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Bollettino Ufficiale n. 07 del 13 / 02 / 2003

Codice 14.4
D.D. 18 novembre 2002, n. 922

Legge regionale 09.08.1989, n. 45 - Autorizzazione alla Ditta Prato Nevoso Ski S.p.A. con sede in Frabosa Sottana (CN), per modificazione suolo necessaria alla realizzazione di impianto di illuminazione a servizio della “pista 1" della seggiovia quadriposto ”Blu" e dello “snowpark” in Comune di Frabosa Sottana - località “Prel di Prato Nevoso”

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, la Ditta “Prato Nevoso Ski S.p.A.”, avente sede in Frabosa Sottana (CN), via Corona Boreale, 1 - località “prato nevoso” ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione di un impianto di illuminazione a servizio della “pista 1", della seggiovia quadriposto ”blu" e dello “snowpark” su una superficie di mq. 1.020 di cui nessuno boscato sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 29, mappali n. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144, 170, 171, 192, 193, 194, 218, 219, 267 e 357 del Comune di Frabosa Sottana (CN) ed al Foglio n. 27, mappale n. 14 del Comune di Frabosa Soprana (CN), in località “Prel di prato nevoso” a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. nell’apertura delle trincee di posa dei cavi e degli scavi delle altre opere di fondazione dovrà essere salvaguardata la cotica erbosa originaria, provvedendo ad asportarla, conservarla a lato della zona di intervento ed a rimetterla a riporto a lavori terminati; nei tratti ove la cotica erbosa è insufficiente, si provvederà al recupero con le modalità indicate nella relazione geologica tecnica di progetto (geoiuta ed inerbimento);

2. gli scavi per la posa dei cavi dovranno essere organizzati per lotti, in moda da assicurare il riempimento entro cinque giorni lavorativi dalla loro apertura;

3. non dovranno risultare scavi aperti dopo il 31 ottobre di ogni anno;

4. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

5. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente compattati, per strati successivi di spessore non superiore ai 50 cm, inerbiti e dotati di un adeguato sistema di canalette di drenaggio delle acque superficiali;

6. i lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi dala data della presente autorizzazione.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare della presente autorizzazione dovrà inoltre provvedere:

a) al versamento cauzionale di euro 516,46 che potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

1) Tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - Torino;

2) Direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte - via Garibaldi, 2 - Torino.

3) Mediante versamento sul c/c, intestato a Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello, 165 - 10122 Torino, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, numero e data della Determinazione.

b) ad effettuare il versamento sul Capitolo n. 2340 della Regione Piemonte della somma di euro 221,25, quale corrispettivo al rimboschimento di una superficie di mq. 1.020 (Acc. 928/02).

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o emissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger