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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06

Codice 26
D.D. 27 dicembre 2002, n. 712

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto di Nuova sciovia doppia “Fraiteve 3" siti nei Comuni di Cesana Torinese e Sestriere. Conferenza dei servizi definitiva ex art. 9 commi 3 e 9 della L. 285/2000

Premesso che:

In data 19/11/2002 è pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti, prot. n. 11802/26.0, la nota prot. 7805/02 del 18/11/02, con cui l’Agenzia Torino 2006 ha richiesto l’attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, relativamente al progetto di “Nuova sciovia doppia FRAITEVE 3", sita nei Comuni di Cesana Torinese e Sestriere.

Contestualmente l’Agenzia Torino 2006, in qualità di stazione appaltante, ha trasmesso il progetto definitivo, ai sensi della L. 109/1994, in tre copie alla Regione Piemonte e copia degli estratti progettuali di interesse ad ognuno degli Enti chiamati ad esprimersi in Conferenza.

Allegata alla domanda è stata trasmessa la Determinazione del Direttore Tecnico Infrastrutture stradali ed impianti montani dell’Agenzia Torino 2006, prot. n. 343/02 del 18/11/2002, relativa all’approvazione del progetto definitivo ed alla copertura finanziaria corredata dall’elenco dei documenti ed elaborati che costituiscono il progetto definitivo di che trattasi.

Con Determinazione n. 389/26 del 27/08/2002 il Direttore della Direzione Trasporti ha nominato responsabile del procedimento l’ing. Tommaso Turinetti dirigente in staff assegnato alla Direzione Trasporti.

L’autorità competente ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 28/11/2002 e del conseguente avvio del procedimento.

Con nota prot. 8249 del 3/12/2002, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti prot. 12404/26 in pari data, l’Agenzia Torino 2006, dietro richiesta del Responsabile del Procedimento ex lege 285/2000, ha integrato la documentazione con le certificazioni dei Comuni in merito alla esistenza di vincoli, fasce e zone di rispetto gravanti sull’area oggetto dell’intervento e con l’elenco delle seguenti autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera:

* “approvazione del Progetto Definitivo da parte del Consiglio Comunale, come richiesto dall’art.3 della L.R. n. 74/89;

* approvazione del Progetto Definitivo da parte della Commissione Igienico Edilizia comunale, come richiesto dalla L.R. n. 74/89;

* autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/89, art.5;

* autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n.490/99

* nulla osta tecnico ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n. 753/80"

Con nota prot. 8401/01 del 06/12/2002 l’Agenzia Torino 2006, pervenuta alla Direzione Trasporti in pari data prot. n. 12614/26.00, ha integrato la documentazione presentata con gli elaborati relativi al progetto delle opere di compensazione.

Con nota prot. 8436/02 del 09/12/2002 l’Agenzia Torino 2006, pervenuta alla Direzione Trasporti in pari data prot. n. 12654/26.00, ha ulteriormente integrato la documentazione presentata con l’analisi del traffico sulle strade di cantiere.

La comunicazione dell’avvenuto deposito delle integrazioni progettuali presentate è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 12/12/2002 per la consultazione senza che siano pervenute, entro i termini previsti, osservazioni da parte del pubblico.

Rispetto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n. 285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. n. 45-2741 del 09/04/2001, l’impianto rientra tra quelli allora definiti indispensabili, in accettazione delle indicazioni di funzionalità del programma olimpico (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.1.2).

Il progetto preliminare relativo all’intervento in oggetto, con annessa fase di valutazione di incidenza, stante la vicinanza di Siti di Importanza Comunitaria, è stato esaminato nell’ambito della Conferenza dei Servizi Preliminare convocata ai sensi dell’art. 9 commi 1 e 2 della L. 285/2000: tale fase procedurale si è conclusa con la Determinazione Dirigenziale n. 485 del 22/10/2002, che ha dettato il rispetto di molteplici prescrizioni e raccomandazioni sia per la redazione del progetto definitivo che per la realizzazione dei lavori.

A seguito del deposito del progetto presso gli uffici competenti, relativamente all’espropriazione ed all’imposizione di servitù sui terreni interessati dall’intervento, è pervenuta in data 28 novembre 2002 al Comune di Sestriere l’osservazione da parte della società Sestrieres S.p.A., più in particolare:

a) sulla particella 192 del foglio 1 insiste la stazione di arrivo della sciovia Fraiteve 3 oggetto di concessione di esercizio da parte della provincia di Torino con scadenza nel 2003;

b) la particella 168 del foglio 1, con decreto della Regione Piemonte n. 3481 del 06/08/1991, è stata oggetto di esproprio a favore dell’ENEL per causa di pubblica utilità;

c) sulla particella 201 insiste un fabbricato di arrivo della seggiovia “Rio Baucet” la cui concessione di esercizio, rilasciata dal comune di Sestriere, scade nel 2009.

Con nota prot. 8426 del 09/12/2002 l’Agenzia Torino 2006 ha inviato le proprie deduzioni alle osservazioni presentate dalla Sestrieres S.p.A., ovvero con riferimento ai punti precedenti:

a) i lavori cominceranno nell’estate 2003 proprio per rinnovare l’impianto ormai scaduto;

b) è stata prevista la sola occupazione di una porzione della particella n. 168 del foglio 1;

c) è stata prevista la sola occupazione di una porzione della particella n. 201 del foglio 1, che non interessa in alcun modo l’esistente stazione.

L’autorità competente, attuando quanto previsto dalla L. 285/2000, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni, richieste ed individuate dal soggetto proponente, invitando i seguenti soggetti:

Comune di Cesana Torinese;

Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cesana Torinese;

Comune di Sestriere;

Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sestriere;

Amministrazione Provinciale di Torino;

Provveditore alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

Direzione Regionale Trasporti;

Direzione Regionale Tutela e Risanamento ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti;

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica;

Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione;

Direzione Regionale Economia Montana e Foreste;

Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi;

Direzione Regionale Difesa del Suolo;

Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche;

Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico;

Direzione Regionale Industria;

Direzione Regionale Opere Pubbliche;

Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti U.S.T.I.F. ;

Comunità Montana Alta Val Susa;

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato;

Ministero Architettura e Paesaggi Sezione IV;

Ministero per i Beni e le attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici;

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte;

Autorità D’Ambito Territoriale Per i Servizi Idrici;

Arpa Piemonte;

ENAV;

ENAC;

Comando 1^ Regione Aerea;

ASL 5 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

ASL 10 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

I lavori della C.d.S. si sono espletati nelle riunioni del 4 e 16 dicembre 2002, nelle quali il Proponente è stato invitato ed ha fornito opportuni chiarimenti in merito ai contenuti del progetto presentato adeguato a seguito delle prescrizioni e raccomandazioni derivanti dalla D.D. n. 485 del 22 ottobre 2002 relative al progetto preliminare dell’opera in oggetto.

Considerato che:

- sono state recepite in modo sufficiente le prescrizioni e raccomandazioni contenute nella D.D. n. 485 del 22/10/2002 ;

- l’impianto in progetto sostituisce l’attuale sciovia “FRAITEVE” con una sciovia doppia per uso esclusivamente invernale denominata “FRAITEVE 3", composta da stazione del tipo rinvio e tensionamento e stazione di monte del tipo motrice. L’impianto è del tipo monoposto con due linee parallele, ciascuna con portata pari a 900 persone/ora e velocità uguale a 3,3 m/sec. La stazione motrice di valle è ubicata a m. 2415 s.l.m. in un’area sub pianeggiante denominata ”Le Gros", e sarà alimentata da una linea elettrica interrata servita da una nuova cabina di trasformazione, mentre la stazione a monte è sita a m. 2670 s.l.m. su una pendice quasi sommitale del monte Fraiteve. Nella campata 7-8 le due linee sovrappassano la pista di discesa per cui è prevista una passerella doppia in sostituzione di quella esistente, dimensionata per il passaggio del mezzo battipista.

- il sito oggetto dell’intervento, posto a quote comprese tra i 2400 e i 2650 mt s.l.m., è caratterizzato da ambiti posti al limite superiore delle aree vegetate, in un contesto paesistico-ambientale in cresta, aperto ad ampie visuali panoramiche;

- l’utilizzo del medesimo tracciato e la sostituzione degli elementi già esistenti con le nuove strutture in elevazione permette di contenere le trasformazioni a carico dell’ambito montano in oggetto, contesto paesaggistico privo di copertura vegetazionale arborea, con elementi di vegetazione erbacea alternati a zone di affioramento dello strato roccioso e a pietraie, limitando, in tal modo, gli impatti determinati dall’impianto in progetto nelle percezioni visive del versante interessato;

- sono state recepite in modo sufficiente le prescrizioni e raccomandazioni contenute nella D.D. n. 485 del 22/10/2002 ;

- le aree su cui insiste la sciovia in oggetto sono individuate e normate dal P.R.G.C. del Comune di Cesana (approvato con D.G.R. n. 25-12432 del 30/09/1996) come Area AA [Area attrezzata Nord-Ovest (Monte Fraiteve)] - Art. 39 delle n.T.A. (il comma A ammette come destinazione d’uso gli impianti di risalita, le piste sciistiche e attrezzature per gli sport invernali). Nel Comune di Sestriere le zone di intervento sono individuate nel P.R.G.C. (approvato con D.G.R. n. 59-45963 del 23/05/1995 e s.m.i.) come “Aree a destinazione agricola e per attività sciistiche” Art. 34 delle n.T.A. (il settimo comma consente la realizzazione di impianti a fune, sia per nuove costruzioni sia per modifiche ai tracciati esistenti e la destinazione d’uso per attività sciistiche...). L’intervento risulta pertanto conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

- la Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della DGR n. 82 - 5618 del 19/03/02, di attribuzione alla Commissione delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006", ha confermato nella seduta del 05/12/02 il parere non ostativo in merito all’intervento già espresso per il progetto preliminare con nota 18953/19/19.20 del 10/10/02;

- il progetto rispetta le cautele e le disposizioni impartite, nonché le prescrizioni tecniche indicate nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 , Allegato A - Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1 Prescrizioni.

- il progetto definitivo trasmesso conferma nelle linee generali le scelte progettuali effettuate nel progetto preliminare, con alcuni approfondimenti relativi in particolare alla definizione progettuale della stazione di monte e dei ponticelli di sovrappasso della pista, nonché alla progettazione delle opere di compensazione proposte e riferite ad interventi nel complesso forestale di Cima Bosco e al consolidamento dell’alveo del rio Chalvet con realizzazione di briglie in legname e pietrame;

- le modalità di realizzazione degli interventi in progetto ed i fabbricati stazione di valle e di monte e cabine di controllo, presentano materiali e soluzioni architettoniche che paiono inserirsi coerentemente nel contesto di pregio paesaggistico d’intervento, con modalità costruttive riconducibili alla tipologia tradizionale, mentre la progettazione delle strutture elettromeccaniche è indirizzata, con soluzioni di continuità, verso manufatti coerenti con gli altri impianti esistenti ed in progetto, posti nel territorio interessato dai Giochi Olimpici Torino 2006;

- le opere di recupero e di mitigazione proposte, sono volte a consentire un adeguato inserimento dell’impianto nel contesto sottoposto a vincolo di tutela paesistico-ambientale, anche in relazione all’ambito paesaggistico d’intervento non alterato significativamente;

- gli interventi di compensazione proposti nel progetto sono conformi a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 45-2741 del 9/04/01 VAS, prevedendo, per le briglie da realizzarsi sul rio Chalvet, modalità di realizzazione in continuità con le preesistenze;

- la C.d.S. ha preso atto di quanto dichiarato dal Proponente circa la non necessità di posizionare strutture paravento lungo le pendici del monte Fraiteve in corrispondenza del tracciato della sciovia, in quanto l’innevamento sul tracciato sarà garantito dai mezzi battipista;

- sono state condotte verifiche di stabilità della scarpata di riporto che sosterrà il piano sciabile in corrispondenza del previsto allargamento della sede sciabile della linea a monte del sovrappasso della pista, a quota 2550 m; a fronte della verifica è stato previsto un modesto allungamento di un muro di sostegno esistente;

- per il dimensionamento dei plinti di fondazione dei sostegni di linea e delle stazioni dell’impianto sono stati calcolati i valori di pressione ammissibile del terreno per ogni singolo punto di fondazione;

- a fronte della mancanza di un programma di indagini ed accertamenti archeologici, ai sensi del D.P.R. 554/99, L’Agenzia Torino 2006 garantisce la presenza nei cantieri di un archeologo professionista per la valutazione del rischio archeologico durante le operazioni di scavo, per eseguire in sito le valutazioni ed i rilievi necessari;

- con riferimento all’elenco delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera inoltrato dal soggetto proponente:

* si recepisce l’approvazione del Progetto Definitivo prevista dall’art.3 della L.R. n.74/89 ed effettuata, per intervenuta competenza, dalla Giunta Comunale del Comune di Cesana Torinese con deliberazione n.123 del 12/12/2002, e dalla Giunta Comunale del Comune di Sestriere con deliberazione n. 141 del 9/12/2002;

* il parere della Commissione Igienico Edilizia, trattandosi di atto propedeutico al rilascio della Concessione, è da intendersi ricompresso negli atti di assenso di competenza del Comune;

* il nulla osta tecnico ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n. 753/80, non può attualmente essere rilasciato, in quanto la documentazione va integrata da un progetto esecutivo con la clausole previste dalle P.T.S. di cui al D.M. 8/3/1999, come evidenziato in sede di C.d.S. dal rappresentante dell’ U.S.T.I.F.

Dato atto che:

entro la seconda e conclusiva riunione di Conferenza dei Servizi si sono espressi i seguenti soggetti:

Comune di Cesana Torinese, D.G.C. n. 123 del 12/12/2002 e parere rif. prot n. 8283 del 10/12/02;

Comune di Sestriere, D.G.C. n. 141 del 09/12/2002;

Responsabile Area Tecnica Comune di Cesana Torinese, rif. Verbale II^ Seduta della C.d.S. Definitiva in data 16/12/2002;

Responsabile Area Tecnica Comune di Sestriere, rif. Verbale II^ Seduta della C.d.S. Definitiva in data 16/12/2002;

Direzione Regionale Tutela e Risanamento ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti, rif. prot n. 21851/22.1 del 16/12/02;

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, rif. prot n. 19648/19 del 13/12/02;

Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, rif. prot n. 19961/20 del 16/12/02;

Direzione Regionale Economia Montana e Foreste, Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio, rif. Verbale II^ Seduta della C.d.S. Definitiva in data 16/12/2002;

Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi, Settore Pianificazione aree protette, rif. prot n. 25411/21.5 del 16/12/02;

Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico, rif. D.D. 1303 del 13/12/2002;

Direzione Regionale Opere Pubbliche, rif. prot n. 56956/25.3 del 16/12/02;

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, rif. prot n. 6186 del 03/12/02;

ENAV, rif. prot n. GP/3195 del 03/12/02;

U.S.T.I.F. di Torino rif. Verbale I^ Seduta della C.d.S. Definitiva in data 04/12/2002;

in forza di quanto espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.44-7807 del 25/11/2002 il responsabile del procedimento adotta l’atto finale di conclusione della C.d.S., anche in assenza dei pareri delle amministrazioni che, pur regolarmente convocate nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art.14 ter della L.241/90, non vi abbiano partecipato, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 9 dell’art.14 ter della L.241/90 e dei commi dell’art.9 della L.285/2000 nonché nei termini esplicitati dalla D.G.R. n.42-4336 del 5/11/2001 e dalla successiva D.G.R. n.41-7279 del 7/10/2002;

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Visto il D.lgs. n. 490/1999;

Vista la L.R. 45/1989;

Visto il R.D. 30/12/1923, n. 3267

Vista la L.R. 74/1989;

Vista la legge 28/1/1977, n. 10;

Vista la L.R. 5/1/1977 n. 56 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n.45-2741 del 9 aprile 2001, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001. Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. 41-7279 del 7 ottobre 2002. Modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001 “Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006";

Vista la D.G.R. 44-7807 del 25 novembre 2002. Ulteriore modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001 “Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006";

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la Determinazione n. 389 del 27/08/2002 del Direttore della Direzione Trasporti con cui è stato individuato il Responsabile del Procedimento per il progetto in oggetto, acquisita agli atti;

Vista la D.D. 485 del 22/10/2002 conclusiva del procedimento inerente il progetto preliminare dell’intervento in oggetto, acquisita agli atti;

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi, acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici, acquisiti agli atti.

Per tutto quanto sopra esposto

IL DIRIGENTE

determina

- di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e dei seguenti atti di consenso:

a) deliberazione della Giunta Comunale di Sestriere n. 141 del 09/12/2002 con la quale si esprime parere favorevole sulla progettazione definitiva;

b) deliberazione della Giunta Comunale di Cesana Torinese n. 123 del 12/12/2002 con la quale si esprime parere favorevole sulla progettazione definitiva;

c) determinazione della Direzione Patrimonio e Tecnico n. 1303 del 13/12/2002 con la quale si autorizzava l’Agenzia Torino 2006, o chi per essa, ad operare sulle aree oggetto di intervento gravate da usi civici mutandone, per quanto occorre, la destinazione d’uso dettando inoltre alcune prescrizioni in premessa riportate;

- di prendere atto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza dei Servizi;

- di dare atto che ai sensi della L.285/2000 e dell’art.14 ter della L.241/90, il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla C.d.S e pertanto vengono rilasciate le seguenti autorizzazioni richieste dal proponente ed integrate da quelle suggerite nell’ambito delle riunioni della C.d.S:

* concessione edilizia gratuita;

* autorizzazione ai sensi dell’art.5 della L.R. n. 45/89,;

* autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 490/99

le concessioni ed autorizzazioni sono:

a) rilasciate sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo di cui una copia è conservata agli atti della Direzione Trasporti ed una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto al soggetto proponente;

b) concesse facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

c) subordinate all’osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni nel seguito elencate:

1. per i muri di controripa esistenti nel sovrappasso alla pista, in conformità a quanto proposto nel progetto definitivo, dovrà essere realizzato il rivestimento in pietra con pietre a spacco di adeguata consistenza e pezzatura, d’origine locale, con giunti aperti, senza l’inserimento di elementi di copertina in c.a., ma raccordando opportunamente le scarpate da sistemare con interventi di recupero con inerbimento;

2. le aree destinate alla deponia temporanea dei materiali di scavo dovranno essere ripristinate a conclusione degli interventi;

3. i rivestimenti in pietra dei fabbricati in progetto dovranno essere realizzati con conci a spacco a tutto spessore, da posare in coerenza con le tecniche costruttive locali;

4. per la copertura in terreno vegetale della stazione di monte, dovrà essere previsto un incremento del riporto di terreno, tale da consentire, previo inerbimento, un adeguato inserimento delle strutture nel contesto paesaggistico d’intervento; per la realizzazione dei muri d’ala del fabbricato con rivestimento in pietra, si richiamano le prescrizioni di cui al precedente punto 3;

5. il nuovo tunnel di passaggio sciatori previsto in adiacenza all’uscita sciatori della stazione di monte dovrà essere realizzato in legno; rispetto al manufatto di contenimento previsto in corrispondenza del tunnel di passaggio, si richiede di considerare soluzioni di realizzazione di maggiore naturalità riconducibili all’ingegneria naturalistica;

6. attesa la possibilità che nell’ambito delle attività di scavo venga rinvenuta la presenza di amianto all’interno di eventuali lenti ofiolitiche presenti all’interno dei litotipi prevalenti, si prende atto della documentazione di progetto trattante tali problematiche prescrivendo quanto segue:

a) nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i. , nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità: in tal senso si rendono obbligatorie quanto meno tutte le considerazioni e disposizioni previste nell’allegato IX dell’elaborato R02-D-25-SI-001-1 denominato “Piano di sicurezza definitivo”;

b) si ribadisce che ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria”, dovrà essere previsto dal progetto la predisposizione di un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili: le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con A.R.P.A. Piemonte a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati;

c) si ribadisce che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001.

7. si richiede l’obbligatoria e puntuale esecuzione di tutte le opere di demolizione, recupero e sistemazione, mitigazione e compensazione ambientale previste nel progetto;

8. nel corso dei lavori dovrà essere evitata il più possibile l’estirpazione degli apparati radicali degli esemplari abbattuti e, in caso di necessità, oltre alla massima riduzione delle ceppaie con l’ausilio della motosega, le ceppaie stesse potranno essere eliminate con una eventuale fresatura in loco;

9. se idoneo e giuridicamente possibile, il legname abbattuto nell’ambito dei diradamenti selettivi delle opere di compensazione dovrà essere impiegato nell’ambito degli interventi compensativi di sistemazione idraulica del Rio Chalvet, nel contestuale rispetto della normativa e delle prescrizioni sugli usi civici;

10. in merito all’esecuzione dei lavori si ribadisce la prescrizione VAS - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1) che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di appalto, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa sugli appalti pubblici, dovrà essere affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate;

11. si raccomanda che la Direzione dei Lavori delle opere in oggetto sia affrontata da gruppi multidisciplinari che, nel rispetto della normativa vigente, esprimano competenze professionali relative a tutti gli aspetti tecnici interessati, con particolare riferimento alla presenza di professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica;

12. fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase re

13. alizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A. ;

14. si richiede che il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dell’opera in oggetto, per le rispettive competenze, trasmettano all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativa allo stato di attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, mitigative e di monitoraggio incluse nel progetto definitivo esaminato ed integrate da quelle ricomprese nell’atto dirigenziale conclusivo del presente procedimento amministrativo;

15. particolare cura dovrà essere impiegata nella realizzazione delle opere di drenaggio delle acque superficiali nelle zone di riporto del materiale scavato, al fine d’impedire l’innesco di fenomeni erosivi concentrati, secondo le tipologie costruttive delle canalette indicate nel progetto e con la realizzazione delle opere di dissipazione d’energia previste nei punti di scarico negli impluvi naturali;

16. la sistemazione idraulica - posa di drenaggi e realizzazione di canalette - dei tratti di pista interessati dai lavori, dovrà essere contestuale alla realizzazione di movimenti di terra;

17. si dovranno prevedere idonee misure per escludere l’ingresso di acque di scorrimento superficiali provenienti da monte nel tratto di pista sottostante il sovrappasso;

18. per la posa di cavi e di dreni, aperti dopo il 31 ottobre di ogni anno, non dovranno esservi scavi in trincea;

19. le superfici di scopertura dovranno essere inerbite entro sei mesi dal raggiungimento delle quote di progetto; per l’inerbimento dovrà essere usata la tecnica di semina con coperture fibro-legnose e, in alternativa, soprattutto per le aree maggiormente esposte al vento, si dovrà proteggere il letto di semina con rete in iuta; la finestra utile per l’inerbimento sarà il periodo fine maggio primi di giugno, oppure in autunno prima delle gelate;

20. durante la fase di cantiere le aree interessate dai lavori dovranno essere limitate ad una fascia ristretta in corrispondenza dell’impianto scioviario in oggetto;

21. nel prendere atto della viabilità di cantiere indicata proveniente dal sito di Sansicario Alto e giudicata già idonea a sostenere il traffico veicolare indotto, si vincola al suo esclusivo impiego: eventuali attività manutentive della stessa dovranno comportare esclusivamente operazioni di sistemazione e risanamento conservativo, senza procedere ad allargamenti o alla bitumazione del manto stradale. Si dovrà provvedere al ripristino ed alla manutenzione dei tracciati della viabilità di cantiere durante ed a fine lavori;

22. la strada che si diparte dall’abitato di Champlas Seguin non dovrà essere utilizzata in alcun modo come viabilità di cantiere, al fine di evitare di arrecare disturbo all’avifauna di pregio presente sul Sito di Importanza Comunitaria “Champlas - Colle Sestriere” IT1110026;

23. entro sei mesi dalla data di chiusura della C.d.S. definitiva, dovrà essere inoltrata all’Ufficio Usi Civici della Direzione Regionale patrimonio e Tecnico, da parte dei Comuni interessati, tutta la documentazione necessaria alla regolarizzazione obbligatoria delle pendenze giuridico-amministrative ed economiche inerenti l’autorizzazione in argomento, precisando in via definitiva se per tali aree sarà previsto lo spostamento del vincolo nel qual caso occorrerà individuare i terreni su cui spostare lo stesso o se saranno oggetto di concessione pluriennale, senza sdemanializzazione;

24. le perizie inerenti gli indennizzi alle popolazioni uso riviste locali (asseverate o recepite da apposita D.G.C. dei Comuni di Cesana Torinese e Sestriere) dovranno tenere conto, nella valutazione dei terreni e dei canoni di concessione d’uso, con mutamento di destinazione degli stessi, della nuova destinazione dell’area, mentre per quanto riguarda le aree sulle quali si andrà eventualmente a spostare il vincolo di uso civico, in con cambio delle aree sdemanializzate, il valore sarà quello dello stato in cui si trovano;

25. tutte le spese inerenti le procedure di regolarizzazione, di registrazione e trascrizione obbligatoria degli atti inerenti le aree in argomento, sono a totale carico del concessionario;

26. ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 45/89, e per quanto riguarda i lavori di recupero ambientale e le opere di mitigazione e compensazione, i lavori dovranno essere completati entro 24 mesi dalla data del presente atto;

27. prima dell’inizio dei lavori il soggetto proponente dovrà:

c) comunicare agli Uffici Tecnici dei Comuni interessati, i nominativi del Costruttore e del Direttore dei Lavori;

d) adempiere agli obblighi previsti dalla L. 5/11/1971 n. 1086, prima dell’inizio delle opere in conglomerato cementizio o in struttura metallica;

28. i lavori, relativamente alla Concessione Edilizia, dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del presente atto ed essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio lavori. Le date di inizio ed ultimazione dovranno essere comunicate dal soggetto proponente agli Uffici Tecnici dei Comuni interessati. Qualora i lavori non fossero ultimati nel termine stabilito ed eventualmente prorogato, il soggetto proponente dovrà richiedere una nuova concessione per la parte non ultimata.

- prendere atto che la realizzazione delle opere in progetto comportano una spesa che trova copertura finanziaria nel bilancio 2002 dell’Agenzia Torino 2006, cap. 1 sottocapitolo R02 del Bilancio Preventivo 2002 dell’Agenzia Torino 2006, come riportato sulla D.D. n. 343/02 del Direttore Tecnico Infrastrutture stradali e impianti montani dell’Agenzia Torino 2006;

- dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 41-7279 del 07/10/2002, qualunque sia il regime autorizzatorio, l’approvazione da parte dell’Agenzia del progetto definitivo equivale (ai sensi dell’art. 14 comma 13 della legge 109/1994) a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e conseguentemente l’Agenzia, in qualità di stazione appaltante, ovvero del soggetto al quale tale funzione è delegata, dovrà provvedere all’indicazione dei termini di cui all’art. 13 della L. 2359/1865;

- di dare atto che la vigilanza sulla realizzazione dei lavori spetta agli organi competenti per legge;

- specificare che il progetto definitivo, completo delle opere elettromeccaniche tipizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovrà essere approvato dagli uffici regionali competenti, previo nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, rilasciato dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta;

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e della L.R. 8.8.97 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti