 3. La frequenza di detto corso, nei limiti di cui al comma 5, consente la reiscrizione all’Albo regionale e la conferma dell’abilitazione già riconosciuta. La domanda di reiscrizione deve essere presentata a conclusione del corso di aggiornamento e, comunque, nel termine ultimo del 30 aprile 2007.

2. Gli insegnanti interessati a frequentare il corso di aggiornamento devono presentare idonea richiesta alla Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Entro lo stesso termine gli insegnanti interessati possono richiedere alla Commissione regionale consultiva per le attività di orientamento musicale l’esonero dalla frequenza al corso, producendo la documentazione che attesta l’avvenuta partecipazione a percorsi di aggiornamento equivalenti a quelli previsti. Gli esoneri sono concessi con provvedimento della Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo.

3. Vengono organizzate tante edizioni del corso quante necessarie a coprire tutte le richieste di partecipazione. L’attività di aggiornamento deve comunque concludersi entro il 31 marzo 2007.

4. Acquisiscono priorità nella frequenza al corso di aggiornamento gli insegnanti che, all’atto della domanda, risultano incaricati della docenza di un corso di orientamento musicale. Nei restanti casi gli insegnanti accedono al corso in base alla data di presentazione della richiesta di partecipazione.

5. Il corso di aggiornamento ha una durata di quarantotto ore di lezione. Ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza finale e della reiscrizione all’Albo è richiesta la partecipazione ad almeno i due terzi delle ore di lezione previste.

6. Modalità di organizzazione e programmi didattici del corso di aggiornamento sono definiti da idonei provvedimenti della Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo, sentita la competente Commissione consultiva per le attività di orientamento musicale.

7. Compete alla Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, comunicare agli insegnanti già iscritti all’Albo in base alle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992, le innovazioni normative e le opportunità di reiscrizione e aggiornamento di cui al presente regolamento.

Art. 9.

(Norma transitoria)

1. A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992, salvo che nei confronti delle richieste di iscrizione presentate entro il termine del 30 aprile 2003.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 17 febbraio 2003

Enzo Ghigo