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Bollettino Ufficiale n. 07 del 13 / 02 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 950 del 17 dicembre 2002. L.R. 40/98 e s.m.i., artt. 12 e 13. Progetto di ampliamento deposito rifiuti pericolosi nel Comune di Fossano (CN), Via Ghiglione 16/18. Proponente: Rosso S.r.l. - Piazza Romanisio, 27 - Fossano. Giudizio di compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.. Approvazione del progetto ed autorizzazione all’esercizio ex artt. 27 e 28 D.lgs. 22/97

(omissis)

In conclusione, alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell’intervento in questione svolta dagli enti e dagli organi tecnici interessati nel corso delle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente;

sulla base del parere favorevole espresso dal Comune di Fossano - sede dell’ampliamento proposto - relativamente alla conformità urbanistico-edilizia dello stesso;

emerge la compatibilità ambientale dell’intervento di ampliamento in progetto, così come modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, alle seguenti condizioni:

- deve essere realizzato un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche insistenti sulle aree adibite al transito dei mezzi finalizzato al convogliamento delle stesse ad un opportuno impianto di trattamento, prima del recapito finale in pubblica fognatura;

- la tenuta idraulica della vasca esistente, precedentemente adibita allo stoccaggio degli accumulatori al piombo esauriti ed ora destinata ai rifiuti fangosi, deve essere collaudata da professionista abilitato. La relativa certificazione deve essere inviata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A. di Cuneo;

- non è consentita la miscelazione di rifiuti speciali pericolosi con rifiuti speciali non pericolosi e di categorie diverse di rifiuti speciali pericolosi di cui all’Allegato G del D.Lgs 22/97 e s.m.i., fatto salvo quanto espressamente derogato nell’allegato provvedimento di cui agli artt. 27 e 28 della citata normativa;

- l’uso dei serbatoi S5, S8 e S9, a garanzia di una corretta gestione dell’impianto di stoccaggio e delle possibilità di effettuare opportuni controlli da parte degli enti preposti deve essere destinato in modo esclusivo a tipologie omogenee di rifiuti;

- l’istante dovrà presentare contestualmente ai certificati di regolare esecuzione dei lavori autorizzati, una relazione tecnica descrittiva dei criteri di individuazione delle classi di pericolo per le diverse tipologie di rifiuti. Nello stesso elaborato dovranno essere illustrate le modalità di stoccaggio adottate valutando la presenza di rifiuti incompatibili fra loro nello stesso settore di stoccaggio; inoltre, dovrà essere prodotta una planimetria riportante le nuove aree di stoccaggio individuate;

- per lo stoccaggio di rifiuti fangosi ad elevata componente liquida devono essere adottati contenitori a tenuta che cautelino dalla dispersione; a tal proposito, si richiama il rispetto delle condizioni stabilite nelle norme tecniche generali di cui all’allegato 3 del D.M. 12.6.2002, n. 161;

- al fine di facilitare l’operato degli Organi di controllo, ciascun serbatoio e contenitore adibito allo stoccaggio dovrà recate un’etichetta indicante la tipologia di rifiuti stoccata. Altresì, si deve provvedere all’inserimento, sul registro di carico e scarico rifiuti, dell’indicazione del settore del deposito nel quale il rifiuto è stato collocato;

- tutte aree destinate al carico e scarico rifiuti in genere, al travaso ed alla miscelazione debbono essere delimitate con opportuna segnaletica;

- la destinazione finale dei rifiuti deve risultare presso un impianto debitamente autorizzato; è vietato il conferimento dei rifiuti ad ulteriori impianti di deposito preliminare in conto terzi; fatto salvo quanto disposto nell’allegato provvedimento ex D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;

- gli esiti dei monitoraggi effettuati nell’ambito del sistema di gestione ambientale, devono essere trasmessi alla Provincia e il Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A. di Cuneo;

- dovrà essere data comunicazione della data di inizio lavori all’ARPA - Dipartimento provinciale di Cuneo - con un preavviso di almeno 15 giorni.

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 6.6.2002 e del 14.10.2002 e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

Facendo altresì salvi gli ulteriori adempimenti eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio dell’opera ed in particolare la concessione edilizia.

Dando atto altresì che non è risultato possibile integrare nel presente procedimento l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, per il rilascio della quale è competente il Comune di Fossano, in quanto è ancora in corso la relativa istruttoria.

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento deposito rifiuti pericolosi da realizzare nel Comune di Fossano, Via Giglione 16/18, presentato dal Sig. Piero Molino, in qualità di legale rappresentante della ditta Rosso S.r.l., con sede legale in Fossano, Piazza Romanisio, 27.

2. Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato alle seguenti condizioni:

- deve essere realizzato un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche insistenti sulle aree adibite al transito dei mezzi finalizzato al convogliamento delle stesse ad un opportuno impianto di trattamento, prima del recapito finale in pubblica fognatura;

- la tenuta idraulica della vasca esistente, precedentemente adibita allo stoccaggio degli accumulatori al piombo esauriti ed ora destinata ai rifiuti fangosi, deve essere collaudata da professionista abilitato. La relativa certificazione deve essere inviata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A. di Cuneo;

- non è consentita la miscelazione di rifiuti speciali pericolosi con rifiuti speciali non pericolosi e di categorie diverse di rifiuti speciali pericolosi di cui all’allegato G del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., fatto salvo quanto espressamente derogato nell’allegato provvedimento di cui agli artt. 27 e 28 della citata normativa;

- l’uso dei serbatoi S5, S8 e S9, a garanzia di una corretta gestione dell’impianto di stoccaggio e delle possibilità di effettuare opportuni controlli da parte degli enti preposti, deve essere destinato in modo esclusivo a tipologie omogenee di rifiuti;

- l’istante dovrà presentare contestualmente ai certificati di regolare esecuzione dei lavori autorizzati, una relazione tecnica descrittiva dei criteri di individuazione delle classi di pericolo per le diverse tipologie di rifiuti. Nello stesso elaborato dovranno essere illustrate le modalità di stoccaggio adottate valutando la presenza di rifiuti incompatibili fra loro nello steso settore di stoccaggio; inoltre, dovrà essere prodotta una planimetria riportante le nuove aree di stoccaggio individuate..

- per lo stoccaggio di rifiuti fangosi ad elevata componente liquida devono essere adottati contenitori a tenuta che cautelino dalla dispersione; a tal proposito si richiama il rispetto delle condizioni stabilite nelle norme tecniche generali di cui all’Allegato 3 del D.M. 12.6.2002, n. 161;

- al fine di facilitare l’operato degli Organi di controllo, ciascun serbatoio e contenitore adibito allo stoccaggio dovrà recare un’etichetta indicante la tipologia di rifiuto stoccata. Altresì, si deve provvedere all’inserimento, sul registro di carico e scarico rifiuti, dell’indicazione del settore del deposito nel quale il rifiuto è stato collocato;

- tutte aree destinate al carico e scarico rifiuti in genere, al travaso ed alla miscelazione debbono essere delimitate con opportuna segnaletica;

- la destinazione finale dei rifiuti deve risultare presso un impianto debitamente autorizzato; è vietato il conferimento dei rifiuti ad ulteriori impianti di deposito preliminare in conto terzi; fatto salvo quanto disposto nell’allegato provvedimento ex D.Lgs 22/97 e s.m.i.;

- gli esiti dei monitoraggi effettuati nell’ambito del sistema di gestione ambientale, devono essere trasmessi alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A. di Cuneo;

- dovrà essere data comunicazione della data di inizio lavori all’ARPA - Dipartimento provinciale di Cuneo - con un preavviso di almeno 15 giorni.

3. di approvare, ai sensi della L.R. 24/02 e del D.Lgs. 22/97, il progetto di ampliamento deposito rifiuti pericolosi da realizzare nel Comune di Fossano, Via Ghiglione 16/18, presentato dal Sig. Piero Molino, in qualità di legale rappresentante della Rosso S.r.l., con sede legale in Fossano, Piazza Romanisio 27, e di autorizzare l’istante all’esercizio dell’impianto medesimo nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute negli allegati A, 1, 2, 3, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

4. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., ricomprese nel presente atto e descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 6.6.2002 e del 14.10.2002, conservati agli atti dell’Ente;

5. di dare atto che non è risultato possibile integrare - in quanto è ancora in corso la relativa istruttoria - nel presente procedimento l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, per il rilascio della quale è competente il Comune di Fossano;

6. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendono eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio dell’opera, ed in particolare la concessione edilizia che il Comune di Fossano, sede dell’impianto, con dichiarazione resa a verbale della Conferenza dei Servizi del 14.10.02, si è impegnato a rilasciare nel termine di 15 gg. dall’ottenimento delle integrazioni di rito;

7. di inviare copia del presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

8. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000;

9. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia.

Avverso il presente provvedimento è possibile, da parte dei soggetti legittimati, ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di cui sopra.

Allegati

(omissis)