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Bollettino Ufficiale n. 06 del 6 / 02 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2003, n. 31-8205

L.R. 21 dicembre 1994, n. 67. Attuazione dell’art. 6, comma 2. Approvazione dei criteri generali. Determinazione in ordine alla D.G.R. n. 95 - 4987 del 28.12.2001

A relazione dell’Assessore Laratore:

Vista la L.R. n. 67/94 avente per oggetto:"Interventi per l’inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della L.R. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni";

vista la delibera della Giunta Regionale n. 95 - 4987 del 28.12.2001, predisposta ai sensi dell’ art. 6, comma 2, della predetta legge, per consentire all’ Amministrazione regionale l’esame delle domande presentate entro i termini di legge dalle Cooperative di cui al punto precedente;

vista la L.R. del 08.08.1997, n. 51 che disciplina “Norme sull’ organizzazione degli Uffici e sull’ ordinamento del personale regionale”;

tenuto conto che con la predetta legge la Giunta Regionale ha la competenza di formulare criteri generali in merito alle leggi regionali gestite dalle Direzioni regionali;

visto altresì l’art. 6, comma 2, della L.R. n. 67/94 che consente alla Giunta regionale di apportare successive modifiche alla suddetta delibera per l’esame delle domande, sentita la Commissione regionale per la Cooperazione e la competente Commissione del Consiglio regionale;

visto che l’ art. 6, comma 1, lett.c) della L.R. n. 67/94, prevede di stabilire eventuali priorità tipologiche e/o territoriali e/o settoriali per l’accoglimento delle domande;

vista la Legge del 07.08.1997, n. 266 che prevede la piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa;

visto il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la D.G.R. n. 81 - 4451 del 12.11.2001 avente ad oggetto : “ Asse D, Misura D3, Linee di intervento 1,2 e 3 del Complemento di Programmazione - POR Ob. 3 FSE 2000/2006 - Definizione indirizzi e riparto risorse alle Province”;

vista la D.G.R. n. 42 - 6706 del 22.07.2002 avente ad oggetto : “Misura D3, Linea 4 - Misura D4, Linea 2 - Misura E1, Linea 2 del P.O.R. Ob. 3 - F.S.E. 2000/2006. Definizione indirizzi”;

ritenuto, in base alla legge citata al punto precedente, che anche la piccola società cooperativa sia destinataria degli interventi previsti dall’art. 2, lett.a) e b) della L.R. n. 67/94;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente all’ entrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti che hanno definito le modalità applicative della legge vigente all’atto di presentazione della domanda;

ritenuto di assumere la presente deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate alle scadenze previste dalla legge a decorrere dal 1° gennaio 2003;

sentita la Commissione Regionale per la Cooperazione, in occasione della seduta del 16.12.2002, la quale ha espresso il proprio parere in modo conforme, sentita la competente Commissione del Consiglio Regionale nella seduta del 09.01.2003;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

Di formulare i seguenti criteri generali:

1) Priorità tipologiche (art. 6, comma 1, lett. c) della L.R. n. 67/94).

Nell’esame e nell’accoglimento delle domande avranno priorità:

1.1 le imprese cooperative il cui precedente progetto sia stato ammesso a contributo e finanziamento agevolato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e b), della L.R. n. 67/94 e ai sensi dell’art. 2, lett. a) della L.R. n. 28/84 e successive modifiche ed integrazioni;

1.2 le imprese cooperative o le piccole società cooperative di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b) della suddetta legge;

1.3 le imprese cooperative o le piccole società cooperative formate, all’ atto della loro costituzione nonchè alla data della domanda, da donne che intendono usufruire dei benefici del Programma Operativo Regionale - Obiettivo 3 - F.S.E. 2000-2006 - Asse E, Misura E1, Linea di intervento 2, nate attraverso i servizi previsti dalla Misura D3, linee di intervento 1,2, e 3.

1.4 le imprese cooperative o le piccole società cooperative formate, all’ atto della loro costituzione nonchè alla data della domanda, da giovani, donne e disoccupati adulti come previsto dall’ art. 2, comma 1, lett. a) e b) della predetta legge regionale, che intendono usufruire dei benefici del Programma Operativo Regionale - Obiettivo 3 - F.S.E. 2000-2006 - Asse D, Misura D3, Linea di intervento 4, nate attraverso i servizi previsti dalla Misura D3, linee di intervento 1,2,e 3.

1.5 le imprese cooperative o le piccole società cooperative formate, all’ atto della loro costituzione nonchè alla data della domanda, da giovani, donne e disoccupati adulti che intendono usufruire dei benefici del Programma Operativo Regionale - Obiettivo 3 - F.S.E. 2000-2006 - Asse D, Misura D4, Linea di intervento 2, nate attraverso i servizi previsti dalla Misura D3, linee di intervento 1,2,e 3.

1.6 infine avranno priorità le imprese cooperative o le piccole società cooperative formate, all’ atto della loro costituzione nonchè alla data di presentazione della domanda, per almeno il 20% dei soci (almeno 2 unità per le cooperative e 1 unità per le piccole società cooperative), da lavoratori disoccupati precedentemente impiegati in cantieri di lavoro di cui alla L.R. n. 55/84, secondo le modalità e le condizioni previste dalla conseguente deliberazione del Consiglio Regionale, o da soggetti impiegati precedentemente in attività socialmente utili di cui all’ art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 181/2000.

2) Priorità territoriali e/o settoriali (art. 6, comma 1, lett. c) della L.R. n. 67/94).

Nell’esame e nell’accoglimento delle domande non si ritiene necessario, al momento attuale, fissare priorità territoriali e/o settoriali.

La realizzazione degli investimenti, di cui all’ art. 4, comma 1, della L.R. n. 67/94 dovrà essere dimostrata da perizia asseverata redatta e sottoscritta da un professionista abilitato.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/01, citato in premessa, sono escluse dai benefici della legge in oggetto indicata le cooperative e le piccole società cooperative che operano nei seguenti settori di attività: Agricoltura (sezione A della classificazione ISTAT 91), Pesca (sezione B della Classifica ISTAT ‘91 e Trasporti (Sezione 1 della Classificazione ISTAT ‘91, limitatamente alle seguenti divisioni: 60,61,62).

Di stabilire che le modalità per la presentazione e l’esame delle domande di contributo e finanziamento, la documentazione da allegare alle stesse e le indicazioni che devono essere contenute nel progetto di impresa, saranno previste da apposita determinazione, ai sensi della L.R. n. 51/97.

Di stabilire che per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti che hanno definito le modalità applicative della legge vigente all’atto della domanda.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)