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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06

Codice 26
D.D. 13 febbraio 2002, n. 53

XX Giochi Olimpici Invernali TO 2006. Impianto bob, slittino e skeleton-Comuni di Oulx e Sauze d’Oulx. C.d.S. Preliminare ai sensi dell’art.9 della L.9.10.00, n. 285 e di avvio della Fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’art. 11 della L.R. 14.12.98 n.40 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione. Sospensione decorrenza termini approvazione

Premesso che

l’istanza presentata in data 14.11.2001, l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006" - con sede in Torino Via Corte d’Appello, 14 - in qualità di proponente, ha chiesto l’avvio della fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’art. 11, comma 2 della legge regionale 14.12.1998, n. 40 ”Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" nonché della Conferenza preliminare, di cui all’art. 9 comma 2, della Legge n. 285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", relativamente al progetto ”Impianto bob, slittino e skeleton", localizzato nei Comuni di Oulx e Sauze d’Oulx (TO);

il progetto ricade tra quelli per i quali la “Valutazione Ambientale Strategica del Piano degli Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" (V.A.S.), approvata con D.G.R. n. 45-2741 del 9 aprile 2001, in attuazione dell’art. 1 della L. 285/2000, prevede la procedura di ”Valutazione di Impatto Ambientale" (V.I.A.) ai sensi della L.R. 14.12.1998, n. 40;

su richiesta della stessa Agenzia “Torino 2006", avanzata in sede di convocazione della prima conferenza preliminare tenutasi in data 4.12.2001, la procedura avviata ai sensi del citato art. 9 L. 285/2000 nonché ai fini di quanto previsto dall’art. 11 della L.R. 40/98 è stata sospesa affinché l’Agenzia proponente potesse provvedere all’aggiornamento degli elaborati tecnici in relazione alle modifiche relative al progetto preliminare presentato, ritenute migliorative dall’Agenzia e illustrate nel corso della conferenza stessa;

la fase procedimentale si conclude ai sensi dell’art. 11 c. 3 L.R. 40/98 entro 60 gg. dalla presentazione della domanda avvenuta il 10.12.2001 e pertanto entro il 08.02.2002.

entro tale data l’Autorità competente in materia di V.I.A., che nella fattispecie è stata individuata nella Direzione Turismo Sport e Parchi “ai sensi dell’art. 9 c. 2 della L. 285/2000 si esprime sulle condizioni per l’elaborazione del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale esamina inoltre le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica unitamente alle altre amministrazioni coinvolte nell’ambito della Conferenza dei Servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, in coerenza con le indicazioni espresse nella V.A.S.”.

qualora l’Autorità competente in materia di VIA non svolga le attività di propria competenza nei tempi previsti dall’art. 11 della L.R. 40/98 (nella fattispecie entro l’8.2.2002), si esprime comunque nell’ambito della Conferenza dei Servizi che si conclude entro i 30 giorni successivi dalla scadenza dei predetti termini, quindi entro il 10.3.2002.

in data 21.10.2002 è stata registrata la determinazione n. 8 della Direzione Turismo Sport e Parchi con la quale, tra l’altro, è stata verificata la documentazione presentata dalla proponente Agenzia Torino 2006 e sono state indicate le specificazioni necessarie ad ottenere i necessari atti di consenso.

Con nota prot./02/P del 07/02/2002 pervenuta dall’Agenzia Torino 2006, il responsabile del procedimento Dr. Franco PAVAN ha comunicato a questa Direzione che a seguito degli accertamenti eseguiti dall’ARPA e comunicati con note 2018 del 01.02.2002 e 2209 del 05.02.2002 della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale della Regione Piemonte è emersa nei terreni del sito in oggetto la presenza non trascurabile di materiale fibroso di natura anfibolitica (amianto).

In attesa degli esiti degli ulteriori approfondimenti in corso da parte degli Enti interessati l’Agenzia Torino 2006 ha richiesto di sospendere i termini della Conferenza dei Servizi Preliminare.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Vista la Legge 9.10.2000 n. 285 - Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

L.R. n. 40/98 - Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

D.G.R. 1-2299 del 20.02.2001 - Adempimenti attuativi della L. 285/2000;

D.G.R. 61-1774 del 18.12.2000 - Procedure e contenuti per la valutazione di Impatto ambientale del piano degli interventi per i Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006";

D.G.R. 1-3479 del 16.07.2001 - Istituzione ai sensi dell’art. 12 della L.R. 51/97 di una struttura flessibile per l’attuazione del progetto “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006";

la nota Prot. /02/P del 7 febbraio 2002 dell’Agenzia Torino 2006.

determina

- di sospendere la decorrenza dei termini previsti per l’approvazione del progetto in sede della Conferenza dei Servizi Preliminare, così come previsto dall’art. 9 della legge n. 285/2000 a far data dalla registrazione della presente determinazione;

- di provvedere alla riapertura del procedimento medesimo con apposita successiva determinazione.

Il Direttore regionale
Aldo Manto

La Determinazione Dirigenziale sopra riportata è stata già pubblicata, priva di premessa, sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 luglio 2002 - Parte I (ndr)