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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06

Codice 26
D.D. 11 novembre 2002, n. 530

S.P. n.214 di Sauze d’Oulx. Variante in località San Marco

Vista l’istanza prot. n. 187215 presentata in data 22 agosto 2002, con la quale la Provincia di Torino su delega dell’Agenzia Torino 2006, ha richiesto la convocazione della Conferenza dei Servizi preliminare ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge 285 del 9 ottobre 2000 relativamente al progetto di “S.P.n.214 di Sauze d’Oulx. Variante in località San Marco”.

Vista la Determina n. 391 del 28 agosto 2002 con la quale il Direttore della Direzione Trasporti ha nominato il Dirigente Dott. Ing. Tommaso TURINETTI, quale Responsabile del Procedimento per la Conferenza dei Servizi preliminare di cui all’art. 9 della Legge 09 ottobre 2000 n. 285.

Vista la nota n 8454/26 del 30.08.2002 del Direttore della Direzione Trasporti con la quale si richiedeva alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale parere legale sulla legittimità dell’Agenzia 2006 a delegare la funzione di stazione appaltante alle Province.

Visto il parere legale espresso dalla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega con nota prot. 10845/5/5.8 del 19.09.2002 con il quale è riconosciuta la legittimità di delega della funzione di stazione appaltante da parte dell’Agenzia 2006 alle Province.

Preso atto che con nota n 945/26 del 30.09.2002 il Responsabile del Procedimento ha indetto per il giorno 09.10.2002 la prima seduta della Conferenza dei Servizi preliminare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 285 del 9 ottobre 2000.

Visto il verbale relativo alla prima Conferenza dei Servizi preliminare del giorno 09.10.2002 .

Preso atto che con nota n.10122 del 16.10.2002 il Responsabile del Procedimento ha indetto per il giorno 06.11.2002 la seconda seduta della Conferenza dei Servizi preliminare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 285 del 9 ottobre 2000.

Visto il verbale relativo alla seconda Conferenza dei Servizi preliminare del giorno 06.11.2002

Sono pervenuti da parte dei soggetti interessati, entro i termini previsti per la conclusione del procedimento, i seguenti pareri e contributi tecnici, acquisiti agli atti:

Comune di Oulx;

Servizio valutazione di impatto ambientale e pianificazione e gestione attività estrattive dell’ Amministrazione Provinciale di Torino;

Direzione Regionale Tutela e Risanamento ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti;

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica;

Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione;

Direzione Regionale Opere Pubbliche;

Autorità d’Ambito Territoriale Per i Servizi Idrici;

Arpa Piemonte;

Corpo forestale dello Stato;

Considerato che

- L’intervento si configura nella realizzazione di una variante alla S.P. 214 di Sauze d’Oulx tra le progressive KM 1+500 e KM1+650 e tra le quote altimetriche di m 1185 e m1220 s.l.m. in località San Marco. Il proponente ha presentato l’intervento come soluzione alle forti criticità esistenti con l’attuale attraversamento stradale della frazione San Marco di Oulx causate dalla ridotta sezione stradale per la presenza di fabbricati.

- Il progetto è stato sottoposto a procedura di verifica ex art.10 della L.R. 40/1998 s.m.i. “Procedura di verifica VIA”il cui procedimento è stato concluso con Determinazione dirigenziale n75-176402/2002 in data 02.08.2002 del Servizio valutazione di impatto ambientale e pianificazione e gestione attività estrattive dell’ Amministrazione Provinciale di Torino.

Con tale provvedimento l’intervento è stato escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale subordinatamente al rispetto di specifiche condizione e prescrizioni.

- Rispetto alla zonizzazione urbanistica, la Variante n 2 al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n 15 - 26829 in data 15.03.1999, vigente nel comune di Oulx, individua per le aree oggetto di intervento un’ampia zona denominata “aree di rispetto della prevista variante alla strada provinciale per Sauze d’Oulx” (Tavola 1 Var n 2 con all’interno Stralcio tavola 8.1 del PRGC vigente in scala 1:1000 e estratto Tav.6 del PRGC in scala 1:10.000).

Dalla relazione illustrativa della predetta Variante n.2 al PRGC risulta che tale zona è definita come area di salvaguardia all’interno della quale sarà realizzata la variante alla strada provinciale, necessaria per evitare l’attraversamento della frazione San Marco.

Inoltre la predetta area di rispetto della prevista variante alla strada provinciale ricade in aree a “rischio idrogeologico classe 2" normate dall’art.64 delle NTA del PRGC vigente approvato con DGR n.48 - 40084 in data 14.11.1994 che specifica ”Sono zone potenzialmente dissestabili per varie forme di attività torrentizia, per cui sussistono motivi di allarme, inondabili in occasione di eventi meteorici per fenomeni di tracimazione, rigurgito o disalvei. Settori di versante a rischio idrogeologico medio. Non sono consigliabili insediamenti senza preventivo studio geologico idraulico a livello di progetto esecutivo. Aree edificabili con costi di soglia connessi alla realizzazione di opere di difesa idrogeologica".

- Gli interventi in progetto risultano pertanto conformi alle previsioni dello strumento urbanistico vigente del Comune di Oulx, trattandosi di opere stradali ricadenti in aree a quest’uso destinate e anche in considerazione del fatto che la certificazione comunale dei vincoli presenti sull’area d’intervento non ne rileva la sussistenza.

- Con nota n 12446 del 09.10.2002 il Comune di Oulx ha rilasciato dichiarazione che il nuovo tracciato stradale non interessa terreni e/o aree soggette ai vincoli di cui alle leggi:

* Legge 3267/1923 e s.m.i e L.R. 45/1989;

* D.Lgs. 490/1999;

* Legge 1726/1927.

- Con DCC n31 del 31.10.2002 l’Amministrazione Comunale di Oulx ha espresso parere contrario alla realizzazione dell’intervento per le seguenti motivazioni:

* la sostanziale incompatibità urbanistica della proposta che dà un contenuto di dettaglio non condiviso dal Consiglio Comunale alla generica indicazione del PRGC vigente;

* l’insostenibile impatto ambientale del progetto rispetto al centro abitato di San Marco ed alla zona di orti e prati immediatamente a valle (andrebbe in proposito valutato l’ipotesi dei due tornanti a monte);

* la riconsiderazione dell’utilità e necessità dell’intervento dopo l’avvenuto trasferimento della pista per il bob.

Tutto ciò premesso,

Vista la Legge 9 ottobre 2000 n. 285;

Vista la D.G.R. n.45-2741 del 9 aprile 2001, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001. Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. 41-7279 del 7 ottobre 2002. Modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001 Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la Determinazione n. 391 del 28/08/2002 del Direttore della Direzione Trasporti con cui è stato individuato il Responsabile del Procedimento per il progetto in oggetto, acquisita agli atti;

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi e del sopralluogo effettuato, acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti.

Per tutto quanto sopra esposto

IL DIRIGENTE

determina

che, ai sensi dell’art. 9 della Legge 9 ottobre 2000 n. 285, per il conseguimento dei necessari atti di consenso, il progetto definitivo debba essere redatto ottemperando alle seguenti prescrizioni:

12) dovrà essere prioritariamente dimostrata ed attestata dagli Enti competenti l’effettiva necessità dell’opera, in considerazione della rilocalizzazione della pista di bob, in relazione sia alle gare legate all’evento olimpico 2006 attualmente previste a Sauze Oulx, sia ai carichi di traffico ordinari e turistici;

13) dovranno essere ottemperate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione dirigenziale n75-176402/2002 in data 02.08.2002 del Servizio valutazione di impatto ambientale e pianificazione e gestione attività estrattive dell’ Amministrazione Provinciale di Torino relativa alla procedura di verifica ex art. 10 della L.R. n 40/98;

3) dovrà essere esplicitata l’interferenza o meno degli interventi con le infrastrutture e il relativo esercizio di servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione);

4) in merito all’individuazione negli elaborati di una “zona acqua sorgiva opere di presa acquedotto” che non trova riscontro nelle planimetrie degli Strumenti Urbanistici vigenti, dovranno essere espletati opportuni approfondimenti che ne verifichino l’effettiva sussistenza, perché la presenza di un’opera di presa dell’acquedotto e delle relative fasce di rispetto, previste dalla normativa settoriale vigente, potrebbe interferire con l’intervento in oggetto rendendo necessaria l’espressione degli Enti competenti in materia per valutare tale intervento e/o autorizzare l’eventuale riduzione della fascia di rispetto;

In quest’ultimo caso potrebbe rendersi necessaria la variazione urbanistica ex Legge 285/2000.

5) dovranno essere effettuati sondaggi geognostici ove prevista la realizzazione del muro di sostegno nonché prove su piastra per determinare la portanza del terreno nel tratto di costruzione del rilevato; inoltre in corrispondenza dell’innesto viario a monte dovranno essere raccordate le scarpate esistenti con quelle previste in progetto.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti