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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06

Codice 26
D.D. 24 ottobre 2002, n. 488

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto preliminare dellla “Nuova Seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso GARNEL” nel comune di Sestriere (TO). Conferenza dei Servizi Preliminare ex art. 9, comma 1 e 2 della Legge 285/2000 e art. 10 della L.R. 40/1998

In data 23/08/2002, con nota prot. 8240/26, l’Agenzia Torino 2006 ha trasmesso alla Direzione Regionale Trasporti, la richiesta d’attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del comma 1e 2, art. 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e dell’art. 10 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40, relativamente al progetto di “Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso GARNEL” nel comune di Sestriere (TO), allegando la documentazione richiesta per la fase di verifica di compatibilità ambientale (ex art. 10 della L.R. 40/98), unitamente alla determinazione del Direttore Tecnico dell’Agenzia Torino 2006 n. 242/02 relativa all’approvazione del progetto preliminare in oggetto ed alla copertura finanziaria dell’opera successivamente rettificata con Determinazione n. 307 del 23710/2002.

Contestualmente il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all’articolo 10, comma 1 della L.R. 40/98 presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di cui all’art. 19 della predetta legge regionale, determinando così l’avvio del procedimento.

Il progetto presentato rientra nella L.R. 40/98 categoria progettuale n. 5 dell’Allegato B1: “impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofune a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone” e non ricadente neppure parzialmente all’interno di aree naturali protette.

Rispetto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 , l’impianto rientra tra quelli definiti accettabili, nell’ambito delle indicazioni di funzionalità del programma olimpico (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.1.2).

Il nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale ha individuato nella Direzione Trasporti la struttura regionale competente (nota del 29 agosto 2002, prot. 8411/26).

L’autorità competente ha provveduto quindi a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale n. 36 della Regione del 05/09/2002 e del conseguente avvio del procedimento inerente la fase di verifica della procedura di V.I.A., individuando il relativo responsabile del procedimento.

L’impianto in progetto sostituisce l’attuale sciovia “GARNEL” con capacità pari a 720 p/h, con una seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso con portata di 2400 p/h, collegherà l’ampia area di parcheggio a ridosso del futuro villaggio olimpico e la sommità dell’Alpetta. L’impianto è costituito da una stazione motrice a valle e da una stazione di rinvio e tensionamento a monte. Inoltre verranno realizzati un sottopasso che collegherà lo sgancio del nuovo impianto con la Pista 3 e un sistema paravalanghe di tipo “Gasex” per la messa in sicurezza del versante del monte Sises. Il progetto ricade in area sottoposta a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99 e della L.R. 45/89

L’autorità competente, attuando quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 10 della L.R. 40/1998 e dell’art. 9 della L. 285/2000, ha in particolare avviato la Conferenza di servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni.

Il responsabile del procedimento ha dato quindi attuazione, per quanto di competenza, a quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 40/1998 in materia di partecipazione.

I lavori della C.d.S. si sono espletati nelle riunioni del 12 settembre e del 16 ottobre 2002 e nel corso del sopralluogo effettuato in data 24 settembre 2002.

A seguito del deposito del progetto presso l’Ufficio di deposito progetti regionale, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Il proponente è stato invitato a partecipare alla riunione della conferenza di servizi in data 12 settembre 2002 e 16 ottobre 2002 nel cui ambito ha fornito opportuni chiarimenti in merito agli elaborati progettuali presentati a corredo dell’istanza ed in particolare sul programma predisposto per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, sulle misure di mitigazione d’impatto ambientale previste e sulle specifiche dell’impianto tecnologico progettato.

Ai sensi del combinato disposto art. 10, comma 3 L.R. 40/1998, art. 9 L. 285/2000 sono pervenuti, entro i termini previsti per la conclusione del procedimento, i seguenti pareri e contributi tecnici dei soggetti interessati, acquisiti agli atti:

Comune di Sestriere;

Amministrazione Provinciale di Torino;

Direzione Regionale Trasporti;

Direzione Regionale Tutela e Risanamento ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti;

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica;

Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione;

Direzione Regionale Economia Montana e Foreste, Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio;

Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi, Settore Pianificazione aree protette;

Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico;

Direzione Regionale Industria;

Direzione Regionale Opere Pubbliche;

Ministero per i Beni e le attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici;

Autorità d’Ambito Territoriale Per i Servizi Idrici;

Arpa Piemonte;

ENAV;

ENAC;

Comando 1 a Regione Aerea

Considerato che la documentazione trasmessa presenta un ampio quadro generale delle problematiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche e di pericolosità da valanghe che interessano il tracciato prescelto; ai fini specifici dell’attuazione della fase di verifica richiesta dall’art. 10, comma 2, della L.R. 40/98, le soluzioni alternative tecnologiche e di localizzazione del tracciato relative alla scelta progettuale compiuta sono risultate sufficientemente motivate ed argomentate.

Considerato che l’intervento, anche in base alle verifiche effettuate dai progettisti, risulta compatibile con le previsioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale vigente trattandosi di sostituzione di impianti di risalita già esistenti in zona urbanistica che consente le attività sportive invernali e le attrezzature ad esse connesse.

Considerato che i dintorni dell’area interessata dagli interventi e l’area vasta sono fortemente antropizzate a causa degli insediamenti umani rappresentati in particolare dal centro abitato di Sestriere , dalle piste ed impianti sciistici e dal turismo concentrato soprattutto durante la stagione invernale e da un campo da golf, con uno strato erbaceo privo di specie autoctone. I boschi presenti nell’area sono prevalentemente costituiti da larici con uno strato arbustivo a rodoreto-vaccinieto; con l’aumentare della quota, in corrispondenza del piano subalpino, si nota una prevalenza di rododendro, mentre sulla cima del Monte Alpette si trovano i pascoli alpini. Per quanto riguarda la fauna, nell’area prevalgono gli ungulati e un buon numero di specie avicole.

L’impianto in progetto si sviluppa inoltre nelle vicinanze di due Siti di Importanza Comunitaria denominati “Champlas - Colle Sestriere” e “La Plat” non direttamente interessati in quanto la stazione di valle è a circa 400 m dal primo e quella di monte a circa 1 km dal secondo.

Considerato che per la valutazione di incidenza si rileva che le informazioni contenute nell’apposito documento presentato (R04 P 21 IA 010 0) riguardano solo le interferenze delle azioni progettuali sull’area interessata dall’impianto e non si riferiscono, come richiesto dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ecologica, alle interferenze sui due siti di importanza comunitaria prossimi all’area. Considerata la distanza dei due siti dall’area dell’impianto in progetto e le pressioni già esistenti sul territorio in esame, si ritiene che le incidenze dell’opera siano di entità bassa e si reputano sufficienti le misure di mitigazione e compensazione previste dal Consorzio Forestale Alta Valle di Susa. Ai fini della Valutazione di Incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 357/97 e al regolamento regionale recante “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d’incidenza” approvato con D.P.G.R. 16 novembre 2001, n. 16/R, si ritiene pertanto che gli interventi in progetto siano da considerarsi compatibili con la conservazione delle emergenze naturalistiche che hanno portato all’individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria e non ne pregiudichino l’integrità.

Considerato che il progetto in linea di massima rispetta le cautele e le disposizioni impartite, nonché le prescrizioni tecniche indicate nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 , Allegato A - Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1 Prescrizioni.

Considerato che l’impianto in progetto si configura, infatti, come sostituzione di impianti esistenti. Pur utilizzando parte del corridoio della linea esistente, i maggiori impatti connessi alla realizzazione dell’impianto risultano a carico della componente vegetazionale, per il rilevante taglio della copertura arborea da eseguire per l’allargamento del varco utile al nuovo impianto.

Considerato che le stazioni di monte e di valle presentano caratteri tipologici analoghi agli altri edifici accessori agli impianti di risalita proposti per l’evento olimpico Torino 2006, con soluzioni progettuali per le parti strutturali dell’impianto e per le opere accessorie in continuità con l’esistente ed in coerenza con l’intorno che sembrano permettere l’ inserimento delle nuove opere nel contesto paesistico-ambientale in oggetto.

Considerato che l’impianto seggioviario presentato, per le sue caratteristiche tecniche, rientra tra quelli da sottoporre alla fase di verifica ex art. 10 L.R. 40/1998, si prende atto che gli approfondimenti atti ad identificare e descrivere le alternative progettuali e localizzative esistenti sono stati riportati nella documentazione in modo sufficiente a supportare le scelte compiute, si ritiene che l’entità degli impatti che derivano dalla realizzazione dell’opera sia tale da poter considerare l’intervento compatibile da un punto di vista ambientale, proponendo operazioni di recupero e mitigazione, anche in conformità a quanto richiesto nelle prescrizioni contenute nell’allegato A della VAS.

Constatato che a fronte della mancanza di un programma di indagini ed accertamenti archeologici, ai sensi del D.P.R. 554/99, L’Agenzia Torino 2006 garantisce la presenza nei cantieri di un archeologo professionista per la valutazione del rischio archeologico durante le operazioni di scavo, per eseguire in sito le valutazioni ed i rilievi necessari.

Tutto ciò premesso,

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Vista la L.R. 14 dicembre 1998 n. 40;

Vista la D.G.R. 5 novembre 2001 n. 42-4336, art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. 9.04.01 n.45-2741, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Visto il D.lgs. n. 490/1999;

Vista la L.R. 45/1989;

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi e del sopralluogo, acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti.

Per tutto quanto sopra esposto

IL DIRIGENTE

determina

- che, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40, il presente progetto non debba essere sottoposto alla fase di valutazione di cui all’art. 12 della suddetta legge regionale;

- che la compatibilità ambientale possa essere comunque garantita dall’osservanza delle seguenti prescrizioni utili anche ai sensi del comma 2 ,art. 9 della L. 9 ottobre 2000 n. 285 ai fini della redazione del progetto definitivo per il conseguimento dei necessari atti di consenso:

1. Per quanto riguarda la stabilità del versante si raccomanda quanto dichiarato all’interno dello studio presentato, ossia di ricostituire accuratamente il soprassuolo asportato durante la fase di cantiere lungo il tracciato dell’impianto al fine di evitare il formarsi di zone di ruscellamento ed incisione del suolo. Il materiale inerte dovrà essere conferito in zone predisposte per il riutilizzo o conferito in discariche di inerti ma non abbandonato lungo il pendio;

2. Al fine di un corretto dimensionamento dei plinti di fondazione dei sostegni di linea e delle stazioni dell’impianto dovranno essere quantitativamente calcolati i valori di pressione ammissibile del terreno per ogni singolo punto, utilizzando i dati geognostici già rilevati o altri che si rendessero necessari;

3. In corrispondenza della stazione di monte dell’impianto dovrà essere effettuata una verifica di stabilità del versante, quantitativamente calcolata ai sensi del D.M. 11/3/88 ed estesa ad un intorno significativo, utilizzando metodi di calcolo propri della meccanica dei terreni e delle rocce; analoga verifica andrà condotta su sezioni longitudinali in corrispondenza degli imbocchi del tunnel, tenuto conto della profilatura finale del materiale di riporto a monte ed a valle degli imbocchi;

4. Le modalità di scavo del tunnel, la caratterizzazione del materiale, lo stoccaggio provvisorio del materiale di scavo, l’individuazione dei punti di riporto del materiale in eccesso e le fasi di cantiere previste per la sua realizzazione dovranno essere oggetto di apposita relazione; l’inclinazione, in senso trasversale al tunnel, delle scarpate di scavo, sia in roccia che in materiale sciolto, dovrà essere anch’essa soggetta a apposita verifica di stabilità, anche nel breve termine di apertura degli scavi, al fine di garantire la sicurezza del cantiere, ai sensi del citato D.M. 11/3/88;

5. Al fine di ottimizzare gli interventi di sistemazione finale delle scarpate dei materiali di riporto si rende indispensabile un coordinamento del progetto di realizzazione del tunnel con quello di sistemazione della sovrastante pista di slalom del M.Sises, per cui i relativi elaborati progettuali dovranno risultare reciprocamente coerenti. In tale contesto dovrà essere adeguatamente rappresentato il sistema di drenaggio delle acque superficiali e dovrà essere previsto un sistema di trincee drenanti che favorisca l’allontanamento delle acque dalle zone di ristagno a valle della stazione di arrivo dell’impianto, convogliandole negli impluvi esistenti;

6. La progettazione definitiva del sistema di distacco programmato delle valanghe previsto presso la sommità del M. Sises dovrà comprendere la redazione di un apposito piano di gestione del rischio di valanghe sulla pista n. 3, che individui nel dettaglio le modalità di attivazione del sistema in condizioni di sicurezza e le figure professionali necessarie al suo utilizzo, attraverso la definizione di un apposito mansionario; inoltre il sistema di distacco programmato dovrà individuare la localizzazione, la modalità di trasporto della miscela di propano e ossigeno ed il luogo in cui essa verrà depositata;

7. Nel prendere atto di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione progettuale, il quale esclude la presenza di minerali asbestiferi sul sito, si rileva però la possibilità che nell’ambito delle attività di scavo venga rinvenuta la presenza di amianto all’interno di eventuali lenti ofiolitiche presenti nei litotipi prevalenti attribuibili ai calcescisti: ciò premesso si prescrive, ai fini della progettazione definitiva, che:

a. sia prevista la presenza di un geologo durante le operazioni di scavo al fine di riconoscere tempestivamente la presenza di eventuali minerali fibrosi e pertanto adottare le dovute misure di protezione;

b. si evitati ogni intervento su eventuali massi serpentinitici incontrati durante i lavori per non comportarne la frantumazione e prevedere il conferimento a discarica autorizzata dei blocchi che eventualmente presentino quantità apprezzabili di asbesto.

c. nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i. , nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità;

d. ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria” dovrà essere previsto dal progetto la predisposizione di un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili: le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con A.R.P.A. Piemonte a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati;

e. si sottolinea che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001.

8. In merito alle opere di smantellamento, recupero, mitigazione e compensazione ambientale prospettate, il proponente dovrà produrre una chiara progettazione onde rappresentare e collocare planimetricamente gli interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale previsti, con la preferenziale adozione di tecniche di Ingegneria Naturalistica, per la ricostruzione morfologica dei siti, per il consolidamento e la sistemazione superficiale dei terreni, nonché per il contenimento e la mitigazione dell’impatto ambientale e per il reinserimento paesaggistico dei luoghi alterati durante i lavori e delle infrastrutture edificate. A tal proposito dovranno essere prodotti elaborati completi (relazioni tecniche, planimetrie, sezioni, assonometrie, particolari costruttivi, documentazione fotografica, ecc.), propri della progettazione definitiva, atti a descrivere le opere progettate, nonché le opportune valutazioni sul dimensionamento e sulle verifiche di stabilità delle opere di sostegno e di drenaggio delle acque superficiali previste negli interventi di recupero e sistemazione. Ai fini di una corretta valutazione quali-quantitativa delle medesime, esse devono trovare riscontro negli elaborati relativi all’analisi prezzi e nel computo metrico del progetto definitivo, nonché negli allegati relativi alla definizione dei piani di manutenzione delle opere previsti ai sensi delle vigenti normative di legge. Si dovrà inoltre prevedere:

* l’identificazione della qualità e quantità del cotico erboso che verrà asportato, le misure di stoccaggio (localizzazione, cure colturali), le modalità di reimpianto (percentuale di superficie da ripristinare con il cotico originale e percentuale di superficie da ripristinare con semine ex novo, programma di monitoraggio dell’attecchimento e di manutenzione fino al completo ripristino del cotico erboso;

* l’esplicitazione del calendario delle cure colturali, delle tecniche utilizzate, dei materiali di impiego;

* l’esplicitazione delle modalità e tecniche per il rimodellamento del terreno lungo la linea del “Nuovo Garnel” previsti tra gli interventi di mitigazione;

9. Particolare attenzione dovrà essere posta alla descrizione, nell’ambito della progettazione, della cantieristica dedicata alla edificazione del tunnel e alle opere temporanee e definitive necessarie affinché la sua realizzazione e permanenza non interferiscano negativamente con la delicata situazione idrogeologica locale: a tal proposito , onde poter valutare contestualmente le azioni progettuali insistenti su tali versanti, si richiede che la presentazione del progetto definitivo dell’opera in oggetto avvenga in tempi paralleli a quella del progetto di sistemazione della pista “Sises”, laddove dovrebbero avere luogo le gare di Slalom e Slalom Gigante, e che uno specifico elaborato progettuale illustri il coordinamento di questi futuri cantieri;

10. Dovrà essere valutata l’opportunità di realizzare paraventi (deflettori) lungo le pendici del versante prevedendo che gli stessi siano costruiti il più possibile con elementi lignei e con un sistema tale che siano abbattibili a terra o rimuovibili alla fine della stagione sciistica;

11. Gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l’uso di aree di deponia temporanea; nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale definitiva;

12. Considerato i quantitativi di materiali inerti originati sul cantiere e movimentati sullo stesso, dovrà essere fornito un preciso quadro dei volumi di scavo e riporto, della loro provenienza e della loro destinazione: inoltre dovranno essere maggiormente dettagliate le problematiche inerenti le modalità operative e la viabilità di cantiere, con particolare riferimento al trasporto di tali materiali da un’area all’altra del cantiere stesso e alla identificazione di aree di temporanea deponia del materiale di scotico;

13. Nel caso risulti necessario adeguare in alcuni punti la viabilità di accesso esistente di cui si prevede l’utilizzo in fase di cantiere, gli interventi relativi dovranno essere progettati ai fini della fase definitiva e comportare esclusivamente operazioni di sistemazione, consolidamento e risanamento conservativo, senza procedere ad allargamenti o alla bitumazione del manto stradale, nel caso in cui questo non sia attualmente asfaltato;

14. Relativamente agli interventi di taglio di soggetti arborei, dovrà essere valutata progettualmente la possibilità di contenere la sottrazione di vegetazione arborea, compatibilmente con la vigente normativa tecnica in materia di impianti di risalita;

15. Ai fini della progettazione definitiva, si dovrà prevedere che nel corso dei lavori sia evitata l’estirpazione degli apparati radicali degli esemplari abbattuti e, in caso di necessità, oltre alla massima riduzione delle ceppaie con l’ausilio della motosega, le ceppaie stesse potranno essere eliminate con una eventuale fresatura in loco;

16. Per le aree di cantiere prive di superficie pavimentata, nel caso di sversamenti accidentali di sostanze impregnanti, il terreno dovrà essere asportato e smaltito nel rispetto della normativa vigente e conseguentemente il sito dovrà essere ripristinato;

17. La progettazione definitiva dovrà contenere un adeguato piano di manutenzione delle opere realizzate, con particolare riferimento a quelle di recupero e sistemazione idrogeologica, quantificare i relativi oneri economici;

18. Sin da ora si segnala che i sensi della L.40/98 si richiede inoltre che il Direttore dei lavori e/o il Responsabile del procedimento dell’agenzia 2006, per le rispettive competenze, trasmettano all’ARPA Piemonte Coordinamento VIA/VAS ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98, una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all’attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nello studio di impatto ambientale da quelle ricompresse nell’atto dirigenziale conclusivo del presente procedimento amministrativo;

19. Dovrà essere verificato lo stato possessorio attuale dei beni civici interessati dalle opere, onde poter disporre, se del caso, la reintegra dei beni del patrimonio indisponibile dei Comuni e sistemazione delle eventuali pendenze giuridico-amministrative ed economiche emergenti. Si richiede inoltre la predisposizione di mappa catastale dell’area oggetto di intervento e, nel caso di necessità di spostamento del vincolo, dell’intero Comune, con evidenziati i mappali gravati da uso civico, le opere che interessano gli stessi specificandone tipo e durata, gli eventuali mappali o porzioni proposti per lo spostamento del vincolo, tutto integrato con una relazione esplicativa. La documentazione dovrà essere prodotta entro sei mesi dalla data della Conferenza dei Servizi definitiva unitamente alle perizie inerenti tutte le valutazioni economiche necessarie al perfezionamento delle istanze di modifica d’uso delle aree;

20. in merito al funzionamento dell’impianto si dovrà considerare che:

* in caso di esercizio promiscuo (pedoni sciatori) la velocità massima consentita deve essere ridotta da 2,5 m/s a 1,5 m/s;

* il morsetto che si intende utilizzare deve essere certificato con il corredo di specifiche prove di laboratorio ed estensimetriche per la velocità massima di 2,5 m/s.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti