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Bollettino Ufficiale n. 07 del 13 / 02 / 2003

Codice 12.3
D.D. 22 novembre 2002, n. 250

L.R. 63/78, art. 47. Spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici, fitopatologici e dell’agrometeorologia del Settore Fitosanitario regionale. Affidamento forniture. (Cap. 12990/2002)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di affidare, mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 31, punto 1, lettera g), della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, alle sottoelencate ditte la fornitura dei servizi a fianco di ciascuna indicate:

a) Ferrero Franco, Laboratorio Tassidermia ed Entomologia, Via S. Sarpi, 120 - 10135 Torino, per Euro 6.705,00, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto del 3% praticato in sostituzione del deposito cauzionale: restauro e trasloco collezioni entomologiche;

b) AS Instruments S.r.l., Via Genova 208/A - 10135 Torino, per Euro 672,00, oneri fiscali compresi: intervento tecnico su evaporatori rotanti per laboratorio Alessandria;

c) Savatec Strumenti S.r.l., Via Marochetti, 16/E - 10126 Torino, per Euro 727,50, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto dell’1% praticato in sostituzione del deposito cauzionale: intervento tecnico su spettrofotometro, titolatore, bilancia e computer per lab. Alessandria;

d) E.M.I.T., Piazzale A. Cantore, 10 - 20123 Milano, per Euro 216,00, oneri fiscali compresi: taratura afrometro per laboratorio Alessandria;

- di esonerare le ditte Ferrero Franco e Savatec dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto a tal uopo praticato ai sensi dell’art. 37 della L.R. citata in precedenza n. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di esonerare le ditte AS Instruments S.r.l. e E.M.I.T. (Ente Morale Giacomo Feltrinelli) dal versamento della cauzione in considerazione della particolarità della fornitura e della notoria solidità delle stesse;

- di liquidare le competenze alle ditte sopracitate dietro presentazione di apposite fatture e del certificato di collaudo, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di applicare nei confronti delle ditte fornitrici, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all’1% sull’ammontare della fornitura non consegnata entro 90 giorni dalla data di ricevimento del relativo buono di ordinazione.

La spesa complessiva di Euro 8.320,50, oneri fiscali compresi, è già stata impegnata con D.D. n. 227 del 7.11.2002 (I. 5411) sul Cap. 12990 del bilancio per l’anno 2002 (accantonamento n. 101573).

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin