Bollettino Ufficiale n. 07 del 13 / 02 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Comune di Biella
Decreto n. 126/03
Il Dirigente
Vista la Legge 2359/1865;
Vista la Legge 865/1971 e successive modificazioni;
Visto lart. 71 della Legge Regionale 56/1977;
Visto lart. 3 della Legge 1/1978
Vista la deliberazione G.C. n. 52 del 31.1.2003 di procedere allespropriazione ed alla occupazione durgenza delle aree interessate dalla realizzazione di Interventi per la mobilità ciclistica - realizzazione pista ciclabile - direttrice 1".;
Vista la determinazione n. 96 del 31/1/2003 di incarico al Tecnico per la redazione dello stato di consistenza e di immissione nel possesso delle aree suddette;
decreta
Art. 1
- In favore del Comune di Biella è autorizzata loccupazione durgenza per la durata massima di anni 5 (cinque) dalla data di immissione nel possesso delle aree, interessate dalla realizzazione di Interventi per la mobilita ciclistica - Realizzazione pista ciclabile - Direttrice 1" qui appresso descritte:
a) Dott. Oreste Gianazza quale amministratore pro tempore del Condominio 2 Viali Fog. 56 mappale 447 di mq. 1.020=
b) Geom. Michele Ansermino quale amministratore pro tempore del Condominio Olimpic Fog. 56 mappale 501 di mq. 970=
Art. 2
- Il presente Decreto perderà efficacia, ove loccupazione degli immobili, di cui al precedente articolo, non segua entro il termine di mesi tre dalla data di emissione del Decreto stesso.
Art. 3
- LAmministrazione Comunale di Biella corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, lindennità che sarà calcolata secondo la normativa di legge vigente.
Art. 4
- Il presente Decreto sarà notificato agli aventi diritto, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dellart. 71 della Legge Regionale n. 56/77
ordina
Il geom. Fausto Bellincioni con studio in Biella, via Schiapparelli n. 20, procederà alla compilazione, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dallart. 3 della Legge 1/1978, dello stato di consistenza degli immobili da occupare in forza del presente provvedimento e del verbale di immissione nel possesso delle aree. A tal fine il predetto professionista potrà introdursi nelle proprietà private, previo avviso da notificare agli aventi causa nei termini fissati dallart. 3 Legge 1/1978.
Biella, 3 febbraio 2003
Il Dirigente
Silvano Cortese