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Bollettino Ufficiale n. 07 del 13 / 02 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2003, n. 34-8243

Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo. Programma di attività 2002-2004. Approvazione integrazione dei criteri di valutazione e sostegno delle iniziative per lo spettacolo. Accantonamento della somma di Euro 7.201.259,00 (capitoli vari)

A relazione dell’Assessore Vaglio:

Il Programma di Attività della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo è lo strumento che individua le linee di lavoro lungo le quali si intende procedere, esercitando compiutamente le competenze assegnate, per realizzare iniziative ordinarie e straordinarie in campo culturale ed educativo allo scopo di promuovere un allargamento ed un arricchimento del servizio pubblico offerto alla comunità regionale per la crescita sociale, civile ed economica dell’intera comunità presente sul territorio piemontese.

Lo scenario di riferimento del Programma è costituito dal quadro normativo nazionale e regionale, dall’approccio progettuale e di sistema rispetto ai temi e alle materie trattate, dall’impostazione pluriennale delle azioni individuate per il raggiungimento degli obiettivi generali, intesi soprattutto come innalzamento della qualità dell’offerta culturale ed educativa realizzata direttamente dalla Regione o con il determinante contributo delle risorse regionali.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 10-6162 del 27 maggio 2002 ha provveduto ad approvare il Programma di Attività 2002-2004 della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo e i criteri di valutazione per le iniziative di cui al programma suddetto.

Considerato che, si ritiene opportuno integrare i suddetti criteri, dettagliando le modalità di valutazione per il sostegno delle iniziative di spettacolo e definendo il concetto di “festival” così come indicato nell’allegato alla presente deliberazione;

visti i capitoli del suddetto Programma “Settore Istruzione”, “Settore Promozione Attività Culturali”, “Settore Spettacolo”, “Settore Promozione Patrimonio Culturale e Linguistico”, “Experimenta” e “Reti Europee per la Cultura”;

vista la L.R. 51/1997 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

vista la L.R. 27/1994 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 4;

ritenuto necessario assegnare alla Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione di iniziative nel rispetto delle competenze assegnate e delle linee di lavoro individuate nel suddetto Programma;

vista la Legge regionale n. 33/02 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2003";

visti i regolamenti regionali n. 10/R/01 “Regolamento degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68", n. 13/R/01 ”Regolamento degli interventi a sostegno del recupero e ammodernamento di strutture o immobili destinati a sedi per attività culturali, didattiche, pedagogiche e di spettacolo con particolare riferimento all’ambito giovanile di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58" e n. 1/R/03 “Modalità per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione. Anno scolastico 2002-2003. Legge 10 marzo 2000, n. 62 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106".

visti i capitoli 10990, 11226, 11250, 11260, 11265, 11270, 11300, 11595, 11610, 11650, 11680, 11690, 11725, 11755, 11770, 11780, 11810, 11820, 11837, 11840, 20158, 20455 del bilancio per l’anno finanziario 2003, che risultano pertinenti e che presentano la necessaria disponibilità;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

* di approvare l’integrazione ai criteri, di cui al Programma di Attività della Direzione Promozione Attività Culturali per l’anno 2002/2004 approvato con D.G.R. n. 10-6162 del 27.5.02, definiti nell’allegato al presente atto per farne parte integrante;

* di accantonare la somma complessiva di Euro 7.201.259,00 e di assegnarla alla Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo per il raggiungimento degli obiettivi e del relativo Programma di attività 2002-2004, approvato con D.G.R. n. 10-6162 del 27 maggio 2002, come riportato nella tabella seguente:

CAP.    UPB    Importo    n. accantonamento


10990    32031    5.000,00    100296

11226    32041    20.000,00    100297

11250    32011    2.125.000,00    100298

11260    32011    140.000,00    100299

11265    32011    516.400,00    100300

11270    32031    39.012,00    100301

11300    32011    18.600,00    100302

11595    32991    20.000,00    100303

11610    32991    1.020.000,00    100304

11650    32051    150.000,00    100305

11680    32041    290.000,00    100306

11690    32041    320.000,00    100307

11725    32991    1.500.000,00    100308

11755    32991    100.000,00    100309

11770    32051    22.551,00    100310

11780    32031    47.696,00    100311

11810    32041    240.000,00    100312

11820    32041    50.000,00    100313

11837    32031    75.000,00    100314

11840    32051    62.000,00    100315

20158    32012    300.000,00    100316

20455    32042    140.000,00    100317


Totale        7.201.259,00    

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI SPETTACOLO: MUSICA, TEATRO, DANZA, CINEMA. DEFINIZIONE DI FESTIVAL

Gli obiettivi individuati nel Programma di Attività per il triennio 2002/04 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 10-6162 del 27.05.2002 sono intesi a realizzare:

- la promozione e la diffusione di una cultura dello spettacolo in tutte le sue varie, diverse espressioni;

- un sostegno mirato alle strutture pubbliche e private operanti in ambito musicale, teatrale, della danza e cinematografico, per conseguire un ulteriore rafforzamento e innalzamento qualitativo dell’offerta culturale e di spettacolo;

- il perseguimento di una sempre più equilibrata e razionale distribuzione geografica, temporale e tipologica dell’offerta di spettacoli sull’intero territorio regionale;

- la creazione di un sistema stabile di rapporti fra la Regione Piemonte e i molti soggetti - fondazioni e associazioni culturali, enti festival, società di concerti, complessi orchestrali, compagnie teatrali e di danza - che si trovano a operare in Piemonte con caratteristiche di elevata professionalità, al fine di interconnettere e armonizzare le rispettive attività, riconducendole ad uno stesso disegno progettuale, inteso a valorizzare le rispettive potenzialità e a stimolarne lo sviluppo;

- il radicamento di quelle iniziative di spettacolo che possono contribuire a recuperare o rafforzare le identità locali, specialmente in quegli ambiti territoriali che hanno vissuto o stanno vivendo un progressivo indebolimento del tessuto socio-culturale;

- il consolidamento di un “sistema dei festival piemontesi”, volto a potenziarne l’immagine singola e complessiva, a incentivare la domanda di spettacolo, migliorare i servizi interconnessi, facilitare la mobilità interprovinciale e interregionale, intensificare e coordinare le attività di promozione e informazione;

- il rafforzamento del legame fra l’offerta artistica e il territorio, inteso in tutte le sue valenze, per una piena valorizzazione delle risorse culturali, storico-artistiche, turistiche, naturali ed economiche.

In particolare, la Regione considera festival di rilevanza regionale, nazionale e internazionale manifestazioni che contribuiscono alla diffusione e al rinnovamento della cultura dello spettacolo e che comprendono una pluralità di spettacoli nell’ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato e in un’area territoriale circoscritta ed omogenea.

Il contributo regionale ha carattere integrativo rispetto ad altri apporti finanziari ed è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) progetto culturale di indiscussa rilevanza, con carattere di innovazione e capacità di favorire la creazione e lo sviluppo di un nuovo pubblico e il rinnovamento della scena artistica regionale;

b) qualificata direzione artistica;

c) disponibilità di una consolidata struttura tecnico-organizzativa;

d) rapporto con le diverse realtà attive sul territorio (Enti locali, istituzioni, soggetti culturali, turistici ed economici pubblici e privati) inteso a un loro diretto e attivo coinvolgimento e a un loro concorso nel sostegno del festival;

e) bilanci preventivi proporzionati rispetto all’entità e alla qualità delle iniziative previste, anche in rapporto ad analoghe prestazioni di carattere artistico, tecnico e organizzativo riscontrabili in ambito regionale e nazionale;

f) programmazione di una pluralità di manifestazioni, con prevalenza di spettacoli, che siano una novità per il territorio regionale, in misura pari ad almeno il 60% degli spettacoli previsti.

g) In particolare: per quanto concerne i festival teatrali, di danza e di musica, ad esclusione della musica classica, si richiede la presenza in cartellone di almeno uno spettacolo presentato in prima nazionale; per i festival di musica classica si richiede una prevalenza di concerti che siano nuove esecuzioni.

h) Specifica attenzione viene riservata alle programmazioni che includono una rilevante presenza di produzioni internazionali.

Le manifestazioni che non rispondono ai criteri sopra descritti sono considerate rassegne.