Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 06 del 6 / 02 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2003, n. 24-8198

Legge 17.02.1992, n. 179, VIII programma di edilizia residenziale agevolata, interventi non pervenuti all’ apertura del cantiere entro il 14.09.2002. Rideterminazione della localizzazione degli interventi commissariati con D.P.G.R. n. 87 del 14.10.2002 ai sensi dell’art. 3, comma 8 bis della legge 17.02.1992, n. 179 e s.m.i. e accertamento delle economie

A relazione dell’Assessore Botta:

Vista la legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i., e la delibera CIPE 16.3.1994 con la quale sono stati ripartiti i fondi e individuati gli obiettivi del programma quadriennale 1992-95 per l’edilizia residenziale pubblica agevolata;

visti i Decreti del Ministero dei LL.PP. n. 1779 del 13.4.1995 e n. 3762 del 29.9.1997 con i quali sono stati messi a disposizione della Regione i finanziamenti;

vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 21-15138 del 26.9.1995, successivamente modificata con le deliberazioni n. 273-12410 del 30.7.1996 e n. 393-9131 del 19.6.1997, con le quali è stato approvato l’VIII programma di edilizia residenziale pubblica agevolata, quadriennio 1992-95;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 12-28366 del 18.10.1999 con la quale sono stati approvati i bandi di concorso relativi all’VIII programma di edilizia agevolata;

vista la legge regionale 15.3.2001, n. 5, (pubblicata sul 2° supplemento al n. 14 del BUR del 4.4.2001), avente titolo “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’)”, che al Capo III, Edilizia Residenziale Pubblica, artt. 89 e seguenti, disciplina le competenze in capo alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni. In particolare l’art. 91, secondo comma, stabilisce, tra l’altro, che sono delegati ai Comuni le funzioni relative all’accertamento dei requisiti soggettivi dei beneficiari ed oggettivi degli interventi;

viste le determinazioni dirigenziali in data 3.8.2001 con le quali sono state approvate le graduatorie definitive di concessione dei finanziamenti per i diversi bandi;

visto il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14.8.2001, data di pubblicazione delle suddette determinazioni del 3.8.2001 e decorrenza dei tredici mesi entro i quali, ai sensi dell’art. 3 comma 7 bis della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i. i soggetti attuatori dovevano pervenire all’inizio dei lavori e cioè entro il 14.9.2002;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3-4667 del 3.12.2001 che ha stabilito ulteriori modalità e criteri per l’attuazione degli interventi;

vista la nota in data 6.12.2001, prot. n. 10474/18.2, con la quale la Regione ha fornito ai Comuni, in attuazione della L.R. n. 5 del 15.3.2001, le modalità operative per l’attuazione degli interventi e la relativa modulistica;

viste le note in data 2.9.2002 con le quali si è provveduto a richiedere ai soggetti attuatori l’aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi ai fini della successiva nomina del Commissario ad acta;

visto l’art. 3, comma 8 della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i., che demanda al Presidente della Giunta Regionale la nomina del Commissario ad acta per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata che non sono pervenuti all’inizio dei lavori entro il termine stabilito al fine di provvedere, ai sensi dell’art. 3, comma 8 bis della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento all’adempimento delle procedure necessarie per giungere alla consegna dei lavori ed apertura dei cantieri;

vista la D.G.R. n. 10-7250 del 7.10.2002 di diffida agli Enti Attuatori a provvedere, per quanto di loro competenza, ad adempiere all’inizio lavori nelle more di nomina del Commissario ad acta e cioè entro il 14.10.2002;

visto il D.P.G.R. n. 87 del 14.10.2002 con il quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i., l’arch. Marco Trivellin, funzionario regionale della Direzione Edilizia, Settore Attuazione degli Interventi in Materia di Edilizia, Commissario ad acta per i programmi di intervento non pervenuti all’inizio dei lavori entro il 14.09.2002, o nelle more di nomina del Commissario ad acta;

visto il D.P.G.R. n. 1 del 13.01.2003 di rettifica, per mero errore materiale, dell’allegato “A” del citato D.P.G.R. n. 87 del 14.10.2002.

Lo stato di attuazione degli interventi oggetto del commissariamento e le valutazioni finali del Commissario ad acta al termine del mandato sono sintetizzate nell’allegato “A” alla presente deliberazione. In tale allegato sono riportate le date di inizio lavori, gli interventi per i quali si è in attesa dell’inizio lavori o della conclusione delle procedure in corso e quelli per i quali il soggetto attuatore ha comunicato la rinuncia al finanziamento.

Nell’allegato “B” alla presente deliberazione sono riportati gli interventi per i quali, ai sensi dell’art. 3 comma 8 bis della legge 17.02.1992, n. 179 e s.m.i., è possibile riconfermare per ulteriori 10 mesi la localizzazione dell’intervento in quanto sono in corso le procedure per addivenire all’inizio lavori.

Nell’allegato “C” alla presente deliberazione sono riportati gli interventi per i quali il soggetto attuatore ha comunicato la rinuncia al contributo e sono accertate le relative economie.

La Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto dello stato di attuazione degli interventi oggetto del commissariamento. Gli interventi sono elencati nell’allegato “A” alla presente deliberazione;

- di riconfermare, considerato lo stato di attuazione delle procedure in atto, ai sensi dell’art. 3 comma 8 bis della legge 17.02.1992, n. 179 e s.m.i. la localizzazione degli interventi di edilizia residenziale agevolata, finanziati ai sensi della legge 17.02.1992, n. 179 e s.m.i, indicati nell’allegato “B” alla presente deliberazione per ulteriori 10 mesi. Tali interventi dovranno pervenire all’inizio lavori entro 10 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;

- di revocare il contributo concesso agli interventi indicati nell’allegato “C” alla presente deliberazione in quanto i soggetti attuatori hanno comunicato la rinuncia al contributo e di accertare che a seguito delle revoche effettuate le economie ammontano a Euro 2.007.486,95.

Gli allegati “A”, “B” e “C” fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato