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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06

Codice 26
D.D. 31 ottobre 2002, n. 505

Progetto di “Sistemazione pista Down Hill Woman” ed impianto di innevamento programmato “Area Sansicario” in comune di Cesana Torinese. Conferenza ex art. 9 comma 2 L. 285/2000. Fase di verifica ex art. 10 L.R. 40/1998

In data 21/08/2002, con nota prot. 8205/26, l’Agenzia Torino 2006 ha trasmesso alla Direzione Regionale Trasporti, la richiesta d’attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del comma 1e 2, art. 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e dell’art. 10 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40, relativamente al progetto di “Sistemazione pista Down Hill Woman” ed impianto di innevamento programmato “Area Sansicario” in Comune di Cesana Torinese, allegando la documentazione richiesta per la fase di verifica di compatibilità ambientale (ex art. 10 della L.R. 40/98), unitamente alle determinazioni del Direttore Tecnico dell’Agenzia Torino 2006 n. 239/02 relativa all’approvazione del progetto preliminare della pista ed alla copertura finanziaria dell’opera per un importo complessivo di Euro 2.063.049 e n. 240/02 relativa al progetto di innevamento programmato ed alla copertura finanziaria per un importo complessivo di Euro 9.168.435.

Contestualmente il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all’articolo 10, comma 1 della L.R. 40/98 presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di cui all’art. 19 della predetta legge regionale, determinando così l’avvio del procedimento.

Il progetto presentato rientra nella L.R. 40/98 categoria progettuale n. 36 dell’Allegato B1: “piste da sci e relative strutture e infrastrutture connesse, aventi lunghezze superiore a 1,5 Km oppure superficie complessiva superiore a cinque ettari” e dell’impianto di innevamento programmato “area Sansicario” in quanto “opera funzionalmente connessa”. Entrambe, comunque, non ricadono neppure parzialmente all’interno di aree naturali protette.

La pista in progetto, destinata ad ospitare lo svolgimento delle gare olimpiche di discesa libera femminile e di super gigante femminile, si sviluppa sul versante occidentale del Monte Fraiteve, tra una quota 2.550 m e la zona di arrivo posta a 1.700 m di quota identificata nella esistente area sciabile prospiciente l’abitato di Sansicario, in prossimità della partenza dell’attuale sciovia Baby Sansicario: il suo tracciato ricalca la esistente pista “Fraiteve”, nella parte alta del tracciato, al di sopra del limite della vegetazione, sono previsti livellamenti corticali, e soprattutto cospicui interventi di movimenti terra per allargare la pista in corrispondenza di uno stretto canale, che verrebbe così modificata in relazione alle esigenze olimpiche. Il progetto ricade in area sottoposta a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99 e della L.R. 45/89, ed ha come opere connesse all’opera principale gli interventi per la realizzazione dell’innevamento programmato che prevedono la costruzione di un locale macchine per il pompaggio dell’acqua al versante di Sansicario, due bacini di accumulo delle acque estratte, le relative condotte di adduzione dell’acqua ai bacini e da questi ai cannoni situati lungo tutta la pista.

Il nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale ha individuato nella Direzione Trasporti la struttura regionale competente (nota del 26 agosto 2002, prot. 8327/26.00).

L’autorità competente ha provveduto quindi a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale n. 36 della Regione del 05/09/2002 e del conseguente avvio del procedimento inerente la fase di verifica della procedura di V.I.A., individuando il relativo responsabile del procedimento.

L’autorità competente, ha dato avvio alla procedura con D.D. n. 387 del 27/08/02 con la quale ha designato l’ing. Lorenzo Garrone a responsabile del procedimento per gli interventi in oggetto.

Il responsabile del procedimento ha dato quindi attuazione, per quanto di competenza, a quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 40/1998 in materia di partecipazione, ha in particolare avviato la Conferenza di servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni, attuando quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 10 della L.R. 40/1998 e dell’art. 9 della L. 285/2000.

I lavori della C.d.S. si sono espletati nelle riunioni del 18 settembre, del 16 e 23 ottobre 2002 e nel corso del sopralluogo effettuato in data 8 ottobre 2002.

A seguito del deposito del progetto presso l’Ufficio di deposito progetti regionale, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Il proponente è stato invitato a partecipare alla riunione della conferenza di servizi in data 18 settembre, 16 e 23 ottobre 2002 nel cui ambito ha fornito opportuni chiarimenti in merito agli elaborati progettuali presentati a corredo dell’istanza ed in particolare sul programma predisposto per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, sulle misure di mitigazione d’impatto ambientale previste.

Ai sensi del combinato disposto art. 10, comma 3 L.R. 40/1998, art. 9 L. 285/2000 sono pervenuti, entro i termini previsti per la conclusione del procedimento, pareri e contributi tecnici dei soggetti interessati, acquisiti agli atti.

In linea generale, rispetto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 , la collocazione dei bacini viene ritenuta di notevole problematicità e criticità (Cap. 6 - Approvvigionamento idrico e captazioni, bacini di stoccaggio ed innevamento artificiale. Punto 6.1.2); mentre in linea di massima gli interventi relativi alla pista rispettano le cautele e le disposizioni impartite, nonché le prescrizioni tecniche indicate nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Allegato A - Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1 Prescrizioni.

Considerato che la documentazione presentata contiene un quadro generale delle problematiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche e di pericolosità da valanghe che interessano il tracciato prescelto; al suo interno non vengono messe in risalto particolari problematiche di carattere dissestivo che possano interessare il tracciato della pista, per quanto esso si collochi in un contesto geomorfologico caratterizzato da fenomeni gravitativi profondi generalmente quiescenti. Occorre tuttavia sottolineare che l’intero tratto di versante interessato dall’ubicazione del tracciato in progetto risulta classificato nell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici allegato al P.A.I., come “area di frana attiva”.

Considerato che i dintorni dell’area interessata dagli interventi e l’area vasta sono fortemente antropizzate a causa degli insediamenti umani rappresentati in particolare dal centro abitato di Sansicario, dalle piste ed impianti sciistici e dal turismo concentrato soprattutto durante la stagione invernale.

Considerato che le scelte progettuali compiute, comportanti un notevole impatto ambientale e territoriale, sono funzionali all’omologazione della pista in oggetto - come definito dal TOROC con nota prot. n. 02/2384 del 17/10/02, nella quale si dichiara “i lavori previsti nei progetti preliminari delle piste sono frutto dei sopralluoghi effettuati con i tecnici delle Federazioni di competenza e sono stati successivamente da loro condivisi. I tracciati così realizzati potranno quindi ottenere le necessarie omologazioni alle competizioni internazionali a valle del completamento delle opere.” -, onde permettere, durante l’evento olimpico, lo svolgimento della specialità di sci alpino assegnata a questa località ed in particolare la Discesa Libera Femminile e come tali trovano una giustificazione di necessità.

Considerato che per i siti non sono emerse problematiche attinenti la sicurezza, in rapporto alla pericolosità da valanga, in quanto non risultano nell’intorno elementi di acclività dei terreni e di copertura vegetale che predispongano il distacco di valanghe.

Considerato che per quanto riguarda il Bacino ex Colonia Italsider (B1) non vengono messe in risalto particolari problematiche di carattere dissestivo che interessino il sito, in quanto esso risulta collocarsi in un contesto geomorfologico caratterizzato da forme e depositi di prevalente origine glaciale privi di indizi dissestivi in un intorno significativo. Tuttavia la fattibilità di questo bacino va verificata alla luce della prescrizione V.A.S. che esclude la collocazione di bacini idrici per l’innevamento artificiale in aree boscate.

Considerato che per quanto riguarda il bacino di Soleil Boeuf (B2), il contesto geomorfologico in cui si colloca risulta classificato nell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici allegato al P.A.I., come “area di frana attiva”; a tal proposito non risulta sufficientemente documentata e argomentata su dati oggettivi la compatibilità dell’intervento con il quadro del dissesto delineato dal P.A.I. Inoltre, nel corso del sopralluogo sono stati rilevati indizi, nelle aree immediatamente limitrofe a quella oggetto dell’intervento, di dissesto, quali fratture e sprofondamenti di epoca recente e di entità apprezzabile nei terreni di copertura, che non permettono di affermare uno stato di completa quiescenza del fenomeno gravitativo nel settore analizzato ed in un suo intorno significativo.

In considerazione di quanto sopra si ritiene che la localizzazione di un sito idoneo per ospitare un bacino d’accumulo idrico per l’innevamento programmato in prossimità della loc. Soleil Boeuf debba essere oggetto di ulteriori studi ed approfondimenti che prendano in considerazione anche siti alternativi con caratteristiche geomorfologiche più favorevoli di quello analizzato.

A completamento di quanto sopra evidenziato si sottolinea che la progettazione attualmente non soddisfa gran parte delle prescrizioni generali della citata V.A.S. , con particolare riferimento alla assenza di un disciplinare di gestione come esplicitamente richiesto con la prescrizione riportata qui di seguito “appare inoltre opportuno, una volta consolidato il contenuto progettuale dei bacini di accumulo e delle captazioni (numero, ubicazione, capacità, tracciati delle condotte di alimentazione e operatività), che l’esecuzione dei medesimi non sia disgiunta dalla definizione preventiva di un disciplinare che ne regoli la gestione e gli utilizzi durante e dopo l’evento olimpico. Ne consegue l’opportunità che, in sede di individuazione del soggetto attuatore, vengano anche definite le procedure e le responsabilità della gestione operativa, anche in considerazione delle problematiche concernenti la sicurezza dei siti”.

Tale documento appare di fondamentale importanza nel creare le condizioni affinché la C.d.S. si possa esprimere positivamente sia in sede che preliminare, che a maggior ragione, in una eventuale sede definitiva. In tale contesto andrà verificata anche la prescrizione V.A.S. che esclude la collocazione di bacini idrici per l’innevamento artificiale in aree umide.

Considerato il non trascurabile impatto che l’impianto di innevamento programmato avrà sotto il profilo dell’assorbimento elettrico, nonché degli effetti cumulativi che esso produrrà rispetto alle esigenze di alimentazione correlate agli altri impianti previsti nell’area, si rende necessario attribuire evidenza progettuale, unitamente ad una congrua attenzione, agli aspetti energetici di progettazione, ovvero alle necessarie opere di sviluppo dell’infrastrutturazione lineare elettrica in MT e alle cabine di trasformazione, in una logica di area vasta e di correlazione con gli altri progetti insistenti sul medesimo comprensorio, nel rispetto delle prescrizioni poste dalla VAS.

Considerato che la Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della DGR n. 82 - 5618 del 19.03.02, di attribuzione alla Commissione delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006", ha espresso parere in merito all’intervento nella seduta del 24.10.02.

Constatato che a fronte della mancanza di un programma di indagini ed accertamenti archeologici, ai sensi del D.P.R. 554/99, L’Agenzia Torino 2006 garantisce la presenza nei cantieri di un archeologo professionista per la valutazione del rischio archeologico durante le operazioni di scavo, per eseguire in sito le valutazioni ed i rilievi necessari.

Tutto ciò premesso,

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Vista la L.R. 14 dicembre 1998 n. 40;

Vista la D.G.R. 5 novembre 2001 n. 42-4336, art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. 9.04.01 n.45-2741, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Visto il D.lgs. n. 490/1999;

Vista la L.R. 45/1989;

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi e del sopralluogo, acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti.

Per tutto quanto sopra esposto

IL DIRIGENTE

determina

- che gli interventi relativi alla pista di discesa libera e super G femminile, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40, non debbano essere sottoposti alla fase di valutazione di cui all’art. 12 della suddetta legge regionale;

- che la compatibilità ambientale possa essere comunque garantita dall’osservanza delle seguenti prescrizioni utili anche ai sensi del comma 1 e 2 ,art. 9 della L. 9 ottobre 2000 n. 285 ai fini della redazione del progetto definitivo per il conseguimento dei necessari atti di consenso:

1. Dovranno essere accuratamente progettate opere di drenaggio delle acque superficiali nelle zone oggetto d’intervento, al fine d’impedire l’innesco di fenomeni erosivi concentrati, prevedendo uno smaltimento delle acque drenate negli impluvi esistenti con adeguati accorgimenti tecnici di dissipazione d’energia;

2. Le scarpate di scavo risultanti dall’intervento di rimodellamento della pista nel settore compreso tra le quote 2400 e 2450 m dovranno essere oggetto di verifiche di stabilità, quantitativamente calcolate ai sensi del D.M. 11/3/88 ed estese ad un intorno significativo, utilizzando metodi di calcolo propri della meccanica dei terreni e delle rocce; in relazione ai risultati dell’analisi andrà valutata la necessità di realizzare eventuali opere di sostegno, con l’impiego di tecniche d’ingegneria naturalistica o con scogliere in blocchi lapidei;

3. Negli studi geologici dovrà essere esplicitamente dichiarata la compatibilità dell’intervento in progetto con il quadro del dissesto delineato nell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici allegato al P.A.I., attraverso argomentazioni basate su dati oggettivi;

4. Nel prendere atto di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione progettuale, il quale esclude la presenza di minerali asbestiferi sul sito, si rileva però la possibilità che nell’ambito delle attività di scavo venga rinvenuta la presenza di amianto all’interno di eventuali lenti ofiolitiche presenti nei litotipi prevalenti attribuibili ai calcescisti: ciò premesso si prescrive, ai fini della progettazione definitiva, che:

f. nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i. , nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità;

g. ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria” dovrà essere previsto dal progetto la predisposizione di un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili: le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con A.R.P.A. Piemonte a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati;

h. si sottolinea che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001.

5. In relazione alla eventuale costruzione di paraventi (deflettori) lungo le pendici del versante occorre prevedere che gli stessi siano costruiti il più possibile con elementi lignei e con un sistema tale che siano abbattibili a terra o rimuovibili alla fine della stagione sciistica;

6. Nel condividere in linea generale le opere di recupero, mitigazione e compensazione ambientale prospettate, anche in attuazione di tali prime indicazioni, il proponente dovrà produrre una chiara progettazione onde rappresentare e collocare planimetricamente gli interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale previsti, con la preferenziale adozione di tecniche di Ingegneria Naturalistica, per la ricostruzione morfologica dei siti, per il consolidamento e la sistemazione superficiale dei terreni, nonché per il contenimento e la mitigazione dell’impatto ambientale e per il reinserimento paesaggistico dei luoghi alterati durante i lavori e delle infrastrutture edificate. A tal proposito dovranno essere prodotti elaborati completi (relazioni tecniche, planimetrie, sezioni, assonometrie, particolari costruttivi ecc.), propri della progettazione definitiva, atti a descrivere le opere progettate, nonché le opportune valutazioni sul dimensionamento e sulle verifiche di stabilità delle opere di sostegno e di drenaggio delle acque superficiali previste negli interventi di recupero e sistemazione. Ai fini di una corretta valutazione quali-quantitativa delle medesime, esse devono trovare riscontro negli elaborati relativi all’analisi prezzi del progetto;

7. Con particolare riferimento alla parte alta del tracciato della pista, particolare cura dovrà essere impiegata nella progettazione delle opere di regimazione delle acque superficiali nelle zone di eventuale riporto di materiale, al fine d’impedire l’innesco di fenomeni erosivi concentrati utilizzando il più possibile tecniche di ingegneria naturalistica. Nel progetto definitivo dovranno trovare maggiore dettaglio e trattazione le valutazioni sul dimensionamento e sulle verifiche di stabilità delle opere di sostegno eventualmente impiegate tenendo in debito conto le problematiche derivanti dalla nuova morfologia, nonchè la concezione delle opere di drenaggio, il loro puntuale posizionamento e la zona di recapito delle acque;

8. La progettazione definitiva dovrà contenere un adeguato piano di manutenzione delle opere realizzate, con particolare riferimento a quelle di recupero e sistemazione idrogeologica ed i derivanti oneri economici dovranno trovare rispondenza nel progetto;

9. Gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l’uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali; nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale definitiva;

10. Considerato i notevoli quantitativi di materiali inerti originati sul cantiere e movimentati sullo stesso, dovrà essere fornito un preciso quadro dei volumi di scavo e riporto, della loro provenienza e della loro destinazione: inoltre dovranno essere maggiormente dettagliate le modalità operative, anche supportate da idonee planimetrie, con particolare riferimento al trasporto di tali materiali da un’area all’altra del cantiere stesso e alla identificazione di aree di temporanea deponia dei materiali, compreso quello di scotico;

11. Relativamente agli interventi di allargamento della pista, mediante ridefinizione del profilo (scavi e riporti) e taglio di alcune centinaia di soggetti arborei adulti di Larix decidua Mill., dovrà essere valutata progettualmente la possibilità di contenere la sottrazione di vegetazione arborea, compatibilmente con le esigenze del tracciato olimpico: parimenti dovranno essere attentamente valutate le prospettate azioni di livellamento corticale, in quanto se non limitate al minimo necessario rischieranno di compromettere la continuità e la qualità della copertura erbacea esistente; per le opere di taglio dovrà essere posta attenzione, in sede di progetto definitivo, alla realizzazione del margine boscato con interventi di sfrangiatura per contenere la linearità del disegno del varco;

12. Ai fini della progettazione definitiva, si dovrà prevedere che nel corso dei lavori sia evitata l’estirpazione degli apparati radicali degli esemplari abbattuti e, in caso di necessità, oltre alla massima riduzione delle ceppaie con l’ausilio della motosega, le ceppaie stesse potranno essere eliminate con una eventuale fresatura in loco;

13. Riguardo alla accessibilità alle aree di intervento dovranno essere valutate soluzioni di viabilità che individuino percorsi su tracciati viari esistenti da conservare senza modificazioni e interventi di trasformazione dello stato dei luoghi;

14. Nel caso risulti necessario adeguare in alcuni punti la viabilità di accesso esistente di cui si prevede l’utilizzo in fase di cantiere, gli interventi relativi dovranno essere progettati ai fini della fase definitiva e comportare esclusivamente operazioni di sistemazione, consolidamento e risanamento conservativo, senza procedere ad allargamenti o alla bitumazione del manto stradale, fatte salve esigenze chiaramente dimostrate e comunque per limitati tratti iniziali;

15. dovranno essere indicati e documentati gli eventuali interventi da realizzare connessi all’attuale progetto per una panoramica complessiva delle trasformazioni indotte al territorio montano in oggetto;

16. dovranno essere predisposti gli elaborati progettuali a carattere definitivo relativi alle opere di mitigazione e di compensazione, oltre ad ampia documentazione fotografica dei siti d’intervento;

17. dovranno essere indicate le opere di adeguamento che si intendono realizzare nell’area destinata all’arrivo, con individuazione puntuale delle modifiche da produrre all’andamento morfologico dei luoghi, oltre alla definizione puntuale dell’area destinata alla pista di discesa libera femminile;

18. Per le aree di cantiere prive di superficie pavimentata, nel caso di sversamenti accidentali di sostanze impregnanti, il terreno dovrà essere asportato e smaltito nel rispetto della normativa vigente e conseguentemente il sito dovrà essere ripristinato.

- che relativamente all’impianto d’innevamento e ai bacini, non è possibile ai sensi dell’art. 10 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 e dell’art. 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dare le prescrizioni per la redazione del progetto definitivo in quanto la realizzazione delle opere essenziali sono in contrasto con le indicazioni della V.A.S. - D.G.R. 9.04.01 n. 45-2741 in particolare:

* il bacino B 2 in località Soleil Boeuf ricomprende nei suoi confini un’area di torbiera, area umida da proteggere e degna di compensazione ambientale, in quanto ospitante specie vegetali tipiche degli habitat “Torbiere basse alcaline” e “Cariceti acidofili alpini” in ossequio anche alla Direttiva 92/43/CEE Habitat, come per altro rilevato dalla stessa Agenzia TO2006 nella documentazione dello Studio di Impatto Ambientale prodotto a corredo del progetto definitivo della “Seggiovia quadriposto Sky Lodge - La Sellette (1726 m - 2253 m)” prevista nella stessa località Sansicario;

* sempre in merito al bacino B2, nel corso del sopralluogo sono stati rilevati indizi, nelle aree immediatamente limitrofe a quella oggetto dell’intervento, di dissesto, quali fratture e sprofondamenti di epoca recente e di entità apprezzabile nei terreni di copertura, che non permettono di affermare uno stato di completa quiescenza del fenomeno gravitativo nel settore analizzato ed in un suo intorno significativo;

* dalle risultanze del sopralluogo è emerso che il bacino denominato B1 è progettato in area boscata.

In tale situazione i pareri e i contributi tecnici acquisiti consentono solo delle indicazioni di massima per la realizzazione del nuovo progetto;

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Garrone