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Bollettino Ufficiale n. 07 del 13 / 02 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2003, n. 10 - 8374

Art. 3-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.. Designazione di componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali. Avviso pubblico per l’integrazione dell’elenco di idonei di cui alla DGR n. 5-29371 del 17.2.2000. Accantonamento di Euro 7.750,00 a favore della Direzione Programmazione sanitaria (cap. 12170/2003)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di confermare, per le designazioni da effettuare alla scadenza dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali nel corrente anno, i criteri previsti, ex art. 2, comma 3, l.r. n. 39/1995, sentita la Commissione consultiva per le nomine, dalla DGR n. 12-28688 del 23.11.1999;

- di approvare l’allegato avviso pubblico, parte integrante del presente provvedimento, per l’acquisizione di ulteriori disponibilità alla designazione quale membro di collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, ad integrazione dell’elenco di cui alla DGR n. 5-29371 del 17.2.2000 che resta valido, salva la verifica della permanenza dell’iscrizione al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di giustizia effettuata d’ufficio dalla struttura responsabile del procedimento; i soggetti idonei inseriti nell’elenco di cui sopra, ma privi del requisito di preferenza di un’esperienza almeno triennale di cui alla DGR n. 12-28688 del 23.11.1999, possono presentare domanda per far valere la maturazione del requisito di preferenza stesso;

- di approvare la pubblicazione di un comunicato inerente l’emanazione dell’avviso pubblico sui tre quotidiani a diffusione nazionale “La Stampa”, “La Repubblica” ed “Il Sole 24 Ore”;

- di approvare l’accantonamento per la Direzione Programmazione Sanitaria di Euro 7.750,00= (euro settemilasettecentocinquanta/00) sul capitolo 12170 del bilancio 2003 (A/100478) finalizzato alla pubblicazione sui quotidiani di cui sopra;

- di stabilire che, prima di effettuare le designazioni, la Giunta regionale, al fine di evitare una convergenza di proposte sul medesimo soggetto, provvederà ad acquisire le designazioni eventualmente già effettuate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro della Salute, dalle Conferenze dei Sindaci e dalle Conferenze dei Presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale di Torino e dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale;

- di stabilire che, qualora si verificassero, successivamente alla costituzione dei collegi sindacali e nell’arco di durata triennale degli stessi, casi di vacanza per decadenza, dimissioni o per altre cause ovvero si dovesse procedere alla ricostituzione dei collegi stessi a seguito di modifiche dell’assetto istituzionale del SSR, si provvederà alle relative sostituzioni o nuove designazioni attingendo dall’elenco dei soggetti idonei di cui alla DGR n. 5-29371 del 17.2.2000 integrato mediante l’avviso pubblico allegato alla presente deliberazione;

- di individuare quale struttura responsabile del procedimento di designazione dei membri dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali il Settore Assetto istituzionale ed organi collegiali della Direzione Programmazione sanitaria dell’Assessorato Programmazione sanitaria-psichiatria ed emergenza 118-assistenza sanitaria; responsabile del procedimento è il dott. Giorgio Lucco, responsabile del Settore stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 delle Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità per la designazione a membro di collegio sindacale delle aziende sanitarie regionali.

Nel 2003 scade il mandato triennale dei collegi sindacali delle aziende sanitarie del Piemonte nominati nell’anno 2000 e la Giunta regionale deve provvedere ad effettuare, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 ter, d. lgs. 502/1992 e s.m.i. e dall’art. 13, l.r. 24 gennaio 1995, n. 10, la designazione di due componenti di collegio sindacale per ogni azienda sanitaria.

Viene indetto, pertanto, ai sensi dell’art. 8, ultimo comma l. r. 23 marzo 1995, n. 39, il presente avviso pubblico per l’acquisizione di ulteriori disponibilità alla designazione quale membro di collegio sindacale di azienda sanitaria regionale ad integrazione dell’elenco di soggetti idonei approvato con DGR n. 5-29371 del 17.2.2000, Allegato B, che rimane valido, salva la verifica della permanenza dell’iscrizione al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di giustizia, effettuata d’ufficio dalla struttura responsabile del procedimento.

I soggetti idonei inseriti nell’elenco di cui sopra, ma privi del requisito di preferenza di un’esperienza almeno triennale di cui alla DGR n. 12-28688 del 23.11.1999, possono presentare domanda per far valere la maturazione del requisito di preferenza stesso.

I soggetti già inseriti nell’elenco di cui sopra fra gli idonei con esperienza almeno triennale non devono ripresentare domanda.

L’indennità annua lorda spettante ai componenti dei collegi sindacali è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell’azienda sanitaria. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti (art. 13, comma 13, l.r. 10/1995). (1)

1 - REQUISITI E CRITERI PER LE DESIGNAZIONI

Per essere inseriti fra gli idonei alla designazione a componenti di collegio sindacale di azienda sanitaria i candidati devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all’art. 1 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 istituito presso il Ministero di giustizia (art. 3 ter, comma 3, d. lgs n. 502/92 e s.m.i e art. 13, comma 4, l. r. 10/1995).

Ai sensi della DGR n. 12-28688 del 23.11.1999 per l’effettuazione delle designazioni regionali dei componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie verrà data preferenza ai candidati:

1. in possesso di esperienza almeno triennale, svolta nell’arco degli ultimi dieci anni, di attività effettiva di revisione presso enti, aziende, istituzioni pubbliche o private operanti in regime di contabilità economica ordinaria; a tale riguardo:

- l’attività revisionale deve essere stata effettivamente prestata, non essendo sufficiente la titolarità di funzioni supplenti;

- non sono cumulabili periodi inferiori ad un anno;

- non si deve tenere conto dei periodi interrotti per effetto di revoca dell’incarico conseguente a violazione dei doveri inerenti l’ufficio;

2. che non risultino essere mai stati sospesi temporaneamente, ai sensi dell’art. 39, lettere a), b), g) e h) del DPR 6 marzo 1998, n. 99, dall’esercizio dell’attività di controllo dei conti.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2 - INCOMPATIBILITA’

Non possono essere designati quali membri di collegi sindacali coloro che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 13, comma 4, l.r. 10/1995 (2).

Non possono, inoltre, ricoprire la carica di componente di collegio sindacale quanti si trovano in alcuna delle condizioni previste dall’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. (3).

Non possono infine essere designati i dipendenti dell’Assessorato regionale alla Sanità (DGR n. 12-28688 del 23.11.1999).

3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I candidati devono presentare domanda, in carta legale, corredata a pena di irricevibilità da:

* il curriculum personale, debitamente sottoscritto (art. 11, l. r. 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i.);

* la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3 del DPR del 28.12.2000, n. 445) (4).

Le domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, devono essere inviate all’Assessorato alla Sanità - Direzione programmazione sanitaria, Settore Assetto istituzionale ed organi collegiali - Corso Regina Margherita, n. 153/bis - 10122 Torino, nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora il termine dovesse cadere in giornata festiva, esso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande possono essere:

* consegnate direttamente all’Ufficio protocollo del Settore Assetto istituzionale e organi collegiali, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 e al venerdì dalle 9 alle 12;

* spedite a mezzo di posta raccomandata; in tal caso per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del timbro postale.

Sulla busta dovrà essere indicato il riferimento “Domanda collegi sindacali aziende sanitarie”.

4 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, rese dall’interessato sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

1) cognome e nome

2) data e luogo di nascita

3) residenza

4) codice fiscale

5) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea

6) iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime

7) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne riportate e gli eventuali carichi pendenti)

8) di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità, di ineleggibilità o comportanti decadenza della carica previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni e dalla l.r. 24 gennaio 1995, n. 10 (ovvero le situazioni di incompatibilità e ineleggibilità sussistenti rispetto a specifiche aziende);

9) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili di cui all’art. 1 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88;

10) l’eventuale possesso di una esperienza almeno triennale, svolta nell’arco degli ultimi dieci anni, di attività effettiva di revisione presso enti, aziende, istituzioni pubbliche o private operanti in regime di contabilità economica ordinaria;

11) di non avere avuto, nel periodo di iscrizione al registro dei revisori contabili, sospensioni temporanee dall’esercizio dell’attività di controllo dei conti ai sensi dell’art. 39, lettere a), b) g) e h) del DPR 99/1998 (ovvero le eventuali sospensioni temporanee riportate);

12) l’indicazione di una eventuale preferenza per uno o più ambiti provinciali;

13) l’autorizzazione alla Regione Piemonte al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura di designazione;

14) l’indirizzo e recapito telefonico ai fini delle comunicazioni relative al presente avviso;

Nel curriculum personale, redatto secondo lo schema allegato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (artt. 47 e 46 del DPR 445/2000), devono essere indicati analiticamente:

* l’esperienza/e svolte nell’arco degli ultimi dieci anni, di cui al punto 10 del paragrafo precedente, specificando per ciascuna di esse il periodo di svolgimento e l’ente presso cui ha avuto luogo;

* i titoli di studio e le ulteriori esperienze professionali ritenuti utili ai fini della valutazione della candidatura;

* le cariche elettive, e non, ricoperte.

L’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 445/2000).

Ai designandi verrà richiesto di produrre una dichiarazione di accettazione della nomina che dovrà essere inoltrata con le stesse modalità della domanda entro cinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Ente.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della l.r. 25 luglio 1994, n. 27 responsabile del procedimento di designazione dei componenti dei collegi sindacali delle ASR è il Dirigente del Settore Assetto istituzionale e organi collegiali dell’Assessorato alla Sanità, dott. Giorgio Lucco.

Ogni informazione potrà essere richiesta all’Ufficio competente (dott.ssa Patrizia Quattrone, tel. 011 432 3039 - 2241- 2203)

NOTE

(1)

Il trattamento economico previsto è attualmente il seguente:

10% di Euro 142.025,65 per l’ASO San Giovanni Battista di Torino;

10% di Euro 139.443,36 per le ASO OIRM S. Anna di Torino, Maggiore della Carità di Novara, SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, S. Croce e Carle di Cuneo e per le ASL 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19;

10% di Euro 136.861,08 per le ASO CTO/CRF/M. Adelaide di Torino, S. Luigi Gonzaga di Orbassano e per le ASL 2, 4, 6, 7, 10, 15, 16, 18, 20, 21, 22.

(2)

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, l. r. 10/1995 “non possono fare parte del collegio:

a) parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del direttore generale;

b) i dipendenti dell’Azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonché coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita con l’Azienda medesima;

c) i fornitori dell’Azienda, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio dell’Azienda;

d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all’attività dell’Azienda, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219, comma 2".

(3)

Ai sensi dell’art.15, l. 19 marzo 1990, n. 55:

“1. ... non possono comunque ricoprire le cariche di ... componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali...:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo."

(4)

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR del 445/2000:

“3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. ...”.