Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 07 del 13 / 02 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Varallo Pombia (Novara)

Statuto comunale (approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 57 del 23.12.2002)

INDICE

Titolo I

Principi generali

Art. 1 Autonomia statutaria

Art. 2 Finalità

Art. 3 Territorio e sede comunale

Art. 4 Stemma e gonfalone

Art. 5 Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 6 Programmazione e cooperazione

Art. 7 Albo pretorio

Titoli II

Ordinamento strutturale

Capo I Organi e loro attribuzioni

Art. 8 Organi

Art. 9 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 10 Consiglio comunale

Art. 11 Competenze ed attribuzioni

Art. 12 Sessioni e convocazioni

Art. 13 Linee programmatiche di mandato

Art. 14 Commissioni

Art. 15 Consiglieri

Art. 16 Diritti e doveri del Consiglieri

Art. 17 Gruppi consiliari

Art. 18 Sindaco

Art. 19 Attribuzioni di amministrazione

Art. 20 Attribuzioni di vigilanza

Art. 21 Attribuzioni di organizzazione

Art. 22 Attribuzione nei servizi di competenza statale

Art. 23 Vice Sindaco

Art. 24 Mozioni di sfiducia

Art. 25 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Art. 26 Giunta comunale

Art. 27 Composizione

Art. 28 Nomina

Art. 29 Funzionamento della Giunta

Art. 30 Competenze

Titolo III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadino

Capo I Partecipazione e decentramento

Art. 31 Partecipazione popolare

Capo II Associazionismo e volontariato

Art. 32 Associazionismo

Art. 33 Diritti delle associazioni

Art. 34 Contributi alle associazioni

Capo III Modalità di partecipazione

Art. 35 Consultazioni

Art. 36 Petizioni

Art. 37 Proposte

Art. 38 Referendum

Art. 39 Accesso agli atti

Art. 40 Diritto di informazione

Art. 41 Istanze

Capo IV Difensore civico

Art. 42 Nomina

Art. 43 Decadenza

Art. 44 Funzioni

Art. 45 Facoltà e prerogative

Art. 46 Relazione annuale

TITOLO IV

Attività amministrativa

Art. 47 Obiettivi dell’attività amministrativa

Art. 48 Servizi pubblici comunali

Art. 49 Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 50 Aziende speciali

Art. 51 Istituzioni

Art. 52 Società di capitali partecipate dal Comune

Art. 53 Convenzioni

Art. 54 Consorzi

Art. 55 Unione di Comuni

Art. 56 Accordi di programma

TITOLO V

Uffici e personale

Capo I

Art. 57 Principi strutturali e organizzativi

Art. 58 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 59 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Capo II Personale direttivo

Art. 60 Direttore generale

Art. 61 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 62 Collaborazioni esterne

Art. 63 Controllo interno

Capo III Segretario comunale

Art. 64 Segretario comunale

Art. 65 Funzioni del segretario comunale

Capo IV La responsabilità

Art. 66 Responsabilità verso il Comune

Art. 67 Responsabilità verso terzi

Art. 68 Responsabilità dei contabili

Capo V Finanza e contabilità

Art. 69 Ordinamento

Art. 70 Attività finanziaria del Comune

Art. 71 Amministrazione dei beni comunali

Art. 72 Bilancio comunale

Art. 73 Rendiconto della gestione

Art. 74 Attività contrattuale

Art. 75 Revisore dei conti

Art. 76 Tesoreria

Art. 77 Controllo economico della gestione

TITOLO VI

Disposizioni diverse

Art. 78 Pareri obbligatori

Art. 79 Norma finale.

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Varallo Pombia è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità della quale cura gli interessi e promuove lo sviluppo, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato italiano che ne determina le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune, per mezzo del Consiglio Comunale, rappresenta la comunità di Varallo Pombia nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la provincia di Novara e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della Comunità internazionale.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Varallo Pombia ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione degli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona e l’eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) difesa del territorio e dell’ambiente, anche di fronte ad azioni ed interventi esterni fonti di pregiudizio alla qualità della vita della comunità;

f) superamento di ogni discriminazione, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

g) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

h) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale alla realizzazione del bene comune.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Varallo Pombia comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende l’agglomerato di Varallo Pombia, capoluogo, ove è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, e la frazione Cascinetta.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. Sul territorio del Comune di Varallo Pombia non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Varallo Pombia.

2. Lo stemma ed il gonfalone del Comune concessi con regio decreto del 18.05.1942 come modificato dal Decreto legislativo Luogotenenziale del 26 ottobre 1944 n. 313 e precisamente : “ Stemma - d’argento, al castello di rosso, formato da tre torrioni merlati alla guelfa, aperti e finestrati di nero, sinistrato in capo da una mitra di verde. ” “Gonfalone - Drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in argento: Comune di Varallo Pombia.”

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Le modalità di elezione, di funzionamento e le specifiche competenze sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la provincia di Novara e con la Regione Piemonte.

Art. 7
Albo pretorio

1. Il Sindaco individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura degli atti.

3. Il Segretario comunale cura l’affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Titolo II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 8
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 9
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabili dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10
Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione, lo scioglimento e le competenze del consiglio comunale sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

4. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

5. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 11
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio, nei termini e con le modalità previste dal presente Statuto, provvede alla definizione ed alla verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 12
Sessioni e convocazioni

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e la verifica degli equilibri.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, di cui deve essere accusata ricevuta, contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; l’avviso scritto può contenere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti, da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri, almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 13
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione delle linee programmatiche di mandato. E’ facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico - amministrativo il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 14
Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte esclusivamente da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. Per quanto concerne le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

4. La delibera di istituzione delle commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 15
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede alla comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 16
Diritti e doveri del Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabiliti dal regolamento, hanno il diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. E’ istituita la conferenza dei capigruppo, la cui disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’Ufficio segreteria del Comune.

5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

Art. 18
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ai responsabili degli uffici, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco coordina e riorganizza, eventualmente sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa coi responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 19
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum comunali;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale scegliendolo dall’apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 20
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni partecipate dall’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 21
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

b) provvede alla convocazione del Consiglio Comunale quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 22
Attribuzione nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende alle funzioni indicate dalla legge.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti.

3. Se l’ordinanza, adottata ai sensi del comma precedente, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 23
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l’assessore nominato dal Sindaco che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 24
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 25
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni, comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone, eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età, che vi provvede d’intesa con i Gruppi consiliari.

4. La commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche se richiesta dalla commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 26
Giunta comunale

1. La Giunta è organo amministrativo e di impulso, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle funzionalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tale funzione, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 27
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di quattro assessori, di cui uno investito della carica di Vice Sindaco.

Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

2. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 28
Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Entro quindici giorni deve provvedere, con proprio decreto, alla sostituzione degli assessori revocati e degli assessori dimissionari.

4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano, tra loro o con il Sindaco, rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 29
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 30
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) determina le tariffe dei tributi e dei servizi comunali vigenti;

f) propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe relative ai tributi e ai servizi comunali di nuova istituzione nonché le modifiche;

g) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

h) propone al Consiglio i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;

i) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

j) costituisce l’Ufficio comunale per le consultazioni referendarie, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’Ente;

n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i criteri funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;

o) determina, sentito il revisore dei conti ed il nucleo di valutazione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio.

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadino

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 31
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art. 32
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo e di volontariato presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine la Giunta comunale, su istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle associazioni.

Art. 33
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o di suo delegato, di accedere ai dati che la riguardano di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’Ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all’Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.

Art. 34
Contributi alle associazioni

1. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario - patrimoniale, sia di natura tecnico - professionale ed organizzativa.

2. Il Comune può mettere a disposizione delle associazioni - a titolo di contributo in natura - strutture, beni o servizi a titolo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilito in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito Albo Regionale.

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 35
Consultazioni

1. L’Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

Art. 36
Petizioni

1. Le petizioni possono essere rivolte al Sindaco, alla Giunta Comunale o al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti specifici o esporre comuni necessità.

2. Nessuna particolare formalità è prevista per la presentazione delle petizioni che devono essere sottoscritte ed indicare in modo chiaro l’argomento, che deve essere di competenza giuridica del Comune.

3. Il Comune garantisce il loro esame entro 60 giorni dalla ricezione in segreteria, da parte dell’organo comunale al quale la petizione è stata rivolta; l’organo stesso decide se la petizione comporti decisioni formali o deliberazioni da parte della Giunta o del Consiglio comunale.

4. Ai primi tre firmatari della petizione sono rese note per iscritto, da parte del Sindaco, le conclusioni e le decisioni assunte.

Art. 37
Proposte

1. Qualora un numero di elettori, non inferiori a 1/20 dell’elettorato risultante iscritto al 31 dicembre dell’anno precedente, avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro i 30 giorni successivi dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 90 giorni dal ricevimento.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono notificate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

4. Le proposte di deliberazione non possono riguardare le seguenti materie:

a) tributi e bilancio;

b) designazioni e nomine.

Art. 38
Referendum

1. E’ ammesso il referendum consultivo su questioni di esclusiva competenza locale interessanti l’intera collettività.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di:

a) tributi e bilancio;

b) Statuto comunale;

c) Regolamento del Consiglio comunale;

d) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

e) materie sulle quali il Comune è obbligato per legge ad esprimersi entro termini perentori;

f) designazioni, nomine, revoche ed in genere su deliberazioni o questioni concernenti persone;

g) atti e/o provvedimenti eseguiti o in corso di esecuzione;

h) argomenti per i quali la competenza del Comune concorre con quella di altri Enti.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Si fa luogo a referendum;

a) su deliberazione del Consiglio comunale approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri;

b) su richiesta di almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali della Camera dei Deputati e residenti nel Comune alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;

5. Verificata l’ammissibilità dell’argomento e la legale raccolta delle firme, il Consiglio Comunale approva ed indice il referendum a maggioranza assoluta dei Consiglieri;

6. Le modalità per la raccolta e l’autenticazione della firma sono quelle previste dalla legge per i referendum a carattere nazionale.

La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco che entro 15 giorni la discute in Giunta. Entro i 30 giorni successivi il Consiglio comunale sarà chiamato ad esprimere apposito parere di ammissibilità e regolarità valutando, ai sensi delle vigenti leggi la regolarità della composizione del comitato promotore, dell’oggetto e delle firme autenticate.

7. Il Sindaco fissa la data della consultazione referendaria, che non potrà avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali, entro 60 giorni dalla esecutività della delibera di indizione. La consultazione referendaria non avrà luogo qualora il Consiglio comunale adotti, prima della convocazione dei comizi da parte del Sindaco, una deliberazione che renda insussistente il quesito referendario stesso.

8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alle consultazioni referendarie nazionali.

9. La proposta soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

10. Se l’esito è stato favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

11.Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha ugualmente la facoltà di proporre al Consiglio comunale la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

12.All’onere finanziario per le spese del referendum l’Amministrazione comunale farà fronte con proprie entrate fiscali.

Art. 39
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative e regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. E’ altresì garantito il diritto ai cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copia degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma 1., previo pagamento dei soli costi.

4. Il costo unitario di cui al precedente comma è stabilito dalla Giunta comunale.

5. Il diritto di accesso dei cittadini agli atti di cui ai precedenti commi del presente articolo è assicurato dal Segretario comunale con tempi e modi tali da non arrecare intralcio alle incombenze degli uffici comunali e deve avvenire, dietro presentazione di apposita richiesta scritta in carta libera, con richiesta motivata dell’interessato.

Art. 40
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all’Albo Pretorio. Il Comune può inoltre avvalersi anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

Art. 41
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta deve essere motivata e fornita entro 60 giorni dall’interrogazione.

CAPO IV
Difensore civico

Art. 42
Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri.

2. In alternativa, il difensore civico può essere scelto in forma di convenzione con altri Comuni o con la provincia di Novara.

3. Può ricoprire la carica di difensore civico chiunque abbia preparazione ed esperienza e dia ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del suo successore. Può essere rieletto una sola volta.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi del Comune;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, Enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, con suoi dipendenti o con il Segretario comunale.

Art. 43
Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una causa ostativa della nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunziata dal Consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri.

4. Il Consiglio comunale provvederà alla surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima della scadenza naturale dell’incarico.

Art. 44
Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e gli uffici del Comune, su richiesta degli interessati o per iniziativa propria, allo scopo di garantire l’osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali.

2. Il difensore civico deve provvedere affinchè la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinchè la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.

Art. 45
Facoltà e prerogative

1. Il difensore civico ha sede nel Palazzo comunale.

2. Il difensore civico, nell’esercizio del proprio mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli può inoltre convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali e alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

Art. 46
Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. La relazione deve essere affissa all’Albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.

3. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinchè siano discussi entro 30 giorni nel Consiglio comunale.

4. Al difensore civico è corrisposta una indennità annua di funzione determinata annualmente dal Consiglio comunale per l’intera durata del mandato.

TITOLO IV
Attività amministrativa

Art. 47
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 48
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della società.

2. I servizi da gestirsi in privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 49
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite dalla legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione.

3. Nell’organizzazione dei servizi devono comunque essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 50
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la propria attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità. Hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio tra costi e ricavi di gestione.

3. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

4. Sono organi delle aziende speciali il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il direttore generale e il Collegio di revisione.

5. Il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di esperienza tecnico - amministrativa.

6. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio comunale.

7. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi di gestione delle aziende speciali, i criteri generali per la fissazione delle tariffe. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

8. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità approvate dal Consiglio comunale.

Art. 51
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore generale.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazione di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il Consiglio comunale, con apposito regolamento, determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini alla gestione dell’istituzione.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

Art. 52
Società di capitali partecipate dal Comune.

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici e per la realizzazione delle opere pubbliche che non rientrino nelle competenze di altri enti

2. L’atto costitutivo, lo Statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dell’Ente negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnico - professionale. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa alle assemblee dei soci in rappresentanza dell’Ente.

5. Il Consiglio comunale verifica annualmente l’andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e controlla che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato dalla gestione delle società.

Art. 53
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 54
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali. Lo Statuto deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dello statuto del consorzio.

Art. 55
Unione di Comuni

1. In attuazione al principio di cooperazione di cui all’art. 6 del presente Statuto e dei principi del Testo Unico di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, sentita la popolazione mediante referendum, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla comunità.

2. L’atto costitutivo e lo Statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

3. Lo Statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.

4. Il Presidente dell’unione deve essere scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati; gli altri organi dell’unione devono essere formati da componenti delle Giunte e dei Consigli comunali dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

Art. 56
Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

Art. 57
Principi strutturali e organizzativi

1. L’attività del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici ed è improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento

della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 58
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti di programmazione pluriennale la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale.

2. L’assetto organizzativo del Comune è disciplinato dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti e verificandone l’economicità e la rispondenza ai bisogni collettivi.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

5. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 59
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Il Comune attraverso il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi, e, tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

CAPO II
Personale direttivo

Art. 60
Direttore generale

1. Il Sindaco, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

4. Qualora non venga nominato il direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale.

5. Il direttore esercita i compiti di sovrintendenza sulla sfera gestionale. Egli in particolare:

1. Coordina l’attività dei responsabili dei servizi con poteri di direzione e, nei casi previsti dalla fonte regolamentare, con poteri di sostituzione, annullamento e avocazione,

2. Convoca e presiede la conferenza dei servizi

3. In materia di personale, svolge le funzioni previste dalla fonte regolamentare

4. Svolge i compiti assegnatigli dall’ordinamento in materia di programmazione e di controllo, nelle forme previste dal regolamento di contabilità: in particolare cura la predisposizione della proposta del PEG e del piano degli indicatori ai fini del controllo della gestione;

5. Presiede il nucleo di valutazione

6. Adotta atti di organizzazione generale

7. Svolge ogni altro compito affidatogli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.

Art. 61
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale - se nominato - ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti ad essi assegnati.

5. Il Sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

6. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può attribuire ai responsabili di servizio le funzioni indicate all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lvo 267/2002.

Art. 62
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere la possibilità per l’Ente di avvalersi di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporti di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Art. 63
Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall’art. 147 del dlgs 267/2000, anche in deroga ai principi indicati dall’art. 1, comma 2, del dlgs 286/99.

2. Il regolamento di contabilità e il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definiscono la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché nelle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

CAPO III
Segretario comunale

Art. 64
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo regionale.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta assistenza giuridico - amministrativa agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 65
Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal regolamento o conferitagli dal Sindaco. Può essere nominato dal Sindaco responsabile di servizio.

6. Il Segretario Comunale esercita le funzioni di direttore generale, qualora attribuitegli dal Sindaco.

CAPO IV
La responsabilità

Art. 66
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 67
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o per colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente comma.

3. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili - in solido - il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto o all’operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che hanno fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 68
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite da norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

Art. 69
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 70
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito della potestà impositiva concessa dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 (“Statuto del contribuente”) mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. Il Responsabile del tributo è l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 71
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. L’inventario è annualmente soggetto a verifica da parte del segretario e del ragioniere. Unitamente a questi il Sindaco è responsabile dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

2. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato, nell’estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 72
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale nel termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 73
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è approvato dal Consiglio comunale nel termine stabilito dal regolamento di contabilità.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 74
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 75
Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Ove riscontri gravi irregolarità ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al proprio mandato con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 76
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’Ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 77
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

TITOLO VI
Disposizioni diverse

Art. 78
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m. e i.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 79
Norma finale.

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.