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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06

Codice 26.2
D.D. 14 novembre 2002, n. 564

L. 285/2000 art. 9 - Progetto definitivo “alleggerito” dell’impianto funiviario ad ammorsamento automatico con seggiole quadriposto, denominato “La Coche-Serra Granet-Colle Bercia” nel Comune di Cesana Torinese (TO). Provvedimento conclusivo

In data 05/07/2002, l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006” in qualità di proponente, ha presentato domanda di attivazione della C.d.S. ex art. 9 L. 285/2000 per l’approvazione del progetto definitivo in oggetto.

Contestualmente l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006" in qualità di stazione appaltante ha trasmesso (nota del 05/07/2002, prot. 6513/26.2), il progetto definitivo, ai sensi della L. 109/1994, in tre copie alla Regione Piemonte e copia degli estratti progettuali di interesse ad ognuno degli Enti chiamati ad esprimersi in Conferenza.

Con nota 6585/26.0 dell’8/07/2002, il Direttore Regionale ai Trasporti, ha nominato responsabile di procedimento l’ing. Giuseppe Iacopino, dirigente del settore Viabilità ed Impianti Fissi.

Preso atto che, in data 18/07/2002, a cura della Regione Piemonte, Direzione Trasporti, in quanto Autorità competente, è stato pubblicato l’avviso di avvenuto deposito e avvio del procedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte individuando, come funzionario istruttore del progetto, il geom. Vittorio Russo.

Con nota 6913/26.2 del 16/07/2002, l’Autorità Competente ha provveduto ha dare comunicazione dell’avvio di procedimento all’Agenzia Torino 2006 ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 544/1999.

Preso atto che il Direttore Tecnico dell’Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, con D.D. prot. 170/02 del 1/07/2002, ha approvato il progetto definitivo “alleggerito”, ossia senza le opere elettromeccaniche tipizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo alla seggiovia ad agganciamento automatico “La Coche-Serra Granet-Colle Bercia”;

L’opera in progetto rientra nella categoria progettuale n. 5 dell’Allegato B1, “funivie ed impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone e strutture connesse” e che è stata sottoposta a procedura di verifica ai sensi dell’art. 10 della L.R. 40/1998 in ambito di C.d.S. preliminare ex L. 285/2000 conclusasi con l’esclusione dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale (D.D. n. 119 del Settore Viabilità ed Impianti Fissi del 22/03/2002).

L’impianto in progetto si sviluppa su un versante esposto a N-NO, tra le quote 1892 m e 2186 m s.l.m. e la linea dell’impianto ripercorre il varco attualmente occupato, fino alla località Serra Granet, dalle due esistenti sciovie parallele “La Coche Serra Granet 1 e 2": in seguito si sviluppa con un nuovo tracciato fino a raggiungere il Colle Bercia. Si prospetta la realizzazione di una seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico con potenzialità di trasporto di 2400 persone/ora e con una velocità d’esercizio di 5 m/s. L’impianto si configura come integrativo all’interno del programma proposto per la realizzazione della manifestazione dei giochi olimpici invernali di Torino 2006. Gli interventi per la realizzazione della seggiovia suddetta prevedono la costruzione di una stazione di valle posta a quota 1892 m s.l.m. con annessi i locali adibiti ai servizi ed un magazzino per il ricovero delle seggiole, una stazione intermedia posta a quota 2186 m s.l.m., una stazione di monte posta a quota 2277 m s.l.m. con uno sviluppo di linea pari a 1788 m e un dislivello di 385 m. La seggiovia presenta come peculiarità un profilo di linea caratterizzato da una deviazione, in corrispondenza della stazione intermedia, pari a 20° circa rispetto all’asse rettilineo. Il sito d’intervento ricade in area sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs. n. 490/1999, della L.R. 45/1989 ed al vincolo di uso civico.

Preso atto che il progetto definitivo presentato ha ottemperato alle prescrizioni impartite con determinazione dirigenziale n. 119 del 22 marzo 2002, atto conclusivo della conferenza dei servizi preliminare (art. 9, comma 1 della L. 285/2000).

Considerato che le analisi, a livello urbanistico, effettuate in merito all’accessibilità dell’area sostengono la sostanziale adeguatezza in termini di dimensionamento degli spazi adibiti a parcheggio, in relazione sia ai dati quantitativi raccolti, sia della considerazione del fatto che l’impianto di risalita non comporta notevoli incrementi del carico antropico trattandosi in parte di sostituzione d’impianto esistente finalizzato ad ottimizzare i collegamenti interni al sistema di piste sciistiche.

Considerato che è stata predisposta la “variazione urbanistica al P.R.G.C. vigente ex L. 285/2000 per l’impianto La Coche-Serra Granet-Colle Bercia”;

Preso atto che è stata predisposta la “variazione urbanistica al Progetto Preliminare della Revisione Generale al P.R.G.C. vigente ex L. 285/2000 per l’impianto La Coche-Serra Granet-Colle Bercia”.

Considerato che, sebbene l’intervento risulti compatibile con le previsioni urbanistiche del Progetto Preliminare della Revisione al P.R.G.C, che individuano l’area dell’intervento all’interno del perimetro del comprensorio sciistico, tuttavia sono stati prodotti un’integrazione ed un approfondimento degli studi geologici di supporto e della relativa “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, al fine di riclassificare le aree originariamente attribuite alla Classe III indifferenziata; nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, oggetto di revisione nello studio per la variazione urbanistica, le aree di pertinenza dell’impianto di risalita in oggetto vengono così classificate: l’area prossima alla stazione di valle e quella interessata dal tracciato fino alla stazione intermedia è attribuita alla classe III b2, nella quale le norme dettate dalla circ. P.G.R. n. 7/LAP/96 prevedono che “a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti”. Le aree in prossimità della stazione intermedia e di quella di monte rimangono attribuite alla classe II c, per la quale la suddetta circolare prevede che “le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici”. Le specifiche prescrizioni geologico-tecniche, derivanti dagli studi di approfondimento e che sono state inserite all’interno delle n.T.A. della Variazione al Progetto preliminare di P.R.G.C., riguardano in particolare i settori prossimi alla stazione di valle e a di quella di monte: per il primo settore si prescrive che prioritariamente debba essere eliminato un tratto intubato dell’impluvio che drena parte della conca della Coche e che il regolare deflusso debba essere garantito da un nuovo tracciato dell’alveo, la cui sezione dovrà rispettare la larghezza dell’alveo “a rive piene” a monte del tratto intubato; inoltre, gli eventuali attraversamenti potranno essere garantiti tramite ponti, mentre nuove edificazioni non dovranno comportare occlusioni, anche parziali, dell’impluvio; per il secondo settore si prescrive sostanzialmente che i sostegni di linea dell’impianto in progetto non vengano posizionati sul ripido versante sottostante la cresta terminale del Colle Bercia e che nel tratto terminale del tracciato venga verificato il posizionamento dei sostegni di linea e l’adeguato dimensionamento delle fondazioni, in rapporto alle caratteristiche geotecniche del terreno.

Considerato che il taglio boschivo previsto sul versante in prossimità della stazione d’arrivo non comporta la creazione di superfici predisponenti il distacco di masse nevose lungo la linea del tracciato, per cui non si rendono necessarie opere fermaneve in quel tratto.

Preso atto che la Conferenza di Servizi, durante l’istruttoria, svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, ha sentito i soggetti interessati in sede di C.d.S., ai fini di effettuare l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di cui all’oggetto.

Preso atto che, per quanto concerne la variazione allo strumento urbanistico, non è stata presentata alcuna osservazione da parte del pubblico, come attestato dal Sindaco del Comune di Cesana Torinese.

Preso atto che, per quanto concerne il piano particellare inerente la procedura di esproprio, non è stata presentata alcuna osservazione da parte del pubblico, come attestato dal Segretario Comunale del Comune di Cesana Torinese.

Valutate le problematiche emerse durante l’istruttoria, che possono essere così riassunte:

* Difficoltà di coordinamento dei tempi procedimentali imposti dalle normative vigenti, in particolare per l’acquisizione del parere del Provveditore alle OO.PP. per il Piemonte, oblligatorio ai sensi del DPR 544/1999;

* Particolarità di un impianto con profilo di linea ad asse spezzato con deviazione di 20° in corrispondenza della stazione intermedia;

* Eventualità di poter riscontrare tenori allertanti di minerali fibrosi/asbestosi in rocce serpentinitiche interessate dai cantieri.

In qualità di supporto tecnico alla Conferenza dei servizi ai sensi della L. 285/00 l’ARPA, in data 23/07/02, ha inoltre effettuato un sopralluogo presso il comune di Cesana T.se nel sito interessato dal progetto della seggiovia “La Coche - Serra Granet - Colle Bercia” al fine di verificare l’eventuale presenza di rocce asbestifere. Durante il sopralluogo sono stati osservati affioramenti di rocce serpentinitiche in corrispondenza della sommità del colle Bercia e accumuli di detriti e blocchi serpentinitici lungo il tratto terminale della seggiovia (tra la stazione intermedia e la stazione di arrivo). Al fine di determinare analiticamente l’eventuale contenuto di amianto sono stati prelevati campioni di rocce serpentinitiche che sono stati analizzati in laboratorio presso le strutture ARPA del Centro Regionale Amianto.

Preso atto del parere espresso dal C.T.A. per il Piemonte e la Valle d’Aosta ed in particolare del paragrafo “Aspetti Economici” del voto 1451 del C.T.A. del 2 ottobre 2002, ove si afferma che non si può esprimere un parere di congruità compiuto in quanto la documentazione progettuale risulta priva di un’analisi prezzi condotta secondo i criteri stabiliti dall’art. 34 del Regolamento 554/99 poiché i prezzi unitari non sono ricavabili da un prezziario riconosciuto e poiché non si fa riferimento a costi certi e documentati per impianti simili o al prezziario adottato dalla Provincia di Bolzano con delibera del 02/06/2000 n. 26 relativo al costo convenzionale degli impianti di risalita parametrandoli in modo adeguato all’intervento in questione attraverso un’apposita analisi nella quale sono calcolati e documentati gli eventuali maggiori costi rispetto a quelli standard del prezziario stesso. Comunque, sulla scorta degli elementi disponibili appare che applicando il suddetto prezziario, vi sia una differenza di maggior costo di circa il 40%.

Rilevato quanto sopra, si impartiscono le seguenti prescrizioni, vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera in oggetto:

1. trattandosi di sostituzione di un impianto esistente, con caratteristiche e tracciato alquanto diversi sia per portata oraria che per carichi, è necessario effettuare le indagini geognostiche relativamente alle nuove strutture prima dell’appalto dei lavori ed il R.d.P. dovrà accertare la congruenza dei risultati con le scelte progettuali;

2. in merito alla “variazione urbanistica al P.R.G.C. vigente ex L. 285/2000 per l’impianto ”La Coche-Serra Granet-Colle Bercia" si ritiene di dover aggiungere alle NTA del PRGC vigente un nuovo allegato denominato “Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione - Prescrizioni per gli interventi ex L 285/2000 relativi ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" con il seguente testo:

* “Premessa. Il presente Allegato integra le previsioni di PRG relativamente alla disciplina e alle prescrizioni specifiche riguardanti gli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 autorizzati e realizzati secondo le procedure speciali della legge n. 285/2000 che sostituiscono le ordinarie modalità di attuazione del piano.

* Seggiovia quadriposto “La Coche - Serra Granet - Colle Bercia ”

Zonizzazione degli ambiti interessati:

- Articolo 39 delle NTA - aree AA - Area attrezzata,

Nota: In merito alle fasce di rispetto valgono i disposti dell’articolo 41 della NTA del presente PRGC.

Modalità attuative: procedure ex L. 285/2000.

Prescrizioni geologiche - Riferimento alle prescrizioni specifiche di cui agli elaborati 4.1 e 4.2 della Variazione Urbanistica al Piano Regolatore Generale Vigente ex L. 285/2000 per l’impianto La Coche - Serra Granet - Colle Bercia"; tale paragrafo conterrà il testo delle norme prescrittive di cui all’"Elaborato 3" trasmesso con la Variazione Urbanistica in oggetto integrate dalla pagina 9 del paragrafo 2.2 dell’elaborato 4.1 (relazione geologica - parte prescrittiva) relativo alla Variazione stessa.

L’insieme degli elaborati della Variazione Urbanistica si intendono parte integrante del PRGC vigente;

3. entro sei mesi dalla data di chiusura della conferenza dei servizi definitiva, ex L. 285/2000 e D.G.R. 42-4336 del 5 novembre 2001, venga inoltrata all’ufficio Usi Civici della Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico, tutta la documentazione necessaria alla regolarizzazione obbligatoria delle pendenze giuridico-amministrative ed economiche inerenti l’autorizzazione in merito al mutamento temporaneo della destinazione d’uso civico, precisando in via definitiva le aree che saranno oggetto di spostamento del vincolo nonché quelle eventualmente oggetto di concessione pluriennale, senza sdemanializzazione;

4. le perizie inerenti gli indennizzi alla popolazione uso civista locale (asseverate e recepite da apposita D.C.C. del Comune di Cesana) dovranno tenere conto, nella valutazione dei terreni e dei canoni di concessione d’uso, con mutamento di destinazione degli stessi, della nuova destinazione dell’area mentre, per quanto riguarda le aree sulle quali si andrà a spostare il vincolo di uso civico, in concambio delle aree sdemanializzate, il valore sarà quello dello stato in cui si trovano. Tutte le spese inerenti le procedure di regolarizzazione, di registrazione e trascrizione obbligatoria degli atti inerenti le aree in argomento, sono a totale carico del concessionario;

5. a mitigazione dell’impatto visivo sul paesaggio, sia richiede di inserire ulteriormente nel versante il fabbricato destinato al ricovero veicoli, raccordando lo stesso con terreno vegetale e predisponendo la successiva sistemazione a verde;

6. i prospetti del fabbricato succitato dovranno essere realizzati interamente con rivestimento in pietra a spacco a tutto spessore a superficie continua, senza l’inserto di elementi di legno perlinato grezzo, mantenendo tuttavia i sopralzi delle porte di accesso da realizzarsi in materiale analogo a quello del serramento stesso;

7. la tubazione esistente che drena le acque della conca della Coche dovrà essere sostituita dalla ricostituzione della sezione dell’alveo naturale; gli attraversamenti necessari verranno realizzati come ponti in legno e la relativa sezione dovrà essere soggetta a verifica idraulica.

8. Le operazioni di riporto di materiale di scavo lungo la scarpata sinistra della pista d’accesso alla stazione di valle dovranno essere effettuate, al fine di ottenere scarpate ad inclinazione inferiore a 30°, senza in alcun modo andare ad interferire con la sezione dell’impluvio alla base della scarpata.

9. Le operazioni di scavo per la realizzazione del locale di servizio seminterrato adiacente alla stazione di partenza dovranno essere effettuate in modo da ridurre al minimo indispensabile i tempi di apertura degli scavi, nel rispetto delle norme dettate dal D.M. 11/3/1988.

10. Per la realizzazione dell’impianto in oggetto dovrà essere utilizzata la viabilità esistente, senza ricorrere all’effettuazione di scavi e riporti non previsti dal progetto.

11. Nel caso si verificasse la presenza di minerali asbestosi all’interno dei litotipi costituenti la zona sommitale dell’impianto presso Colle Bercia, dovrà essere applicato in fase di cantiere un apposito Piano di sicurezza per garantire la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto delle normative vigenti.

12. In merito all’eventuale presenza di amianto e alle implicazioni derivanti nella gestione della cantieristica, al fine di prevenire qualsiasi potenziale impatto dovuto all’eventuale ritrovamento di amianto nelle fasi di cantiere, oltre a rendersi obbligatorie tutte le attività già prospettate nel progetto, si prescrive il rispetto di quanto segue:

* attesa la possibilità della presenza di amianto sul sito nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i. , nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità;

* nella citata attività di pianificazione della sicurezza dovrà essere posta particolare attenzione alla necessità che, a fronte del monitoraggio visivo condotto dal geologo in cantiere e del sospetto che il materiale così monitorato contenga amianto, le procedure di lavoro nonché le misure di tutela necessarie vengano attuate anche in assenza del relativo riscontro con i risultati del monitoraggio ambientale;

* qualora nelle attività lavorative si individuasse un rischio di dispersione di fibre di amianto, le azioni e le precauzioni da mettere in atto dovranno comprendere comunque sia la protezione dei lavoratori che della popolazione: in particolare dovrà essere accertato l’effettivo e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

* ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria” dovrà essere predisposto un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili: le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con A.R.P.A. Piemonte a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati;

* il progetto esecutivo dovrà indicare le strutture incaricate dei campionamenti e delle analisi nel rispetto dell’All.5 del D.M. 14.05.1996;

* si ribadisce che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001;

* il progetto esecutivo dovrà esplicitare con precisione il proposto impiego di impianti di innaffiatura, di teli di confinamento e di impianti di aspirazione, e di ogni altra modalità di lavoro: andrà inoltre evitato il più possibile il ricorso al calcestruzzo proiettato (spritz beton - shotcrete);

13. Si richiede l’obbligatoria e puntuale esecuzione di tutte le opere di recupero, mitigazione e compensazione ambientale previste nel progetto, oltre al ripristino ed alla sistemazione dei siti interessati da opere di cantiere;

14. Il legname abbattuto per la realizzazione della linea dell’impianto dovrà essere impiegato nell’ambito degli interventi di recupero, mitigazione e compensazione ambientale previsti nel progetto, nel contestuale rispetto della normativa e delle prescrizioni sugli usi civici;

15. La progettazione esecutiva dovrà contenere un adeguato piano di manutenzione delle opere di recupero e compensazione ambientale ed i derivanti oneri economici dovranno trovare rispondenza nel progetto esecutivo.

16. ai fini della progettazione esecutiva, il proponente valuti l’opportunità di inserire apposite clausole nel capitolato d’appalto che obblighino l’appaltatore all’effettuazione di attività di manutenzione delle opere realizzate per un determinato periodo a partire dalla regolare conclusione dei lavori;

17. In merito all’esecuzione dei lavori, si ribadisce la prescrizione VAS - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 riportata nel Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1, per cui la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di appalto, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa sugli appalti pubblici, dovrà essere affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate;

18. Fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A. ;

19. Ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/1998, si richiede che il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dell’opera in oggetto, per le rispettive competenze, trasmettano all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativa allo stato di attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, mitigative e di monitoraggio incluse nello Studio di impatto Ambientale e nel progetto definitivo esaminati ed integrate da quelle ricomprese nell’atto dirigenziale conclusivo del presente procedimento amministrativo.

20. Dovranno essere realizzate tutte le opere di inerbimento, previste dal progetto di recupero ambientale, finalizzate alla stabilizzazione delle scarpate di nuova formazione sia lungo la linea dell’impianto esistente, sia in prossimità dei fabbricati progettati.

21. sia impedita l’erosione e lo scoscendimento delle superfici di scavo o di riporto, sia mediante un razionale compattamento dei riporti, sia con manufatti di sostegno, sia favorendo l’inerbimento, mediante la conservazione ed il riporto degli strati superficiali di scavo, ovvero mediante le tecniche di inerbimento previste in progetto (mulch);

22. i tagli delle piante ed il recupero del materiale legnoso avvengano con sistemi di teleferiche senza realizzare alcuna pista o movimento di terra. Preferibilmente le piante dovranno essere tagliate a raso del suolo, senza sradicare le ceppaie. Qualora, per motivi di sicurezza, le ceppaie debbano essere sradicate, oltre alla massima riduzione delle stesse con l’ausilio della motosega, potranno essere eliminate con un’eventuale fresatura in loco e le cavità dovranno essere colmate, compattate ed inerbite;

23. le piante tagliate siano rimesse nella disponibilità del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, quale Ente gestore dei beni silvo-pastorali di proprietà del Comune di Cesana Torinese;

24. vengano eseguiti i lavori di rinfoltimento e di cure colturali dei boschi limitrofi in prossimità dei tagli utilizzando specie arboree ed arbustive;

25. In merito alle misure di dissuasione dello sci fuoripista si prescrive la posa di reti (già peraltro in uso nel medesimo comprensorio sciistico) da rimuovere alla fine della stagione sciistica, onde ottenere un effetto di salvaguardia di tutta la vegetazione arborea in via di affermazione, sia essa di origine artificiale che naturale;

26. vengano eseguiti gli interventi di compensazione ambientale nell’area identificata in Lago Freddo (o Lago Gimont) con rinaturalizzazione ambientale e nell’area identificata come Serra Giamassan con interventi selvicolturali consistenti nella stabilizzazione del manto nevoso per consentire la crescita della vegetazione;

27. siano asportati dal versante i plinti in disuso ed il materiale metallico derivante dall’impianto dismesso;

28. il progetto esecutivo, che dovrà essere sviluppato rispondente al progetto definitivo esaminato, deve essere corredato e curato in particolare per gli aspetti di seguito riportati: deve essere presentata dal progettista una certificazione sull’affidabilità del calcolo automatico; qualora ricorra, deve essere presentata dal progettista medesimo l’attestazione con la dichiarazione formale in ordine ai commi a), b) e c) del punto 1.3.2. delle P.T.S. per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli di cui al D.M. 8.3.1999; le rulliere di appoggio che s’intendono utilizzare devono risultare già collaudate, come tipo, per il mantenimento su di esse della fune portante-traente in caso di scarrucolamento della stessa; devono essere rappresentate, in scala particolareggiata, i piani d’imbarco e sbarco delle tre stazioni con sezioni significative che evidenzino i franchi quotati della seggiola in giro stazione dagli ostacoli fissi; sia collaudata la fune portante-traente nel rispetto delle disposizioni normative del D.M. 21.6.1986;

29. l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’impianto in oggetto non dovrà provocare danni e/o cedimenti strutturali alla tubazione metallica dell’acquedotto e generare rischi derivanti da correnti vaganti;

30. l’impianto dovrà essere adeguato ai disposti della circolare sulle “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea” dello Stato Maggiore Difesa. La realizzazione dell’impianto dovrà comunque essere comunicata alle competenti Autorità per la navigazione aerea.

31. tutte le opere di scavo e di scotico, comprese le fosse per le fondazioni dei piloni di sostegno, devono essere effettuate con assistenza archeologica da parte di personale specializzato sotto la direzione scientifica della Soprintendenza del Piemonte.

32. il capitolato speciale d’appalto (C.S.A.) deve indicare in modo estremamente chiaro ed inequivocabile che qualunque sarà la dimensione e la consistenza delle strutture che verranno determinate dai calcoli, l’Impresa non avrà nulla da pretendere rispetto al prezzo a corpo stabilito nel progetto definitivo, e ciò anche nell’eventualità che l’esito delle indagini geotecniche risultino molto diverse da quelle ipotizzate nel progetto.

33. non risultano trattati negli elaborati progettuali gli aspetti relativi all’impianto di messa a terra ed a quello di protezione contro le scariche atmosferiche. Prima dell’appalto dovranno essere effettuate le necessarie verifiche progettuali e specificare i conseguenti (eventuali) oneri nel C.S.A.

34. prima dell’appalto dovrà essere approfondita la problematica relativa alla gestione dell’impianto, sia in termini di costi, che di rapporti con Enti e privati, al fine di consentire una economica e semplice conduzione dell’impianto stesso al gestore. Particolare attenzione deve essere posta nella stipula delle convenzioni con i privati che gestiscono gli attuali impianti, che devono essere predisposte prima dell’approvazione del progetto definitivo o dell’appalto dei lavori.

35. il quadro economico di spesa, con riferimento alle prescrizioni dell’art. 17 del Regolamento non è completo in quanto non prevede:

a) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1. indagini;

2. accantonamento di cui all’art. 26 comma 4, della Legge (% x prezzo chiuso);

3. spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

4. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

Il responsabile unico del procedimento verificherà se le voci sono da considerarsi superflue oppure necessarie rispetto alla specificità del progetto.

Le voci di spesa contenute tra le somme a disposizione (ad eccezione dell’IVA) non sono documentate e dimostrate.

Le spese per allacciamento ENEL sono incluse nei lavori a base d’asta senza una precisa quantificazione, per cui devono essere poste tra le somme a disposizione.

36. nel C.S.A. all’art. 13 deve essere specificato il tempo di esecuzione dei lavori a decorrere dalla data di consegna e non solo l’obbligo di concludere gli stessi entro il 30/10/2003.

37. l’art. 15 del C.S.A. stabilisce i pagamenti in acconto in base a percentuali, con cadenze mensili; occorre valutare meglio la correlazione tra scadenze mensili, importo minimo della rata e percentuale delle singole lavorazioni;

38. all’art. 22 del C.S.A. (assicurazioni) occorre specificare l’importo in euro, nel qual caso occorre verificane l’esattezza;

39. nel C.S.A. occorre indicare la categoria prevalente e quelle scorporabili, con i relativi importi;

40. nell’art. 10 del C.S.A. sia apportata correzione alla formulazione inerente la scelta dei tecnici che devono redigere le relazioni geologica, geotecnica, nivologica, ecc. da allegare al progetto esecutivo, nel rispetto della normativa vigente;

41. nel bando dovrà essere evidenziato il costo della progettazione a carico dell’Impresa, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. L della L. n. 166/2002;

42. volendo mantenere i tempi ristretti di progetto sarebbe necessario prevedere in sede di appalto specifiche e speciali clausole di capitolato;

43. prima di procedere all’appalto il responsabile unico del procedimento dovrà certificare l’acquisizione di tutti i pareri e le approvazioni di legge.

44. di riconsiderare il quadro economico secondo quanto espresso dal Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte e la Valle d’Aosta in merito alla congruità del costo dell’intervento progettato contenuto nel voto n. 1451 del 2/10/2002.

Inoltre, in merito alla “variazione urbanistica al Progetto Preliminare della Revisione Generale al P.R.G.C. vigente ex L. 285/2000 per l’impianto La Coche-Serra Granet-Colle Bercia”, si raccomanda all’Amministrazione Comunale di provvedere in sede di recepimento delle variazioni relative alle opere ex L. 285/2000, nella revisione al P.R.G.C. vigente ad una specifica analisi delle integrazioni proposte, in modo da pervenire ad una formulazione delle n.T.A. che, nel recepire integralmente i disposti relativi alle opere olimpiche, risulti coordinata correttamente con la normativa di tutte le altre zone di piano in essa disciplinate.

Si rammenta, infine, che i dati dei quantitativi dei materiali inerti da movimentare (da reperire e/o in esubero), dovranno confluire nel Piano Generale Degli Inerti prevista dalla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) al fine del suo aggiornamento.

tutto ciò premesso,

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Vista la D.G.R. 5 novembre 2001 n. 42-4336, art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. 9 aprile 2001 n.45-2741, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R del 10 ottobre 2002 n. 41-7279, Modifica ed integrazioni della D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001;

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Vista la legge 22 ottobre 1971 n. 865;

Vista la legge 431/1985;

Visto il d.l. 490/1999;

Vista la L.R. 45/1989;

Vista la D.D. n. 817 del 7 agosto 2002 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici della Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico, acquisita agli atti;

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi indette nei giorni 22 luglio 2002, 1 agosto 2002, 9 agosto 2002 e 5 novembre 2002, acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici, acquisiti agli atti;

Vista la nota n. 2616 del 08.08.2002 del ARPA - Centro Regionale Amianto, acquisita agli atti;

IL DIRIGENTE

determina

1. di autorizzare il progetto definitivo “alleggerito” dell’impanto funiviario ad ammorsamento automatico con seggiole quadriposto, denominato “La Coche-Serra Granet-Colle Bercia” nel Comune di Cesana Torinese (TO), subordinatamente alle prescrizioni e raccomandazioni riportate in premessa, dando atto che la realizzazione delle opere ricomprese in progetto comportano una spesa che trova copertura finanziaria nel bilancio 2002 dell’Agenzia;

2. di approvare la “variazione urbanistica al P.R.G.C. vigente ex L. 285/2000 per l’impianto La Coche-Serra Granet-Colle Bercia” nel rispetto delle prescrizioni specifiche riportate in premessa;

3. di prendere atto della “variazione urbanistica al Progetto Preliminare della Revisione Generale al P.R.G.C. vigente ex L. 285/2000 per l’impianto La Coche-Serra Granet-Colle Bercia”, predisposta ai fini dell’aggiornamento del nuovo strumento adottato, richiedendo all’Amministrazione Comunale di garantire, qualora adotti il progetto definitivo della revisione generale del P.R.G.C., il recepimento del regime urbanistico definito dall’opera autorizzata con il presente atto;

4. di dare atto conseguentemente delle autorizzazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L. 285/2000 secondo le procedure individuate con D.G.R. 42-4336 del 05/11/2001;

5. di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 41-7279 del 07/10/2002, qualunque sia il regime autorizzatorio, l’approvazione da parte dell’Agenzia del progetto definitivo equivale (ai sensi dell’art. 14 comma 13 della legge 109/1994) a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e conseguentemente l’Agenzia, in qualità di stazione appaltante, ovvero del soggetto al quale tale funzione è delegata, dovrà indicare nella stessa i termini di cui all’art. 13 della L. 2359/1865;

6. di specificare che il progetto definitivo, completo delle opere elettromeccaniche tipizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovrà essere approvato dagli uffici regionali competenti, previo nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, rilasciato dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta.

7. di incaricare ARPA Piemonte al monitoraggio ambientale di tutte le fasi realizzative.

La presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino