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Bollettino Ufficiale n. 06 del 6 / 02 / 2003

Codice 25.9
D.D. 24 ottobre 2002, n. 1378

Ditta: Comune di Stresa. Nulla osta ai soli fini idraulici per rifacimento scogliera e realizzazione pontile galleggiante in Loc. Lido di Carciano

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che al Comune di Stresa possa essere rilasciata autorizzazione per rifacimento scogliera e realizzazione pontile galleggiante in Loc. Lido di Carciano.

I lavori dovranno essere eseguiti nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del lago interessato, restando a carico di codesto Comune ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

- l’ancoraggio dei pontili galleggianti dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere in galleggiamento sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del Lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;

- dovranno essere eseguiti accurati i calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento, specialmente in funzione alle escursioni possibili del Lago Maggiore in relazione delle azioni del moto ondoso;

- dovrà essere ben definita la caratterizzazione geotecnica per quanto riguarda l’imposta delle fondazioni della scogliera e della struttura delle fondazioni relative al pontile galleggiante;

- il Comune di Stresa è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretese di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

- restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928 n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del Demanio Pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (Commissione Italo Svizzera, autorizzazione di cui alla Legge n. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla Legge Regionale n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole