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Bollettino Ufficiale n. 07 del 13 / 02 / 2003

Codice 12.3
D.D. 30 ottobre 2002, n. 222

L.R. 63/78, art. 47. Spese per l’acquisto di attrezzature ed apparecchiature per la sperimentazione agraria, la ricerca, i servizi di analisi e di agrometeorologia del Settore Fitosanitario regionale. (Cap. 13470/2002). Affidamento forniture

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di affidare, mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 31, punto 1, lettera g), della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, alle sottoelencate ditte le forniture indicate a fianco di ciascuna:

a) RE.CO.T. snc di Rubino & C. via S. Bernardino 27 - 10141 Torino, per euro 27.177,60, oneri fiscali compresi: sistema illuminazione e condizionamento per celle climatiche, nonchè trasloco delle stesse presso la nuova sede di Via Livorno 60, Torino;

b) Montepaone & C. sas, C.so Lombardia 75 - Autoporto Pescarito - 10099 S. Mauro (TO), per euro 5.690,00, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto dello 0,5% praticato in sostituzione del deposito cauzionale: frigoriferi per laboratori virologia, nematologia, malerbologia;

c) Arte Bianca S.r.l., Via Bargnani 4/10 - 25135 Brescia, per euro 1.680,00 oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto di euro 29,00 praticato in sostituzione del deposito cauzionale: cubettatrice da laboratorio per laboratorio Ceva;

d) Leica Microsystems S.p.A., Viale Ortles 54/A - 20138 Milano, per euro 6.441,00, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto del 14% praticato in sostituzione del deposito cauzionale: microscopio per laboratorio patologia;

- di esonerare le sopra citate ditte dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto a tal uopo praticate ai sensi dell’art. 37 della L.R. citata in precedenza n. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di esonerare la ditta RE.CO.T. snc dal versamento della cauzione in considerazione della particolarità della fornitura e della notoria solidità della ditta stessa;

- di liquidare le competenze alle ditte sopracitate dietro presentazione di apposite fatture e del certificato di collaudo, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di applicare nei confronti delle ditte fornitrici, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all’1% sull’ammontare della fornitura non consegnata entro 90 giorni dalla data di ricevimento del relativo buono di ordinazione.

La spesa complessiva di euro 40.988,60, oneri fiscali compresi, è già stata impegnata con D.D. n. 208 del 4.10.2002 (I. 4564) sul Cap. 13470 del bilancio per l’anno 2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin