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Bollettino Ufficiale n. 06 del 6 / 02 / 2003

Codice 26
D.D. 31 gennaio 2003, n. 34

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto definitivo della seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico “trebials” nel Comune di Sestriere. Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi dell’art. 9 commi 3 - 9 della L. 285/2000

Premesso che:

con nota dell’Agenzia Torino 2006 prot. 8866 del 23/12/2002, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti in data 23/12/2002 al prot. 13367/26, è stata richiesta l’attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dei commi 3-9, art. 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, relativamente al progetto definitivo di “Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Trebials” nel comune di Sestriere (TO);

con la medesima nota sono stati trasmessi gli atti progettuali, nonchè la determinazione del Direttore Tecnico dell’Agenzia Torino 2006 n. 389/02 in data 17/11/2002 relativa all’approvazione del progetto definitivo in oggetto ed alla copertura finanziaria dell’opera, corredata dall’elenco dei documenti ed elaborati che costituiscono il progetto definitivo di che trattasi incluso l’elenco delle seguenti autorizzazioni ritenute necessarie per la realizzazione dell’opera:

* approvazione del Progetto Definitivo da parte della Giunta Comunale, come richiesto dall’art.3 della L.R. n. 74/89;

* approvazione del Progetto Definitivo da parte della Commissione Igienico Edilizia comunale, come richiesto dalla L.R. n. 74/89;

* autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/89, art.5;

* autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 490/99;

* nulla osta tecnico ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n. 753/80;

* autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

l’Agenzia Torino 2006 con nota prot. 395 del 16/01/2003, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti al prot. 741/26 in data 20/01/2003, ha trasmesso la documentazione relativa al “Piano di monitoraggio delle fibre aereodisperse e delle polveri”; con successiva nota prot. 565 del 20/01/2003, pervenuta il 23/01/2003 al prot. 877/26, l’Agenzia Torino 2006, a titolo di chiarimento, ha trasmesso l’elaborato relativo al “ Sistema di drenaggio acque stazione di valle - particolare immissione nel torrente Chisonetto”;

con determinazione n. 452/26 del 04/10/2002 il Direttore della Direzione Trasporti ha nominato responsabile del procedimento l’ing. Tommaso Turinetti dirigente in staff assegnato alla Direzione Trasporti;

l’autorità competente ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto definitivo e del conseguente avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale n. 1 della Regione del 03/01/2003, senza che siano pervenute agli atti osservazioni, informazioni o contributi tecnico-scientifici da parte del pubblico;

rispetto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 , l’impianto non rientra tra quelli allora definiti indispensabili, in accettazione delle indicazioni di funzionalità del programma olimpico (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1 Prescrizioni);

il progetto presentato rientra nella L.R. 40/98 categoria progettuale n. 5 dell’Allegato B1: “impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofune a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone” e non ricadente neppure parzialmente all’interno di aree naturali protette, ed è stato sottoposto a fase di verifica ai sensi dell’art.10 della L.R. n. 40/98 nell’ambito della Conferenza dei Servizi Preliminare ex lege 285/2000 conclusasi con Determinazione Dirigenziale n. 654 del 03.12.2002 che disponeva, fra l’altro, l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale sotto l’osservanza di specifiche prescrizioni;

l’intervento in progetto prevede la costruzione di una seggiovia quadriposto che si sviluppa su di una lunghezza di 1509 m, denominata “Trebials”, in sostituzione dell’omonima seggiovia triposto, che collegherà la frazione “Borgata” con il capoluogo del Comune di Sestriere, di portata oraria complessiva pari a 2400 p/h. L’impianto è costituito da una stazione motrice e tenditrice a valle e di una stazione di rinvio a monte; è prevista inoltre la realizzazione di un magazzino per le seggiole a fianco della stazione a valle.

l’autorità competente, attuando quanto previsto dall’art. 9 dalla L. 285/2000, ha avviato la Conferenza dei Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni richieste ed individuate dal soggetto proponente, invitando i seguenti soggetti:

Sindaco del Comune di Sestriere

Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sestriere

Provveditore OO.PP. per il Piemonte e la Valle d’Aosta

Amministrazione Provinciale di Torino

Direzione Regionale Trasporti Settore Viabilità ed Impianti Fissi

Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica

Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione

Direzione Regionale Economia Montana e Foreste

Direzione Regionale Turismo Sport e Parchi

Direzione Regionale Difesa Del Suolo

Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico Attività Contrattuale - Espropri - Usi Civici

Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche

Direzione Regionale Industria

Direzione Regionale Opere Pubbliche

Osservatorio Regionale Dei Lavori Pubblici

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Corpo Forestale Dello Stato

Ministero per i Beni e le attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici di Torino

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte

Ministero Architettura e Paesaggi Sezione IV

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti U.S.T.I.F.

Autorità D’Ambito Territoriale Per i Servizi Idrici

Comunità Montana Alta Val Susa

ARPA

ENAV Direzione Generale

ENAV Direzione Gestione Piemonte

ENAC Dipartimento Sicurezza Aree Infrastrutture Aeroportuali

Comando 1^ Regione Aerea

ASL 10 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

C.O.N.I. REGIONALE

si sono svolte n. 2 riunioni della Conferenza dei Servizi in data 10 e 24 gennaio 2003 nel corso delle quali il soggetto proponente ha illustrato, tra l’altro, le soluzioni adottate a seguito delle prescrizioni e raccomandazioni derivanti dalla succitata D.D. n. 654 del 03/12/2002 ;

considerato che:

il progetto definitivo trasmesso e gli interventi proposti confermano nelle linee generali le scelte progettuali effettuate nel progetto preliminare, in quanto l’impianto proposto si configura come sostituzione di una struttura esistente per un miglioramento funzionale nei collegamenti col comprensorio sciistico del Sestriere, e recepiscono in modo sufficiente le prescrizioni precedentemente impartite con D.D. n. 654 del 03/12/2002;

le aree su cui insiste la nuova seggiovia sono individuate e normate dal P.R.G.C. di Sestriere (approvato con D.G.R. n.59 - 45963 in data 23.05.1995 e s.m.i.) con la seguente modalità:

- per quanto riguarda la stazione di valle, un tratto della linea e il magazzino per il ricovero delle seggiole, ricadono in “Aree convergenza sciatori”- Art.32 delle N.T.A.; risulta in parte lambita la “Area T4 per attrezzature turistiche di supporto agli impianti” Art. 29 delle NTA;

- parte della linea e della stazione di monte ricadono in “Aree a destinazione agricola e per attività sciistiche”- Art. 34 delle N.T.A.

il previsto nuovo magazzino per le seggiole ha una superficie di calpestio (circa 650 mq.) superiore al massimo consentito (50 mq.) dalla norme di Piano Regolatore (art.32), si è richiesto in sede di esame del progetto preliminare la predisposizione della variazione urbanistica necessaria per rendere l’intervento conforme alla strumentazione urbanistica.

il progetto definitivo presentato contiene la “Variazione Urbanistica al Piano Regolatore vigente ex L. 285/2000" che individua a livello cartografico il nuovo impianto e relative fasce di rispetto, nonché prevede un’integrazione normativa all’articolo 32 delle NTA di PRGC che specifica la possibilità di realizzare il magazzino previsto, subordinandone la realizzazione ad alcune prescrizioni di tipo idrogeologico. In sede di 2^ riunione della conferenza definitiva del 24.1.2003 l’Agenzia Torino 2006 con nota prot. n. 753/03 del 24.01.2003 ha riconosciuto la presenza di un errore materiale dattilografico nella compilazione delle prescrizioni di tale articolo ed ha provveduto ad accompagnare tale nota con un elaborato correttivo del fascicolo integrativo delle NTA di PRGC;

il Segretario del Comune di Sestriere ha dichiarato nella medesima riunione di aver posto in pubblicazione, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L. 285/200, la Variazione Urbanistica contenente la corretta stesura dell’integrazione dell’articolo 32 delle NTA (cfr verbale conferenza del 24/1/2003) nel periodo dal 27.12.2002 al 04.01.2003 e che nei successivi dieci giorni non sono pervenute osservazioni presso gli Uffici Comunali, giusta attestazione del Segretario Comunale del 15.01.2003. In merito a tale Variazione Urbanistica, il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole con Deliberazione n. 1 del 21.01.2003;

la Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della DGR n. 82 - 5618 del 19.03.02 di attribuzione alla Commissione delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006", ha confermato nella seduta del 16.01.03 il parere non ostativo espresso in merito all’intervento nella seduta del 21.11.02;

sono state prese in esame le modalità di realizzazione dell’impianto in progetto e gli interventi previsti a carico della componente vegetazionale, per le operazioni di taglio di soggetti arborei da effettuare per l’allargamento del varco utile al nuovo tracciato da adeguare alle nuove esigenze per il rispetto dei franchi di linea;

i fabbricati proposti a servizio dell’impianto di risalita presentano materiali e soluzioni architettoniche adeguate al contesto di pregio paesaggistico d’intervento, con modalità costruttive riconducibili alla tipologia tradizionale, mentre la progettazione delle strutture elettromeccaniche è indirizzata, con soluzioni di continuità, verso manufatti coerenti con gli altri impianti esistenti ed in progetto, posti nel territorio interessato dai Giochi Olimpici del 2006;

le opere di recupero e di mitigazione proposte nel progetto definitivo sono indirizzate in particolare al ripristino delle aree interferite dai lavori di costruzione dell’impianto, alla ricostituzione e rimboschimento di nuclei arborei adiacenti al tracciato dell’impianto e all’ampliamento delle fasce boscate limitrofe al corso del torrente Chisonetto;

le opere di compensazione proposte in accordo con il Consorzio Forestale Alta Valle Susa ed in conformità a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 45-2741 del 9.04.01 VAS, consistono nella realizzazione di opere di regimazione del Rio Vallonas;

le possibili modificazioni indotte alla configurazione paesistica del territorio in oggetto e le opere di mitigazione degli impatti e di compensazione proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesistico-ambientale della località;

la relazione nivologica evidenzia il fatto che la copertura boschiva e le favorevoli condizioni morfologiche del pendio rendono l’area interessata dal progetto esente dal pericolo derivante da caduta di valanghe;

da un punto di vista idrogeologico non vengono messe in risalto problematiche particolari di carattere dissestivo che possano interessare direttamente il tracciato dell’impianto;

nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, oggetto dello studio per la variazione urbanistica, l’area di partenza dell’impianto di risalita in oggetto viene classificata come “area ad elevata pericolosità in relazione a dissesti areali a carattere torrentizio”, nella quale le norme dettate dalla Circ. P.G.R. n. 7/LAP/96 prevedono che “anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento di carico antropico”; posto che l’insieme degli interventi in progetto non aumenta il carico antropico sull’area in questione, vengono integrati gli aspetti normativi e, limitatamente all’areale interessato dall’ambito della variazione urbanistica, vengono riportate delle prescrizioni geologico-tecniche con le corrispondenti possibilità di intervento, che vanno a costituire uno specifico Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione, non presente nel P.R.G.C. vigente (approvato in data 28.10.1986 ed in corso di adeguamento ai sensi della Circ.7/LAP);

il quadro di pericolosità delineato e le prescrizioni risultanti appaiono condivisibili e si ritiene quindi che possano essere adottate ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L. 285/2000;

sono stati calcolati, per il dimensionamento dei plinti di fondazione dei sostegni di linea e delle stazioni dell’impianto, i valori di pressione ammissibile del terreno per ogni singolo punto e la relativa valutazione dei cedimenti utilizzando i dati geognostici già rilevati. Sono stati inoltre condotte le verifiche della stabilità globale, mediante l’analisi dell’equilibrio limite del pendio circostante le fondazioni tenendo conto dei carichi trasmessi dalle stesse;

a fronte della mancanza di un programma di indagini ed accertamenti archeologici, ai sensi del D.P.R. 554/99, L’Agenzia Torino 2006 garantisce la presenza nei cantieri di un archeologo professionista per la valutazione del rischio archeologico durante le operazioni di scavo, per eseguire in sito le valutazioni ed i rilievi necessari;

con riferimento al soprammenzionato elenco delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera inoltrato dal soggetto proponente:

* si recepisce l’approvazione del Progetto Definitivo prevista dall’art.3 della L.R. n. 74/89 ed effettuata, per intervenuta competenza, dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 16/01/2003;

* il parere della Commissione Igienico Edilizia, trattandosi di atto propedeutico al rilascio della concessione, è da intendersi ricompreso negli atti di assenso di competenza del Comune;

* il nulla osta tecnico ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n. 753/80, non può attualmente essere rilasciato, in quanto la documentazione va integrata da un progetto esecutivo con le clausole previste dalle P.T.S. di cui al D.M. 8/3/1999, come evidenziato in sede di C.d.S. dal rappresentante dell’ U.S.T.I.F.

Dato atto che:

entro la conclusione della seconda e conclusiva riunione di Conferenza dei Servizi si sono espressi i seguenti soggetti:

* Comune di Sestriere, rif. Deliberazione della Giunta Comunale n. . 8 del 16/01/2003;

* Responsabile Area Tecnica Comune di Sestriere, rif. Verbale II^ Seduta della C.d.S. Definitiva in data 24/01/2003;

* Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, rif. Prot. N. 1172/19 del 27/01/03;

* Direzione Regionale Tutela e Risanamento ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti, rif. Prot. N.1275/22.1 del 24/01/2003;

* Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, rif. Prot. N. 1243/20 del 24/01/03;

* Direzione Regionale Economia Montana e Foreste, Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio, rif. Prot.1845 del 21/1/2003;

* Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico, rif. D.D. n. 34 del 24/01/03;

* Direzione Regionale Opere Pubbliche, rif. Prot. N. 1337 del 13/01/03 e rif. Prot. N.3514 del 27/1/2003;

* Corpo Forestale dello Stato, rif. Prot. n. 358 in data 22/1/03;

* ENAV, rif. Prot. N. 85 del 09/01/03;

* ARPA , rif. Prot. n.2428 in data 24/1/2003;

* ENAC, rif. Prot. n. 2588 in data 9/12/2002;

in forza di quanto espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 44-7807 del 25/11/2002 il responsabile del procedimento adotta l’atto finale di conclusione della C.d.S., anche in assenza dei pareri delle amministrazioni che, pur regolarmente convocate nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art.14 ter della L.241/90, non vi abbiano partecipato, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 9 dell’art.14 ter della L.241/90 e dei commi dell’art.9 della L.285/2000 nonché nei termini esplicitati dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5/11/2001 e dalla successiva D.G.R. n. 41-7279 del 7/10/2002;

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Vista la L.R. 14 dicembre 1998 n. 40;

Visto il D.lgs. n. 490/1999;

Vista la L.R. 45/1989;

Visto il R.D. 30/12/1923, n. 3267

Vista la L.R. 74/1989;

Vista la legge 28/1/1977, n. 10;

Vista la L.R. 5/1/1977 n. 56 e ss.mm.ii.;

Visto l’art.22 della L.R. n. 51/97;

Vista la D.G.R. 9 aprile 2001 n.45-2741, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. 5 novembre 2001 n. 42-4336, art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la D.D. 654 del 03/12/2002 conclusiva del procedimento di Conferenza dei Servizi inerente il progetto preliminare dell’intervento in oggetto, acquisita agli atti;

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti.

Per tutto quanto sopra esposto

IL DIRIGENTE

determina

- di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e dei seguenti atti di consenso:

a) deliberazione della Giunta Comunale di Sestriere n. 8 del 16/01/03 con la quale viene espresso parere favorevole sulla progettazione definitiva;

b) determinazione della Direzione Patrimonio e Tecnico n. 34 del 24/01/03 con la quale si autorizza L’Agenzia Torino 2006, o chi per essa, ad operare sulle aree oggetto di intervento di complessivi mq 5.980 individuate al NCT Comune di Sestriere Fg. 12 mapp. 24 di mq 3.700 e Fg. 14 mapp. 72 di mq 2.280, mutandone, per quanto occorre, la destinazione d’uso.

- di prendere atto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza dei Servizi;

- di dare atto che ai sensi della L.285/2000 e dell’art.14 ter della L. 241/90, il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla C.d.S e pertanto vengono rilasciate le seguenti autorizzazioni richieste dal proponente ed integrate da quelle emerse nell’ambito delle riunioni della C.d.S:

* approvazione della “Variazione Urbanistica, ai sensi dell’art.9 comma 4 della L.285/2000, al Piano Regolatore vigente in Comune di Sestriere per l’impianto di risalita ”Trebials";

* concessione edilizia gratuita;

* autorizzazione ai sensi dell’art.5 della L.R. n. 45/89;

* autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 490/99;

* autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D.523/1904 per la sistemazione di un tratto del rio Vallonas e opera di scarico nel torrente Chisonetto;

le concessioni ed autorizzazioni sono:

a) rilasciate sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo di cui una copia è conservata agli atti della Direzione Trasporti mentre una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto al soggetto proponente;

b) concesse facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

c) subordinate all’osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni nel seguito elencate che risultano comprensive di quelle ritenute necessarie dall’autorità competente nell’istruttoria della fase di verifica ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 40/98 che ha comportato l’esclusione dalla fase di valutazione:

A) Prescrizioni relative alla Concessione Edilizia:

1. In riferimento alla Tavola R14 D30 ME 008/O, i basamenti in cemento dei pali in ritenuta, dovranno essere dotati di robusto e idoneo ancoraggio per scarrucolamento della fune;

2. si chiede che le stazioni siano predisposte di ancoraggi per il sollevamento di eventuali parti meccaniche;

3. si raccomanda la realizzazione di idonei drenaggi;

4. nel calcolo strutturale del solaio del magazzino, sia tenuto conto del carico per lo stoccaggio estivo delle seggiole della seggiovia “ Capret”.

5. prima dell’inizio dei lavori il soggetto proponente dovrà:

a) comunicare all’Ufficio Tecnico del Comune, i nominativi del Costruttore e del Direttore dei Lavori;

b) adempiere agli obblighi previsti dalla L. 5/11/1971 n. 1086, prima dell’inizio delle opere in conglomerato cementizio o in struttura metallica;

6. i lavori, relativamente alla Concessione Edilizia, dovranno essere iniziati entro un anno dal presente atto ed essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio lavori. Le date di inizio ed ultimazione dovranno essere comunicate all’Ufficio Tecnico del Comune dal soggetto proponente. Qualora i lavori non fossero ultimati nel termine stabilito ed eventualmente prorogato, il soggetto proponente dovrà richiedere una nuova concessione per la parte non ultimata

B) prescrizioni relative alla Autorizzazione di cui alla L.R. n. 45/89:

1. la data di inizio lavori dovrà essere comunicata in anticipo al Comando Stazione Forestale di Oulx che provvederà alla verifica e alla segnatura al piede degli alberi da abbattere; il numero delle piante da abbattere dovrà essere il minimo possibile;

2. i tagli delle piante ed il recupero del materiale legnoso dovranno avvenire senza realizzare piste o movimenti di terra; preferibilmente le piante dovranno essere tagliate a raso del suolo, senza sradicare le ceppaie, ma qualora per motivi di sicurezza debbano essere rimosse, le stesse potranno essere eliminate con eventuale fresatura in loco, le cavità dovranno essere colmate, compattate, inerbite;

3. le piante tagliate, se idonee e se giuridicamente possibile, dovranno essere impiegate nell’ambito degli interventi di recupero e sistemazione, mitigazione e compensazione ambientale previsti in progetto o cantieri limitrofi oppure saranno rimesse nella disponibilità del Consorzio Forestale Alta Valle Susa;

4. non dovranno essere mantenuti scavi in trincea aperti, quali quelli per la posa di cavi e tubazioni interrati, dopo il 31 ottobre di ogni anno;

5. i residui di demolizione dei plinti degli impianti dismessi ed il materiale metallico derivante dagli impianti siano asportati dal versante;

6. tutte le superfici di scopertura che non riguardino piani viabili dovranno essere inerbite mediante la semina di un miscuglio erbaceo secondo i criteri indicati in progetto, entro 6 mesi dal raggiungimento delle morfologie stabilite; le superfici completate entro agosto di ogni anno dovranno comunque essere seminate entro il mese di settembre dello stesso anno;

7. le opere di compensazione, parte di un più ampio intervento di sistemazione del Rio Vallonas, andranno preferibilmente eseguite contemporaneamente agli altri interventi di sistemazione idraulica del Rio già previsti c finanziati in altro modo.

8. andrà realizzato in fase esecutiva l’intervento di consolidamento locale, ipotizzato in fase di progettazione, mediante chiodatura, con barre in acciaio tipo Diwdag di lunghezza pari a 6.0 m ed interasse longitudinale e verticale pari a 1.5 mt. in corrispondenza del sostegno n.2 della adiacente seggiovia “Capret”, soggetto a sbancamento per la realizzazione del magazzino semi-interrato nell’area della stazione di partenza;

9. la viabilità di cantiere da utilizzarsi dovrà essere quella indicata nella specifica cartografia di progetto e non dovranno essere realizzati scavi e riporti non strettamente inerenti i movimenti terra previsti;

10. i locali tecnici nella zona di partenza adibiti a magazzino dovranno essere adeguatamente protetti sul lato a monte contro l’eventuale scalzamento delle fondazioni e non dovranno essere adibiti a locali di stoccaggio di liquidi inquinanti (combustibili, olii lubrificanti, ecc.)

11. particolare cura dovrà essere impiegata nella realizzazione delle opere di drenaggio delle acque superficiali nelle zone di riporto del materiale scavato, e di drenaggio delle eventuali acque che dovessero allagare i locali nella zona della stazione di valle in occasione di eventi di piena catastrofica (con riferimento a quanto indicato per la fascia C del Piano di Bacino dei Torrenti Chisone e Germanasca);

12. tutti i riporti di materiali sciolti dovranno avvenire tramite rullatura con mezzi meccanici, per strati di spessore non superiore a 50 cm.

C) prescrizioni relativi alla Autorizzazione di cui al D.Lgs.490/99:

1. le aree destinate alla deponia temporanea dei materiali di scotico e di scavo dovranno essere ripristinate a conclusione degli interventi, così come le zone adibite ad aree di cantiere;

2. per la copertura del magazzino interrato della stazione di valle si richiede un maggiore raccordo con il versante interessato dall’intervento e un adeguato riporto, sulla superficie piana di copertura, di terreno vegetale al fine di consentire un opportuno inserimento delle opere nel pendio di nuova realizzazione; i rivestimenti proposti per i prospetti dei fabbricati in progetto dovranno essere realizzati in pietra con conci a spacco di appropriato spessore e pezzatura da posare in coerenza con le tecniche costruttive locali;

3. per il taglio degli esemplari di larice previsto in progetto dovrà essere posta attenzione alla realizzazione del margine boscato con interventi di sfrangiatura per contenere le linearità del disegno del varco;

4. per la viabilità di cantiere si richiede il ripristino e la manutenzione dei tracciati durante e a fine lavori; non dovranno essere realizzati interventi di bitumatura delle strade di cantiere.

D) Prescrizioni relative alla Autorizzazione di cui al R.D. n. 523/1904:

1. nessuna variazione in linea idraulica agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione trasversale dell’alveo del corso d’acqua in argomento (scogliera, briglie e rivestimenti di fondo alveo) nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione il cui piano d’appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt.2 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate; si inoltre effettuato il calcolo della pendenza di compensazione;

3. il materiale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

6. i massi costituenti i rivestimenti del fondo alveo dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno avere struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,50 mc. e peso superiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, teneno conto degli opportuni coefficienti di sicurezza

7. l’Autorizzazione si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti esistenti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di. fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

8. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

9. il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca della presente Autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’Autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

11. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà accertare l’esistenza di eventuali sovrapposizioni con altri interventi da effettuarsi da Enti diversi, al fine di un corretto coordinamento nell’esecuzione delle opere;

12. con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera; con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione;

E) prescrizioni di carattere ambientale:

1. attesa la possibilità che nell’ambito delle attività di scavo venga rinvenuta la presenza di amianto all’interno di eventuali lenti ofiolitiche presenti all’interno dei litotipi prevalenti, si prende atto della documentazione di progetto trattante tali problematiche prescrivendo quanto segue:

a. nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i. , nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità: in tal senso si rendono obbligatorie quanto meno tutte le considerazioni e disposizioni previste nell’allegato III dell’elaborato R14-D-25-SI-001-1 denominato “Piano di sicurezza definitivo”;

b. si ribadisce che ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria” dovrà essere previsto dal progetto la predisposizione di un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili: le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con A.R.P.A. Piemonte a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati; in tal senso si rendono obbligatorie quanto meno tutte le considerazioni e disposizioni previste nell’elaborato R14-D29IA0160 denominato “Piano di monitoraggio delle fibre aerodisperse e delle polveri”;

c. si ribadisce che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001.

2. si richiede l’obbligatoria e puntuale esecuzione di tutte le opere di demolizione, recupero e sistemazione, mitigazione e compensazione ambientale previste nel progetto;

3. relativamente agli interventi di taglio di soggetti arborei dovrà essere valutata ulteriormente la possibilità di contenere la sottrazione di vegetazione arborea, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla normativa tecnica in materia di impianti di risalita;

4. si raccomanda di porre particolare attenzione alla conservazione di alcune zone umide poste nelle vicinanze dei sostegni evitando le interferenze con le stesse durante i cantieri;

5. nel prendere atto della viabilità di cantiere indicata e giudicata già idonea a sostenere il traffico veicolare indotto, si vincola al suo esclusivo impiego: eventuali attività manutentive della stessa dovranno comportare esclusivamente operazioni di sistemazione e risanamento conservativo, senza procedere ad allargamenti o alla bitumazione del manto stradale;

6. in merito all’esecuzione dei lavori si ribadisce la prescrizione VAS - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1) che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di appalto, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa sugli appalti pubblici, dovrà essere affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate;

7. si raccomanda che la Direzione dei Lavori delle opere in oggetto sia affrontata da gruppi multidisciplinari che, nel rispetto della normativa vigente, esprimano competenze professionali relative a tutti gli aspetti tecnici interessati, con particolare riferimento alla presenza di professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica;

8. fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori all’ARPA Piemonte (coordinamento elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A. ;

9. si richiede che il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dell’opera in oggetto, per le rispettive competenze, trasmettano all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativa allo stato di attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, mitigative e di monitoraggio incluse nel progetto definitivo esaminato ed integrate da quelle ricomprese nel presente provvedimento;

F) prescrizioni in materia di usi civici:

1. perentoriamente entro sei mesi dalla data del presente provvedimento, dovrà essere inoltrata all’Ufficio Usi Civici della Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico, da parte del Comune interessato, tutta la documentazione necessaria alla regolarizzazione obbligatoria delle pendenze giuridico-amministrative ed economiche inerenti l’autorizzazione in argomento, precisando in via definitiva se per tali aree sarà previsto lo spostamento del vincolo nel qual caso occorrerà individuare i terreni su cui spostare lo stesso o se saranno oggetto di concessione pluriennale, senza sdemanializzazione;

2. le perizie inerenti gli indennizzi alle popolazioni uso civiste locali (asseverate o recepite da apposita D.C.C. del Comune di Sestriere) dovranno tenere conto, nella valutazione dei terreni e dei canoni di concessione d’uso, con mutamento di destinazione degli stessi, della nuova destinazione dell’area, mentre per quanto riguarda le aree sulle quali si andrà eventualmente a spostare il vincolo di uso civico, in concambio delle aree sdemanializzate, il valore sarà quello dello stato in cui si trovano;

3. tutte le spese inerenti le procedure di regolarizzazione, di registrazione e trascrizione obbligatoria degli atti inerenti le aree in argomento, saranno a totale carico del concessionario;

- di dare atto che la vigilanza sulla realizzazione dei lavori spetta agli organi competenti per legge;

- dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 41-7279 del 07/10/2002, qualunque sia il regime autorizzatorio, l’approvazione da parte dell’Agenzia del progetto definitivo equivale (ai sensi dell’art. 14 comma 13 della legge 109/1994) a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e conseguentemente l’Agenzia, in qualità di stazione appaltante, ovvero del soggetto al quale tale funzione è delegata, dovrà provvedere all’indicazione dei termini di cui all’art. 13 della L. 2359/1865;

- di dare atto che il nulla osta tecnico ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n. 753/80 non può attualmente essere rilasciato, in quanto la documentazione presentata va integrata da un progetto esecutivo con la clausole previste dalle P.T.S. di cui al D.M. 8/3/1999;

- di dare atto, come dichiarato dall’Agenzia Torino 2006 con D.D. n. 389/02 in data 17/11/2002, che la spesa per la realizzazione dell’opera in oggetto trova copertura sul capitolo 1 sottocapitolo R04 del Bilancio Preventivo 2002 dell’Agenzia stessa.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e della L.R. 8.8.97 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti