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Bollettino Ufficiale n. 07 del 13 / 02 / 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 febbraio 2003, n. 3/R

Regolamento regionale degli interventi a sostegno del recupero, della trasformazione e dell’ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-8335 del 3 febbraio 2003;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL RECUPERO, DELLA TRASFORMAZIONE E DELL’AMMODERNAMENTO DI SEDI DESTINATE AD ATTIVITÀ CULTURALI E DELLO SPETTACOLO, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1978, N. 58 (PROMOZIONE DELLA TUTELA E DELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ E DEI BENI CULTURALI)

SOMMARIO

Capo I

Finalità e disposizioni generali

Art. 1 Finalità

Art. 2 Ambiti di intervento

Art. 3 Presentazione delle istanze e criteri di ammissione

Art. 4 Criteri di valutazione delle istanze

Art. 5 Assegnazione e liquidazione dei contributi

Art. 6 Controlli, decadenza e sanzioni

Art. 7 Trattamento dei dati personali

Capo II

Contributi per acquisto di attrezzature e arredi

Art. 8 Documentazione integrativa

Art. 9 Assegnazione e liquidazione dei contributi

Capo III

Contributi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e trasformazione strutturale

Art. 10 Documentazione integrativa

Art. 11 Assegnazione e liquidazione dei contributi

Art. 12 Abrogazione

Capo I

Finalità e disposizioni generali

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi definiti dalla legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) e in particolare quelli stabiliti all’articolo 1, primo comma, la Regione Piemonte attua una politica di sostegno indirizzata a interventi di recupero, trasformazione e ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, anche attraverso il riutilizzo e l’adattamento di strutture in precedenza non destinate a tali funzioni.

Art. 2.

(Ambiti di intervento)

1. Le finalità generali individuate dalla l.r. 58/1978 si esplicano attraverso l’assegnazione di contributi in conto capitale a sostegno della realizzazione di progetti volti al recupero, alla trasformazione ed all’ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, aperte al pubblico accesso nei limiti delle vigenti norme di sicurezza in materia di locali di pubblico spettacolo, e rientranti tra le seguenti tipologie di attività:

a) sedi destinate in via esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, cinematografiche, coreutiche e musicali;

b) spazi polifunzionali destinati ad attività culturali e di spettacolo;

c) centri polifunzionali per attività culturali, educative e aggregative destinate ai giovani.

2. I contributi in conto capitale di cui al presente regolamento sono assegnati, nell’ambito degli specifici stanziamenti previsti dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale della Regione Piemonte, secondo le seguenti tipologie di intervento:

a) contributi per l’acquisto di attrezzature e arredi;

b) contributi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e trasformazione strutturale.

Art. 3.

(Presentazione delle istanze e criteri di ammissione)

1. Sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti, di cui all’articolo 6 della l.r. 58/1978, che presentano alla struttura regionale competente istanza di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, entro il 15 marzo dell’anno per il quale viene richiesto il contributo regionale.

2. Per quanto riguarda le richieste relative agli interventi di manutenzione straordinaria, qualora il richiedente sia solo gestore della struttura oggetto dell’intervento, la domanda deve essere controfirmata per accettazione dal soggetto proprietario.

3. L’atto costitutivo e lo statuto dei soggetti richiedenti devono prevedere:

a) l’assenza di fini di lucro;

b) l’elettività delle cariche associative;

c) l’obbligo di formazione del bilancio.

4. I soggetti devono avere la propria sede legale nell’ambito del territorio della Regione Piemonte ovvero, ove trattasi di strutture a carattere nazionale, svolgere la loro attività nel territorio regionale tramite una loro sezione operativa.

5. Per quanto concerne le istanze relative ai centri per i giovani di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono ammessi alla fase istruttoria, oltre agli enti locali, i soggetti che perseguono finalità a favore dei giovani chiaramente indicate nell’atto costitutivo e nello statuto, che siano legalmente costituite da almeno dodici mesi dalla data di presentazione della richiesta di contributo e che siano composte per almeno l’80 per cento dei soci da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

6. Sono escluse dai benefici previsti dal presente regolamento le richieste relative alla costruzione di nuovi edifici.

7. Non sono ritenute ammissibili a finanziamento le voci di spesa relative a spazi e attrezzature non attinenti le attività culturali e di spettacolo, seppure inserite nello stesso edificio oggetto dell’intervento (sedi operative, uffici, servizi di ristorazione e ospitalità, aree pertinenziali esterne, ecc.), con eccezione dei progetti relativi ai centri destinati ai giovani, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c). Non sono altresì ritenute ammissibili spese effettuate precedentemente al 1° gennaio dell’anno per il quale viene richiesto il contributo.

8. Le istanze di contributo devono essere corredate da idonea documentazione integrativa come dettagliata, per ciascuna tipologia di intervento, nei capi II e III. Qualora il soggetto richiedente non sia in grado di presentare la documentazione completa unitamente alla richiesta di contributo, essa deve essere integrata entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine di legge per la presentazione delle domande.

Art. 4.

(Criteri di valutazione delle istanze)

1. Ai fini dell’assegnazione del contributo regionale, le istanze relative alle sedi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), vengono valutate secondo le seguenti tipologie:

a) teatri storici;

b) sale destinate in via esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, musicali, coreutiche e cinematografiche;

c) centri culturali polifunzionali destinati a spettacolo e ad attività espositive, culturali e aggregative;

d) saloni polifunzionali destinati a spettacolo e ad attività espositive, culturali e aggregative, in particolare se situati in comuni di ridotte dimensioni, di cui costituiscano l’unico centro aggregativo;

e) arene per spettacoli all’aperto;

f) sedi destinate ad attività espositive;

g) sale per conferenze, incontri, videoproiezioni situate all’interno di biblioteche.

2. Per quanto concerne i centri destinati ai giovani di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), le istanze di contributo vengono valutate sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

a) realizzazione di centri per i giovani i cui spazi siano destinati a una pluralità di attività (sale per concerti, ascolto e prove musicali, per rappresentazione e prove teatrali, per proiezioni cinematografiche e audiovisive, per lettura e incontri, spazi per attività ludico-ricreative, sportelli informativi, strutture di ospitalità);

b) realizzazione di spazi polifunzionali destinati in via esclusiva ai giovani, che prevedano la possibilità di effettuare attività culturali, aggregative e ludico-ricreative, in particolare se situati in comuni di ridotte dimensioni, di cui costituiscano l’unico centro di aggregazione giovanile;

c) continuità ed efficacia dell’azione a favore dei giovani da parte del soggetto richiedente, comprovata dalla pregressa attivazione di iniziativa in tale ambito;

d) coinvolgimento nella progettazione e nella realizzazione del centro e delle sue future attività di una pluralità di soggetti attivi nel settore;

e) continuità nel tempo dell’azione prevista, sua possibilità di sviluppo e riconducibilità dello stesso a un programma più ampio di interventi a favore dei giovani.

Art. 5.

(Assegnazione e liquidazione dei contributi)

1. I contributi vengono definiti, con provvedimento della struttura regionale competente, con cadenza annuale, secondo gli ambiti di intervento e i criteri individuati dal presente regolamento.

2. E’ ammessa l’assegnazione di contributi a favore del medesimo soggetto, anche con prenotazione sul bilancio pluriennale, per un massimo di tre anni consecutivi, in corrispondenza dell’articolazione del progetto su specifici lotti funzionali.

3. Il limite di cui al comma 2 è elevato a cinque anni nel caso di progetti relativi a strutture la cui funzione riveste un particolare rilievo in ambito regionale.

4. La liquidazione dei contributi è articolata in una quota in acconto ed una quota a saldo, a fronte del rispetto da parte del soggetto beneficiario delle condizioni specificate, per ciascuna tipologia di intervento, nei capi II e III.

5. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la documentazione consuntiva sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 6.

(Controlli, decadenza e sanzioni)

1. La Regione Piemonte procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità dei bilanci e l’avvenuta realizzazione dell’attività sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario.

2. E’ disposta, con provvedimento della struttura regionale competente, la riduzione del contributo assegnato, in proporzione del minor costo nella realizzazione degli interventi previsti dal soggetto beneficiario, qualora la spesa complessiva a rendiconto risulti inferiore di oltre il 20 per cento rispetto a quanto preventivato.

3. E’ disposta la decadenza dal contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale o parziale delle somme già liquidate:

a) a fronte del mancato avvio dei lavori o della mancata conclusione degli stessi nei tempi e nei modi previsti, così come specificati, per ciascuna tipologia di intervento, nei successivi capi II e III, salvo motivata richiesta di proroga, che deve essere accolta dalla struttura regionale competente;

b) in caso di presentazione di documentazione consuntiva non veritiera o dalla quale risulti una modificazione di destinazione d’uso del contributo regionale, senza che la stessa sia stata preventivamente comunicata e motivata alla struttura regionale competente e da questa accolta.

4. L’avvio del procedimento di decadenza è comunicato all’interessato ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento e diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la fissazione del termine per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Sono esclusi dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio.

Art. 7.

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), il trattamento dei dati personali che vengono comunicati alla struttura regionale competente è unicamente finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali di informazione, documentazione e promozione delle politiche e delle attività realizzate dalla Regione Piemonte.

Capo II

Contributi per acquisto di attrezzature e arredi

Art. 8.

(Documentazione integrativa)

1. Entro i termini stabiliti all’articolo 3, commi 1 e 8, i soggetti richiedenti devono presentare, a integrazione della domanda di contributo, la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto, con esclusione degli enti locali e degli organismi religiosi;

b) copia del contratto d’uso dello spazio, nel caso in cui il richiedente non ne sia proprietario;

c) relazione descrittiva delle caratteristiche della struttura (cenni storici, articolazione degli spazi, capienza, modalità di gestione) corredata da documentazione fotografica;

d) relazione descrittiva delle prevalenti attività svolte all’interno della struttura e del ruolo da essa rivestito nell’ambito della vita culturale e sociale della città e del territorio circostante;

e) elenco delle attrezzature e degli arredi che si intendono acquistare, corredato da dettagliato preventivo rilasciato da aziende o professionisti del settore;

f) piano economico articolato in entrate e uscite;

g) copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente.

Art. 9.

(Assegnazione e liquidazione dei contributi)

1. I contributi per l’acquisto di attrezzature e arredi vengono assegnati secondo i criteri individuati all’articolo 4 e secondo le modalità stabilite all’articolo 5 e possono variare dal 20 al 50 per cento della spesa complessiva, comprensiva degli oneri fiscali, risultante dal preventivo, con eccezione delle richieste relative a strutture situate in comuni con meno di 1000 abitanti e ai centri destinati ai giovani di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), per i quali l’importo massimo concedibile non può essere superiore all’80 per cento della spesa complessiva prevista.

2. I contributi assegnati vengono liquidati secondo le modalità stabilite all’articolo 5, comma 3, con la seguente articolazione:

a) il 50 per cento in acconto, ad esecutività della determinazione dirigenziale che assegna il contributo;

b) il 50 per cento a saldo, dietro presentazione da parte del beneficiario delle copie delle fatture e dei documenti di trasporto comprovanti l’avvenuto acquisto di quanto finanziato con contributo regionale.

3. Gli acquisti delle attrezzature e degli arredi oggetto del contributo regionale devono essere effettuati e rendicontati entro 120 giorni dalla data di assegnazione del contributo regionale.

Capo III

Contributi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e trasformazione strutturale

Art. 10.

(Documentazione integrativa)

1. Entro i termini stabiliti all’articolo 3, commi 1 e 8, i soggetti richiedenti devono presentare, a integrazione della domanda di contributo, la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto, con esclusione degli enti locali e degli organismi religiosi;

b) copia del contratto d’uso dell’immobile, nel caso in cui il richiedente non ne sia proprietario;

c) relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche della struttura (cenni storici, articolazione degli spazi, capienza, modalità di gestione) corredata da documentazione fotografica;

d) relazione descrittiva delle prevalenti attività svolte all’interno della struttura e del ruolo da essa rivestito nell’ambito della vita culturale e sociale della città e del territorio circostante. Per quanto concerne i progetti per i centri destinati ai giovani, la relazione descrittiva deve essere articolata secondo le indicazioni di cui all’articolo 4, comma 2;

e) progetto definitivo e computo metrico estimativo, redatto utilizzando il prezziario della Regione Piemonte, articolato per importi relativi a interventi strutturali, rinnovo e adeguamento impianti, acquisto attrezzature e arredi e spese di progettazione e direzione dei lavori;

f) dichiarazione con la quale il richiedente indichi la sussistenza di tutte le autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla-osta, pareri e ogni altro atto di assenso previsto dalle leggi vigenti per l’esecuzione dei lavori;

g) indicazione del periodo entro il quale verranno avviate le opere e cronoprogramma di esecuzione dei lavori;

h) piano economico articolato in entrate e uscite;

i) copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente e, ove previsto, del soggetto proprietario che sottoscrive per accettazione.

2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), devono presentare il parere preventivo favorevole del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROP) qualora l’importo complessivo dei lavori previsti sia superiore a Euro 1.000.000,00 di cui una quota superiore al 50 per cento sia finanziata con contributi pubblici. Ogni fase procedurale deve essere espletata ai sensi della l. 109/1994.

3. Nei casi in cui il progetto preveda una spesa superiore a Euro 100.000,00 e qualora il richiedente sia solo gestore della struttura oggetto dell’intervento, il contratto di concessione d’uso dell’immobile deve avere una durata pari ad almeno dieci anni a decorrere dall’anno nel quale viene presentata istanza di contributo.

Art. 11.

(Assegnazione e liquidazione dei contributi)

1. I contributi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e trasformazione strutturale vengono assegnati secondo i criteri individuati all’articolo 4 e secondo le modalità stabilite all’articolo 5 e possono variare dal 20 al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, comprensiva degli oneri fiscali e delle spese tecniche e di progettazione, risultante dal computo metrico-estimativo, con eccezione delle richieste relative a strutture situate in Comuni con meno di 1000 abitanti e ai centri destinati ai giovani di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), per i quali l’importo massimo concedibile non può essere superiore all’80 per cento della spesa complessiva prevista.

2. I contributi assegnati vengono liquidati secondo le modalità stabilite all’articolo 5, comma 3, con la seguente articolazione:

a) il 50 per cento in acconto, dietro presentazione da parte del direttore dei lavori o, in sua assenza, da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’avvenuto inizio dei lavori;

b) il 50 per cento a saldo, dietro presentazione, da parte del direttore dei lavori o, in sua assenza, da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’avvenuta conclusione degli interventi previsti nella richiesta di contributo e dietro presentazione di dettagliato rendiconto consuntivo delle opere realizzate articolato in entrate e uscite.

3. I lavori devono essere avviati entro 120 giorni dalla data di assegnazione del contributo regionale e devono concludersi ed essere rendicontati, con le modalità di cui all’articolo 5, comma 4, entro la fine dell’anno successivo alla data di approvazione del contributo regionale. Per quanto riguarda gli enti locali il termine per l’avvio dei lavori è esteso a 180 giorni.

4. Per quanto concerne i progetti articolati su più lotti funzionali oggetto di contributo regionale tramite prenotazione sul bilancio pluriennale, la struttura regionale competente procede alla conferma degli stanziamenti a favore dei lotti successivi solo previa verifica del rispetto del cronoprogramma dei lavori sui quali è già stato attivato l’intervento della Regione Piemonte.

Art. 12.

(Abrogazione)

1. Il regolamento regionale 11 settembre 2001, n. 13/R (Regolamento degli interventi a sostegno del recupero e ammodernamento di strutture o immobili destinati a sedi per attivita’ culturali, didattiche, pedagogiche e di spettacolo con particolare riferimento all’ambito giovanile di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58), è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 7 febbraio 2003

Enzo Ghigo