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Bollettino Ufficiale n. 07 del 13 / 02 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Biella

Decreto n. 126/03

Il Dirigente

Vista la Legge 2359/1865;

Vista la Legge 865/1971 e successive modificazioni;

Visto l’art. 71 della Legge Regionale 56/1977;

Visto l’art. 3 della Legge 1/1978

Vista la deliberazione G.C. n. 52 del 31.1.2003 di procedere all’espropriazione ed alla occupazione d’urgenza delle aree interessate dalla realizzazione di “Interventi per la mobilità ciclistica - realizzazione pista ciclabile - direttrice 1".;

Vista la determinazione n. 96 del 31/1/2003 di incarico al Tecnico per la redazione dello stato di consistenza e di immissione nel possesso delle aree suddette;

decreta

Art. 1

- In favore del Comune di Biella è autorizzata l’occupazione d’urgenza per la durata massima di anni 5 (cinque) dalla data di immissione nel possesso delle aree, interessate dalla realizzazione di “Interventi per la mobilita’ ciclistica - Realizzazione pista ciclabile - Direttrice 1" qui appresso descritte:

a) Dott. Oreste Gianazza quale amministratore pro tempore del “Condominio 2 Viali” Fog. 56 mappale 447 di mq. 1.020=

b) Geom. Michele Ansermino quale amministratore pro tempore del “Condominio Olimpic” Fog. 56 mappale 501 di mq. 970=

Art. 2

- Il presente Decreto perderà efficacia, ove l’occupazione degli immobili, di cui al precedente articolo, non segua entro il termine di mesi tre dalla data di emissione del Decreto stesso.

Art. 3

- L’Amministrazione Comunale di Biella corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l’indennità che sarà calcolata secondo la normativa di legge vigente.

Art. 4

- Il presente Decreto sarà notificato agli aventi diritto, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 71 della Legge Regionale n. 56/77

ordina

Il geom. Fausto Bellincioni con studio in Biella, via Schiapparelli n. 20, procederà alla compilazione, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 1/1978, dello stato di consistenza degli immobili da occupare in forza del presente provvedimento e del verbale di immissione nel possesso delle aree. A tal fine il predetto professionista potrà introdursi nelle proprietà private, previo avviso da notificare agli aventi causa nei termini fissati dall’art. 3 Legge 1/1978.

Biella, 3 febbraio 2003

Il Dirigente
Silvano Cortese