Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 2

Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06

Codice 26
D.D. 22 ottobre 2002, n. 485

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto di Nuova sciovia doppia “FRAITEVE 3" sita nei Comuni di Cesana Torinese e Sestriere. Conferenza dei Servizi preliminare ex art. 9 comma 1 della Legge 285/2000 e dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 allegato G (fase di Valutazione di Incidenza)

In data 23/08/2002 è pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti con nota prot. 8241/26, la richiesta da parte dell’Agenzia Torino 2006 d’attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.9 comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 allegato G (valutazione di incidenza) relativamente al progetto di “Nuova sciovia doppia FRAITEVE 3", sita nei comuni di Cesana Torinese e Sestriere.

Contestualmente è pervenuta la determinazione n. 241/02 in data 14/08/02 del Direttore Tecnico Infrastrutture Stradali ed Impianti Montani dell’Agenzia Torino 2006 con la quale veniva approvato il progetto preliminare in oggetto e definita la copertura finanziaria dell’opera.

L’autorità competente ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del 05/09/2002 e del conseguente avvio del procedimento, individuando il Responsabile del Procedimento.

Rispetto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. n. 45-2741 del 09/04/2001, l’impianto rientra tra quelli allora definiti indispensabili, in accettazione delle indicazioni di funzionalità del programma olimpico (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.1.2).

L’impianto in progetto sostituisce l’attuale sciovia “FRAITEVE” con una sciovia doppia per uso esclusivamente invernale denominata “FRAITEVE 3", composta da stazione di valle del tipo rinvio e tensionamento e stazione di monte del tipo motrice. L’impianto è monoposto con due linee parallele, ciascuna con portata pari a 900 persone/ora e velocità uguale a 3,3 m/sec. L’esigenza di modificare l’impianto è data dalla necessità di potenziare le comunicazioni con il comprensorio della Via Lattea e permettere, durante l’evento olimpico, il collegamento con l’area di partenza della pista di discesa libera femminile. La stazione motrice di valle è ubicata a m. 2415 s.l.m. in un’area sub pianeggiante denominata ”Le Gros", e sarà alimentata da una linea elettrica interrata servita da una nuova cabina di trasformazione, mentre la stazione a monte è sita a m. 2670 s.l.m. su una pendice quasi sommitale del monte Fraiteve.

Nonostante gli interventi in progetto non ricadano all’interno di Siti di Importanza Comunitaria, il proponente ha richiesto che, nell’ambito della procedura ex art. 9 comma 1 L. 285/2000, fosse espletata anche la Valutazione di Incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/97 considerata la prossimità al S.I.C. “Col Basset (Sestriere)” cod. IT1110038 ed al S.I.C. “ Champlas - Colle Sestriere” cod. IT1110026, individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (“Habitat”).

Il nuovo impianto ricade inoltre in area sottoposta a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99, e della L.R. 45/89.

L’autorità competente, attuando quanto previsto dalla L. 285/2000, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni.

I lavori della C.d.S. si sono espletati nelle riunioni del 12 settembre e del 16 ottobre 2002 e nel corso del sopralluogo effettuato in data 24 settembre 2002; in tali riunioni il Proponente è stato invitato ed ha fornito opportuni chiarimenti in merito ai contenuti del progetto presentato.

A seguito del deposito del progetto presso l’Ufficio di deposito progetti regionale, e presso i Comuni interessati dall’intervento, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Sono pervenuti da parte dei soggetti interessati, entro i termini previsti per la conclusione del procedimento, i seguenti pareri e contributi tecnici, acquisiti agli atti:

Comune di Cesana Torinese;

Comune di Sestriere;

Amministrazione Provinciale di Torino;

Direzione Regionale Trasporti;

Direzione Regionale Tutela e Risanamento ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti;

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica;

Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione;

Direzione Regionale Economia Montana e Foreste, Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio;

Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi, Settore Pianificazione aree protette;

Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico;

Direzione Regionale Industria;

Direzione Regionale Opere Pubbliche;

Ministero per i Beni e le attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici;

Autorità d’Ambito Territoriale Per i Servizi Idrici;

Arpa Piemonte;

ENAV;

ENAC;

Comando 1 a Regione Aerea

Considerato che:

- l’impianto in progetto si configura come sostituzione di un impianto esistente: la linea destra di risalita coincide con quella esistente, mentre la linea sinistra viene realizzata livellando il terreno; il sostegno è costituito da un fusto centrale con traverse portarulliere;

- le aree su cui insiste la sciovia in oggetto sono individuate e normate dal P.R.G.C. del Comune di Cesana come Area AA [Area attrezzata Nord-Ovest (Monte Fraiteve)] - Art. 39 delle n.T.A. (il comma A ammette come destinazione d’uso gli impianti di risalita, le piste sciistiche e attrezzature per gli sport invernali). Nel Comune di Sestriere le zone di intervento sono individuate come “Aree a destinazione agricola e per attività sciistiche” Art. 34 delle n.T.A. (il settimo comma consente la realizzazione di impianti a fune, sia per nuove costruzioni sia per modifiche ai tracciati esistenti e la destinazione d’uso per attività sciistiche...);

- gli interventi in progetto risultano, anche in base alle verifiche effettuate dai progettisti, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nei Comuni interessati, trattandosi di sostituzione di impianto di risalita già esistente in zona urbanistiche che consentono le attività sportive invernali e le attrezzature ad esse connesse;

- rispetto alla Revisione Generale al P.R.G.C. vigente recentemente adottata dall’A.C. di Cesana T.se, si prende atto della dichiarazione di conformità urbanistica espressa dai progettisti nella Relazione Urbanistica allegata al progetto;

- il sito oggetto dell’intervento è caratterizzato da ambiti posti al limite superiore delle aree vegetate, in un contesto paesistico-ambientale in cresta, aperto ad ampie visuali panoramiche;

- l’utilizzo del medesimo tracciato e la sostituzione degli elementi già esistenti con le nuove strutture in elevazione permette di contenere le trasformazioni a carico dell’ambito montano in oggetto, contesto paesaggistico privo di copertura vegetazionale arborea, con elementi di vegetazione erbacea alternati a zone di affioramento dello strato roccioso e a pietraie, limitando, in tal modo, gli impatti determinati dall’impianto in progetto nelle percezioni visive del versante interessato;

- il progetto in linea di massima rispetta le cautele e le disposizioni impartite, nonché le prescrizioni tecniche indicate nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. n. 45 - 2741 del 09/04/2001, Allegato A - Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse, adottando interventi di mitigazione e compensazione paesistico-ambientale, finalizzati a contenere la compromissione e la perdita dei caratteri originari di pregio paesaggistico del contesto d’intervento, in particolare è stata posta attenzione al ripristino della copertura erbacea, all’inserimento paesaggistico delle opere ed alla conservazione di una cappella votiva posta in prossimità dell’impianto;

- le opere di compensazione proposte sono individuate nel territorio del Comune di Sauze di Cesana e sono indirizzate al miglioramento di un popolamento di larice all’interno del complesso forestale di Cima Bosco e al consolidamento dell’alveo del rio Chalet con realizzazione di briglie in legname e pietrame;

- la relazione illustrativa relativa allo studio dell’incidenza delle opere in progetto sui Siti di Importanza Comunitaria risulta carente in alcune sue parti fissando la propria attenzione sull’area direttamente interferita dalla realizzazione della sciovia, esterna ai S.I.C.. Nella relazione non è stata sufficientemente caratterizzata l’ecologia degli habitat e delle specie presenti nel territorio dei S.I.C. interessati e non è stata approfondita l’analisi delle possibili interferenze degli interventi in progetto sulle componenti biotiche e abiotiche degli habitat e sulle specie presenti. Tuttavia nel corso del sopralluogo congiunto dell’area, è stata approfondita la conoscenza dei luoghi in cui gli interventi in progetto saranno realizzati ed attraverso un positivo confronto con gli Enti intervenuti sono state colmate le lacune della relazione relativa allo studio di incidenza;

- il Settore pianificazione aree protette della Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei Siti, ai fini della Valutazione di Incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 357/97, ha ritenuto che gli interventi in progetto siano da considerarsi compatibili con la conservazione delle emergenze naturalistiche che hanno portato all’individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria e non ne pregiudichino l’integrità, subordinando tale giudizio alle prescrizioni riportate nel seguito;

- da un punto di vista geologico nella documentazione esaminata non vengono messe in risalto particolari problematiche di carattere dissestivo che interessino il tracciato dell’impianto, fatto salvo un settore a valle dei 2500 m di quota, classificato nell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici allegato al P.A.I., come “area di frana attiva”;

- nella relazione geologica, si afferma tuttavia che le forme riferibili al fenomeno franoso indicato nel precedente punto, identificabile come fenomeno di deformazione gravitativa profonda che coinvolge il versante Sud-Ovest del M. Fraiteve, mostrano un marcato rimodellamento ad opera degli agenti erosivi a testimonianza evidente dello stato quiescente, oppure dell’evoluzione estremamente lenta, dei movimenti. Non si osservano nell’area nicchie o scarpate di frana attive che testimonino fasi parossistiche di dissesto, fratture o sprofondamenti recenti, né alcun altro indizio di movimenti in atto di entità apprezzabile;

- per quanto concerne la pericolosità da valanghe, la linea dell’impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dal pericolo di valanghe;

- sulla base delle carte geologiche, delle risultanze del sopralluogo relativo allo strato superficiale e sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella relazione geologica si può ritenere che il sito non sia interessato da evidenti problemi correlati alla presenza di minerali asbestiferi lungo il tracciato;

- la Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della DGR n. 82 - 5618 del 19/03/02, di attribuzione alla Commissione delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006", ha espresso parere in merito all’intervento con nota 18953/19/19.20 del 10/10/02;

- a fronte della mancanza di un programma di indagini ed accertamenti archeologici, ai sensi del D.P.R. 554/99, L’Agenzia Torino 2006, con nota prot. 4808 del 25/07/02, garantisce la presenza nei cantieri di un archeologo professionista per la valutazione del rischio archeologico durante le operazioni di scavo, per eseguire in situ le valutazioni ed i rilievi necessari.

Tutto ciò premesso,

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Vista la D.G.R. n.45-2741 del 9 aprile 2001, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001. Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. 41-7279 del 7 ottobre 2002. Modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001 Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Visto il D.lgs. n. 490/1999;

Vista la L.R. 45/1989;.

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la Determinazione n. 389 del 27/08/2002 del Direttore della Direzione Trasporti con cui è stato individuato il Responsabile del Procedimento per il progetto in oggetto, acquisita agli atti;

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi e del sopralluogo effettuato, acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti.

Per tutto quanto sopra esposto

IL DIRIGENTE

determina

Che, ai sensi dell’art. 9 della L. 9 ottobre 2000 n. 285, per il conseguimento dei necessari atti di consenso, il progetto definitivo debba essere redatto ottemperando alle seguenti prescrizioni:

48. al fine di un corretto dimensionamento dei plinti di fondazione dei sostegni di linea e delle stazioni dell’impianto dovranno essere quantitativamente calcolati i valori di pressione ammissibile del terreno per ogni singolo punto, utilizzando i dati geognostici disponibili o altri che si rendessero necessari;

49. il previsto allargamento della sede sciabile della linea a monte del sovrappasso della pista, a quota 2550 m, dovrà avvenire previa una verifica di stabilità della scarpata di riporto che sosterrà il piano sciabile, quantitativamente calcolata ai sensi del D.M. 11/3/88, utilizzando metodi di calcolo propri della meccanica dei terreni e delle rocce; in relazione ai risultati dell’analisi andrà valutata la necessità di realizzare eventuali opere di sostegno, con l’impiego di tecniche d’ingegneria naturalistica o con blocchi lapidei, in continuità con le opere di sostegno del sovrappasso esistente;

50. il miglioramento del deflusso delle acque superficiali lungo la linea dell’impianto a monte a quota 2550 m dovrà avvenire attraverso la progettazione di un sistema di canalette trasversali, opportunamente distanziate, che convoglino le acque verso l’impluvio del Rio Baucet, con accorgimenti tecnici che impediscano l’innescarsi di fenomeni erosivi concentrati;

51. dovrà essere valutata la possibilità di realizzare strutture paravento lungo le pendici del monte Fraiteve in corrispondenza del tracciato della sciovia per il mantenimento della neve sulla parte alta della pista di salita della sciovia;

52. nel caso si preveda l’opportunità di installare paraventi (deflettori), occorre che gli stessi siano costruiti il più possibile con elementi lignei e con un sistema tale che siano abbattibili a terra o rimuovibili al termine di ogni stagione sciistica;

53. nel prendere atto di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione progettuale, il quale esclude la presenza di minerali asbestiferi sul sito, si rileva però la possibilità che nell’ambito delle attività di scavo venga rinvenuta la presenza di amianto all’interno di eventuali lenti ofiolitiche presenti nei litotipi prevalenti attribuibili ai calcescisti: ciò premesso si prescrive:

* nel corso di esecuzione degli scavi dovrà essere garantita la presenza di un geologo professionista per il rilevamento e l’eventuale monitoraggio di litotipi serpentinitici contenenti minerali asbestiformi nel substrato;

* nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i. , nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità;

* ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria” dovrà essere previsto dal progetto la predisposizione di un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili: le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con A.R.P.A. Piemonte a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati;

* si sottolinea che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001.

54. dovranno essere rappresentati e collocati planimetricamente gli interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale previsti, prediligendo l’adozione di tecniche di Ingegneria Naturalistica, per la ricostruzione morfologica dei siti, per il consolidamento e la sistemazione superficiale dei terreni, nonché per il contenimento e la mitigazione dell’impatto ambientale e per il reinserimento paesaggistico dei luoghi alterati durante i lavori e delle infrastrutture edificate. A tal proposito dovranno essere prodotti elaborati completi (relazioni tecniche, planimetrie, sezioni, assonometrie, particolari costruttivi ecc.) atti a descrivere le opere progettate, nonché le opportune valutazioni sul dimensionamento e sulle verifiche di stabilità delle opere di sostegno e di drenaggio delle acque superficiali eventualmente previste negli interventi di recupero e sistemazione. Ai fini di una corretta valutazione quali-quantitativa delle medesime, esse devono trovare riscontro negli elaborati relativi all’analisi prezzi e nel computo metrico del progetto definitivo;

55. per le opere di mitigazione e recupero ambientale, dovrà essere identificata la qualità e la quantità del cotico erboso che verrà asportato, le misure di stoccaggio (localizzazione, cure colturali), le modalità di reimpianto (percentuale di superficie da ripristinare con il cotico originale e percentuale di superficie da ripristinare con semine ex novo), programma di monitoraggio dell’attecchimento e di manutenzione fino al completo ripristino del cotico erboso; dovrà inoltre essere esplicitato il calendario delle cure colturali, delle tecniche utilizzate, dei materiali di impiego;

56. dovrà essere esplicitata l’interferenza o meno degli interventi con le infrastrutture e il relativo esercizio di servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione);

57. riguardo alle opere previste per l’inserimento dell’impianto nel contesto paesistico, si ritiene che, in considerazione dell’ambito di intervento ad elevata panoramicità e di rilevante valenza paesistica, debbano essere valutate in modo approfondito alcune progettazioni. In particolare per l’area di monte dovranno essere verificate le connessioni del fabbricato interrato della stazione con l’andamento morfologico del terreno, oltre alla sistemazione delle aree di pertinenza dello stesso, con recupero morfologico e vegetativo dei siti. Si richiede, inoltre, la documentazione progettuale delle cabine di comando.

58. per la realizzazione dei ponticelli di sovrappasso della pista dovrà essere individuata la tipologia adeguata alla riqualificazione o al rifacimento dell’attuale sottopasso esistente, allo stato attuale con muri di spalla in c.a. a vista, da valutare anche in relazione ed in coerenza con i muri d’ala della stazione di monte. Si richiedono approfondimenti circa le soluzioni progettuali che si intendono adottare, in considerazione della localizzazione dell’impianto in ambito paesaggistico non alterato significativamente e caratterizzato da massi affioranti e scarsa copertura vegetazionale;

59. riguardo alla cappella votiva esistente, di valore documentario, si richiede che la progettazione definitiva sia corredata da documentazione fotografica della stessa ed indicazione su supporto fotografico della posizione prescelta per la rilocalizzazione;

60. dovranno essere approfondite le modalità di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla demolizione delle strutture esistenti, indicando le quantità destinate al recupero e quelle destinate a discarica;

61. i dati dei quantitativi dei materiali inerti da movimentare (da reperire e/o in esubero), dovranno confluire nel Piano Generale degli Inerti prevista dalla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) al fine del suo aggiornamento;

62. in merito alle opere di compensazione proposte nel territorio del Comune di Sauze di Cesana, indirizzate al miglioramento di un popolamento di larice all’interno del complesso forestale di Cima Bosco ed al consolidamento dell’alveo del rio Chalet con realizzazione di briglie in legname e pietrame, si richiede che il progetto definitivo sia accompagnato da documentazione fotografica dei siti interessati dagli interventi proposti;

63. le opere di compensazione ambientale, qualora afferenti corsi d’acqua demaniali e/o iscritti nell’Elenco Acque Pubbliche, dovranno formare oggetto di specifici progetti definitivi, per l’espressione del parere a norma del R.D. n. 523/1904;

64. dovrà essere verificato lo stato possessorio attuale dei beni civici interessati dalle opere, onde poter disporre, se del caso, la reintegra dei beni del patrimonio indisponibile dei Comuni e sistemazione delle eventuali pendenze giuridico-amministrative ed economiche emergenti. Si richiede inoltre la predisposizione di mappa catastale dell’area oggetto di intervento e, nel caso di necessità di spostamento del vincolo, dell’intero Comune, con evidenziati i mappali gravati da uso civico, le opere che interessano gli stessi specificandone tipo e durata, gli eventuali mappali o porzioni proposti per lo spostamento del vincolo, tutto integrato con una relazione esplicativa. La documentazione dovrà essere prodotta entro sei mesi dalla data della Conferenza dei Servizi definitiva unitamente alle perizie inerenti tutte le valutazioni economiche necessarie al perfezionamento delle istanze di modifica d’uso delle aree;

65. dovranno essere esplicitate le modalità di trasporto e posa in opera dei piloni di sostegno della struttura valutando, per entrambe le operazioni, la possibilità di utilizzo dell’elicottero;

66. durante la fase di cantiere le aree interessate dai lavori dovranno essere limitate ad una fascia ristretta in corrispondenza dell’impianto scioviario Fraiteve 3;

67. si richiede uno studio relativo all’incremento dei flussi di traffico derivanti dai mezzi d’opera e dai mezzi utilizzati per il trasporto delle maestranze e la verifica di capacità dei nodi di svincolo da cui si diparte la viabilità di servizio del cantiere, considerando le possibili sovrapposizioni con altri cantieri presenti nell’area interessata (“Sky Lodge-Sellette”, pista di discesa libera ecc.)

68. durante le fasi di realizzazione e di successiva manutenzione dell’impianto dovrà essere utilizzata la viabilità esistente, evitando di creare nuove piste di cantiere. Nel caso in cui si rendano necessari interventi di sistemazione della viabilità esistente, questi dovranno essere improntati a una logica di esclusivo risanamento conservativo senza alterazione delle caratteristiche peculiari dell’attuale viabilità, evitando quindi allargamenti o l’adozione di importanti opere modificative del tracciato e dell’aspetto dei luoghi, senza procedere alla bitumazione del manto stradale, fatte salve esigenze chiaramente dimostrate e comunque per limitati tratti iniziali;

69. per le aree di cantiere prive di superficie pavimentata, nel caso di sversamenti accidentali di sostanze impregnanti, il terreno dovrà essere asportato e smaltito nel rispetto della normativa vigente e conseguentemente il sito dovrà essere ripristinato;

70. si dovranno predisporre elaborati progettuali relativi ai volumi di scavo e riporto, con indicazione della loro provenienza e della loro destinazione, nonché le opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo. In particolare gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l’uso di aree di deponia temporanea; nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto - ad esempio metallici - direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale definitiva, unitamente ai siti di stoccaggio temporaneo. Inoltre dovranno essere dettagliate le problematiche inerenti le modalità operative e la viabilità di cantiere, con particolare riferimento al trasporto di materiali da un’area all’altra del cantiere stesso.

71. la progettazione definitiva dovrà contenere un adeguato piano di manutenzione delle opere realizzate, con particolare riferimento a quelle di recupero e sistemazione idrogeologica quantificandone i relativi oneri economici;

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti