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Bollettino Ufficiale n. 06 del 6 / 02 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2003, n. 16-8193

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di “Riqualificazione ambientale nei terreni siti in località Battaglino - Isolone del Comune di San Sebastiano Po (TO) e ricadenti nel Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po", proponente Società Betonrossi S.p.A.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di attività estrattiva e di sistemazione definitiva dell’area relativo alla “Riqualificazione ambientale nei terreni siti in località Battaglino-Isolone del Comune di San Sebastiano Po e ricadenti nel Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po”, presentato dalla Società Betonrossi S.p.A., con sede in Piacenza Via Caorsana, 11, comprensivo delle autorizzazioni ambientali, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- l’attività estrattiva proposta non compromette la capacità riproduttiva delle risorse ambientali coinvolte;

- gli interventi di risistemazione ambientale proposti consentono di restituire l’area all’originaria vocazione territoriale del sito d’intervento;

- lo sviluppo del progetto consente una progressiva dismissione delle aree a favore della fruizione pubblica in corso d’opera come definito nell’allegato che fa parte integrante del presente atto;

- l’intervento proposto ancorché finalizzato alla riqualificazione ambientale del sito, consente di garantire i livelli di produttività, per tutto il periodo previsto e richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d’Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:

- devono essere rispettate le prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale espressamente definite nel documento tecnico, allegato al presente atto quale parte integrante;

- nella realizzazione dei lavori di recupero ambientale, nei m 10 dal ciglio di sponda, deve essere rispettato quanto previsto dall’art. 29, comma 2 lett. d) del P.A.I.; in tutta l’area di riqualificazione ambientale e valorizzazione naturalistica sono comunque vietate coltivazioni erbacee ed arboree non permanenti;

- ai sensi dell’art. 15.2 punto 14 del D.P.A.E., primo stralcio, deve essere realizzato il progetto annuale di monitoraggio e taratura finalizzato al controllo ed alla verifica in opera delle previsioni dello studio idraulico, in corso d’opera come definito nell’allegato che fa parte integrante del presente atto;

- in merito ai livelli freatici, ai rilievi topografici, fotografici aerei e di controllo ambientale, devono essere rispettate le specifiche tecniche previste nell’allegato tecnico relativo ai monitoraggi, anch’esso parte integrante del presente atto;

- il tratto di gasdotto attraversato dalla pista di accesso all’area di coltivazione dovrà essere protetto con idonea platea in calcestruzzo di dimensioni m 10,00x8,00x0,30, da interporre tra la tubazione ed il piano di campagna, ai fini di consentire la ripartizione dei carichi sulla condotta, derivanti dal transito dei mezzi di cantiere;

- non sia consentita la deroga ex artt. 104 e 105 D.P.R. 128/1959 nei confronti dei tralicci ENEL e del Gasdotto SNAM Rete Gas S.p.A.;

- entro 6 mesi dall’autorizzazione ex l.r. 69/1978 deve essere ultimato il recupero ambientale, già in precedenza autorizzato, sull’area a Est del nuovo tracciato della Strada Provinciale 94;

- entro 1 anno devono essere realizzati gli interventi di recupero ambientale e di sistemazione definitiva dell’area interclusa tra il metanodotto e il nuovo tracciato della Strada Provinciale 94;

- prima dell’inizio dei lavori, deve essere eseguito un sondaggio, attrezzato con piezometro per consentire la misura della falda come prescritto nell’allegato relativo ai controlli in corso d’opera;

- non è consentito lo stoccaggio in cava di idrocarburi in genere;

- il materiale derivante dalla selezione del tout-venant di cava, utilizzato per integrare, eventuali quantitativi da destinare al recupero ambientale deve essere messo in opera secondo quanto previsto dal D.lgs. 22/1997 e D.M. 5 febbraio 1998; in ogni caso deve essere comunque garantito che le caratteristiche del terreno di riporto siano idonee in merito a disponibilità di sostanza organica, tessitura e struttura.

Di dare atto che, per quanto attiene le autorizzazioni ambientali ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, il presente atto assorbe l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 490/1999, di competenza dell’Amministrazione comunale di San Sebastiano Po, nonché l’autorizzazione ai sensi della l.r. 9 agosto 1989 n. 45 e s.m.i., di competenza dell’Amministrazione Provinciale.

Di dare altresì atto che ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 40/1998 la Direzione regionale Industria si impegna a rilasciare l’autorizzazione ex l.r. 69/1978, entro 30 giorni dall’acquisizione del contratto di disponibilità dell’area a favore della Ditta proponente.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi tempestivamente all’A.R.P.A. - Dipartimento di Torino l’inizio lavori.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- bozza di Convenzione ex art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;

- verbali di Conferenza relativi alle riunioni del 7 ottobre 2002 e del 12 dicembre 2002;

- disciplinare relativo alle prescrizioni di coltivazione e recupero ambientale ex l.r. 69/1978;

- normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici, dei rilievi topografici, fotografici aerei e di controllo ambientale.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati e al Ministero all’Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)