Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 07 del 13 / 02 / 2003

Legge regionale 7 febbraio 2003, n. 1.

Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni è aggiunto il comma 4 bis:

“4 bis. Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali è conferito l’incarico di cui all’articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)”.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 febbraio 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 487

- Presentata dai Consiglieri Roberto Cota, Lido Riba, Pietro Francesco Toselli, Marco Botta, Alessandro Di Benedetto, Giuseppe Pozzo in data 30 gennaio 2003

- Assegnata alla I Commissione in sede referente in data 31 gennaio 2003

- Licenziata a maggioranza dalla I Commissione permanente il 31 gennaio 2003 con relazione di Pierluigi Gallarini

- Approvato in Aula il 5 febbraio 2003, con emendamento sul testo, con 30 voti favorevoli, 1 non partecipante alla votazione.