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Bollettino Ufficiale n. 08 del 20 / 02 / 2003
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 febbraio 2003, n. 4/R
Regolamento di iscrizione allAlbo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. (Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Vista la legge regionale 3 settembre 1991, n. 49;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-8427 del 17 febbraio 2003;
emana
il seguente regolamento
Regolamento di iscrizione allAlbo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. (Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49).
Art. 1.
(Albo regionale)
1. Gli insegnanti interessati a ottenere incarichi di docenza nei corsi di orientamento musicale organizzati dai Comuni ai sensi della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella regione Piemonte), devono risultare iscritti allAlbo regionale di cui al presente regolamento.
2. I Comuni assegnano incarichi di docenza nei corsi di orientamento musicale soltanto agli insegnanti che risultano iscritti allAlbo regionale con abilitazione allinsegnamento nello stesso tipo di corso organizzato.
3. LAlbo è conservato e aggiornato dalla Regione Piemonte - Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo.
4. Liscrizione allAlbo regionale è gratuita.
Art. 2.
(Requisiti di iscrizione)
1. Vengono iscritti allAlbo regionale di cui allarticolo 1 gli insegnanti in possesso di tutti i seguenti requisiti generali:
a) età compresa tra 18 e 64 anni;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dellUnione europea;
c) residenza nella regione Piemonte;
d) godimento dei diritti politici;
e) assenza di condanne penali in giudicato e di procedimenti penali pendenti;
f) possesso del diploma di Conservatorio nei limiti di cui allarticolo 3.
Art. 3.
(Requisiti di abilitazione)
1. Gli insegnanti di cui allarticolo 2, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione allAlbo regionale, devono precisare in quale tipo di corso intendono richiedere labilitazione allinsegnamento. Labilitazione allinsegnamento è subordinata al possesso del titolo di studio musicale di cui ai commi 2, 3, 4.
2. Il diploma di Conservatorio in didattica della musica abilita allinsegnamento nei corsi di tipo bandistico se è posseduto unitamente al diploma di Conservatorio in uno strumento a fiato; abilita allinsegnamento nei corsi di tipo corale se è posseduto unitamente al diploma di Conservatorio in canto o canto lirico o canto didattico; abilita allinsegnamento nei corsi di tipo strumentale se posseduto unitamente al diploma di Conservatorio nello strumento, esclusi i fiati, su cui il corso è incentrato.
3. Il diploma di Conservatorio in musica corale e direzione di coro abilita allinsegnamento nei corsi di tipo corale.
4. Il diploma di Conservatorio in composizione abilita ai corsi di tipo corale e ai corsi di tipo strumentale limitatamente al pianoforte.
Art. 4.
(Domanda di iscrizione)
1. La domanda di iscrizione allAlbo regionale deve essere presentata alla Regione Piemonte - Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo - entro il termine annuo del 30 aprile e deve contenere le attestazioni e gli elementi di cui agli articoli 2 e 3.
2. La domanda di iscrizione allAlbo regionale può altresì contenere lattestazione del possesso dei seguenti requisiti complementari:
a) attività didattica in ambito di educazione, formazione o perfezionamento musicale, svolta nelle scuole medie inferiori e superiori, nelle scuole e negli istituti di musica uniformati allordinamento didattico dei Conservatori, nei Conservatori, nelle Accademie di perfezionamento post-diploma;
b) attività concertistica, premi e concorsi;
c) pubblicazioni a mezzo stampa a carattere storico-musicale, critico-musicale, estetico-musicale, didattico-musicale, teorico-musicale;
d) edizioni di composizioni musicali originali;
e) incisioni discografiche;
f) attestazioni di frequenza a corsi di aggiornamento ed a stages.
3. La valutazione dei requisiti accessori di cui al comma 2 è effettuata dalla Commissione consultiva per le attività di orientamento musicale di cui allarticolo 2 della l.r. 49/1991. Su ciascuna categoria di requisiti accessori detta Commissione esprime una valutazione articolata in quattro gradi crescenti di giudizio: non rilevante, discreto, rilevante, eminente.
Art. 5.
(Validità delliscrizione)
1. Le domande accolte comportano liscrizione allAlbo regionale sino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, salvo cancellazione su istanza di parte o dufficio per la perdita di uno dei requisiti di cui allarticolo 2.
