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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06

Codice 26.2
D.D. 23 settembre 2002, n. 441

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto di Nuova seggiovia biposto “Nuova Chesal-Selletta” nel comune di Bardonecchia. L. 285/2000

In data 30/07/2002 è pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti con nota prot. 7389/26.2, la richiesta da parte dell’Agenzia Torino 2006 d’attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del comma 2, art. 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, relativamente al progetto di “Nuova seggiovia biposto Nuova Chesal - Selletta” in Comune di Bardonecchia.

Contestualmente è pervenuta la determinazione del Direttore Tecnico dell’Agenzia Torino 2006 di approvazione del progetto preliminare in oggetto.

L’autorità competente ha provveduto quindi a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 del 08/08/2002 e del conseguente avvio del procedimento, individuando il relativo responsabile di procedimento.

L’impianto in progetto sostituisce l’attuale sciovia “Chesal Selletta II” con una seggiovia biposto ad ammorsamento fisso per uso esclusivamente invernale, composta da stazione di valle del tipo motrice fissa e stazione di monte del tipo rinvio e tensione, che si sviluppa su un versante ad esposizione Ovest-Nord Ovest, tra le quote 1793 e 2168m s.l.m., e sostituirà l’attuale sciovia Chesal-Selletta II , traslando verso monte di circa una ventina di metri la sua stazione di partenza. L’adiacente sciovia Chesal- Selletta I verrà sostituita con una nuova sciovia, per motivi di adeguamento alla normativa e per congruità estetica ed architettonica con la stazione della nuova seggiovia in progetto, subendo anch’essa una traslazione della stazione di partenza e mantenendo la stessa linea del tracciato.

Il sito d’intervento ricade in area sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs. n. 490/1999 e della L.R. 45/1989.

L’autorità competente, attuando quanto previsto dalla L. 285/200, ha in particolare avviato la Conferenza di servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni.

I lavori della C.d.S. si sono espletati nelle riunioni del 13 agosto e del 19 settembre 2002 e nel corso del sopralluogo effettuato in data 3 settembre 2002.

Sono pervenuti i pareri e contributi tecnici dei soggetti interessati, acquisiti agli atti.

Considerato che gli interventi in progetto risultano, anche in base alle verifiche effettuate dai progettisti, conformi alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, trattandosi di sostituzione di impianti di risalita già esistenti in zona urbanistica che consente le attività sportive invernali e le attrezzature ad esse connesse.

Considerato che l’intervento ricade in parte all’interno della perimetrazione di una frana attiva individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, per la quale è stato elaborato un ampio quadro generale delle problematiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche e di pericolosità da valanghe che interessano il tracciato prescelto rispetto al quale sia i professionisti incaricati degli studi geologici relativi alla variante al P.R.G.C. che il professionista incaricato degli studi geologici relativi al presente progetto ridefiniscono l’area come “frana quiescente dovuta a deformazione gravitativa profonda”. Da un punto di vista idrogeologico e geotecnico, nella documentazione esaminata non vengono messe in risalto problematiche particolari di carattere dissestivo che possano interessare direttamente il tracciato dell’impianto; viene presentata una carta di sintesi della pericolosità geomorfologica di dettaglio relativa all’area interessata dal progetto dove, nell’ambito di una classificazione ai sensi della Circ.7/LAP in classe III indifferenziata per deformazioni gravitative profonde contenuta nello studio per la Variante Generale al P.R.G.C., si evidenzia un’ ulteriore differenziazione in 3 sottoclassi di rischio (moderato, intermedio e più elevato). A riprova della garanzia di stabilità del settore di versante interessato, viene sottolineato da parte del progettista il fatto che gli impianti esistenti, sulle linee dei quali verranno realizzate le nuove strutture, sono stati realizzati nel 1965 e non sono mai stati fatti interventi di riposizionamenti o sottofondazioni. Non vengono evidenziate problematiche di pericolosità da valanga che possano interessare il tracciato del nuovo impianto.

Considerato che il sito interessato dall’intervento si presenta come ambito montano di notevole pregio paesaggistico, versante a copertura boscata alternata a superfici prato-pascolo ed è contrassegnato dalla presenza di impianti sciistici e di risalita, che hanno mutato, almeno in parte, il contesto paesistico-ambientale di riferimento, con il progressivo incremento degli elementi lineari del paesaggio.

Considerato che la Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della DGR n. 82 - 5618 del 19.03.02, di attribuzione alla Commissione delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali “ Torino 2006", ha espresso parere in merito all’intervento con nota prot.n. 17446/19/19.20 del 17.09.02.

Considerato che l’impianto in progetto si configura come sostituzione di impianti esistenti, dei quali ricalca sostanzialmente il tracciato, con modesti tagli di alberi nel corridoio della linea esistente, da eseguire per l’allargamento del varco utile al nuovo impianto.

Considerato che i fabbricati proposti, relativi alle stazioni di valle, di monte nonché alle cabine di controllo, presentano materiali e soluzioni architettoniche adeguate al contesto di pregio paesaggistico d’intervento, con modalità costruttive riconducibili alla tipologia tradizionale, mentre la progettazione delle strutture elettromeccaniche è indirizzata, con soluzioni di continuità, verso manufatti coerenti con gli altri impianti esistenti ed in progetto, posti nel territorio interessato dai giochi olimpici del 2006.

Considerato che la documentazione pervenuta individua tra le alternative progettuali la soluzione ritenuta migliore sotto il profilo funzionale e che nel contempo sembra presentare i minori carichi sul contesto paesaggistico in oggetto, proponendo, infine, operazioni di recupero e mitigazione, anche in conformità a quanto richiesto nelle prescrizioni contenute nell’allegato A della VAS.

Considerato che nel progetto preliminare tali interventi di recupero, mitigazione e compensazione, proposti in accordo con il Consorzio Forestale Alta Valle Susa (la demolizione della struttura del sovrappasso della sciovia Etarpà-Chesal e la sistemazione e la rinaturalizzazione dell’area circostante e la sistemazione del versante soggetto a fenomeni di distacco e scivolamento della porzione superficiale del terreno), risultano esplicitati nelle relazioni di progetto, rimandando alla progettazione definitiva gli approfondimenti progettuali e le specificazioni necessarie.

Considerata la conformità dell’intervento alle normative di zona dello strumento urbanistico vigente per cui l’intervento risulta compatibile con le previsioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale vigente.

Constatato che sono state previste opere di recupero e di rinaturalizzazione degli ambiti direttamente interessati dall’intervento e operazioni di mitigazione e di compensazione atte a bilanciare gli impatti di carattere paesistico e ambientale determinati dal nuovo impianto,

Constatato, inoltre, che l’intervento non sembra produrre pesanti alterazioni del contesto montano in oggetto,

Constatato che a fronte della mancanza di un programma di indagini ed accertamenti archeologici, ai sensi del D.P.R. 554/99, L’Agenzia Torino 2006 garantisce la presenza nei cantieri di un archeologo professionista per la valutazione del rischio archeologico durante le operazioni di scavo, per eseguire in situ le valutazioni ed i rilievi necessari.

Considerate le alternative progettuali previste e le modeste modificazioni che la soluzione prescelta di realizzazione della seggiovia potrebbe apportare al contesto paesaggistico in oggetto, nell’ambito della Conferenza dei Servizi è comunque emersa l’esigenza di porre una serie di condizioni per la realizzazione dell’opera che riguardano i seguenti aspetti:

* adeguamento progettuale consono al livello di approfondimento imposto dal progetto definitivo ai disposti del D.M. 11 marzo 1988 per quanto concerne l’indagine puntuale dei caratteri geologici ed idrogeologici;

* aspetti urbanistici e di pianificazione ricomprendendo le ripercussioni in termini di accessibilità ed aree di sosta ;

* ricettività turistica ed eventuale ottimizzazione degli aspetti interconnessi;

* interferenze prodotte dalla realizzazione dell’opera;

* azioni di contenimento, mitigazione e compensazione di carattere ambientale e relative previsioni economiche e finanziarie.

Considerato che gli approfondimenti atti ad identificare e descrivere le alternative progettuali e localizzative esistenti sono stati riportati nella documentazione in modo sufficiente a supportare le scelte compiute.

Considerato il contributo dell’Arpa: “....., da un punto di vista geologico non si evidenzia nel versante la presenza di affioramenti di rocce serpentiniche, o comunque contenti minerali asbestiferi. Si evidenzia la necessità a scopo precauzionale, di eseguire ulteriori indagini nel corso della progettazione definitiva, nei siti interessati dai movimenti terra più significativi, per escludere la presenza, nelle zone in cui il fronte di scavo è più profondo, di minerali asbestiferi. In caso di presenza di detti minerali nel substrato dovranno essere prese tutte le idonee misure per la cantierizzazione secondo la normativa vigente.”

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Vista la D.G.R. 5 novembre 2001 n. 42-4336, art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. 9.04.01 n.45-2741, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Visto il D.lgs. n. 490/1999;

Vista la L.R. 45/1989;

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi e del sopralluogo effettuato, acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti.

Per tutto quanto sopra esposto

IL DIRIGENTE

determina

Che, ai sensi dell’art. 9 della L. 9 ottobre 2000 n. 285, per il conseguimento dei necessari atti di consenso, il progetto definitivo debba essere redatto ottemperando alle seguenti prescrizioni:

20. L’intervento di modifica (arretramento della stazione di partenza) dell’impianto scioviario parallelo all’intervento in oggetto: sciovia Chesal-Selletta I, dovrà essere presentato a livello definitivo con progetto separato.

21. Sia prodotta una valutazione complessiva di costi-benefici sulle ipotesi progettuali proposte;

22. Siano previsti opportuni accorgimenti congruenti con l’abilitazione che si vorrà dare all’impianto dopo l’evento olimpico;

23. Prima dell’appalto dovrà essere approfondita la problematica relativa alla gestione dell’impianto sia in termini di costi, che di rapporti con Enti e privati, al fine di consentire un’economica e semplice conduzione dell’impianto stesso al gestore. Particolare attenzione deve essere posta nella stipula delle convenzioni con i privati che gestiscono gli attuali impianti, che devono essere predisposte prima dell’approvazione del progetto definitivo.

24. E’ necessario un computo estimativo maggiormente approfondito, in modo che il costo del progetto definitivo non si discosti molto da quello preliminare. Si raccomanda, in particolare, in fase di progettazione definitiva, di porre particolare attenzione al calcolo degli oneri della sicurezza ex D. L.vo 494/96 che attualmente appaiono alquanto elevati.

25. Volendo mantenere i tempi ristretti di progetto, sarebbe necessario prevedere in sede di appalto specifiche e speciali condizioni di capitolato.

26. I risultati delle indagini geognostiche (pozzetti esplorativi, prove penetrometriche, sondaggi) e le indagini puntuali previste in coincidenza dei sostegni C05, C08, C09, C18 e C19 andranno obbligatoriamente prodotte a livello di progetto definitivo, ai sensi dell’art.16 , comma 4, della Legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m.i.

27. Andranno eseguite le verifiche di stabilità numerica sulla base del profilo di linea dell’impianto in progetto, tenendo conto dei carichi indotti dai sostegni dell’impianto e dei parametri geotecnici dei terreni interessati dalle opere fondazionali misurati; Si richiede che vengano allegati nel progetto tutti i dati geognostici relativi al versante in esame disponibili ad oggi (stratigrafie dei sondaggi, prove effettuate in situ, misure piezometriche, ecc.)

28. Le scarpate di scavo e di riporto previste presso la stazione di monte della seggiovia e a valle della stazione di partenza (ove è prevista la realizzazione della stazione di pompaggio connessa all’impianto di innevamento artificiale) dovranno essere sistemate utilizzando prevalentemente (ove possibile) tecniche bio-ingegneristiche; particolare cura dovrà essere impiegata nella progettazione delle opere di drenaggio delle acque superficiali nelle zone di riporto del materiale scavato, al fine d’impedire l’innesco di fenomeni erosivi concentrati.

29. dovranno essere predisposti gli elaborati progettuali relativi alle opere di recupero, di mitigazione e di compensazione, con l’individuazione delle localizzazioni prescelte e delle modalità di realizzazione proposte;

30. si valuti la possibilità di sostituire alle opere di contenimento proposte in pietra con massi da scogliera per il tunnel di passaggio verso la pista 23, opere di consolidamento dei versanti in ingegneria naturalistica;

31. dovranno essere documentati i movimenti di terra, scavi - riporti, in particolare nell’area prevista in prossimità dell’area partenza, nonché le opere di recupero ambientale che si intende porre in atto,

32. dovranno essere indicati e documentati gli interventi da realizzare connessi all’attuale progetto o comunque localizzati nell’ambito di intervento per una panoramica complessiva delle trasformazioni indotte al territorio montano in oggetto, in riferimento anche alle sistemazioni previste per il piazzale di accesso all’area Melezet (viabilità, parcheggi, mitigazioni paesaggistiche).

33. Le opere in progetto devono rispettare la circolare dello Stato Maggiore Difesa per gli ostacoli al volo aereo.

34. Negli elaborati progettuali dovranno trovare recepimento le prescrizioni generali e le azioni di contenimento, mitigazione e compensazione indicate nel capitolo 5 del volume II dello Studio di Compatibilità Ambientale proposto dal TOROC ed esaminato in sede di Valutazione Ambientale Strategica.

35. Dovrà essere condotta una puntuale verifica presso il commissariato agli Usi Civici acquisendo la documentazione idonea a dimostrare l’esatta entità e la dislocazione del vincolo di uso civico all’interno dell’area interessata dalle opere in argomento e, nel caso si intenda ottenere la sdemanializzazione di una o più aree vincolate, previo spostamento del vincolo su altre aree di almeno pari superficie, dell’intero territorio comunale;

36. Dovrà essere condotta la verifica dello stato possessorio attuale dei beni civici interessati dalle opere, onde poter disporre, se del caso, la reintegra dei beni nel patrimonio indisponibile del Comune e sistemare l’eventuali pendenze giuridico-amministrative ed economiche emergenti;

37. Dovrà essere prodotta la mappa catastale dell’area oggetto d’intervento e, sempre nel caso di necessità di spostamento del vincolo, dell’intero comune, con evidenziati i mappali gravati da uso civico, le opere che interessano gli stessi specificandone tipo e durata (es. cantiere- cava-discarica temporanea, struttura permanente da cedere successivamente a privati, struttura pubblica permanente o di lunga durata, struttura pubblica da rimuovere a fine evento olimpico), gli eventuali mappali o porzioni proposti per lo spostamento del vincolo, tutto integrato con una relazione esplicativa in merito.

38. Siano valutate le eventuali interferenze, in fase di cantiere, con altre attività turistiche presenti nell’area nonché, nella fase di operatività, le conseguenti ricadute sul fronte dell’accessibilità e dei servizi necessari.

39. Dovrà essere evidenziata l’esistenza o meno d’interferenza fra gli interventi progettati e le opere relative al servizio idrico (sorgenti, acquedotti, fognature e depuratori).

40. Nel prendere atto delle relazioni istruttorie di A.R.P.A. Piemonte che esclude la presenza di minerali asbestiferi sul sito, nonché di quanto analogamente dichiarato dal proponente nella documentazione progettuale si rileva però la possibilità che nell’ambito delle attività di scavo venga rinvenuta la presenza di amianto all’interno di eventuali lenti ofiolitiche presenti nei litotipi prevalenti attribuibili ai calcescisti: ciò premesso si prescrive, ai fini della progettazione definitiva, che:

* nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i., nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità;

* ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria” dovrà essere previsto dal progetto la predisposizione di un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili: le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con A.R.P.A. Piemonte a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati;

* si sottolinea che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001.

41. Nel condividere in linea generale le opere di demolizione, recupero, mitigazione e compensazione ambientale prospettate, anche in attuazione di tali prime indicazioni, il proponente dovrà produrre una chiara progettazione onde rappresentare e collocare planimetricamente gli interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale previsti, con la preferenziale adozione di tecniche di Ingegneria Naturalistica, per la ricostruzione morfologica dei siti, per il consolidamento e la sistemazione superficiale dei terreni, nonché per il contenimento e la mitigazione dell’impatto ambientale e per il reinserimento paesaggistico dei luoghi alterati durante i lavori e delle infrastrutture edificate. A tal proposito dovranno essere prodotti elaborati completi (relazioni tecniche, planimetrie, sezioni, assonometrie, particolari costruttivi ecc.) atti a descrivere le opere progettate, nonché le opportune valutazioni sul dimensionamento e sulle verifiche di stabilità delle opere di sostegno e di drenaggio delle acque superficiali previste negli interventi di recupero e sistemazione. Ai fini di una corretta valutazione quali-quantitativa delle medesime, esse devono trovare riscontro negli elaborati relativi all’analisi prezzi e nel computo metrico del progetto definitivo, nonché negli allegati relativi alla definizione dei piani di manutenzione delle opere previsti ai sensi delle vigenti normative di legge;

42. Gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo anche in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l’uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali: nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale definitiva. Si rammenta che i dati quantitativi dei materiali inerti da movimentare, dovranno confluire nel Piano Generale degli Inerti prevista dalla V.A.S. al fine del suo aggiornamento.;

43. Fatte salve reali e motivate ragioni tecniche da illustrare nella progettazione definitiva, si sottolinea che non dovrà essere previsto progettualmente l’accumulo di materiale di risulta nell"area indicata con retino rosso “Zona di sistemazione in riporto per compensazione volumi” nell’elaborato R16 - P -22 -RG - 009- 0, in quanto tale azione progettuale rappresenta una gratuita modificazione della morfologia naturale del sito, in netto contrasto con le prescrizioni tecniche della V.A.S - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 , Allegato A - Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1 Prescrizioni.;

44. Considerato i quantitativi di materiali inerti originati sul cantiere e movimentati sullo stesso, dovrà essere fornito un preciso quadro dei volumi di scavo e riporto, della loro provenienza e della loro destinazione: inoltre dovranno essere maggiormente dettagliate le modalità operative, con particolare riferimento al trasporto di tali materiali da un’area all’altra del cantiere stesso e alla identificazione di aree di temporanea deponia del materiale di scotico;

45. Relativamente agli interventi di taglio di soggetti arborei, dovrà essere valutata progettualmente la possibilità di contenere la sottrazione di vegetazione arborea, compatibilmente con la vigente normativa tecnica in materia di impianti di risalita;

46. Ai fini della progettazione definitiva, si dovrà prevedere che nel corso dei lavori sia evitata l’estirpazione degli apparati radicali degli esemplari abbattuti e, in caso di necessità, oltre alla massima riduzione delle ceppaie con l’ausilio della motosega, le ceppaie stesse potranno essere eliminate con una eventuale fresatura in loco;

47. La progettazione definitiva dovrà contenere un adeguato piano di manutenzione delle opere realizzate, con particolare riferimento a quelle di recupero e sistemazione idrogeologica ed i derivanti oneri economici dovranno trovare rispondenza nel computo metrico di progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino