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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06

Codice 26
D.D. 4 settembre 2002, n. 400

Giochi olimpici invernali Torino 2006 - l. 285/00 e l.r. 40/98. Fase di verifica della procedura VIA inerente il progetto preliminare della pista da sci “Slalom (SL) - Giant Slalom (SG)” presentato dall’Agenzia Torino 2006, da realizzare nel comune di Sestriere (TO)

In data 28 giugno 2002, con nota prot. 4002/02, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti, il 1 Luglio 2002 prot. 6280/26.2, l’Agenzia Torino 2006 ha richiesto l’attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del comma 2, art. 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e dell’art. 10 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40, relativamente al progetto di sistemazione piste da sci “Slalom - Giant Slalom” in Comune di Sestriere, allegando la documentazione richiesta per la fase di verifica di compatibilità ambientale (art. 10 della L.R. 40/98).

Contestualmente il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati, di cui all’articolo 10, comma 1 della L.R. 40/98, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di cui all’art. 19 della predetta legge regionale, determinando così l’avvio del procedimento.

Il nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale ha individuato nella Direzione Trasporti la struttura regionale competente (nota del 8/07/2002, prot. 6552/26.2).

L’autorità competente ha provveduto quindi a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 18/07/2002 e del conseguente avvio del procedimento inerente la fase di verifica della procedura di V.I.A., individuando il relativo responsabile del procedimento.

L’area d’intervento è localizzata, nel territorio comunale di Sestriere provincia di Torino, in corrispondenza del colle, più precisamente le aree interessate risultano localizzate sulla pista esistente alle pendici nord-occidentale del Monte Sises, su cui è posto il rilievo secondario del M. Alpette, a quote comprese tra 2020 e 2600 metri s.l.m.. Le opere che s’intendono realizzare consistono in alcune modifiche da apportare all’attuale pista. Gli interventi sono limitati a sbancamenti e riporti di terreno superficiali, di bonifica e risanamenti mediante drenaggi superficiali, risagomatura e posa d’interventi di sostegno ed ingegneria naturalistica, lungo il tracciato della pista stessa. I lavori da eseguirsi sulla pista si configurano all’interno del programma proposto per la realizzazione della manifestazione dei giochi olimpici invernali di Torino 2006. Il sito d’intervento ricade in area sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs. n. 490/1999 e della L.R. 45/1989.

L’autorità competente, attuando quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 10 della L.R. 40/1998 e dell’art. 9 della L. 285/200, ha in particolare avviato la Conferenza di servizi per il giorno 22 Luglio 2002, riconvocata per il giorno 2 Settembre 2002 ai fini di effettuare, con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni, l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di cui all’oggetto.

Preso atto che l’istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico - scientifico dell’ARPA

Il responsabile del procedimento ha dato quindi attuazione, per quanto di competenza, a quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 40/1998 in materia di partecipazione.

A seguito del deposito del progetto presso l’Ufficio di deposito progetti regionale, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Il proponente è stato invitato a partecipare alla riunione della conferenza di servizi in data 22 luglio 2002 nel cui ambito ha fornito opportuni chiarimenti in merito agli elaborati progettuali presentati a corredo dell’istanza ed in particolare sul programma predisposto per la realizzazione dei giochi olimpici invernali di Torino 2006, sulle misure di mitigazione d’impatto ambientale previste e sulle specifiche dei lavori da apportare alle piste esistenti.

Ai sensi del combinato disposto art. 10, comma 3 L.R. 40/1998, art. 9 L. 285/2000 sono pervenuti i pareri e contributi tecnici dei soggetti interessati, acquisiti agli atti.

Considerato che rispetto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741, l’impianto proposto rientra tra quelli definiti indispensabili, in accettazione delle indicazioni di funzionalità del programma olimpico (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1 Prescrizioni).

Visti gli approfondimenti tecnici condotti dall’Organo tecnico con il supporto tecnico scientifico dell’ARPA, visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell’istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all’allegato E della l.r. 40/1998;

Considerato che le problematiche emerse, attinenti a tematiche geologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed urbanistiche, possano essere risolte con una serie di prescrizioni per la predisposizione della progettazione definitiva,anche ai fini delle successive autorizzazioni;

Per tutto quanto sopra esposto

IL DIRIGENTE

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Vista la L.R. 14 dicembre 1998 n. 40;

Vista la D.G.R. 5 novembre 2001 n. 42-4336, art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agl’interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. 9.04.01 n.45-2741, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. 01. 07. 02 n. 16- 6446

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi indetta il giorno 22 luglio 2002 e 2 Settembre 2002, acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici, acquisiti agli atti.

determina

Che, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40, il presente progetto possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della suddetta legge regionale; che la compatibilità ambientale possa essere comunque garantita dall’osservanza delle seguenti prescrizioni utili anche ai sensi del comma 2 ,art. 9 della L. 9 ottobre 2000 n. 285 ai fini della redazione del progetto definitivo per il conseguimento dei necessari atti di consenso:

1. Si ritiene necessario, sebbene la nota Prot. n. 32012 del 2.09.02 di A.R.P.A. Piemonte escluda la presenza di minerali asbestiferi sul sito, al fine di prevenire qualsiasi disagio derivante dal rinvenimento di materiali asbestiferi durante l’attività di scavo, che il progetto definitivo contenga apposite cautele riferibili a:

a. nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i. , nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità;

b. ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria” dovrà essere previsto dal progetto la predisposizione di un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili: le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con A.R.P.A. Piemonte a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati;

c. si sottolinea che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001.

2. In relazione alla costruzione di paraventi (deflettori) lungo le pendici del monte Motta, nel tratto superiore del tracciato, occorre prevedere che gli stessi siano costruiti il più possibile con elementi lignei e con un sistema tale che siano abbattibili a terra alla fine della stagione sciistica;

3. Relativamente al complesso delle opere di drenaggio e di consolidamento delle superfici già esistenti nonché di quelle di neo formazione, queste dovranno essere realizzate il più possibile con l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e particolare cura dovrà essere impiegata nella progettazione delle opere di consolidamento e di drenaggio delle acque superficiali nelle zone di eventuale riporto di materiale, al fine d’impedire l’innesco di fenomeni erosivi concentrati. Gli interventi di recupero e sistemazione dovranno quindi essere oggetto di una attenta progettazione definitiva, che individui soluzioni risolutive tenendo in debito conto le problematiche derivanti dalla nuova morfologia attribuita al sito con i lavori in oggetto: partendo dalle indicazioni del progetto preliminare - che si giudicano non completamente soddisfacenti sotto il profilo tecnico - nella fase definitiva dovranno trovare maggiore dettaglio e trattazione le valutazioni sul dimensionamento e sulle verifiche di stabilità delle opere di sostegno eventualmente impiegate, nonchè la concezione e il dimensionamento delle opere di drenaggio, il loro puntuale posizionamento e la zona di recapito delle acque.Tutto ciò premesso si richiede che:

a. debba essere effettuato un rilevamento di dettaglio sul versante soprattutto in seguito ad eventi piovosi di rilievo, onde individuare con precisione le zone a cui indirizzare gli interventi di drenaggio. Si dovrà inoltre pervenire ad un esatto dimensionamento delle stesse e dei tubi drenanti posti all’interno, motivandolo attraverso la stima quantitativa delle massime portate d’acqua da smaltire.

b. Relativamente a fenomeni di instabilità della coltre detritica pluvio-colluviale presente sul versante interessato dagli interventi, in particolare presenti nella porzione intermedia, subito a valle della struttura ricettiva posta in corrispondenza della controtendenza, si ritiene utile una verifica di stabilità della coltre detritica che interessi l’intero versante interessato dalla pista, suddividendolo in porzioni quanto più possibile omogenee, ad esempio mediante l’utilizzo di un metodo che consideri la stabilità limite del pendio indefinito e considerando l’effetto della filtrazione nel terreno in occasione degli eventi piovosi di maggior rilievo. Tale procedura si considera adatta ad individuare zone soggette a potenziale instabilità a cui dovrebbero essere indirizzati gli interventi di stabilizzazione con tecniche di ingegneria naturalistica anche ad integrazione degli interventi già previsti.

c. Relativamente a fenomeni di instabilità riguardanti i riporti di terreno, sul fianco orientale della dorsale su cui si sviluppa la porzione medio-alta del tracciato. Dovrà essere rivolta particolare attenzione agli interventi di stabilizzazione, tramite palificate a parete doppia o palizzate, del fianco est della dorsale su cui si sviluppa il tracciato di GS. L’ubicazione ed il dimensionamento delle stesse dovrà essere motivato in base all’esecuzione di un rilevamento geomorfologico di dettaglio ed a valutazioni quantitative della stabilità del versante, con particolare riferimento alla coltre detritica incoerente. Analogamente al punto precedente ciò potrà essere fatto tramite i metodi di calcolo ritenuti più opportuni, che tengano comunque in considerazione l’effetto della filtrazione nei materiali di copertura o di riporto.

d. Relativamente alla localizzazione della parte superiore del tracciato della pista al margine di una zona di deformazione gravitativi profonda di versante, dovranno essere realizzati gli approfondimenti previsti per il progetto definitivo.

4. Gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo anche in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l’uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali: nel caso di smaltimento degli stessi direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale definitiva;

5. Fatte salve reali e motivate ragioni tecniche da illustrare nella progettazione definitiva, si sottolinea che non dovrà essere previsto progettualmente l’accumulo di materiale di risulta nell"area indicata in fotografia 7/bis dell’elaborato P03-P21IA0010 e con retino azzurro “Area per la sistemazione del materiale di risulta” nell’elaborato “Rilievo planimetrico con indicazione degli interventi”, in quanto tale azione progettuale rappresenta una gratuita modificazione della morfologia naturale del sito, in netto contrasto con le prescrizioni tecniche della V.A.S - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 , Allegato A - Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1 Prescrizioni. Si osserva inoltre che attualmente le sezioni di progetto non commentano la morfologia finale di tale sito e che sul sito stesso sembra venga convogliata la rete di drenaggio;

6. Considerato i notevoli quantitativi di materiali inerti originati sul cantiere emovimentati sullo stesso, dovrà essere fornito un preciso quadro dei volumi di scavo e riporto, della loro provenienza e della loro destinazione: inoltre dovranno essere maggiormente dettagliate le modalità operative, con particolare riferimento al trasporto di tali materiali da un’area all’altra del cantiere stesso e alla identificazione di aree di temporanea deponia del materiale di scotico;

7. Relativamente agli interventi di allargamento della pista mediante il taglio di soggetti arborei, dovrà essere valutata progettualmente la possibilità di contenere la sottrazione di vegetazione arborea, compatibilmente con le esigenze del tracciato olimpico;

8. Ai fini della progettazione definitiva, si dovrà prevedere che nel corso dei lavori sia evitata l’estirpazione degli apparati radicali degli esemplari abbattuti e, in caso di necessità, oltre alla massima riduzione delle ceppaie con l’ausilio della motosega, le ceppaie stesse potranno essere eliminate con una eventuale fresatura in loco;

9. In linea generale si condividono le opere di recupero, mitigazione e compensazione ambientale prospettate e di cui si dovrà avere adeguato sviluppo progettuale in sede definitiva;

10. La progettazione definitiva dovrà contenere un adeguato piano di manutenzione delle opere realizzate, con particolare riferimento a quelle di recupero e sistemazione idrogeologica ed i derivanti oneri economici dovranno trovare rispondenza nel computo metrico di progetto;

11. dovranno essere indicate le opere di adeguamento che si intendono realizzare nell’area destinata all’arrivo, con individuazione puntuale delle modifiche da produrre all’andamento dei luoghi;

12. si dovranno predisporre elaborati relativi all’inserimento planimetrico delle strutture temporanee previste all’interno del contesto circostante ed al progetto specifico delle piste, per valutarne le eventuali interferenze, anche in relazione all’accessibilità per il pubblico, per i media e famiglia olimpica;

13. andrà predisposta, in rapporto al precedente punto, un’analisi che determini la capienza delle strutture temporanee previste (tribune, parcheggi ecc.) e che definisca uno schema degli attestamenti veicolari (mezzi pubblici e/o privati) previsti per il pubblico;

14. dovrà essere predisposto un progetto che individui gli interventi di recupero post-olimpico dell’area destinata a strutture temporanee;

15. Inoltre dovranno essere indicati e documentati gli eventuali interventi da realizzare connessi all’attuale progetto (impianti di risalita e di innevamento) per una panoramica complessiva delle trasformazioni indotte al territorio montano in oggetto;

16. La sostituzione delle opere paravalanghe nel settore sottostante le pendici nord-occidentali del M. Alpette dovrà avvenire un adeguato posizionamento delle opere e tramite la scelta di una tipologia costruttiva a basso impatto paesaggistico.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Garrone

La Determinazione Dirigenziale sopra riportata è stata già pubblicata, priva di premessa, sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 novembre 2002 - Parte I (ndr)