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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06

Codice 26.2
D.D. 11 dicembre 2002, n. 678

Comma 1 - art. 9 Legge 285 del 9 ottobre 2000. Conferenza dei Servizi definitiva a seguito dell’istanza dell’A.T.I.V.A. S.p.A. relativamente al progetto “Adeguamento SATT (Sistema Autostradale Tangenziale di Torino) - Tratta svincolo Interporto Torino/Interscambio di Bruere”. Specificazioni alla determinazione n. 620 del 27/11/2002

Vista la Determinazione dirigenziale n. 620 del 27/11/2002, con la quale si autorizza, conseguentemente alle risultanze favorevoli della Conferenza dei servizi, l’opera inerente “Adeguamento S.A.T.T. (Sistema Autostradale Tangenziale di Torino) - tratta svincolo Interporto Torino/Interscambio di Bruere”.

Visti i verbali relativi alle Conferenze dei Servizi del giorno 23 settembre 2002 e del giorno 19 novembre 2002.

Vista la nota n. 13471 del 04/11/2002 con la quale l’ATIVA ha comunicato l’avvenuta pubblicazione, agli albi pretori dei Comuni di Rivoli e Rivalta, delle varianti agli strumenti urbanistici;

Vista la nota n. 13725 del 11/11/2002 con la quale l’ATIVA ha trasmesso gli elaborati progettuali aggiornati in seguito alle indicazioni emerse nella seduta della C.d.S. del 23/9/02;

Visti i pareri e le comunicazioni pervenute o rese in sede di Conferenza dei Servizi ed assunte agli atti della stessa come riportato nella determinazione n. 620 del 27/11/2002.

Visto in particolare il parere trasmesso con nota n. 18272 del 21/11/2002 dalla Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica in cui si prende atto che il proponente ha predisposto le Variazioni Urbanistiche ex Legge 285/2000 richieste in sede di conferenza preliminare e si segnala quanto segue:

* per il Comune di Rivalta di Torino, trattandosi di interventi di miglioramento della sede stradale non sostanziali sotto il profilo urbanistico, in riferimento alla D.G.R. del 5 novembre 2001 n. 42-4336, così come modificata dalla D.G.R. del 7 ottobre 2002 n. 41-7279:

- si ritiene assentibile la Variazione Urbanistica ex L. 285/2000 al P.R.G.C. vigente nel Comune di Rivalta Torinese;

- si prende atto della “Variazione Urbanistica” al progetto preliminare adottato della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente nel Comune di Rivalta Torinese, predisposta ai fini dell’aggiornamento del nuovo strumento adottato, richiedendo all’Amministrazione Comunale interessata di garantire, qualora adotti il progetto definitivo della Variante Strutturale al P.R.G.C., il recepimento del regime urbanistico definito in sede di autorizzazione del progetto dell’opera in oggetto.

* per il Comune di Rivoli, per quanto riguarda le fasce di rispetto, esaminati gli elaborati trasmessi, si è notata una difformità di rappresentazione tra le tavole alle varie scale trasmesse: per tali motivi sono da ritenersi prevalenti, per le fasce di rispetto stradali, le individuazioni cartografiche relative alle tavole in scala 1:2.000 (di maggior dettaglio). Ciò premesso si ritiene assentibile la Variazione Urbanistica ex L. 285/2000 al P.R.G.C. vigente nel Comune di Rivoli, tenuto conto della prescrizione sopra formulata.

Visto il comma 4 dell’articolo 9 della legge 285/00, che recita: “..-omissis-.. ove siano necessarie variazioni, anche integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali , nonché relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico. Dette variazioni sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione di conclusione positiva del procedimento, purché la proposta di variazione sia stata pubblicata per almeno otto giorni all’albo dei Comuni interessati e siano decorsi ulteriori dieci giorni per la presentazione delle osservazioni , che sono riportate in conferenza di servizi ..-omissis-..”

Vista la nota prot. n. 18159/64 del 18/11/2002 del Comune di Rivalta di Torino, e la dichiarazione del Comune di Rivoli registrata nel verbale della Conferenza dei servizi del 19/11/2002, attestanti l’assenza di osservazioni a seguito della pubblicazione delle variazioni urbanistiche ai rispettivi albi comunali.

Ritenuto comunque opportuno specificare la Determinazione dirigenziale n. 620 del 27/11/2002 in merito all’approvazione delle Varianti urbanistiche ai PRGC dei Comuni interessati dalle opere in esame, nonostante l’efficacia delle variazioni agli strumenti urbanistici sia già conseguente alla determinazione di conclusione positiva del procedimento secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 9 della legge 285/00 sopra riportato.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la Legge 285 del 09 ottobre 2000;

viste la D.G.R. n. 42-4336 del 05/11/2001 e la D.G.R. n. 41-7279 del 07/10/2002;

visti i verbali della Conferenza dei Servizi preliminare relativi alle sedute in data 23/9/2002 e 19/11/2002;

vista la determinazione dirigenziale n. 620 del 27/11/2002.

determina

a) di considerare le premesse parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;

b) di approvare la “Variazione urbanistica ex legge 285/00 al P.R.G.C. vigente nel Comune di Rivoli, per l’intervento relativo all’Adeguamento S.A.T.T. (Sistema Autostradale Tangenziale di Torino) - tratta svincolo Interporto Torino/Interscambio di Bruere, con la prescrizione che, per le fasce di rispetto stradale, siano da ritenersi prevalenti le individuazioni cartografiche relative alle tavole in scala 1:2000 allegate al progetto;

c) di approvare la “Variazione urbanistica ex legge 285/00 al P.R.G.C. vigente nel Comune di Rivalta di Torino, per l’intervento relativo all’Adeguamento S.A.T.T. (Sistema Autostradale Tangenziale di Torino) - tratta svincolo Interporto Torino/Interscambio di Bruere;

d) di prendere atto della Variazione urbanistica al progetto preliminare adottato della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente nel Comune di Rivalta Torinese, predisposta ai fini dell’aggiornamento del nuovo strumento adottato, richiedendo all’Amministrazione Comunale interessata di garantire, qualora adotti il progetto definitivo della Variante Strutturale al P.R.G.C., il recepimento del regime urbanistico definito in seguito all’autorizzazione dell’opera in oggetto.

Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 6.12.1971 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino