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Bollettino Ufficiale n. 07 del 13 / 02 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Bernezzo (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con delibera di C.C. n. 36 del 26.11.2002)

TITOLO I
Principi fondamentali

Art. 1
Autonomia del Comune

1. Il Comune di Bernezzo è un ente locale autonomo, con proprio Statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall’art. 114 della Costituzione, rappresenta e tutela la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi affermati dalla Costituzione, dal Testo Unico degli Enti Locali e dal presente Statuto.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali del titolo V parte II^ della Costituzione, modificato dalla Legge costituzionale 18/10/2001 n. 3, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita tali funzioni secondo il principio di sussidiarietà, in base al quale le funzioni amministrative la responsabilità pubblica competono all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

4. Il Comune rappresenta e tutela la comunità di Bernezzo nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Cuneo e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

5. Il Comune di Bernezzo:

a) valorizza ogni forma di collaborazione con la Provincia e con gli altri enti locali;

b) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Bernezzo ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

c) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità. A tal fine le fonti regolamentari individuano idonei meccanismi di coordinamento degli interventi di assistenza, integrazione sociale a tutela delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi, del tempo libero esistenti nel territorio. Il Regolamento disciplina, altresì le modalità organizzative di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti dei servizi.

d) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

e) promozione dell’iniziativa economica anche in considerazione della funzione sociale.

Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) tutela della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli e nella tutela della prima infanzia, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione, garanzia, all’interno delle proprie competenze del diritto alla salute con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro;

b) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate e delle persone anziane e dei portatori di handicap;

d) promozione di tutte le iniziative, in collaborazione con gli organi o enti istituzionali preposti, finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini;

e) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3
Tutela del patrimonio naturale ed ambientale

1. Il Comune provvede, per quanto di propria competenza, alla difesa del suolo, dell’ambiente e del paesaggio; tutela e valorizza il territorio, assicurando l’assetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie.

2. Il comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali ed ambientali e delle tradizioni locali e del Piemonte.

3. Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali, ed in collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e con gli altri enti pubblici attiva gli organismi competenti per la tutela dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio, con particolare attenzione alla grande importanza che ha la montagna a livello ambientale e naturalistico, alle sue potenzialità e capacitò economiche e alle risorse ed attività umane in essa presenti.

Art. 4
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della partecipazione e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Comunità Montana, con la provincia di Cuneo, con la regione Piemonte.

Art. 5
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 25,84 Kmq e confina con i Comuni di Caraglio, Cervasca, Roccasparvera Valgrana e Rittana .

2. Il territorio del Comune è costituito dal concentrico e dai seguenti agglomerati: Frazione San Rocco, Fraz. San Anna.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nello stesso Comune di Bernezzo, Via Umberto I n. 73.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Bernezzo, lo stemma è apposto sull’intestazione di tutti gli atti e documenti al di sopra della denominazione del Comune e costituisce bollo ufficiale dell’Ente.

2. Lo stemma del comune è come descritto dal decreto del consiglio dei ministri con la seguente blasonatura:

Il primo ed il quarto quarto d’oro, al leone rampante di rosso rivoltato, il secondo d’argento, al leone del secondo; nel terzo d’oro al leone di rosso; sul tutto una croce d’argento posta in campo rosso; Gonfalone. Partito, di rosso e di giallo caricato dell’arma sopra descritta.

3. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale e soltanto ove sussiste un pubblico interesse.

Art. 7
Albo pretorio

1. Il Comune ha un “Albo pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al comma 1. avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 8
Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato e modificato dal Consiglio Comunale, a scrutinio palese, con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3. Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio successiva all’esame dell’Organo di controllo.

Art. 9
Regolamenti Comunali

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie e la esercita nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

2. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, esercita l’autonomia normativa con l’adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e con l’esclusione prevista dall’art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nelle materie di competenza del Comune. I Regolamenti disciplinano in particolare l’organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il decentramento, il procedimento amministrativo, l’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale; gli interventi per lo sviluppo dell’economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con gli stessi è regolato l’esercizio dell’autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, l’attività edilizia, la polizia municipale, la protezione del territorio e dell’ambiente, l’uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.

3. La Giunta Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, adotta l’ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, conformemente a quanto prevedono gli artt. 7, 42 e 89 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile.

5. Il Consiglio Comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l’autonomia impositiva.

6. Le disposizioni dei regolamenti comunali sono coordinate con lo statuto e fra loro per realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, prima dell’esame dell’Assemblea, sottopone le proposte di regolamento alla competente commissione consiliare per la verifica e le eventuali proposte di perfezionamento. Per il regolamento di cui al precedente terzo comma la Giunta provvede, periodicamente, alla verifica ed eventuale adeguamento ai nuovi regolamenti adottati dal Consiglio.

7. L’esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescritti emessi dal Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto dispongono gli artt. 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

8. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.

9. Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.

10. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto preferibilmente entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

11. I Regolamenti Comunali entrano in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa delibera di adozione.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 10
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

5. Nella composizione degli Organi Collegiali nella nomina dei rappresentanti dei Comuni in Enti Aziende e Istituzioni e nella composizione delle commissioni si deve promuovere la presenza di entrambi i sessi.

Art. 11
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente della Giunta Comunale o del Consiglio più giovane di età.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco, dal Segretario e dall’Assessore anziano se di giunta, mentre se di consiglio dal Consigliere anziano.

Art. 12
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al Sindaco. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Art. 13
Sessioni e Convocazione

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

3. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione , della relazione previsionale programmatica e del rendiconto di gestione.

4. Le sessioni ordinarie debbono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito

5. Le sedute straordinarie debbono essere convocate almeno tre giorni prima del giorno stabilito per la seduta.

6. In caso di eccezionale urgenza gli avvisi di convocazione devono essere consegnati almeno 24 ore prima della seduta.

7. Nello stesso termine (24 ore prima) devono essere recapitati gli ordini del giorno aggiunti

8. L’elenco degli oggetti da trattare dovrà essere affisso all’Albo Pretorio dell’Ente almeno il giorno prima. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 4 giorni prima nel caso di sedute ordinarie, i due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e 12 ore prima nel caso di sessione urgente.

9. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

10. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune. L’avviso può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

Art. 14
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale. A seguito di tali emendamenti il Sindaco dichiara se intende: a) rigettarli - b) accoglierli - c) accoglierli parzialmente - d) riservarsi una valutazione. Nei casi b-c-d, il capo dell’Amministrazione riformula entro 20 gg. il programma di mandato dandone comunicazione al Consiglio.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, da tenersi entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. Il Consiglio Comunale qualora rilevi che la realizzazione del programma non rispetta i termini previsti e gli impegni finanziari autorizzati, richiede al Sindaco, con deliberazione approvata a maggioranza dei voti, di adottare i provvedimenti necessari per il rispetto delle previsioni dei tempi e dei costi. Il Sindaco informerà il Consiglio dei provvedimenti disposti.

Così quando il Consiglio ritenga di modificare le previsioni programmatiche sottoporrà le proposte al Sindaco e provvederà in seguito con deliberazione consigliare adottata a maggioranza assoluta, a definire l’adeguamento del programma.

4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all’ordine consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 15
Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale, in modo tale da garantire la presenza in ognuna di esse di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio. Ad esse partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco ed i membri della Giunta Municipale competenti per materia. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza, ove istituita, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate nel regolamento di funzionamento del Consiglio.

Art. 16

1. Ogni Consigliere rappresenta l’intera comunità e esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di iniziativa. Il consigliere assume le proprie funzioni con la proclamazione dell’elezione o con l’adozione di delibera di surroga.

2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

4. La mancata partecipazione dei consiglieri a tre consecutive sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

6. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

8. Le interrogazioni, e le mozioni sono vagliate secondo le norme del regolamento.

9. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.

Art. 17
Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza, l’effettivo esercizio del potere di controllo e del diritto di informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, delle istituzioni e degli Enti dipendenti

2. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina dei loro rappresentanti negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dall’Ente, ove la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio dei propri rappresentanti di minoranza.

Art. 18
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, con le modalità e i limiti stabiliti nel regolamento e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

4. I testi integrali delle deliberazioni, adottate dalla Giunta, devono essere accessibili ai singoli consiglieri a decorrere dal giorno di affissione all’Albo Pretorio del Comune.

5. Ciascun consigliere non residente è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 19
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i Capogruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta Comunale e che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi nei locali comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco, usufruendo di servizi, attrezzature, cancelleria e risorse finanziarie del Comune.

Art. 20
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dello statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri d’indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

6. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di Decreti.

7. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

8. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi secondo quanto disposto dall’art. 75 del presente Statuto.

9. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Art. 21
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge più in particolare sono di competenza del Sindaco:

* le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (art. 50 del T.U.E.L.),

* le ordinanze di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92),

* le sanzioni e le ordinanze in materia di Commercio (art. 22/29 D.Lgs. n. 114/98),

* le ordinanze di ingiunzione e di archiviazione previste dall’art. 18 della Legge681/81,

* le ordinanze contingibili ed urgenti e gli altri atti previsti dall’art. 54 del T.U.E.L. nonché i provvedimenti repressivi sulle industrie insalubri ai sensi degli artt. 216/217 del T.U. delle Legge Sanitarie;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno con proprio decreto, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore e gli attribuisce, se del caso, ulteriori competenze;

g) avuto riguardo agli obiettivi posti dagli organi di governo così come definiti da documenti di programmazione, alle caratteristiche e attitudini individuali nomina e revoca, su proposta del Segretario Comunale/Direttore Generale i Responsabili di Uffici e Servizi, ivi compreso il responsabile del procedimento dei lavori pubblici; Attribuisce gli incarichi cosiddetti dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale “con contratto” a termine, previo indirizzo non vincolante della Giunta Comunale e conformemente al Regolamento di organizzazione dell’Ente;

h) nomina gli organismi di controllo strategico e di valutazione;

i) nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

j) nomina le Commissioni composte da soli tecnici.

Art. 22
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici ed i servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 23
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri e convoca la seduta di insediamento del Consiglio Comunale;

b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare del sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare e le assegna agli Assessori competenti;

e) esercita il potere di delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) riceve le dimissioni degli Assessori.

Art. 24
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, comprese quelle di Ufficiale di Governo, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art.25
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione in Consiglio Comunale non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga respinta non può essere presentata una nuova mozione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla relazione della precedente, a meno che non sia sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art.26
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio regolarmente convocato e riunito diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art.27
Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 28
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 6 assessori, di cui uno è investito dalla carica di Vicesindaco.

2. E’ demandata al Sindaco la concreta individuazione del numero di Assessori secondo le esigenze concrete del momento, sempre nel rispetto del limite massimo di cui al 1° comma.

3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa e/o tecnica , ed hanno diritto di voto deliberativo da computarsi ai fini della determinazione della maggioranza della G.C.

4. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 29
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve provvedere alla loro sostituzione entro 15 giorni.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 30
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 31
Ruolo e competenze degli Assessori

1. Le attribuzioni agli Assessori delle competenze, sono conferite con atto del Sindaco e sono revocabili e modificabili in ogni momento;

2. I conferimenti, nonché le eventuali revoche o modifiche, sono notificati e comunicati dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 32
Competenze della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Specificatamente compete alla Giunta:

a) proporre al Consiglio i regolamenti di competenza di tale organo;

b) approvare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e quello delle procedure di assunzione nonché ogni altro regolamento di organizzazione interna;

c) approvare i progetti, i programmi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto ai Responsabili dei Servizi;

d) approva gli accordi decentrati dalla contrattazione degli Enti Locali;

e) delibera in materia di dotazioni organiche e relative variazioni, ha compiti di pianificazione in materia di assunzioni. Nel rispetto del programma triennale di assunzione e dei programmi di spese approvati nel Consiglio Comunale nonché degli indirizzo dello stesso approva il piano annuale del fabbisogno del personale;

f) approva lo schema di bilancio;

g) approva il P.E.G. ed i relativi aggiornamenti affidando agli organi gestionali gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;

h) destina il fondo di riserva;

i) adotta le variazioni di bilancio in caso d’urgenza;

l) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibere la costituzione in giudizio nei soli casi in cui i procedimenti riguardino componenti gli organi di governo per le rispettive competenze istituzionali;

m) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;

n) stabilisce, sulla scorta degli stanziamenti a bilancio e del regolamento comunale, i criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone.

Art. 33
Divieto generale di incarichi e consulenze
ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, Al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. E’ fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.

4. Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

5. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 34
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia di imparzialità e di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 35
Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

Art. 36
Libere forme associative

Il comune riconosce le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

A) Sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse per l’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi secondo le norme del relativo regolamento e l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione.

B) può affidare alle associazioni o ai comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative, ed in genere di attività di interesse pubblico, da gestire in forma sussidiaria od integrata rispetto all’Ente.

C) può coinvolgere le associazioni di volontariato nella gestione delle attività e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Per esercitare tali attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune. ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche nonché la pubblicità degli organi sociali e dei bilanci.

D) Le forme associative debbono essere costituite in associazioni riconosciute ovvero debbono essere conformi a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti o 39 e seguenti del Codice Civile.

Il Comune può erogare alle Associazioni contributi economici da destinare allo svolgimento dell’attività associativa. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni a titolo di contributo, strutture, beni o servizi a titolo gratuito.

Le modalità di erogazione del contributo o di godimento delle strutture, beni o servizi dovranno garantire a tutte le Associazioni pari opportunità e saranno stabilite in apposito regolamento.

Il Comune può gestire attività in collaborazione con Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite in apposito albo regionale.

Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’Ente, devono redigere ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego. L’esibizione del rendiconto è condizione essenziale per l’erogazione del contributo in questione. Inoltre sono tenute a depositare in Comune:

1) copia degli atti costitutivi e statutari,

2) copia dei bilanci preventivi con decadenza annualee,

3) indicazione del recapito,

4) indicazione del nominativo del legale rappresentante e di un referente.

Art. 37
Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

CAPO II
Modalità di partecipazione

Art. 38
Consultazioni della popolazione

1. L’amministrazione comunale può indire referendum ed altre forme di consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito a temi di interesse locale.

2. La consultazione può essere promossa dall’Amministrazione nella figura del Sindaco, della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, attraverso sondaggi di opinione, questionari, assemblee pubbliche.

3. La consultazione deve riguardare materia di esclusiva competenza locale e non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali.

Art. 39
Istanze, Petizioni e Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte sottoscritte, dirette a promuovere interventi dell’Amministrazione per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Sindaco trasmette l’istanza, la petizione o la proposta senza ritardo all’organo competente, il quale è tenuto a deliberare in merito entro trenta giorni dal ricevimento. Le determinazioni assunte sono comunicate ai promotori entri i successivi 30 giorni.

Art. 40
Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

Gli elettori del Comune in numero non inferiore ad un terzo del corpo elettorale, possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l’adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina. di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina di tariffe dei tributi e di adozione del piano regolatore generale e degli strumenti urbanistici attuativi.

Le proposte di iniziativa popolare, sono portate all’esame del Consiglio entro 90 giorni dalla loro presentazione.

Il comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

La consultazione dei cittadini può essere realizza anche attraverso inchieste o sondaggi.

Art. 41
Referendum propositivi

1. Un numero di elettori residenti non inferiore a 1/3 degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono quindi escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del consiglio comunale;

c) regolamento di contabilità;

d) bilancio preventivo e rendiconto di gestione;

e) provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

f) atti e regolamenti relativi al personale del Comune;

g) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

4. L’accoglimento di una proposta di referendum non ha effetto vincolante nei confronti del Consiglio Comunale. Tuttavia il Sindaco è tenuto a portarlo in discussione in Consiglio Comunale, eventualmente aperto ai cittadini, entro 60 giorni dalla proclamazione dell’esito.

5. Il referendum non è valido se non ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.

6. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Art. 42
Referendum consultivi

1. Il Referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale che determina l’onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria:

a) quando sia disposto con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;

b) quando sia richiesto con istanza sottoscritta da almeno un terzo degli elettori e da altri soggetti che hanno diritto a parteciparvi. Per i residenti non elettori l’ufficio anagrafe stima il numero delle persone interessate e per i titolari di attività esercitate nel Comune e che non vi risiedono la stima viene effettuata in base ai dati rilevati presso la Camera di Commercio.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) lo statuto, il regolamento del Consiglio Comunale, il regolamento di contabilità;

b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;

c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

d) gli atti relativi inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

Il Regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno annuale di consultazioni.

3. Il Sindaco può promuovere, previa deliberazione della Giunta, referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico da adottare, o già adottati dal Comune, ai sensi dell’art. 17, quinto comma, della legge 23 marzo 2001, n. 93.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 43
Accesso agli atti

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione sono pubblici. Sono riservati quelli espressi indicati per legge e quelli per i quali il Sindaco con dichiarazione motivata e temporanea ne vieti l’esibizione conformemente quanto stabilito dal Regolamento dell’Accesso agli Atti.

2. Ciascun cittadino, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, ha il libero accesso agli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

4. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

5. Possono essere sottratti alla consultazione solo gli atti che esplicite disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

6. Il medesimo diritto è assicurato anche alla libere forme associative in relazione al loro scopo sociale e a quelle ad esse equiparate.

CAPO III
Procedimento amministrativo

Art. 44
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia titolare di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura.

3. Ai fini della partecipazione degli interessati al procedimento di adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive si applicano integralmente le disposizioni della Legge n. 241/90.

TITOLO IV
I Servizi Pubblici comunali

Art. 45
Servizi pubblici comunali.

1. I servizi pubblici locali di rilevanza industriale sono organizzati e gestiti secondo la disciplina stabilita dall’art. 112 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito e completato dalle disposizioni dell’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. per la trasformazione della aziende speciali in società di capitali si applicano le disposizioni dell’art. 115 del T.U. n. 267/2000, integrate da quelle dell’art. 35 della legge n. 448/2001.

3. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti conformemente a quanto stabilito dall’art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, nel testo stabilito dall’art. 35 della legge n. 448/2001.

Art. 46
Servizi Pubblici Comunali e Tutela degli Utenti e Consumatori

1. I cittadini partecipano al controllo di qualità dei servizi pubblici locali.

2. All’uopo è istituito un apposito organismo i cui componenti sono nominati dal capo dell’amministrazione nell’ambito di rose di candidati proposte, secondo le modalità e procedure definite dal regolamento, dalla associazioni di tutela dei consumatori riconosciute e presenti sul territorio dell’Ente locale.

3. L’Ente è tenuto altresì ad approvare una Carta dei servizi, in cui prevedere, tra l’altro, idonee forme di rilevazione del grado di soddisfacimento della clientela.

Art. 47
Gestioni dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza industriale

1. Il Comune effettua la gestione dei servizi privi di rilevanza industriale:

a) in economia, secondo apposito regolamento, quanto per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non risulta opportuno procedere all’affidamento ai soggetti di seguito indicati;

b) mediante affidamento diretto a:

- istituzioni comunali,

- aziende speciali, anche consortili,

- società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice Civile;

c) mediante affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero alle associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune;

d) quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, mediante affidamento a terzi, con procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. I rapporti tra Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 48
Aziende speciali

1. Il Comune per la gestione dei principali servizi a carattere imprenditoriale costituisce una o più aziende speciali ovvero una azienda speciale multiservizi.

2. L’Azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

3. Sono organi dell’azienda il Consiglio d’Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio d’Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale, sono nominati e possono essere revocati dal Sindaco che tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio ed assicura la presenza di entrambi i sessi nel consiglio di amministrazione.

5. L’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda speciale è disciplinato, nell’ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti.

Art. 49
Istituzioni

1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali privi di rilevanza industriale il Consiglio comunale può costituire “Istituzioni”, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni il consiglio d’amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d’amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Il Sindaco nomina e può revocare con atto motivato il presidente ed il consiglio d’amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ed assicurando la presenza di entrambi i sessi fra i nominati.

4. Il Direttore è l’organo al quale la direzione e gestione dell’Istituzione. È nominato in seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. il Collegio dei Revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

8. La costituzione delle “Istituzioni” è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 50
Società di capitali con partecipazione comunale.

1. Il Comune costituisce o partecipa a società di capitali, per azioni od a responsabilità limitata:

a) per la trasformazione delle aziende speciali comunali o consortili, secondo quanto stabilito dall’art. 115 del T.U. n. 267/2000, modificato dall’art. 35 della legge n. 448/2001;

b) per le finalità relative ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale previste dall’art. 113 del T.U. n. 267/2000, nel testo stabilito dall’art. 35 della legge n. 448/2001, con l’osservanza delle altre disposizioni comprese nel predetto art. 35 e nel regolamento di attuazione dello stesso;

c) per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale di cui all’art. 113-bis, inserito nel T.U. n. 267/2000 dall’art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001.

2. La Costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata con prevalente capitale pubblico locale.

3. La Costituzione di società a partecipazione minoritaria del capitale pubblico deve avvenire nella forma di società per azioni, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.

4. Nell’atto costitutivo delle società per azioni con partecipazione minoritaria del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un componente del Consiglio d’amministrazione, dell’eventuale Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori dei conti, con la precisazione che titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l’art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore Comunale.

5. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni ed a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune, il Consiglio comunale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del Consiglio d’amministrazione e dell’eventuale Comitato esecutivo ed uno o più Sindaci, ai sensi dell’art. 2458 del Codice Civile, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, secondo dispone l’art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.

6. Il Consiglio comunale, nel deliberare la trasformazione di aziende speciali comunali in società per azioni o società a responsabilità limitata nelle quali, dopo il biennio iniziale, il Comune avrà una partecipazione maggioritaria o minoritaria al capitale sociale, deve includere nell’atto costitutivo e nello statuto il diritto del Comune stesso a nominare negli organi d’amministrazione e nel Collegio dei revisori propri rappresentanti, secondo quanto previsto dai precedenti terzo e quarto comma e con il richiamo ai conseguenti effetti previsti dall’art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 51
Esercizio associato di funzioni ed attività

Il Consiglio Comunale sulla proposta del Sindaco e della giunta, definise la forma con la quale è realizzata la gestione associata sovracomunale delle funzioni e delle attività di cui il Comune è già titolare e di quelle che allo stesso vengano conferite dalla legge. Individua altresì, di concerto con altri comuni e o Enti, le funzioni e le attività per le quali la gestione associata viene ritenuta più idonea.

Art. 52
Convenzioni

1. Il consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato funzioni ed attività determinate. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia per la gestione di funzioni ed attività in forma associata. Le Convenzioni possono riguardare la gestione di funzioni ed attività nell’intero territorio del Comune ovvero in alcune parti soltanto di esso. Il Comune può stipulare Convenzioni anche per la costituzione di Uffici Comuni, specie quando vi sia la necessità di ricorrere a strutture tecniche particolarmente qualificate o che il Comune non abbia convenienza o possibilità di istituire.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 53
Accordi di programma

1) Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2) L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3) Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorno a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e Personale

CAPO I
Uffici

Art. 54
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti obiettivi, programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato comunale.

c) L’individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale o al Segretario Comunale che sia investito delle medesime funzioni di direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della strutture.

Art. 55
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e servizi e tra questi, il segretario comunale, il direttore se nominato e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Ai Funzionari Responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune percepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 56
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini secondo le disposizioni del Codice deontologico dei dipendenti delle P.A.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario Comunale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale dipendente, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario Comunale (dal direttore se nominato) e dagli organi collegiali, l’approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni, nonché la stipulazione in rappresentanza dell’Ente dei contratti approvati.

5. Il personale di cui al precedente comma, provvederà altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali di Polizia Amministrativa, delle autorizzazioni e concessioni edilizie e delle ordinanze che, per loro natura non rientrano nelle competenze del Sindaco.

6. Il regolamento di organizzazione individua le forme e le modalità di gestione della tecno struttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

Art. 57
Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, con proprio decreto secondo quanto stabilito dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi

3. I compiti e le funzioni del direttore generale sono disciplinati dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 58
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario Comunale investito delle medesime funzioni e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, o dal Segretario Comunale investito delle medesime funzioni, dal sindaco e dalla giunta comunale.

4. Le funzioni dei responsabile dei servizi sono disciplinate dal regolamento di cui sopra.

5. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto pur restando completamente responsabile del regolare adempimento ai compiti loro assegnati.

Art. 59
Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 60
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento e quelle ulteriori conferitegli dal sindaco con apposito provvedimento.

6. Il Segretario Comune sovrintende le funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina le attività.

CAPO IV
La responsabilità

Art. 61
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 62
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore se nominato e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore se nominato o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni ai cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 63
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

Art. 64
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 65
Attività finanziaria del Comune

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, acquisite stabilendo ed applicando tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferiti al suo territorio.

Partecipa all’attribuzione di risorse statali aggiuntive e/o perequative, in conformità a quanto previsto dall’art. 119 della Costituzione.

Con l’acquisizione delle risorse derivanti dalle fonti sopra indicate e con una oculata amministrazione del patrimonio finanzia integralmente le funzioni pubbliche esercitate, attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzandolo con interventi razionali ed efficienti.

2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d’investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

3. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge a altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d’investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di investimenti, che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l’equilibrio.

Art. 66
Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede, nell’ambito delle leggi, all’esercizio della potestà regolamentare generale per l’acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall’art. 522 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. L’Istituzione ed il costante aggiornamento dell’anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

3. I servizi comunali preposti all’acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all’importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all’evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l’aggiornamento del personale addetto sono programmate d’intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.

4. I servizi devono assicurarne il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) acquisizione all’ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;

b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l’uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;

c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Art. 67
Statuto dei diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali relativi all’esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:

a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso l’ufficio tributi e pressol’ufficio per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;

b) conoscenza degli atti e semplificazione: il Comune adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nell’ambito della propria attività tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità previste dall’art. 6 della legge n. 212/2000;

c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;

d) rapporti fra contribuenti e comune: i rapporti fra contribuente ed amministrazione per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell’ente;

Art. 68
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 69
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dalla legge, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 70
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. I rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo (salvo diverse disposizioni di legge).

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.

Art. 71
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile del servizio.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 72
Revisore dei conti/ Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei presenti il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta (salvo diverse disposizioni di legge) ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esprimendo su richiesta pareri e proposte sugli atti fondamentali di competenza del Consiglio stesso. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. I revisori dei conti si avvalgono, per l’esercizio delle competenze ad essi attribuite, di un servizio posto alla loro diretta dipendenza di cui fanno parte i dipendenti dell’area economico-finanziaria del Comune e di un locale idoneo per le riunioni, la stesura e la conservazione dei documenti.

Art. 73
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro tre giorni.

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 74
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati dal sindaco, sentita la giunta, ad eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Il controllo viene effettuato attraverso un costante monitoraggio dell’andamento dell’azione attraverso l’analisi delle risorse acquisite e la corrispondenza tra costi e quantità e qualità dei servizi secondo le modalità del regolamento di contabilità o dall’Amministrazione.

3. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso al sindaco che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

Art. 75
Mancata approvazione del bilancio nei termini di legge - Commissariamento dell’Ente.

1. Qualora nei termini fissati dal D.Lsg. n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento come segue.

2. Il Sindaco convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio, nell’ipotesi di cui all’art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunale o dirigente o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli Enti Locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso Enti Locali, docenti universitari delle materie di diritto amministrativo o degli Enti Locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di Amministrazioni Pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli Enti Locali. Qualora l’incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

3. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Comunale informa dell’accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

4. Il commissario, nel caso in cui la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d’ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

5. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettere notificata in forma amministrativa, l’avviso di convocazione della seduta, con l’avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni dopo l’approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal Regolamento di Contabilità per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

TITOLO VI
Disposizioni diverse

Art. 76
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 77
Delega di funzione alla Comunità Montana

Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l’esercizio di funzioni del Comune, riservandosi poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 78
Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 17, comma 24, della legge 127/97
2. Decorso infruttuosamente il termine previsto dalla legge di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 79
Rappresentanza dell’Ente

1. Fatta salva la rappresentanza politico/istituzionale in capo al Sindaco prevista dall’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 la rappresentanza legale/giudiziale dell’Ente è così disposta:

* il Responsabile del Servizio Tributi rappresenta l’Ente, anche in giudizio, per le sentenze relative all’esercizio del potere impositivo del Comune;

* ogni Responsabile di Servizio ha la rappresentanza negoziale dell’Ente per quanto di propria competenza e stipula i contratti relativi al proprio servizio;

* ogni singolo Responsabile di Servizio/Ufficio rappresenta legalmente l’Ente, anche in giudizio per le materie di propria competenza ed assegnate dal Sindaco nel decreto di nomina risultanti da provvedimenti emessi dal responsabile medesimo;

* il Sindaco rappresenta legalmente l’Ente, anche in giudizio per gli atti di propria competenza e degli altri organi di governo (Consiglio - Giunta Comunale) recando quanto disposto dall’art. 20 del presente Statuto;

* i Responsabili di cui sopra, in ragione della funzione di rappresentanza possono costituirsi in giudizio e quindi promuovere vertenze, resistere alle liti, conciliare e transigere avvalendosi dell’ opera e dell’assistenza di legali scelti e incaricati dai responsabili medesimi previo accordo con l’Amministrazione supportati da conforme parere scritto.

TITOLO VII
Disposizioni finali

Art. 80
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il nuovo Testo o le modifiche dello Statuto sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e affissi con la delibera consigliare all’Albo Pretorio per 30 giorno consecutivi.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.

3. Il Sindaco invia lo Statuto aggiornato con le modifiche allo stesso apportato, munito delle certificazioni di esecutività e pubblicazione al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 81
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L ‘entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statuarie con esse incompatibili. I consigli comunali adeguano gli statuti preferibilmente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.