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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06

Codice 26.5
D.D. 30 aprile 2002, n. 167

XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006. Impianto bob, slittino e skeleton - Comuni di Oulx e Sauze d’Oulx. Revoca conferenza dei Servizi preliminare ai sensi dell’art. 9 della L. 9 ottobre 2000 n. 285

Premesso che

con l’istanza presentata in data 14.11.2001, l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006" - con sede in Torino Via Corte d’Appello, 14 - in qualità di proponente, ha chiesto l’avvio della fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’art. 11, comma 2 della legge regionale 14.12.1998, n. 40 ”Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" nonché della Conferenza preliminare, di cui all’art. 9 comma 2, della Legge n. 285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", relativamente al progetto ”Impianto bob, slittino e skeleton", localizzato nei Comuni di Oulx e Sauze d’Oulx (TO);

il progetto ricade tra quelli per i quali la “Valutazione Ambientale Strategica del Piano degli Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" (V.A.S.), approvata con D.G.R. n. 45-2741 del 9 aprile 2001, in attuazione dell’art. 1 della L. 285/2000, prevede la procedura di ”Valutazione di Impatto Ambientale" (V.I.A.) ai sensi della L.R. 14.12.1998, n. 40;

su richiesta della stessa Agenzia “Torino 2006", avanzata in sede di convocazione della prima conferenza preliminare tenutasi in data 4.12.2001, la procedura avviata ai sensi del citato art. 9 L. 285/2000, nonché ai fini di quanto previsto dall’art. 11 della L.R. 40/98 è stata sospesa affinché l’Agenzia proponente potesse provvedere all’aggiornamento degli elaborati tecnici in relazione alle modifiche relative al progetto preliminare presentato, ritenute migliorative dall’Agenzia e illustrate nel corso della conferenza stessa;

successivamente, con nota 12.464/26.00 del 11.12.2001. è stata convocata la seconda riunione della C.d.S preliminare in data 17.12.2002;

la fase procedimentale si sarebbe dovuta concludere ai sensi dell’art. 11 c. 3 L.R. 40/98 entro 60 gg. dalla presentazione della domanda avvenuta il 10.12.2001 e pertanto entro il 08.02.2002;

entro tale data l’Autorità competente in materia di V.I.A., che nella fattispecie è stata individuata nella Direzione Turismo Sport e Parchi “ai sensi dell’art. 9 c. 2 della L. 285/2000 si esprime sulle condizioni per l’elaborazione del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale esamina inoltre le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica unitamente alle altre amministrazioni coinvolte nell’ambito della Conferenza dei Servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, in coerenza con le indicazioni espresse nella V.A.S.”;

con determina n.8 del 21/01/2002 la competente Direzione Regionale Turismo, Sport e Parchi ha stabilito che venissero recepite da parte del proponente le considerazioni, le indicazioni e gli approfondimenti formulati nella determinazione stessa ai fini della redazione dello Studio di Impatto Ambientale e del relativo progetto;

con nota prot./02/P del 07/02/2002 pervenuta dall’Agenzia Torino 2006, il responsabile del procedimento Dr. Franco Pavan ha comunicato a questa Struttura Flessibile che a seguito degli accertamenti eseguiti dall’ARPA e comunicati con note 2018 del 01.02.2002 e 2209 del 05.02.2002 della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale della Regione Piemonte è emersa nei terreni del sito in oggetto la presenza non trascurabile di materiale fibroso di natura anfibolitica (amianto);

in attesa degli esiti degli ulteriori approfondimenti in corso da parte degli Enti interessati l’Agenzia Torino 2006, con nota n. 0604/02 del 7/02/2002 ha richiesto di sospendere i termini della Conferenza dei Servizi Preliminare;

con nota n. 53/26 del 13/02/2002 il Coordinatore delle C.d.S. Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nonché Responsabile del Procedimento della C.d.S. per il Progetto Preliminare dell’Impianto Bob, Slittino e Skeleton ha conseguentemente sospeso i termini per l’espressione del parere di competenza;

con nota prot. 2169/02/P del 11/04/2002 il responsabile del procedimento dr. Franco Pavan ha poi richiesto la revoca della conferenza dei servizi relativa all’impianto in oggetto.

Per quanto sopra si rende pertanto necessario provvedere alla revoca della Conferenza dei Servizi preliminare relativa al progetto di Impianto Bob, Slittino e Skeleton presentato in data 14/11/2001 nel territorio di Oulx e Sauze d’Oulx.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Vista la Legge 9.10.2000 n. 285 - Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la L.R. n. 40/98 - Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

Vista la D.G.R. 1-2299 del 20.02.2001 - Adempimenti attuativi della L. 285/2000;

Vista la D.G.R. 61-1774 del 18.12.2000 - Procedure e contenuti per la valutazione di Impatto ambientale del piano degli interventi per i Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006";

Vista la D.G.R. 1-3479 del 16.07.2001 - Istituzione ai sensi dell’art. 12 della L.R. 51/97 di una struttura flessibile per l’attuazione del progetto “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006";

Vista la nota prot. /02/P del 7 febbraio 2002 dell’Agenzia Torino 2006.

Vista la nota prot. 2169/02/P del 11 aprile 2002 dell’Agenzia Torino 2006.

determina

di revocare il procedimento avviato con la Conferenza dei Servizi relativa al progetto preliminare presentato in data 13/11/2001 con prot. n.85/01, a seguito di formale richiesta del proponente;

di trasmettere la presente determinazione a tutti i soggetti componenti la Conferenza dei Servizi.

Il Direttore regionale
Aldo Manto

La Determinazione Dirigenziale sopra riportata è stata già pubblicata, priva di premessa, sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 settembre 2002 - Parte I (ndr)