Art. 6.
(Pubblicazione dellAlbo regionale)
1. Lelenco completo degli insegnanti iscritti allAlbo regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte entro il termine del 30 giugno a cura della Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo.
2. Lelenco degli insegnanti iscritti allAlbo regionale, accanto al nominativo di ciascun iscritto e previo rilascio da parte di questi dellautorizzazione alla pubblicazione dei dati in conformità alla normativa vigente, deve indicare lindirizzo completo, il recapito telefonico e lelenco dei titoli posseduti, al fine di favorire da parte dei Comuni organizzatori dei corsi la proposta di incarichi di insegnamento.
Art. 7.
(Regime transitorio del precedente Albo)
1. Le iscrizioni allAlbo concesse in base alle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992 vengono riconosciute sino al 31 dicembre 2006 per consentire, da parte degli insegnanti interessati, la reiscrizione allAlbo disciplinato dal presente regolamento.
2. La reiscrizione allAlbo regionale deve avvenire nei termini di cui agli articoli 2, 3, 4 del regolamento, e comporta la cancellazione dufficio dal precedente elenco.
3. Sino al 2006, unitamente allelenco degli insegnanti iscritti in base al presente regolamento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e a cura della Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo, viene pubblicato a cadenza annuale entro il termine del 30 giugno lelenco relativo al precedente Albo a esaurimento, aggiornato con le cancellazioni dovute alle reiscrizioni di cui allarticolo 8.
4. Gli insegnanti già iscritti allAlbo in base alle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992 e privi dei requisiti di cui allarticolo 3 possono ottenere la reiscizione allAlbo nei limiti di cui allarticolo 8.
Art. 8.
(Corso di aggiornamento per gli insegnanti iscritti al precedente Albo)
1. La Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo organizza un corso di aggiornamento per gli insegnanti già iscritti allAlbo in base alle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992 e privi dei requisiti di cui allarticolo 3. La frequenza di detto corso, nei limiti di cui al comma 5, consente la reiscrizione allAlbo regionale e la conferma dellabilitazione già riconosciuta. La domanda di reiscrizione deve essere presentata a conclusione del corso di aggiornamento e, comunque, nel termine ultimo del 30 aprile 2007.
2. Gli insegnanti interessati a frequentare il corso di aggiornamento devono presentare idonea richiesta alla Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo entro centoventi giorni dallentrata in vigore del presente regolamento. Entro lo stesso termine gli insegnanti interessati possono richiedere alla Commissione regionale consultiva per le attività di orientamento musicale lesonero dalla frequenza al corso, producendo la documentazione che attesta lavvenuta partecipazione a percorsi di aggiornamento equivalenti a quelli previsti. Gli esoneri sono concessi con provvedimento della Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo.
3. Vengono organizzate tante edizioni del corso quante necessarie a coprire tutte le richieste di partecipazione. Lattività di aggiornamento deve comunque concludersi entro il 31 marzo 2007.
4. Acquisiscono priorità nella frequenza al corso di aggiornamento gli insegnanti che, allatto della domanda, risultano incaricati della docenza di un corso di orientamento musicale. Nei restanti casi gli insegnanti accedono al corso in base alla data di presentazione della richiesta di partecipazione.
5. Il corso di aggiornamento ha una durata di quarantotto ore di lezione. Ai fini del rilascio dellattestato di frequenza finale e della reiscrizione allAlbo è richiesta la partecipazione ad almeno i due terzi delle ore di lezione previste.
6. Modalità di organizzazione e programmi didattici del corso di aggiornamento sono definiti da idonei provvedimenti della Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo, sentita la competente Commissione consultiva per le attività di orientamento musicale.
7. Compete alla Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo, entro trenta giorni dallentrata in vigore del presente regolamento, comunicare agli insegnanti già iscritti allAlbo in base alle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992, le innovazioni normative e le opportunità di reiscrizione e aggiornamento di cui al presente regolamento.
Art. 9.
(Norma transitoria)
1. A partire dallentrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992, salvo che nei confronti delle richieste di iscrizione presentate entro il termine del 30 aprile 2003.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 17 febbraio 2003
Enzo Ghigo