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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06

Codice 26
D.D. 24 dicembre 2002, n. 709

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto definitivo della “Seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso Nuovo Garnel” nel Comune di Sestriere. Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi ex art. 9 commi 3-9 della L. 285/2000

Premesso che:

con nota dell’Agenzia Torino 2006 prot. 7699 del 14/11/2002, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti in data 15/11/2002 al prot. 11606/26, è stata richiesta l’attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dei commi 3-9, art. 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, relativamente al progetto definitivo di “Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso GARNEL” nel comune di Sestriere (TO);

con la medesima nota sono stati trasmessi gli atti progettuali, nonchè la determinazione del Direttore Tecnico dell’Agenzia Torino 2006 n.339 in data 13/11/2002 relativa all’approvazione del progetto definitivo in oggetto ed alla copertura finanziaria dell’opera, corredata dall’elenco dei documenti ed elaborati che costituiscono il progetto definitivo di che trattasi;

con nota dell’Agenzia Torino 2006 prot. 8249 del 3/12/2002, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti al prot. 12404/26 in pari data, dietro richiesta del Responsabile del Procedimento ex lege 285/2000, la documentazione è stata integrata con le certificazioni del Comune in merito alla esistenza di vincoli, fasce e zone di rispetto gravanti sull’area oggetto dell’intervento e con l’elenco delle seguenti autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera:

* “approvazione del Progetto Definitivo da parte del Consiglio Comunale, come richiesto dall’art.3 della L.R. n.74/89;

* approvazione del Progetto Definitivo da parte della Commissione Igienico Edilizia comunale, come richiesto dalla L.R. n.74/89;

* autorizzazione ai sensi della L.R. n.45/89, art.5;

* autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n.490/99

* nulla osta tecnico ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n.753/80"

con nota dell’Agenzia Torino 2006 prot. 8425 del 9/12/2002, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti al prot. 12655/26 in data 10/12/2002, è stata trasmessa copia delle osservazioni prodotte a seguito dell’avviso dell’avvio del procedimento finalizzato all’espropriazione ed imposizione di servitù dei terreni interessati dall’intervento con allegata proposta di deduzione formulata dall’Agenzia stessa;

con determinazione n. 388/26 del 27/08/2002 il Direttore della Direzione Trasporti ha nominato responsabile del procedimento l’ing. Tommaso Turinetti dirigente in staff assegnato alla Direzione Trasporti;

l’autorità competente ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto definitivo e del conseguente avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale n. 48 della Regione del 28.11.2002, senza che siano pervenute agli atti osservazioni, informazioni o contributi tecnico-scientifici da parte del pubblico;

rispetto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741, l’impianto rientra tra quelli definiti accettabili, nell’ambito delle indicazioni di funzionalità del programma olimpico (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.1.2).

il progetto presentato rientra nella L.R. 40/98 categoria progettuale n. 5 dell’Allegato B1: “impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofune a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone” e non ricadente neppure parzialmente all’interno di aree naturali protette, ed è stato sottoposto a fase di verifica ai sensi dell’art.10 della L.R. n. 40/98 nell’ambito della Conferenza dei Servizi Preliminare ex lege 285/2000 conclusasi con Determinazione Dirigenziale n. 488 del 24/10/2002 che disponeva, fra l’altro, l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale sotto l’osservanza di specifiche prescrizioni;

l’impianto in progetto sostituisce l’attuale sciovia “GARNEL” con capacità pari a 720 p/h, con una seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso con portata di 2400 p/h, collegherà l’ampia area di parcheggio a ridosso del futuro villaggio olimpico e la sommità dell’Alpetta. L’impianto è costituito da una stazione motrice a valle e da una stazione di rinvio e tensionamento a monte. Inoltre verranno realizzati un sottopasso che collegherà lo sgancio del nuovo impianto con la Pista 3 e un sistema paravalanghe di tipo “Gasex” per la messa in sicurezza del versante del monte Sises;

l’autorità competente, attuando quanto previsto dall’art. 9 dalla L. 285/2000, ha avviato la Conferenza dei Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni richieste ed individuate dal soggetto proponente, invitando i seguenti soggetti:

Sindaco del Comune di Sestriere

Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sestriere

Provveditore OO.PP. per il Piemonte e la Valle d’Aosta

Amministrazione Provinciale di Torino

Direzione Regionale Trasporti Settore Viabilità ed Impianti Fissi

Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica

Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione

Direzione Regionale Economia Montana e Foreste

Direzione Regionale Turismo Sport e Parchi

Direzione Regionale Turismo Sport e Parchi

Direzione Regionale Difesa Del Suolo

Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico Attività Contrattuale - Espropri - Usi Civici

Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche

Direzione Regionale Industria

Direzione Regionale Opere Pubbliche

Osservatorio Regionale Dei Lavori Pubblici

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Corpo Forestale Dello Stato

Ministero per i Beni e le attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici di Torino

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte

Ministero Architettura e Paesaggi Sezione IV

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti U.S.T.I.F.

Autorità D’Ambito Territoriale Per i Servizi Idrici

Comunità Montana Alta Val Susa

ARPA

ENAV Direzione Generale

ENAV Direzione Gestione Piemonte

ENAC Dipartimento Sicurezza Aree Infrastrutture Aeroportuali

Comando 1 a Regione Aerea

ASL 10 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

C.O.N.I. Regionale

si sono svolte n. 2 riunioni della Conferenza dei Servizi in data 4 dicembre e 16 dicembre 2002 nel corso delle quali il soggetto proponente ha illustrato, tra l’altro, le soluzioni adottate a seguito delle prescrizioni e raccomandazioni derivanti dalla succitata D.D. n. 488 del 24/10/2002 ;

Considerato che:

il progetto definitivo trasmesso e gli interventi proposti confermano nelle linee generali le scelte progettuali effettuate nel progetto preliminare, con l’introduzione di alcune modeste modifiche della linea di tracciato dell’impianto di traslazione dall’area del campo da golf e recepiscono in modo sufficiente le prescrizioni precedentemente impartite con D.D. n.488 del 24/10/2002;

le aree su cui insiste la nuova seggiovia sono individuate e normate dal P.R.G.C. di Sestriere (approvato con D.G.R. n.59 - 45963 in data 23.05.1995 e s.m.i.) con la seguente modalità:

- per quanto riguarda la stazione di valle ed un tratto della linea, come “Aree convergenza sciatori”- Art.32 delle n.T.A. (Il secondo comma vieta qualsiasi edificazione fatta eccezione per quelle attrezzature strettamente necessarie al funzionamento degli impianti di risalita e per attività sportive; sono consentite quantità edificabili sino a un massimo di 50 mq di superficie di calpestio per ogni intervento...);

- parte della linea e della stazione di monte ricadono in “Aree a destinazione agricola e per attività sciistiche”- Art. 34 delle n.T.A.(Il settimo comma consente la realizzazione di impianti a fune, sia per nuove costruzioni sia per modifiche ai tracciati esistenti e la destinazione d’uso per attività sciistiche...).

Per tali motivi e preso atto della certificazione urbanistica rilasciata in sede di conferenza di sevizi del 16.12.2002 dal Comune di Sestriere, gli interventi previsti risultano conformi alle previsioni dello strumento urbanistico vigente;

la Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della DGR n. 82 - 5618 del 19.03.02, di attribuzione alla Commissione delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006", ha confermato nella seduta del 05.12.02 il parere non ostativo espresso in merito all’intervento con nota prot.n.18952/19/19.20 del 10.10.02;

gli interventi risultano inoltre compatibili con la conservazione delle emergenze naturalistiche che hanno portato all’individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria;

le modalità di realizzazione degli interventi in progetto ed i fabbricati proposti: stazioni di valle e di monte e cabine di controllo, presentano materiali e soluzioni architettoniche che paiono inserirsi coerentemente nel contesto di pregio paesaggistico d’intervento, con modalità costruttive riconducibili alla tipologia tradizionale, mentre la progettazione delle strutture elettromeccaniche è indirizzata, con soluzioni di continuità, verso manufatti coerenti con gli altri impianti esistenti ed in progetto, posti nel territorio interessato dai Giochi Olimpici Torino 2006;

le opere di recupero e di mitigazione proposte nel progetto definitivo, volte a limitare i possibili impatti determinati dalla realizzazione dell’impianto con interventi di rimboschimento lungo il tracciato della seggiovia dimessa e con operazioni di ricucitura della copertura vegetazionale, di chiusura dei varchi lineari presenti e di integrazione della superficie boscata lungo il tracciato del nuovo impianto, consentono un adeguato inserimento dell’impianto nel contesto sottoposto a vincolo di tutela paesistico-ambientale;

gli interventi di compensazione proposti nel progetto definitivo risultano conformi a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 45-2741 del 9.04.01 VAS e sono collocati nella valle del torrente Ripa a monte di Sauze di Cesana e prevedono opere di miglioramento forestale e di stabilizzazione del manto nevoso con opere temporanee in legno;

le possibili modificazioni indotte alla configurazione paesistica del territorio in oggetto dalle opere, così come proposte, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesistico-ambientali della località;

dal punto di vista geologico, nella documentazione esaminata non vengono messe in risalto particolari problematiche di carattere dissestivo che interessino il tracciato dell’impianto, fatta salva la zona della stazione di monte, che si colloca marginalmente in un’area di testata del versante SW del M. Sises, classificata nell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici allegato al P.A.I., come “area di frana attiva”;

le verifiche di stabilità condotte sia sulla zona circostante la stazione d’arrivo dell’impianto, sia su sezioni trasversali e longitudinali in corrispondenza degli imbocchi del tunnel, hanno dato esito positivo, con l’ottenimento di fattori di sicurezza cautelativi, superiori al valore 1.3;

risulta essere stata verificata la compatibilità degli interventi in progetto con l’assetto idrogeologico del versante;

per le fondazioni dei sostegni di linea e delle stazioni dell’impianto, sono stati quantitativamente calcolati i valori di pressione ammissibile del terreno per ogni singolo punto ed i valori risultano compatibili con le caratteristiche del terreno;

l’impianto in progetto, è protetto contro la caduta valanghe da un sistema di distacco programmato, basato sull’installazione di due esploditori tipo Gaz-ex sotto la sommità del M.Sises;

a fronte della mancanza di un programma di indagini ed accertamenti archeologici, ai sensi del D.P.R. 554/99, L’Agenzia Torino 2006 garantisce la presenza nei cantieri di un archeologo professionista per la valutazione del rischio archeologico durante le operazioni di scavo, per eseguire in sito le valutazioni ed i rilievi necessari;

con riferimento al soprammenzionato elenco delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera inoltrato dal soggetto proponente:

* si recepisce l’approvazione del Progetto Definitivo prevista dall’art.3 della L.R. n.74/89 ed effettuata, per intervenuta competenza, dalla Giunta Comunale con deliberazione n.142 del 9/12/2002;

* il parere della Commissione Igienico Edilizia, trattandosi di atto propedeutico al rilascio della concessione, è da intendersi ricompreso negli atti di assenso di competenza del Comune;

* il nulla osta tecnico ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n.753/80, non può attualmente essere rilasciato, in quanto la documentazione va integrata da un progetto esecutivo con le clausole previste dalle P.T.S. di cui al D.M. 8/3/1999, come evidenziato in sede di C.d.S. dal rappresentante dell’ U.S.T.I.F.

Dato atto che:

entro la conclusione della seconda e conclusiva riunione di Conferenza dei Servizi si sono espressi i seguenti soggetti:

* Comune di Sestriere, rif. Deliberazione della Giunta Comunale n..142 del 09/12/2002;

* Responsabile Area Tecnica Comune di Sestriere, rif. Verbale II Seduta della C.d.S. Definitiva in data 16/12/2002;

* Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, rif. Prot. n.19730/19 del 16/12/02;

* Direzione Regionale Tutela e Risanamento ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti, rif. Prot. n.21852/22 del 16/12/02;

* Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, rif. Prot. n. 19962/20 del 16/12/02;

* Direzione Regionale Economia Montana e Foreste, Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio, rif. Verbale II Seduta della C.d.S. Definitiva in data 16/12/2002;

* Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi, Settore Pianificazione aree protette, rif. Prot. n. 25409/21.5 del 16/12/02;

* Corpo Forestale dello Stato rif. Prot. n. 6391 del 03/12/02;

* U.S.T.I.F. di Torino rif. Verbale I Seduta della C.d.S. Definitiva in data 04/12/2002;

* Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico, rif. D.D. n. 1302 del 13/12/2002

* Direzione Regionale Opere Pubbliche, rif. Prot. n. 56955/25.3 del 16/12/02;

* ENAV, rif. Prot. n. GP/3195 del 03/12/02;

in forza di quanto espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.44-7807 del 25/11/2002 il responsabile del procedimento adotta l’atto finale di conclusione della C.d.S., anche in assenza dei pareri delle amministrazioni che, pur regolarmente convocate nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art.14 ter della L.241/90, non vi abbiano partecipato, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 9 dell’art.14 ter della L.241/90 e dei commi dell’art.9 della L.285/2000 nonché nei termini esplicitati dalla D.G.R. n.42-4336 del 5/11/2001 e dalla successiva D.G.R. n.41-7279 del 7/10/2002;

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Vista la L.R. 14 dicembre 1998 n. 40;

Visto il D.lgs. n. 490/1999;

Vista la L.R. 45/1989;

Visto il R.D. 30/12/1923, n.3267

Vista la L.R. 74/1989;

Vista la legge 28/1/1977, n. 10;

Vista la L.R. 5/1/1977 n. 56 e ss.mm.ii.;

Visto l’art.22 della L.R. n. 51/97;

Vista la D.G.R. 9 aprile 2001 n.45-2741, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. 5 novembre 2001 n. 42-4336, art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la D.D. 488 del 24/10/2002 conclusiva del procedimento inerente il progetto preliminare dell’intervento in oggetto, acquisita agli atti;

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti.

Per tutto quanto sopra esposto

IL DIRIGENTE

determina

- di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e dei seguenti atti di consenso:

a) deliberazione della Giunta Comunale di Sestriere n.142 del 9/12/2002 con la quale viene espresso parere favorevole sulla progettazione definitiva;

b) determinazione della Direzione Patrimonio e Tecnico n.1302 del 13/12/2002 con la quale si autorizza L’Agenzia Torino 2006, o chi per essa, ad operare sulle aree oggetto di intervento gravate da usi civici mutandone, per quanto occorre, la destinazione d’uso dettando inoltre alcune prescrizioni nel seguito riportate;

- di prendere atto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza dei Servizi;

- di dare atto che ai sensi della L.285/2000 e dell’art.14 ter della L. 241/90, il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla C.d.S e pertanto vengono rilasciate le seguenti autorizzazioni richieste dal proponente ed integrate da quelle emerse nell’ambito delle riunioni della C.d.S:

* concessione edilizia gratuita;

* autorizzazione ai sensi dell’art.5 della L.R. n.45/89,;

* autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n.490/99

le concessioni ed autorizzazioni sono:

a) rilasciate sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo di cui una copia è conservata agli atti della Direzione Trasporti ed una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto al soggetto proponente;

b) concesse facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

c) subordinate all’osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni nel seguito elencate che risultano comprensive di quelle ritenute necessarie dall’autorità competente nell’istruttoria della fase di verifica ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 40/98 che ha comportato l’esclusione dalla fase di valutazione:

1. i muri d’ala del fabbricato della stazione di monte dovranno essere realizzati con rivestimento in pietra con concia spacco di adeguata consistenza e pezzatura, d’origine locale, con giunti aperti, senza l’inserimento di elementi di cordolo in c.a., ma raccordando opportunamente le scarpate, da sistemare con interventi di recupero con inerbimento;

2. la copertura in terreno vegetale della stazione di monte, dovrà essere prevista con un incremento del riporto di terreno, tale da consentire, previo inerbimento, un adeguato inserimento delle strutture nel contesto paesaggistico d’intervento;

3. le aree destinate alla deponia temporanea dei materiali di scavo dovranno essere ripristinate a conclusione degli interventi;

4. i rivestimenti in pietra dei fabbricati in progetto dovranno essere realizzati con conci a spacco a tutto spessore, da posare in coerenza con le tecniche costruttive locali;

5. a meno di problematiche tecniche non risolvibili, i muri d’ala previsti a corredo degli imbocchi del tunnel di attraversamento della pista “Sises n. 3", dovranno essere realizzati con terre rinforzate e il paramento esterno delle stesse opportunamente inerbito. Qualora fosse confermata la realizzazione dei muri d’ala in c.a., il rivestimento in pietra dovrà essere realizzato con pietre a spacco di dimensioni contenute con giunti aperti, senza l’inserimento di elementi di cordolo in c.a., raccordando opportunamente le scarpate, da sistemare con interventi di recupero con inerbimento;

6. le superfici di scopertura dovranno essere inerbite entro sei mesi dal raggiungimento delle quote di progetto; per l’inerbimento dovrà essere usata la tecnica di semina con copertura di fibre legnose o, in alternativa, e soprattutto per le aree circostanti la stazione di monte, si dovrà proteggere il letto di semina con rete in iuta;

7. i muri andatori del tunnel previsto presso la stazione sommitale dovranno essere muniti di cunette al piede;

8. non dovranno esservi scavi in trincea, per la posa dei cavi di segnalazione dei dreni, aperti dopo il 31 ottobre di ogni anno;

9. particolare cura dovrà essere impiegata nella realizzazione delle opere di drenaggio delle acque superficiali nelle zone di riporto del materiale scavato, al fine d’impedire l’innesco di fenomeni erosivi concentrati; il riporto del materiale dovrà avvenire tramite rullatura con mezzi meccanici, per strati di spessore non superiore a 50 cm;

10. la sistemazione idraulica, posa di drenaggi e realizzazione di canalette, dei tratti di pista interessati dai lavori dovrà essere contestuale alla realizzazione dei movimenti di terra;

11. in sede di progettazione esecutiva del sistema di distacco programmato delle valanghe, previsto presso la sommità del M. Sises, dovrà essere verificata la collocazione dei cannoni esploditori, al fine di garantire la completa ed ottimale bonifica del versante, anche nel suo settore più occidentale prossimo alla linea della sciovia Sises;

12. il progetto esecutivo del sistema di distacco programmato delle valanghe, previsto presso la sommità del M. Sises, dovrà comprendere la redazione di un apposito piano di gestione del rischio di valanghe (P.I.D.A) sulla pista n. 3, che individui nel dettaglio le modalità di attivazione del sistema in condizioni di sicurezza e le figure professionali necessarie al suo utilizzo, attraverso la definizione di un apposito mansionario, nonché le misure precauzionali da adottare in caso non si verifichi il distacco provocato della valanga;

13. attesa la possibilità che nell’ambito delle attività di scavo venga rinvenuta la presenza di amianto all’interno di eventuali lenti ofiolitiche presenti all’interno dei litotipi prevalenti, si prende atto della documentazione di progetto trattante tali problematiche prescrivendo quanto segue:

a. nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i. , nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità: in tal senso si rendono obbligatorie quanto meno tutte le considerazioni e disposizioni previste nell’allegato III dell’elaborato R04-D-25-SI-001-1 denominato “Piano di sicurezza definitivo”;

b. si ribadisce che ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria” dovrà essere previsto dal progetto la predisposizione di un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili: le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con A.R.P.A. Piemonte a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati;

c. si ribadisce che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001.

14. si richiede l’obbligatoria e puntuale esecuzione di tutte le opere di demolizione, recupero e sistemazione, mitigazione e compensazione ambientale previste nel progetto;

15. nel corso dei lavori dovrà essere evitata il più possibile l’estirpazione degli apparati radicali degli esemplari abbattuti e, in caso di necessità, oltre alla massima riduzione delle ceppaie con l’ausilio della motosega, le ceppaie stesse potranno essere eliminate con una eventuale fresatura in loco;

16. relativamente agli interventi di taglio di soggetti arborei dovrà essere valutata ulteriormente la possibilità di contenere la sottrazione di vegetazione arborea, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla normativa tecnica in materia di impianti di risalita;

17. se idoneo e giuridicamente possibile, il legname abbattuto per la realizzazione della pista dovrà essere impiegato nell’ambito degli interventi di recupero e sistemazione, mitigazione e compensazione ambientale previsti nel progetto o in cantieri limitrofi, nel contestuale rispetto della normativa e delle prescrizioni sugli usi civici;

18. nel prendere atto della viabilità di cantiere indicata e giudicata già idonea a sostenere il traffico veicolare indotto, si vincola al suo esclusivo impiego: eventuali attività manutentive della stessa dovranno comportare esclusivamente operazioni di sistemazione e risanamento conservativo, senza procedere alla realizzazione di scavi e riporti, ad allargamenti o alla bitumazione del manto stradale. Infine si richiede il ripristino e la manutenzione della viabilità di cantiere durante e a fine lavori;

19. in merito all’esecuzione dei lavori si ribadisce la prescrizione VAS - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1) che prevede che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di appalto, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa sugli appalti pubblici, dovrà essere affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate;

20. si raccomanda che la Direzione dei Lavori delle opere in oggetto sia affrontata da gruppi multidisciplinari che, nel rispetto della normativa vigente, esprimano competenze professionali relative a tutti gli aspetti tecnici interessati, con particolare riferimento alla presenza di professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica;

21. ferme restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il soggetto proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A. ;

22. si richiede che il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dell’opera in oggetto, per le rispettive competenze, trasmettano all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativa allo stato di attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, mitigative e di monitoraggio incluse nel progetto definitivo esaminato;

23. entro sei mesi dalla data di chiusura della C.d.S. definitiva, dovrà essere inoltrata all’Ufficio Usi Civici della Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico, da parte del Comune interessato, tutta la documentazione necessaria alla regolarizzazione obbligatoria delle pendenze giuridico-amministrative ed economiche inerenti l’autorizzazione in argomento, precisando in via definitiva se per tali aree sarà previsto lo spostamento del vincolo nel qual caso occorrerà individuare i terreni su cui spostare lo stesso o se saranno oggetto di concessione pluriennale, senza sdemanializzazione;

24. le perizie inerenti gli indennizzi alle popolazioni uso riviste locali (asseverate o recepite da apposita D.G.C. del Comune di Sestriere) dovranno tenere conto, nella valutazione dei terreni e dei canoni di concessione d’uso, con mutamento di destinazione degli stessi, della nuova destinazione dell’area, mentre per quanto riguarda le aree sulle quali si andrà eventualmente a spostare il vincolo di uso civico, in concambio delle aree sdemanializzate, il valore sarà quello dello stato in cui si trovano;

25. tutte le spese inerenti le procedure di regolarizzazione, di registrazione e trascrizione obbligatoria degli atti inerenti le aree in argomento, saranno a totale carico del concessionario;

26. ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 45/89, e per quanto riguarda i lavori di recupero ambientale e le opere di mitigazione e compensazione, i lavori dovranno essere completati entro 24 mesi dalla data del presente atto;

27. prima dell’inizio dei lavori il soggetto proponente dovrà:

a) comunicare all’Ufficio Tecnico del Comune, i nominativi del Costruttore e del Direttore dei Lavori;

b) adempiere agli obblighi previsti dalla L. 5/11/1971 n. 1086, prima dell’inizio delle opere in conglomerato cementizio o in struttura metallica;

28. i lavori, relativamente alla Concessione Edilizia, dovranno essere iniziati entro un anno dal presente atto ed essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio lavori. Le date di inizio ed ultimazione dovranno essere comunicate all’Ufficio Tecnico del Comune dal soggetto proponente. Qualora i lavori non fossero ultimati nel termine stabilito ed eventualmente prorogato, il soggetto proponente dovrà richiedere una nuova concessione per la parte non ultimata.

- di dare atto che la vigilanza sulla realizzazione dei lavori spetta agli organi competenti per legge;

- dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 41-7279 del 07/10/2002, qualunque sia il regime autorizzatorio, l’approvazione da parte dell’Agenzia del progetto definitivo equivale (ai sensi dell’art. 14 comma 13 della legge 109/1994) a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e conseguentemente l’Agenzia, in qualità di stazione appaltante, ovvero del soggetto al quale tale funzione è delegata, dovrà provvedere all’indicazione dei termini di cui all’art. 13 della L. 2359/1865;

- di dare atto che il nulla osta tecnico ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n.753/80 non può attualmente essere rilasciato, in quanto la documentazione presentata va integrata da un progetto esecutivo con la clausole previste dalle P.T.S. di cui al D.M. 8/3/1999;

- di dare atto, come dichiarato dall’Agenzia Torino 2006 con D.D. n. 339/02 del 13/11/2002, che la spesa per la realizzazione dell’opera in oggetto trova copertura sul capitolo 1 sottocapitolo R04 del Bilancio Preventivo 2002 dell’Agenzia stessa.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e della L.R. 8.8.97 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti