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Bollettino Ufficiale n. 06 del 6 / 02 / 2003

Codice 25.3
D.D. 4 ottobre 2002, n. 1297

Autorizzazione Idraulica n. 3723, in sanatoria, per il mantenimento delle opere realizzate a seguito dei danni provocati dalla piena del mese di ottobre 2000, consistenti nel prolungamento dell’esistente attraversamento in subalveo, con metanodotto, del Torrente Sangone, ed in una scogliera in massi, realizzata in sponda destra del medesimo torrente, in Comune di Beinasco - Ditta: Snam Rete Gas S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, la Ditta Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, P.zza Santa Barbara n. 7, ed Uffici in Torino, C.so Taranto n. 61/A, il mantenimento delle opere indicate in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione a quanto realizzato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano stati eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di difesa spondale;

3. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

4. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

6. la presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

7. con il presente provvedimento è anche autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’ulteriore tratto di subalveo el Torrente Sangone, con il metanodotto; con successivo atto sarà rilasciato il provvedimento concessorio, al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dovuta al solo attraversamento in subalveo: detto atto concessorio annullerà e sostituirà la precedente concessione n. 1260;

8. la presente autorizzazione annulla e sostituisce l’autorizzazione idraulica n. 2963 del 18.02.1971.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera