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Bollettino Ufficiale n. 06 del 6 / 02 / 2003

Codice 20.5
D.D. 11 settembre 2002, n. 208

Legge 9.07.1908 n. 445 e s.m.e.i. Legge 2.02.1974 n. 64 art. 2. Lavori di nuova costruzione di n. 2 edifici residenziali composti da n. 8 alloggi cadauno siti nel Comune di Costigliole d’Asti (AT), Via Giovanni XXIII. Istanza della Cooperativa Edilizia Betulle S.r.l. Comune di Costigliole D’Asti (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di Autorizzare

Ai sensi dell’art. 2 della L. 2.02.1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori in oggetto specificati, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche e delle seguenti condizioni.

1 - I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e, nel corso degli stessi, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo coi disposti del DM 11.03.1988 n. 47. Gli scavi dovranno essere opportunamente armati.

2 - Nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici al fine di adempiere al dettato del DM 11.03.1988 n. 47. In particolare modo dovrà essere verificata la stabilità dell’insieme opera-terreno.

Tali verifiche ed il ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del progetto. Nel caso di accertata instabilità, si dovranno progettare e realizzare idonee opere di consolidamento e/o sostegno.

3 - Si dovrà procedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di impedire la loro permeazione nel terreno ed il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse, nonchè prevedere idonee opere di drenaggio e di antierosione superficiale.

4 - Occorrerà che il versante, a monte degli edifici in progetto sia riprofilato con gradoni ad inclinazione non superiore ai 45º, altezza massima di 4m e pedata di larghezza di 3,5m.

5 - Occorrerà attenersi alle prescrizioni costruttive contenute nella relazione geologica e geotecnica a firma del Dott. Geol. Actis-Giorgetto Michele del 18.05.2002.

6 - Dovrà essere valutato l’effetto delle impermeabilizzazioni che si verificheranno a causa delle nuove costruzioni ed assumere idonei provvedimenti.

A lavori ultimati, dovrà essere presentata dal Direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione, si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della Legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Roberto Oberti