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Bollettino Ufficiale n. 06 del 6 / 02 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 27 gennaio 2003, n. 50-8295

Recepimento protocollo d’intesa sottoscritto in data 20 gennaio 2003 dalla delegazione trattante del personale di area dirigenziale

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

In data 29 luglio 2002 è stato sottoscritto tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale del personale di area dirigenziale un protocollo d’intesa finalizzato alla definizione dei contenuti di un percorso di adeguamento dei valori della retribuzione di posizione dirigenziale, in considerazione del mutato ruolo delle regioni e dell’accresciuta autonomia politica ed organizzativa delle stesse, recepito con D.G.R. n. 99-6931 del 5.8.2002.

In particolare si era previsto nel citato accordo un primo parziale adeguamento degli importi della retribuzione di posizione, già a partire dal 1.1.2002 ed un completamento del processo di adeguamento da compiersi nell’anno 2003.

In data 20 gennaio 2003, in armonia con gli impegni assunti in data 29 luglio 2002, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa, in cui le parti hanno concordato su 13 punti di cui al documento allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Nel protocollo d’intesa del 20 gennaio sono dettagliatamente precisati i punti rispetto ai quali le parti hanno concordato, in armonia con il protocollo d’intesa del 29 luglio 2002.

In particolare si è previsto che:

- nelle more di una ridefinizione della dotazione organica con apposito atto deliberativo della Giunta venga effettuata la ricognizione all’1.1.2002 degli effetti sulla dotazione organica derivanti dall’attuazione dei processi di delega di funzioni amministrative che hanno comportato per il ruolo della Giunta il trasferimento di 14 dirigenti regionali e l’ingresso di 2 dirigenti provenienti dai Ministeri;

- il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 2002 (e seguenti) venga integrato ai sensi dell’art. 26, comma 5, del C.C.N.L. del 23.12.1999;

- la definizione degli aspetti di contenuto e di merito dell’istituto di cui all’art. 17 del C.C.N.L. del 23.12.1999 (risoluzione consensuale), nel più ampio contesto dei processi di organizzazione interni e di una programmazione del complessivo assetto organizzativo, venga demandata ad apposita procedura di concertazione;

- a far corso dall’anno 2003 si procede all’espletamento di procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale e successivamente ad assunzioni in ruolo nell’anno 2004, precisando che si farà luogo all’utilizzo delle graduatorie per tutta la validità temporale delle medesime, in relazione alle esigenze dell’Amministrazione con particolare riferimento ai posti che si renderanno disponibili per effetto di risoluzioni consensuali ex art. 17 del C.C.N.L. del 23.12.1999;

- con riferimento alla D.G.R. 51-7927 del 2.12.2002 e alla D.U.P.C n. 217, prot. CR. 38847 del 4.12.2002, prima del conferimento con contratto a tempo determinato di eventuali incarichi di responsabilità di strutture stabili, si farà luogo a ricerca di professionalità interna rivolta ai dirigenti e che detti incarichi cesseranno nel caso in cui vengano reperite figure professionali idonee attraverso le anzidette procedure concorsuali;

- si dia applicazione all’art. 4 del C.C.N.L. secondo il biennio economico in materia di clausola di salvaguardia;

- il principio di rotazione degli incarichi dirigenziali sia finalizzato alla valorizzazione della professionalità e del ruolo rivestiti;

- i valori della retribuzione di posizione a regime previsti per l’anno 2003 con il protocollo d’intesa del 29.7.2002 possano essere attribuiti dall’1.1.2003, esprimendo a tal fine, la direzione competente Bilanci e Finanze parere di congruità sulla base della situazione degli incarichi all’1.1.2003;

- di confermare l’applicazione dei criteri di cui ai punti 1,3,4,5,8,9,10 dell’accordo relativo alla retribuzione di risultato 2001 sottoscritto l’8.4.2002;

- i parametri per la retribuzione di risultato 2002 siano i seguenti:

- a) posizione residuale;

- b) staff con posizione economica iniziale;

c) staff con posizione economica a regime; 100;

d) staff intermedio 131;

e) staff tecnico professionale 131;

f) responsabile di progetto direzionale 131;

g) staff intermedio ad esaurimento 157;

h) responsabile di progetto interdirezionale 157;

i) responsabile di settore ad esaurimento 208;

l) referente di area territoriale dell’urbanistica 240;

m) responsabile di settore 240;

- la retribuzione di risultato 2002 per lo staff iniziale è di Euro 3.350 a raggiungimento degli obiettivi e nel caso di valutazioni pienamente positiva;

- sia necessario correlare gli incentivi Merloni alla retribuzione di risultato, a valere dal 2002 e per gli anni successivi anche per i compensi professionale per i dirigenti-avvocati;

- a partire dalla retribuzione di risultato per l’anno 2003 si preveda un meccanismo di pagamento della medesima tramite l’assegnazione di acconti mensili periodici.

Si ritiene necessario, pertanto, a fronte di quanto sopra, recepire l’accordo del 20 gennaio 2003, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, in particolare quelli esplicitati in premessa.

Di demandare alla competenza del Direttore della Direzione Bilanci e Finanze l’adozione dei provvedimenti necessari all’applicazione del protocollo d’intesa quivi allegato con riferimento alle implicazioni di natura economico.

Visto il protocollo d’intesa 29.7.2002, recepito con D.G.R. n. 99-6931 del 5.8.2002;

visto l’accordo relativo alla retribuzione di risultato 2001 sottoscritto l’8.4.2002.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

di recepire il protocollo d’intesa sottoscritto in data 20 gennaio 2003 tra la delegazione trattante di parte pubblica e quella sindacale del personale dell’area dirigenziale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

PROTOCOLLO D’INTESA

In armonia con gli impegni assunti con il Protocollo d’intesa del 29/07/2002, le parti concordano sui seguenti punti:

1) Nelle more di una ridefinizione della dotazione organica secondo quanto previsto dall’art. 34 della Legge n.289/2002 (Legge finanziaria 2003), con apposito atto deliberativo della Giunta verrà effettuata la ricognizione all’1/1/2002 degli effetti sulla dotazione organica derivanti dall’attuazione dei processi di delega di funzioni amministrative che hanno comportato per il ruolo della Giunta il trasferimento di n. 14 dirigenti regionali e l’ingresso di n. 2 dirigenti provenienti dai Ministeri.

Le parti convengono che, in conseguenza di quanto sopra, il fondo per la retribuzione di posizione e risultato per l’anno 2002 ( e seguenti ) verrà integrato ai sensi dell’art.26,comma 5 del C.C.N.L. del 23/12/1999.

2) Nel più ampio contesto dei processi di riorganizzazione interna e di una programmazione del complessivo assetto organizzativo, le parti convengono di attuare apposita procedura di concertazione sugli aspetti di contenuto e di merito in ordine all’applicazione dell’art. 17 (risoluzione consensuale) del C.C.N.L. 23/12/1999. Si conviene sin d’ora che verrà stabilito un criterio di definizione delle regole basato sulla predisposizione di un bando aperto ai dirigenti regionali che, alla data di apertura del bando, siano in servizio presso la Regione Piemonte con almeno nove anni di anzianità in qualifica dirigenziale e non abbiano compiuto i sessantacinque anni di età. Fermo restando tale limite di età, i benefici di cui al presente punto possono essere attribuiti anche a coloro che abbiano compiuto o compiano i quaranta anni di servizio e, in adesione al bando, risolvano il rapporto di lavoro in una data compresa nel primo anno dalla data di scadenza per la presentazione delle domande . Il bando stesso avrà durata temporalmente definita con facoltà di adesione. L’opzione, una volta espressa, sarà vincolante, salvo che mutino in senso peggiorativo i requisiti minimi per l’accesso alla pensione di anzianità.

Le parti precisano che l’opzione dovrà essere espressa entro il termine fissato dal bando e produrrà i suoi effetti a partire dalla stessa data per la durata di 5 anni, quale arco temporale preso in considerazione per l’applicazione delle risoluzioni consensuali.

In nessun caso con il dirigente che ha usufruito della risoluzione consensuale del contratto di lavoro può essere successivamente instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Le parti danno, altresì, atto che, a seguito della compiuta realizzazione della riorganizzazione dell’ente è intendimento, verificate le condizioni , reiterare il processo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a condizione che siano disponibili le necessarie risorse finanziarie e sempre che i contratti nazionali continuino a mantenere tale istituto.

3) Le parti concordano sull’opportunità di effettuare procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale, rinnovando l’intendimento già espresso con il protocollo d’intesa del 14/12/2000, per un numero di posti da definire nel piano occupazionale e, comunque, non inferiore a quello definito nel suddetto protocollo.

Le parti danno atto, rispetto a tale intendimento, che si potrà dar corso alle procedure stesse nell’anno 2003, per poi procedere alle assunzioni in ruolo nell’anno 2004, ove ciò non venga impedito dalla normativa in tale periodo vigente. Precisano, inoltre, che si farà luogo all’utilizzo delle graduatorie concorsuali per tutta la validità temporale delle medesime in relazione alle esigenze dell’Amministrazione con particolare riferimento ai posti che si renderanno disponibili per effetto di risoluzioni consensuali ex art. 17 del C.C.N.L. del 23/12/1999 .

4) Eventuali incarichi dirigenziali non potranno essere attribuiti a coloro che conseguiranno la qualifica dirigenziale in esito alle procedure concorsuali di cui al punto precedente, se non a seguito di specifico tirocinio formativo della durata di un anno durante il quale verranno collocati in posizione di staff iniziale ( con attuale retribuzione di posizione pari a Euro 10.071 ).

5) Le parti concordano che, con riferimento alla d.g.r. 51 - 7927 del 2/12/2002 e alla d.u.p.c n.217 prot. CR 38847 del 4/12/2002, prima del conferimento con contratto a tempo determinato di eventuali incarichi di responsabilità di strutture stabili, si farà luogo a ricerca di professionalità interna rivolta ai dirigenti. Detti incarichi cesseranno nel caso in cui vengano reperite figure professionali idonee reclutate attraverso procedure concorsuali, fermo restando per i vincitori di concorso che la responsabilità di struttura non può essere attribuita se non dopo il compimento del periodo annuale di tirocinio formativo.

6) Le parti si impegnano alla concertazione , per quanto concerne le ricadute economiche del fondo, nel caso in cui vengano istituite nuove strutture o incarichi aggiuntivi rispetto a quelli attualmente esistenti.

In relazione alle recenti proposte di istituzione di due nuovi settori nel ruolo della Giunta regionale le parti convengono che, all’atto dell’istituzione dei medesimi, siano soppresse due posizioni dirigenziali di referente d’area territoriale urbanistica.

7) Si conviene sul superamento della posizione economica corrispondente alla responsabilità di settore ad esaurimento tramite la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti responsabili degli stessi, ove se ne realizzino le condizioni, oppure, nel caso in cui ciò non avvenga, attraverso il riconoscimento della retribuzione di posizione del responsabile di settore ( non ad esaurimento ), a condizione che nell’ambito della direzione di assegnazione vengano attribuite al dirigente di settore ad esaurimento funzioni aggiuntive, anche attraverso la direzione di gruppi di lavoro interdisciplinari. In tale ultimo caso, la retribuzione di risultato sarà correlata alla nuova retribuzione di posizione, a condizione che le funzioni aggiuntive siano svolte per un periodo pari o superiore a 183 giorni nell’anno di riferimento; in nessun caso potranno esserci riconoscimenti retroattivi.

8) Le parti danno atto che è obiettivo comune pervenire alla soppressione dei settori ad esaurimento, che non saranno più ricoperti nel caso in cui non vengano riconfermati gli attuali responsabili, e alla loro aggregazione ad altre strutture nel più ampio processo di riorganizzazione finalizzato ad una riduzione complessiva delle strutture dirigenziali oggi vigenti.

9) Le parti concordano sull’applicazione dell’art. 4 del C.C.N.L. del 2° biennio economico, in materia di clausola di salvaguardia con i seguenti contenuti:

- al dirigente, che in presenza di riorganizzazione sia destinatario di incarico comportante retribuzione di posizione inferiore a quella del precedente incarico, pur avendo conseguito precedenti risultati positivi, viene conservato il trattamento economico di posizione già in godimento per tutta la durata del nuovo incarico. Tale clausola non trova applicazione nel caso in cui si faccia ricorso alla procedura di valutazione dei risultati negativi di cui all’art.14 del C.C.N.L. 23/12/1999.

- Al dirigente destinatario della clausola di garanzia viene attribuita la retribuzione di risultato correlata alla posizione economica corrispondente al nuovo incarico.

- In caso di ricerche di professionalità finalizzate all’attribuzione di incarichi dirigenziali, a parità di requisiti professionali, verrà tenuta in debito conto la posizione dei dirigenti partecipanti alla ricerca di professionalità che già avevano ricoperto incarichi di pari tipologia e che siano risultati destinatari delle presenti misure di salvaguardia.

10) Le parti concordano che l’applicazione del principio di rotazione degli incarichi dirigenziali, anche in direzioni diverse, sia finalizzata alla valorizzazione della professionalità e del ruolo rivestiti, favorendo le disponibilità volontarie, con l’assegnazione di incarico di pari tipologia o superiore, rispetto al precedente, per quanto riguarda il trattamento economico. Nel caso di assegnazione di responsabilità di settori territoriali omogenei sarà favorita ,ove possibile, la minor distanza territoriale.

11) Le parti danno atto che i valori della retribuzione di posizione a regime previsti per l’anno 2003 con il protocollo d’intesa del 29/07/2002 possono essere attribuiti dall’1/1/2003. A tal fine la direzione competente Bilanci e Finanze esprime parere di congruità sulla base della situazione degli incarichi all’1/1/2003.

12) In armonia con quanto indicato nell’accordo decentrato del 14/12/2000, si prevede che ai dirigenti in posizione di staff,nominati responsabili di gruppi di lavoro interdisciplinari o interdirezionali con formali provvedimenti deliberativi, adottati su proposta delle direzioni competenti in materia di personale dei ruoli della Giunta e del Consiglio regionale, possa essere attribuita la posizione economica di euro 22.880 che viene denominata quale staff ad alta professionalità. Il conferimento di tale posizione potrà riguardare un numero non superiore a 25 unità e, comunque, nel rispetto del vincolo che le risorse del fondo da destinare alla retribuzione di risultato non siano di valore inferiore al 15% del fondo stesso. Il trattamento economico riferito al conferimento di tale nuova posizione non potrà in nessun caso avere effetto retroattivo.

13) In relazione alle modalità di erogazione della retribuzione di risultato 2002 le parti convengono quanto segue.

Si conferma l’applicazione dei criteri di cui ai punti 1,3.4,5,8,9,10 dell’accordo relativo alla retribuzione di risultato 2001 sottoscritto l’8/4/2002, riferendo quanto ivi indicato all’anno 2002.

Si concorda che la parametrazione per l’erogazione della retribuzione di risultato per il 2002 sia la seguente

posizione dirigenziale parametro

a) posizione residuale

b) staff con posizione economica iniziale

c) staff con posizione economica a regime 100

d) staff intermedio 131

e) staff tecnico professionale 131

f) responsabile di progetto direzionale 131

g) staff intermedio ad esaurimento 157

h) responsabile di progetto interdirezionale 157

i) responsabile di settore ad esaurimento 208

l) referente di area territoriale dell’urbanistica 240

m) responsabile di settore 240.

Si conviene che, anche per la retribuzione di risultato 2002, l’importo da erogare, riferito allo staff con posizione economica iniziale, al raggiungimento degli obiettivi, è di Euro 3.350, nel caso di valutazione pienamente positiva.

Per quanto riguarda la percezione degli incentivi di cui alla L.n. 109/1994 e s.m.i., esaminati i valori economici incentivanti relativi all’anno 2002, si ritiene opportuno stabilire un criterio di correlazione di detti incentivi con la retribuzione di risultato secondo i seguenti contenuti.

Si riconosce anzitutto il principio che gli incentivi di cui alla cosiddetta “Legge Merloni” vanno attribuiti integralmente al dipendente

Nondimeno l’anzidetta regola della correlazione con la retribuzione di risultato postula come necessaria la condizione di prevedere un importo massimo costituito dalla somma dei compensi incentivanti previsti dalla legge 109/1994 e s.m.i. e della retribuzione di risultato che non sia superiore ad 1,5 volte il valore di quest’ultima nella misura massima attribuibile (correlata alla responsabilità di settore), di tal che, ove si superi tale tetto, il dipendente vedrà decrescere i valori della retribuzione di risultato in proporzione all’importo eccedente alla quota massima sopra indicata.

Tale criterio, a far data dall’anno 2002 e per gli anni successivi, viene esteso anche ai compensi professionali percepiti ai sensi dell’art.37 del C.C.N.L. del 23/12/1999 dai dirigenti della struttura speciale Avvocatura.

In questa sede si auspica che si pervenga all’applicazione per le categorie con incarico di posizione organizzativa di criteri omogenei a quelli quivi considerati.

Si dà altresì atto che a partire dalla retribuzione di risultato per l’anno 2003 si prevede un meccanismo di pagamento della medesima tramite l’assegnazione di acconti mensili periodici dal mese successivo a quello di compimento di un semestre di servizio attivo nell’anno di riferimento per ciascun dirigente.

Tale acconto viene stabilito nella somma di Euro 450 mensili. Per lo staff con posizione economica iniziale l’ importo mensile è stabilito in Euro 300 mensili, tale somma non muta anche in caso di affidamento di altro incarico nel corso dell’anno.

Nell’anno successivo viene accertata la consistenza definitiva delle risorse per la retribuzione di risultato ed il saldo individuale viene erogato dopo la valutazione finale.

In presenza di valutazione completamente negativa, o comunque in caso di saldo negativo si farà luogo a recupero.

Torino il 20 gennaio 2003

Delegazione di parte pubblica e Delegazione di parte sindacale :

Il Presidente della Giunta regionale _____

RSU DIR _____

L’Assessore al Bilancio, Finanze, Personale e sua organizzazione_____

Il Consigliere delegato Dall’Ufficio di Presidenza Del Consiglio_____

CGIL DIR_____

Il Direttore della Direzione Organizzazione, Pianificazione; Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane_____

CISL DIR_____

Il Direttore della Direzione Bilanci e Finanze_____

UIL DIR_____

Il Direttore della Direzione Amministrazione e Personale_____

DIR.PI_____