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Bollettino Ufficiale n. 08 del 20 / 02 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 27 gennaio 2003, n. 60-8302

Legge 8 agosto 2002 n. 178 di conversione con modificazioni del Decreto legge n. 138 del 8.07.2002. Contributi per investimenti in agricoltura concessi sotto forma di credito di imposta per investimenti effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Procedure per il rilascio del parere da parte della Regione Piemonte

A relazione dell’Assessore Cavallera:

La Legge 8 agosto 2002 n. 178 di conversione con modificazioni del Decreto legge n. 138 del 8.07.2002 prevede la concessione di contributi per investimenti in agricoltura, concessi sotto forma di credito di imposta.

L’articolo 11, comma 3, del citato Decreto legge prevede che il contributo sia destinato esclusivamente alle imprese che abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili all’agevolazione ai sensi dell’ articolo 51 del Reg. CE n. 1257/1999 nonché ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee a condizione che la Regione competente abbia espresso parere favorevole.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) al comma 13 dell’articolo 69 (Misure in materia agricola) limita “esclusivamente” alle imprese agricole, di cui l’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, l’accesso al credito d’imposta.

Trattasi pertanto degli imprenditori singoli ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 nonché delle cooperative di imprenditori agricoli e dei loro consorzi di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Per quanto riguarda le imprese di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, comprese le forme associative di produzione, con D.G.R. n. 27-7904 del 02/12/2002 sono state definite le procedure per il rilascio del parere necessario per accedere al credito d’imposta, individuando le Province quali soggetti competenti ai sensi della L.R. n. 17/99.

Per quanto riguarda le cooperative di imprenditori agricoli, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, ed i loro consorzi di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 vengono stabilite le relative procedure individuando la Regione Piemonte e per essa la Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura - Settore Sviluppo Agroindustriale quale soggetto competente.

La Regione Piemonte ritiene di fare riferimento per gli investimenti a quelli che verranno realizzati ai sensi della misura g “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” prevista dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte (d’ora in poi PSR)

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 109-1822 del 18.12.2000, ha approvato il Bando relativo alla misura g “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” prevista dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte (d’ora in poi PSR) approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 118-704 del 31 luglio 2000 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2000) 2507 del 7 settembre 2000.

Il finanziamento delle domande presentate ed istruite positivamente assorbe le risorse disponibili sul PSR per l’intero periodo 2000-2006 e pertanto non è possibile prevedere una nuova apertura delle domande ai sensi della citata Misura g del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte per carenza di risorse;

Il parere non comporta alcun impegno finanziario a carico del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte e della Regione Piemonte.

La Giunta Regionale unanime

delibera

1. Viene rilasciato il parere, come di seguito specificato, sugli investimenti programmati da imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli finalizzato all’accesso ai contributi sotto forma di credito di imposta previsti dalla Legge 8 agosto 2002 n. 178 di conversione con modificazioni del Decreto legge n. 138 del 8.07.2002 e disciplinati dal Decreto Ministeriale 2 agosto 2002, n. 262 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Possono richiedere il parere le cooperative di imprenditori agricoli, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, ed i loro consorzi di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Le imprese e gli investimenti programmati devono possedere i requisiti previsti dalla Misura g del PSR in applicazione del Reg. CE n. 1257/1999.

Il parere viene rilasciato dalla Regione Piemonte - Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura - Settore Sviluppo Agroindustriale.

Il parere non comporta alcun impegno finanziario a carico del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte e della Regione Piemonte.

3. La presentazione della richiesta si baserà su dati ed informazioni autocertificati e l’istruttoria avverrà con procedure semplificate, secondo la metodologia che sarà precisata con determinazione della Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura.

In caso di parere favorevole il Settore Sviluppo Agroindustriale rilascerà il certificato di istruttoria riportante, tra l’altro, la spesa ammissibile ed il contributo corrispondente.

4. Le richieste e relative istruttorie verranno gestite con un sistema informatizzato.

Le richieste potranno essere presentate anche attraverso le Organizzazioni Cooperativistiche.

5. Le imprese per la cui richiesta è stato espresso parere favorevole dovranno comunicare al Settore Sviluppo Agroindustriale quanto segue:

- l’accoglimento, con indicazione dell’entità dell’agevolazione riconosciuta da parte del Centro Servizi di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, oppure il non accoglimento della domanda, entro 30 giorni dal pronunciamento dello stesso;

- l’effettiva fruizione del credito d’imposta entro 30 giorni dalla data di ciascun utilizzo del credito, come prescritto dall’art.7 punto 2 del D.M. 2 agosto 2002, n. 262;

- l’eventuale rinuncia alla fruizione del credito d’imposta concesso.

6. Le agevolazioni concesse sotto forma di credito d’imposta non sono cumulabili, per lo stesso investimento, con altre agevolazioni previste dal PSR o dagli aiuti di stato.

7. In relazione all’andamento a livello nazionale dell’applicazione della Legge 8 agosto 2002 n. 178 ed in particolare alla situazione finanziaria potrà essere disposta con Deliberazione della Giunta Regionale l’interruzione della presentazione delle richieste di parere.

8. Per tutto ciò che non è specificato nella presente deliberazione si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178 di conversione con modificazioni del decreto -legge 8 luglio 2002, n. 138 e dal decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 262 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)